CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 32828 depositata il 16 dicembre 2025
Avviso di accertamento – Società a ristretta base partecipativa – Difesa erariale – Nullità – Principio di autosufficienza – Onere della prova – Rigetto
Fatti di causa
1. L’Agenzia delle entrate notificava a Co.Gi. avviso di accertamento concernente il maggior reddito di impresa per l’anno 2012 rideterminato in capo alla A. Srl, società di capitali di cui erano soci, nella misura del 50% ciascuno, la ricorrente e il fratello Co.Gi., imputato alla contribuente in quanto maggior utile proveniente da società a ristretta base partecipativa.
2. Co.Gi. ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da quattro motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania indicata in epigrafe che ha confermato la decisione di primo grado di rigetto del ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento suddetto.
3. La Difesa erariale ha depositato atto di costituzione per la discussione in pubblica udienza.
4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. A.C., ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Infine, in prossimità dell’udienza, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p…
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, la contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p…, la violazione dell’art. 7 della L. n. 212/2000 e dell’art. 42 del D.P.R. n. 600/1973. Deduce la nullità dell’avviso di accertamento per omessa allegazione dell’atto di accertamento emesso nei confronti della società.
1.1. Il motivo è inammissibile.
1.2. Va in primo luogo, a tale riguardo, richiamato l’orientamento di questa Corte, secondo cui ‘In materia di accertamento tributario di un maggior reddito nei confronti di una società di capitali, organizzata nella forma della società a responsabilità limitata ed avente ristretta base partecipativa, e di accertamento conseguenziale nei confronti dei soci, l’obbligo di motivazione degli atti impositivi notificati ai soci è soddisfatto anche mediante rinvio “per relationem” alla motivazione dell’avviso di accertamento riguardante i maggiori redditi percepiti dalla società, ancorché solo a quest’ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2476 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi‘ (Cass. Sez. 5, 02/10/2020, n. 21126).
1.3. La ricorrente ha peraltro invocato l’applicazione, nel caso di specie, dell’ulteriore principio secondo il quale “In tema di accertamento nei confronti del socio di società a ristretta partecipazione sociale, ove tra l’anno d’imposta sottoposto ad accertamento ed il momento della notificazione alla società dell’atto impositivo il socio sia receduto dalla compagine sociale, è nullo l’avviso di accertamento a lui notificato per i maggiori redditi di capitale presuntivamente distribuiti, quando esso, rinviando “per relationem” alla motivazione dell’avviso di accertamento notificato alla società, manchi dell’allegazione della documentazione citata o della riproduzione dei suoi contenuti essenziali” (Cass. n. 4239 del 2022 e n. 16968 del 2024).
1.4. La deduzione di tale ulteriore autonomo profilo fattuale, in ipotesi rilevante è, tuttavia, inammissibile, in primo luogo in quanto non è stata oggetto di allegazione nel ricorso della contribuente, ma solo nella successiva “istanza di prelievo”.
La circostanza trova peraltro conferma ove, nella memoria illustrativa, la parte evidenzia che la giurisprudenza ivi richiamata sia successiva alla proposizione del ricorso.
1.5. Altro evidente profilo di inammissibilità consiste nel difetto di specificità o autosufficienza della censura, in quanto non risulta neppure in parte trascritto il contenuto dell’avviso rivolto al socio, sì che non sussistono gli estremi per verificare l’ultima delle condizioni richiamate in tali massime, e cioè la mancata riproduzione dell’avviso societario, nei suoi contenuti essenziali, in quello rivolto al socio.
1.6. Come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte “Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU S. e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 – non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito. (Cass. Sez. U., 18/03/2022).
1.7. A tali necessarie indicazioni non ha provveduto la ricorrente, essendovi a maggior ragione onerata, ove si rileva che la questione è stata oggetto di specifica valutazione da parte dei giudici di appello, che hanno fatte proprie le considerazioni, già espresse dalla CTP di Napoli nella sentenza di primo grado, in merito alla esaustività della motivazione dell’atto impugnato con riferimento agli “elementi di fatto sulla base dei quali l’ufficio, dando conto dell’esistenza della società A. Srl, fallita nel 2015, di cui erano soci i germani Co.Gi. e Co.Gi. (fino agli inizi del 2013), aveva dedotto dal modello unico 2013 e dal bilancio di esercizio l’esistenza di utili extracontabili di imposte non versate, provvedendo al loro recupero anche nei confronti della ricorrente; del resto, la ricorrente aveva mostrato di essere ben consapevole dell’oggetto dell’accertamento, avendo prospettato una corposa difesa nel merito”.
2. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p…, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973.
La contribuente deduce la nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione.
2.1. Il motivo è inammissibile per analogo difetto di autosufficienza.
Come da ultimo ribadito precisato da Cass. n. 13358 del 2025, infatti, “In base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale, sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell’avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l’esame del ricorso“.
3. Con il terzo strumento di impugnazione, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p…, la violazione dell’art. 5 del D.P.R. n. 917/1986, dell’art. 2967 c.c., deducendo che la CTR non avrebbe rilevato il mancato assolvimento dell’onere della prova in capo all’ufficio accertatore.
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. Va rammentato, in primo luogo, che questa Corte ha affermato che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società a ristretta base familiare, è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, che, attesa la mancanza di una deliberazione ufficiale di approvazione del bilancio trattandosi di utili occulti, deve ritenersi avvenuta nello stesso periodo d’imposta in cui gli stessi sono stati conseguiti” (tra tante, v. Cass. n. 25468 del 2015; conf., sul punto Cass. Sez. 5, n. 386 del 13/01/2016; Cass. Sez. 5, n. 29503 del 24/12/2020 Cass. Sez. 5, n. 21295 del 05/07/2022).
3.3. Ancora di recente, si precisato che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, rispetto alla presunzione di distribuzione fra i soci di una società a ristretta base partecipativa degli utili non dichiarati è ammessa la prova contraria consistente nella dimostrazione che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzati o distribuiti dalla società, ma accantonati o reinvestiti, oppure che degli stessi si è appropriato altro soggetto oppure, ancora, che il socio è assolutamente estraneo alla gestione, al controllo e all’informazione circa l’andamento della società. (Cass. Sez. 5, 16/04/2025, n. 10004).
3.4. In corretta applicazione del richiamato canone, la Commissione territoriale ha rilevato che “La ricorrente, al di là di mere affermazioni di stile, non ha provato di aver tenuto fino all’epoca di cessione delle quote alcun comportamento incompatibile con la partecipazione alla vita societaria e non fornendo alcuna prova contraria in ordine alla destinazione degli utili realizzati nell’anno 2012 come da risultanze del bilancio d’esercizio”.
4. In conseguenza di quanto sopra affermato, il quarto motivo di ricorso, con il quale si contesta l’attribuzione alla ricorrente delle spese di lite, risulta infondato, in applicazione del principio di soccombenza.
5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 6.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.