Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 32770 depositata il 16 dicembre 2025
Revocazione-art.395, n.4, c.p.c.
FATTI DI CAUSA
1. Nel giudizio iscritto al n.30489/2020, la Direzione dell’Agenzia delle Entrate di Pagani notificava ai due soci della società Calzature P. di O.S.A. s.a.s. – esercente l’attività di commercio al dettaglio d calzature ed accessori – l’avviso di accertamento n. TF9020801621, mediante cui si accertavano in capo alla detta società, con riferimento all’anno 2005, maggiori ricavi d’impresa (ex art. 39, primo comma, lett. d), e art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973) per € 110.566,00, determinati in via presuntiva sulla base di percentuali di ricarico; si determinava altresì il nuovo reddito di partecipazione quantificato in € 179.389,00, da imputarsi ai soci pro quota in virtù del principio di trasparenza fiscale. Successivamente, i due soci ricevevano notifica degli avvisi di accertamento volti al recupero della maggiore IRPEF dovuta.
2. Avverso gli avvisi di accertamento, gli odierni ricorrenti proponevano distinti ricorsi dinanzi alla C.t.p. di Salerno e l’Agenzia delle Entrate resisteva con controdeduzioni; la C.t.p., previa riunione, rigettava i ricorsi.
3. Contro tale decisione proponevano appello la società e i soci dinanzi la C.t.r. della Campania e l’Ufficio resisteva con controdeduzioni; con sentenza n. 348/04/2012, depositata in data 11 giugno 2012, la C.t.r. adita accoglieva parzialmente il gravame, rideterminando il maggior reddito complessivo in € 90.000,00.
4. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, la società e i soci, ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., proponevano ricorso per revocazione presso la medesima Commissione. La C.t.r. della Campania, con sentenza n. 159/2013, depositata in data 4 aprile 2013, accoglieva il gravame di parte appellante, ritenendo non dovuta la sanzione per omessa dichiarazione, applicata dall’Ufficio, ma quella per infedele dichiarazione.
5. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania n. 348/04/2012, nelle more del giudizio di revocazione, l’Ufficio proponeva altresì ricorso per Cassazione affidato a due motivi, il difetto di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., nonché la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.; la società e i soci resistevano con controricorso e spiegavano ricorso incidentale avente ad oggetto il vizio di insufficienza motivazionale della sentenza impugnata ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.
6. La Suprema Corte, con ordinanza n. 23709/2020, accoglieva il ricorso dell’Ufficio, dichiarando assorbito il ricorso incidentale della società, cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviava al giudice d’appello.
7. Avverso l’ordinanza n. 23709/2020 della Suprema Corte di Cassazione, la società e i soci proponevano ricorso per revocazione parziale per Cassazione affidato ad un solo motivo.
L’Ufficio resisteva con controricorso.
8. Con ordinanza interlocutoria n. 16645/2023, veniva disposta la trattazione del ricorso per revocazione in pubblica udienza, in prossimità della quale il P.G. depositava memoria, chiedendo l’accoglimento del ricorso. Anche la parte privata depositava memoria.
9. Nell’ambito del giudizio n. 769/2022, la direzione dell’Agenzia delle Entrate di Pagani notificava ai due soci della società Calzature P. di O.S.A. s.a.s. – esercente l’attività di commercio al dettaglio d calzature ed accessori – l’avviso di accertamento n. TF9020801621, mediante cui si accertavano in capo alla detta società, con riferimento all’anno 2005, maggiori ricavi d’impresa (ex art. 39, primo comma, lett. d), e art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973) per € 110.566,00, determinati in via presuntiva sulla base di percentuali di ricarico; si determinava altresì il nuovo reddito di partecipazione quantificato in € 179.389,00, da imputarsi ai soci pro quota in virtù del principio di trasparenza fiscale. Successivamente, i due soci ricevevano notifica degli avvisi di accertamento volti al recupero della maggiore IRPEF dovuta.
10. Avverso tali avvisi di accertamento, gli odierni ricorrenti proponevano distinti ricorsi dinanzi alla C.t.p. di Salerno e l’Agenzia delle Entrate resisteva con controdeduzioni; la C.t.p., previa riunione, rigettava i ricorsi.
11. Contro tale decisione proponevano appello la società e i soci dinanzi la C.t.r. della Campania e l’Ufficio resisteva con controdeduzioni; con sentenza n. 348/04/2012, depositata in data 11 giugno 2012, la C.t.r. adita accoglieva parzialmente il gravame, rideterminando il maggior reddito complessivo in € 90.000,00.
12. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, la società e i soci, ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., proponevano ricorso per revocazione ordinaria parziale presso la medesima Commissione in diversa composizione. La C.t.r. della Campania, con sentenza n. 159/2013, depositata in data 4 aprile 2013, accoglieva il gravame di parte appellante, ritenendo non dovuta la sanzione per omessa dichiarazione, applicata dall’Ufficio, ma quella per infedele dichiarazione.
13. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania n. 348/04/2012, nelle more del giudizio, l’Ufficio proponeva altresì ricorso per Cassazione affidato a due motivi, il difetto di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., nonché la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.; la società e i soci resistevano con controricorso e spiegavano ricorso incidentale avente ad oggetto il vizio di insufficienza motivazionale della sentenza impugnata ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. La Suprema Corte, con ordinanza n. 23709/2020, accoglieva il ricorso dell’Ufficio, dichiarando assorbito il ricorso incidentale della società, cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviava al giudice d’appello.
14. Avverso l’ordinanza n. 23709/2020 della Suprema Corte di Cassazione, la società e i soci hanno proposto ricorso per revocazione parziale per cassazione. Contemporaneamente, la società ed i soci riassumevano il giudizio innanzi alla C.t.r. della Campania – Sezione distaccata di Salerno; si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate di Salerno, ribadendo quanto scritto nelle precedenti difese.
15. La C.t.r. adita, con la sentenza n. 8693/05/2021, depositata in data 15 novembre 2021, rigettava l’appello della società e dei soci. Avverso la detta sentenza la società e soci hanno proposto ricorso per cassazione affidato a diciannove motivi.
L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
La causa è stata trattata nella pubblica udienza del 23 gennaio 2025 in prossimità della quale il P.G. e i ricorrenti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va disposta la riunione dei due giudizi sussistendo ragioni di connessione soggettiva e oggettiva; invero, i due giudizi non solo attengono alla medesima vicenda sostanziale ma sono avvinti dalle medesime vicende processuali tal che la decisione sul ricorso per revocazione (n.r.g. 30489/2020) è necessariamente prioritaria rispetto alla decisione sul ricorso (n.r.g. 769/2022) con cui è stata impugnata la sentenza emessa dal Giudice di appello a seguito del rinvio disposto da questa Corte con l’ordinanza oggetto del giudizio per revocazione.
2. Trattando, quindi, per primo il giudizio iscritto al R.G.N.30489/2020, con l’unico motivo, così rubricato: «Esistenza di un fatto esistente ritenuto, invece, non esistente da questa Corte di Cassazione» i ricorrenti lamentano la svista percettiva nella quale sarebbe incorsa la Corte nel rigettare l’eccezione di tardività del ricorso principale erariale (fondata sull’assunta maturazione del termine breve per impugnare che si assume decorrente dalla notificazione all’Agenzia del ricorso per revocazione proposto dalla contribuente avverso la prima sentenza della C.T.R.) per non essere stata prodotta in giudizio la prova della notifica del ricorso per revocazione alla C.t.r., laddove essa era invece stata prodotta come allegato n. 1 al controricorso in Cassazione.
3. Nell’ambito del giudizio n. 769/2022:
3.1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Motivazione meramente apparente – violazione art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 31-12-1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» i contribuenti lamentano l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non si è pronunciata sulla questione relativa alla esatta quantificazione dei ricavi relativi alla vendita dei prodotti di cui all’angolo “outlet”, questione proposta sin dal ricorso introduttivo.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame di fatto decisivo del giudizio – violazione art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» i contribuenti lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha esaminato l’allegato al P.V.C., da cui risulta che la merce presente nell’angolo “OUTLET” era tutta venduta sottocosto e non al costo.
3.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, lettera d), dpr 600/1973 e articoli 2727 e 2729 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» i contribuenti lamentano l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha stabilito l’esistenza del fatto ignoto (costituito da maggiori ricavi per l’anno 2005 pari ad € 110.566,49) sulla base di fatti noti (1 – percentuale di ricarico dell’80% determinata con riferimento a 31 su 2850 prodotti e valevole per il solo giorno 19/11/2008; 2 – abbattimenti forfettari del 20%, 30% e 50%) aventi i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
3.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Con riferimento alla percentuale di ricarico dell’80% e sotto altro profilo – violazione e falsa applicazione degli art. 2727 e 2729 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» i contribuenti lamentano l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha considerato “fatto noto” – da porre a base del ragionamento presuntivo volto a determinare il fatto ignoto costituito dal quantum dei ricavi realizzati per l’anno 2005 – la percentuale di ricarico calcolata con riferimento al giorno 19 novembre 2008 e sulla base di soli 31 prodotti sugli oltre 2850 commercializzati, percentuale priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
3.5. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: «Con riferimento agli abbattimenti del 20%, 30% e 50% e sotto altro profilo – violazione e falsa applicazione dell’art. 2727 cod.civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» i contribuenti lamentano l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha considerato “fatto noto” (da porre a base del ragionamento presuntivo volto a determinare il fatto ignoto costituito dal quantum dei ricavi realizzati per l’anno 2005) le percentuali di abbattimento del 20%,30% e 50% nonché i giorni della loro applicazione, decise arbitrariamente dai verificatori e prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
3.6. Con il sesto motivo di ricorso, così rubricato: «Motivazione apparente – violazione art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» i contribuenti lamentano l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., in relazione alla determinazione del quantum dei maggiori ricavi accertati, non ha fornito alcuna motivazione sulla percentuale di ricarico applicata, sulle riduzioni della stessa e sui giorni di applicazione di tali riduzioni.
3.7. Con il settimo motivo di ricorso, così rubricato: «Motivazione apparente – violazione art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» i contribuenti lamentano l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha fatto riferimento ad elementi che dichiara aver tratto dall’avviso di accertamento alla società, ma che in realtà non figurano in questo.
3.8. Con l’ottavo motivo di ricorso, così rubricato: «Ulteriore motivazione apparente – violazione art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» i contribuenti lamentano l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha spiegato: – perché la percentuale di ricarico ritenuta esistente è del 22,74 e non del 27,50%, così come sempre affermato dalla società; – perché è ritenuta irrisoria tale percentuale di ricarico quando quella ritenuta congrua dallo studio di settore è del 31%;
– perché la circostanza rilevata dalla stessa Agenzia in sede di verifica per cui il fatturato elevato prodotto dalla società ricorrente “è giustificato da una convenienza da parte della clientela che si concretizza nella scelta ampia e nel prezzo più favorevole rispetto alla concorrenza”.
3.9. Con il nono motivo di ricorso, così rubricato: «Ulteriore motivazione apparente – violazione art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» i contribuenti lamentano l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha spiegato perché costituisca una “incongruenza” (tale da legittimare l’accertamento operato dall’Ufficio) la circostanza che la società vendeva diversi “…prodotti, dai marchi più commerciali ed economici a quelli più affermati e pubblicizzati …”.
3.10. Con il decimo motivo di ricorso, così rubricato: «Ulteriore motivazione apparente – violazione art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» i contribuenti lamentano l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha spiegato perché costituisca una “incongruenza” (tale da legittimare l’accertamento operato dall’Ufficio) la circostanza che la società il 19 novembre 2008 esponeva sui “… prodotti commercializzati ed esposti nel negozio…” il relativo “… prezzo di vendita …”.
3.11. Con l’undicesimo motivo di ricorso, così rubricato: «Ulteriore motivazione apparente – violazione art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» i contribuenti lamentano l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha motivato in maniera apparente circa la percentuale dell’80% che sarebbe stata riscontrata confrontando i prezzi di vendita esposti sui cartellini e le fatture di vendita dell’anno 2005; al contrario, tale percentuale è quella riscontrata il giorno 19 novembre 2008 (tre anni dopo rispetto al 2005) e con riferimento a soli 31 prodotti sugli oltre 2850 commercializzati così come risulta da PVC.
3.12. Con il dodicesimo motivo di ricorso, così rubricato: «Ulteriore motivazione apparente – violazione art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» i contribuenti lamentano l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha spiegato sulla base di quali dati atti o documenti sia giunta alla conclusione che la situazione della società – rilevata durante la verifica durata soli 5 giorni a novembre 2008 – può essere riportata all’anno 2005 e sebbene sia certo che nel 2008 non si vendevano più calzature ed abbigliamento sportivo che, invece, venivano commercializzati nel 2005.
3.13. Con il tredicesimo motivo di ricorso, così rubricato: «Motivazione apparente – violazione art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» i contribuenti lamentano l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. si è limitata ad affermare che nell’elenco delle rimanenze (iniziale e/o finali) per alcuni prodotti non sarebbe possibile identificare il fornitore, senza indicare quali sarebbero i prodotti per cui tale identificazione non sarebbe possibile.
3.14. Con il quattordicesimo motivo di ricorso, così rubricato: «Ulteriore motivazione apparente – violazione art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» i contribuenti lamentano l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. si è limitata ad affermare che alcuni prodotti si trovavano tra le rimanenze finali e non tra quelle iniziali, senza indicare quali sarebbero tali prodotti o che affermi che per alcuni prodotti sarebbero state riscontrate divergenze di valore nel riporto tra le giacenze iniziali e finali senza indicare quali siano tali prodotti.
3.15. Con il quindicesimo motivo di ricorso, così rubricato: «Ulteriore motivazione apparente – violazione art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» i contribuenti lamentano l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. si è limitata ad affermare che “i prezzi unitari apposti erano inspiegabilmente e notevolmente superiori al prezzo di acquisto di altri beni dello stesso produttore”, senza preoccuparsi di spiegare quale sia la relazione logica “tra i prezzi unitari (di vendita?) apposti” per alcuni beni e prezzi di acquisto di altri e diversi beni seppur dello stesso produttore.
3.16. Con il sedicesimo motivo di ricorso, così rubricato: «(Ulteriore) motivazione apparente – violazione art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» i contribuenti lamentano l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha statuito dell’esistenza di un fatto mai provato in giudizio (mancata indicazione dello sconto negli scontrini), senza spiegare poi la relazione tra tale fatto e la conclusione che si vuole raggiungere (esistenza di ricavi non dichiarati).
3.17. Con il diciassettesimo motivo di ricorso, così rubricato: «(Ulteriore) motivazione apparente – violazione art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» i contribuenti lamentano l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha statuito dell’esistenza di un fatto mai provato in giudizio (vendita di una sola borsa con un ricarico del 100%), senza spiegare poi la relazione tra tale fatto e la conclusione che si vuole raggiungere (esistenza di ricavi non dichiarati).
3.18. Con il diciottesimo motivo di ricorso, così rubricato: «(Ulteriore) motivazione apparente – violazione art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» i contribuenti lamentano l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha affermato che il reddito dichiarato è “modesto” rispetto ai ricavi dichiarati, senza in alcun modo premurarsi di spiegare quali siano le basi scientifiche e le prove a supporto di tale affermazione.
3.19. Con il diciannovesimo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli articoli 2727 e 2729 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» i contribuenti lamentano l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., stante quanto riportato nei motivi da 7 a 18 del presente ricorso, ha fatto utilizzo di presunzioni prive dei requisiti dell’art. 2729 cod. civ. (gravità, precisione e concordanza).
4. Il ricorso per revocazione è fondato.
4.1. Con esso ci si duole, come più sopra anticipato, dell’errore commesso da questa Corte nell’aver ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate sull’assunto della sua tempestività. Secondo l’ordinanza, infatti, bene aveva fatto l’Ufficio a sfruttare il termine lungo, non avendo i contribuenti documentato l’avvenuta notifica del precedente ricorso per revocazione avverso la sentenza della C.t.r. n. 348 del 2012 (notifica che, ove fosse stata documentata, avrebbe consentito la decorrenza del c.d. termine breve).
Secondo gli attuali ricorrenti, quindi, sussisterebbe un errore di fatto idoneo a giustificare la revocazione dell’ordinanza di legittimità impugnata, asserendo essi che, contrariamente a quanto ritenuto nell’ordinanza n. 23709 del 2020 (“i controricorrenti nel dedurre le inosservanza del termine breve ad impugnare non hanno documentato la notifica del ricorso per revocazione dal quale il termine stesso dovrebbe decorrere”), avevano allegato al controricorso il ricorso per revocazione, “insieme alla sua notifica ed alla ricevuta del successivo deposito in CTR” (ricorso per revocazione, pag.5).
4.2. In proposito, va osservato che dagli atti allegati emerge la prova dell’avvenuto deposito nel fascicolo d’ufficio della notificazione del ricorso per revocazione (ricevuta dall’Agenzia delle Entrate in data 18 luglio 2012); da qui la fondatezza, dunque, dell’odierno ricorso essendo evidente la svista percettiva nella quale è incorsa la Corte in quel giudizio.
Inoltre, pur avendo ad oggetto un’ordinanza con rinvio, la revocazione dovrebbe considerarsi pienamente ammissibile, in forza del principio definitivamente consolidatosi a partire da Cass. n. 12046 del 2018 secondo cui «Il ricorso per revocazione delle pronunce di cassazione con rinvio deve ritenersi inammissibile soltanto se l’errore revocatorio enunciato abbia portato all’omesso esame di eccezioni, questioni o tesi difensive che possano costituire oggetto di una nuova, libera ed autonoma valutazione da parte del giudice del rinvio ma non anche se la pronuncia di accoglimento sia fondata su di un vizio processuale dovuto ad un errore di fatto o se il fatto di cui si denuncia l’errore percettivo sia assunto come decisivo nell’enunciazione del principio di diritto, o, nell’economia della sentenza, sia stato determinante per condurre all’annullamento per vizio di motivazione» (in senso conforme, da ultimo, Cass. n. 7758/2023).
Dall’altro, va osservato che, per giurisprudenza consolidata (v. tra le altre Cass. n. 13/07/2023, n. 20054) la data di notifica della citazione per revocazione (dinanzi alla C.t.r.) equivale alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione.
Sin qui la fase rescindente.
4.2. Quanto alla fase rescissoria valgono le considerazioni che seguono dovendosi dare atto che, in virtù della notificazione del ricorso per revocazione avverso la sentenza della C.T.R. n.348/2012 avvenuta, come già detto il 18 luglio 2012, decorreva il termine breve per l’impugnazione con l’ulteriore conseguenza che il ricorso per cassazione iscritto al n.r.g. 3305/2013 proposto dall’Agenzia dell’entrate e notificato il 28 gennaio 2013 è inammissibile per tardività cosi come egualmente inammissibile, per le stesse ragioni, è il ricorso incidentale proposto dalla parte privata.
La duplice circostanza della revocazione dell’ordinanza e la presa d’atto della tardività dell’originario ricorso per cassazione proposto dall’Ufficio – e del ricorso incidentale dei contribuenti – comporta il passaggio in giudicato delle statuizioni contenute nella sentenza della C.t.r. n. 348 del 2012, come a sua volta emendata, in sede di originaria revocazione dinanzi alla stessa, dalla sentenza n. 159 del 2013.
Ne deriva, ancora, che la sentenza emessa dalla C.t.r. in sede di rinvio (n. 8693 del 2021), oggetto di ricorso per cassazione R.G.N. 769/2022, va cassata senza rinvio, in quanto trattasi di pronuncia travolta dalla revocazione dell’ordinanza che quel rinvio ha disposto il che palesa il sopravvenuto difetto di interesse dei ricorrenti.
5. In conclusione, il ricorso per revocazione va accolto con revoca dell’ordinanza n.23709/2020 di questa Corte e conseguente cassazione senza rinvio della sentenza della CTR n. 8693/2021.
Gli originari ricorsi principale e incidentali iscritti al n.r.g. 3305/2013 vanno dichiarati inammissibili così come va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso iscritto al n.769/2022.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per revocazione, revoca l’ordinanza impugnata e dichiara inammissibili gli originari ricorsi per cassazione, principale ed incidentale;
decidendo sul ricorso n.r.g. 769/2002, inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, cassa senza rinvio la sentenza impugnata n.8693/2021 della C.T.R. della Campania;
condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite che liquida € 2.100,00 oltre a € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15 % oltre a IVA e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosene antistatario.