CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 1211 depositata il 20 gennaio 2026

Lavoro – Inquadramento – Quadro direttivo – Mansioni superiori – Differenze retributive – Contributi previdenziali ed assistenziali – Rigetto

Fatti di causa

1.- (…) dipendente della (…) inquadrata nella 3^ area professionale – 4^ livello retributivo, deduceva che dal 21/07/2014 aveva svolto mansioni proprie del quadro direttivo.

Pertanto adìva il Tribunale di Terni per ottenere l’accertamento dello svolgimento delle mansioni superiori e del diritto all’inquadramento come quadro direttivo di 1^ o di 2^ livello, nonché la condanna della banca al pagamento delle differenze retributive e dei connessi contributi previdenziali ed assistenziali.

2.- Integrato il contraddittorio nei confronti dell’INPS, espletata l’attività istruttoria, il Tribunale rigettava le domande.

3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello, in accoglimento del gravame interposto dalla (…) dichiarava il diritto della lavoratrice all’inquadramento come quadro direttivo di 1^ livello CCNL dal 22/12/2014, condannava la banca a pagare le differenze retributive dal 21/07/2014, nonché i correlativi contributi previdenziali in favore dell’INPS nei limiti della prescrizione quinquennale.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:

a) l’eccezione di inammissibilità dell’appello è infondata, dal momento che da p. 6 a p. 10 dell’atto è indicato il capo della sentenza con cui il Tribunale, confrontate le declaratorie contrattuali, ha escluso che le mansioni svolte possano ricondursi a quelle del quadro direttivo; vi sono le censure alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Tribunale in considerazione dei documenti prodotti e delle testimonianze assunte, da p. 10 a p. 35; è denunziata la violazione dell’art. 2103 c.c. unitamente alle previsioni del CCNL del credito (p. 36 dell’atto);

b) l’art. 93 CCNL del credito descrive le mansioni proprie dell’impiegato della 3^ area professionale, 4^ livello retributivo;

c) l’art. 82 del medesimo CCNL contiene la declaratoria del quadro direttivo;

d) è documentato che in data 12/06/2014 alla (…) inquadrata sin dal 2001 come impiegata 3^ area professionale – 4^ livello retributivo, sono state assegnate mansioni di “gestore affluent” presso la sede di (…);

e) con verbale di accordo sindacale del 19/06/2014 è stato stabilito che il “gestore affluent” dovesse avere un inquadramento minimo di 3^ area – 3^ livello retributivo, divenuto poi a decorrere dall’01/01/2016 di 3^ area e di 4^ livello retributivo;

f) quindi sul piano formale le nuove mansioni di luglio 2014 sono state correttamente affidate alla (…);

g) in virtù del regolamento generale della Cassa, il “gestore affluent” deve far capo ad un responsabile di filiale hub o al vice responsabile, coerentemente all’inquadramento come impiegato di 3^ area professionale;

h) nel caso concreto, tuttavia, ciò non è avvenuto, come emerso dall’istruttoria di primo grado;

i) la (…) da luglio 2014 ha ininterrottamente svolto attività di consulenza finanziaria e di investimento con piena autonomia di gestione ed assunzione di responsabilità e le venne chiesto anche di svolgere attività di formazione e di tutoraggio per dipendenti che si accingevano a svolgere mansioni di “gestori famiglie e/o imprese”;

j) è vero che l’attività di consulenza finanziaria e di investimento rientra nelle mansioni previste per il gestore affluent, ma, come previsto nel regolamento generale, per questa figura è prevista la collaborazione sinergica con gli sviluppatori per l’acquisizione e fidelizzazione di nuova clientela e la sottoposizione agli indirizzi e agli obiettivi posti dal responsabile di filiale/agenzia;

k) nel caso in esame, invece, non sussistono né la collaborazione sinergica con gli sviluppatori, né la sottoposizione a direttive e obiettivi posti dal responsabile di filiale o di agenzia;

l) è infatti emerso che la (…) ha svolto la propria attività lavorativa in completa autonomia, gestendo ingenti patrimoniali e poi coadiuvando altri colleghi per le attività di investimento (testi (   ) e (…);

m) quindi l’appellante da luglio 2014 ha svolto mansioni comportanti elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale, nonché una particolare specializzazione, come richiesto dalla declaratoria del quadro direttivo;

n) inoltre è risultato che è stata responsabile della gestione di significativi segmenti o gruppi di clientela e responsabile di attività di promozione e di consulenza finanziaria con rilevante autonomia di poteri conferiti per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, conformemente ai profili esemplificativi indicati dal CCNL riguardante il quadro direttivo;

o) dunque sussiste il diritto all’inquadramento nella categoria del quadro direttivo di 1^ livello;

p) lo svolgimento di tali mansioni superiori si è protratto per oltre cinque mesi e quindi, ai sensi dell’art. 83, co. 2, CCNL e 2103 c.c., tale diritto decorre dal 22/12/2014, mentre le differenze retributive spettano dal 21/07/2014;

q) l’eccezione di prescrizione è infondata, in ossequio a quanto statuito dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 26246/2022; Cass. ord. n. 18008/2024), secondo cui a seguito della legge n. 92/2012 il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro;

r) segue anche la condanna della Cassa al pagamento dei contributi previdenziali non prescritti, calcolando il quinquennio a ritroso dalla notifica della chiamata in causa dell’ente previdenziale.

4.- Avverso tale sentenza (…) spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi.

5.- (…) e l’INPS hanno resistito con controricorso.

6.- Le parti – eccetto l’INPS – hanno depositato memoria.

7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.

Ragioni della decisione

1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta l’errato rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello, in violazione dell’art. 434 c.p.c.

Il motivo è inammissibile, perché si limita, in chiave meramente contrappositiva alla valutazione del giudice di appello, e quindi intrinsecamente inidonea alla valida censura sul punto della decisione, a denunziare la non conformità dell’appello di controparte al disposto dell’art. 434 c.p.c., senza formulare alcuna censura alla specifica argomentazione articolata al riguardo dai Giudici d’appello, limitandosi la ricorrente a riproporre l’eccezione come sollevata in secondo grado.

 Dunque difetta l’essenziale requisito della specificità del motivo (art. 366 c.p.c.).

2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 112 e 329 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di pronunziare sull’eccezione di giudicato interno, che essa aveva sollevato nel grado di appello, e quindi violato altresì il medesimo giudicato.

Il motivo è infondato.

Per aversi giudicato occorre che il “capo” sia provvisto di una sua autonomia, in grado di sostenere la concatenazione “fatto – norma – effetto”.

In particolare questa Corte ha affermato che il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, con la conseguenza che l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (Cass. ord. n. 32563/2024).

Dunque solo a questa condizione sono configurabili capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, come tale idonea a passare in giudicato.

 In mancanza, si tratta di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione.

 Quei presupposti di fatto, dunque, come tali non sono idonei – atomisticamente considerati – a passare in giudicato interno (Cass. ord. n. 27246/2024; Cass. ord. n. 20951/2022).

Nel caso di specie, quelli indicati dalla ricorrente sono soltanto passaggi motivazionali del Tribunale, come tali inidonei ad integrare un capo della decisione e, quindi, a passare in giudicato: che il regolamento generale della Cassa delineasse le mansioni di “gestore affluent” è un fatto dato per accertato anche la Corte territoriale, la quale ha tuttavia messo in evidenza alcune circostanze ulteriori del caso concreto, che impedivano di ricondurre e limitare l’attività lavorativa della a quella figura professionale.

3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 112 e 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che, ai sensi del regolamento generale della Cassa, il “gestore affluent” avrebbe dovuto far capo ad un responsabile di filiale hub o al vice responsabile e per avere escluso che ciò fosse avvenuto in concreto.

Il motivo è inammissibile,  sia per difetto di autosufficienza nell’esposizione del fatto processuale  sia perché, pur veicolato mediante la formale deduzione di un vizio riconducibile all’ambito dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., risulta in realtà inteso a contestare  la valutazione della Corte di merito concernente la posizione lavorativa della in punto di non conformità con le previsioni del Regolamento aziendale, valutazione come tale insindacabile in sede di legittimità qualora, come nella specie, adeguatamente motivato.

4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che essa Cassa non avesse contestato la ricostruzione in fatto dedotta dalla lavoratrice.

Il motivo è inammissibile, sia perché non sono sorretto dalla trascrizione o esposizione per riassunto del contenuto degli atti di causa, come indispensabile al fine di dimostrare il realizzarsi della non contestazione ( ex plurimis Cass. n. 166655/2016), sia  perché la Corte territoriale ha comunque proceduto ad un accertamento in concreto della vicenda, sulla base di ben tre deposizioni testimoniali, valutate come univoche e concordanti.

5.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta sia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2103 c.c., 82 e 93 CCNL 19/01/2012, sia dell’art. 1362 c.c. in relazione al verbale di accordo sindacale del 19/06/2014, per avere la Corte territoriale trascurato che le parti sociali avevano concordato che l’esatto inquadramento del “gestore affluent” fosse come impiegato della 3^ area professionale – 4^ livello retributivo.

Il motivo è in parte inammissibile, laddove non si confronta con la specifica motivazione addotta dai Giudici d’appello, i quali – contrariamente alla doglianza della ricorrente – hanno preso in esame tale verbale di accordo, ma hanno altresì evidenziato che, messo in correlazione con il regolamento generale della Cassa, quell’inquadramento veniva meno per il venir meno di alcuni suoi tratti caratteristici, fra cui la sottoposizione a direttive ed obiettivi fissati dal responsabile di filiale/agenzia, sottoposizione nella specie accertata come del tutto inesistente.

 Sul punto la Corte territoriale ha più volte rimarcato che dalla prova testimoniale era emersa la completa autonomia gestionale con cui la (…) aveva nel tempo svolto quelle mansioni.

Il motivo è da respingere in relazione all’art. 93 CCNL (v. ricorso per cassazione, p. 49 ss.), laddove nella 3^ area professionale – 4^ livello retributivo include– in funzione soltanto esemplificativa – sia il preposto ad una struttura operativa autonoma (ufficio, servizio o altre denominazioni equivalenti) cui siano stabilmente addetti almeno otto elementi oltre il titolare, sia il preposto a succursali con tre o quattro addetti.

Trattasi infatti di figure che non hanno alcuna rilevanza nel caso concreto, posto che il diritto all’inquadramento nella categoria di quadro è stato riconosciuto alla lavoratrice dalla Corte d’appello, ai sensi dell’art. 82 CCNL, non per responsabilità di direzione, coordinamento e/o controllo di altri lavoratori, bensì per le elevate responsabilità funzionali e l’elevata preparazione professionale, avendo acquisito la (…)“una significativa esperienza e specializzazione nell’ambito della consulenza finanziaria e di investimento con piena ed autonoma responsabilità nella gestione di considerevoli patrimoni della clientela della banca” (v. sentenza impugnata, p. 8).

6.- Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ossia che la lavoratrice stessa aveva chiesto la nomina di un consulente tecnico d’ufficio, necessario in considerazione dell’integrale contestazione, da parte della banca, dei conteggi allegati dalla (…) al ricorso introduttivo.

Il motivo è inammissibile, sia perché la richiesta di nominare un consulente tecnico d’ufficio è soltanto un’istanza processuale volta a sollecitare un potere officioso del giudice e non un “fatto storico” nel senso di cui al vizio prospettato; sia perché non vi è alcun interesse ad impugnare , posto che la Corte territoriale ha pronunziato soltanto una condanna generica e non specifica.

7.- Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 112, 115, 61, 132 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di disporre una consulenza tecnica d’ufficio.

Con l’ottavo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente denunzia la nullità della sentenza per omessa pronunzia sull’istanza di nomina di un consulente tecnico d’ufficio.

I due motivi – da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione – sono inammissibili per le medesime ragioni indicate in relazione al sesto motivo, nonché per impossibilità di ricondurre il vizio prospettato alla violazione dell’art. 112 c.p.c.

 Questa Corte ha più volte affermato che il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. ord. n. 13716/2016; Cass. n. 6715/2013); Cass. sez. un. n. 15982/2001).

8.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo conto che l’INPS non ha depositato memoria, invece depositata dalla difesa della (…).

9.- L’istanza di oscuramento avanzata da (…) non può essere accolta, non ricorrendone i presupposti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente a rimborsare a (…) e all’INPS le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in favore della prima in euro 4.500,00 ed in favore del secondo in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.