La Corte di Cassazione con la sentenza n. 856 depositata il 16 gennaio 2017 intervenendo in tema di licenziamento ha statuito che non è possibile licenziare per abbandono del posto di lavoro il medico che durante il proprio turno di notte non risponda al cerca persone, ma che il mattino seguente passi regolarmente le consegne al collega. In tal caso l’onere di dimostrare che il dipendente non si trovava al’interno della struttura ospedaliera era a carico del datore di lavoro.

La vicenda ha visto protagonista un medico dipendente di un centro cardiologico a cui veniva contestato l’abbandono del posto di lavoro e quindi veniva comunicatogli il licenziamento . Avverso il provvedimento di licenziamento il cardiologo proponeva ricorso in Tribunale, quale giudice del lavoro, che accoglieva le doglianze del lavoratore ritenendo che il non rispondere al cercapersone non configurava il contestato abbandono del posto di lavoro. Il datore di lavoro proponeva ricorso alla Corte Distrettuale, avverso la decisione del giudice di prime cure. I giudici di appello rigettano il ricorso proposto ritenendo prima di censure la sentenza impugnata. Per i giudici, infatti, si concretizza “l’abbandono del posto di lavoro” qualora il lavoratore si rechi all’esterno e diventando irreperibile nell’ambito del turno assegnato.

Il datore di lavoro, avverso la decisione dei giudici di appello, proponeva ricorso in cassazione fondato su sei motivi. In particolare sosteneva che l’affermazione del medico che era rimasto nella stanza che il centro adibisce a riposo dei medici «è rimasta del tutto sfornita di prova, né sarebbe sufficiente a provarlo il ragionamento presuntivo operato dalla Corte territoriale».

Gli Ermellini rigettano il ricorso del datore di lavoro ritenendo che la motivazione sia «un’inammissibile inversione dell’onere della prova in quanto, considerato che incombe al datore di lavoro dimostrare la fondatezza dell’addebito, sarebbe stato suo onere dimostrare che il medico non solo non aveva risposto al cercapersone e non era presente in reparto, ma che si era allontanato dalla struttura, così realizzando I’“abbandono” del posto di lavoro secondo l’accezione che ne ha dato la Corte di merito».

I giudici di legittimità definiscono la nozione tecnica di «abbandono» del posto di lavoro richiamando un proprio precedente (n. 15441/2016) in cui, con riferimento al Ccnl Istituti di vigilanza privata del 2 maggio 2006, si affermava che «I’abbandono individua il totale distacco dal bene da proteggere, totale distacco che non ricorre quando la persona sia fisicamente reperibile nel luogo ove la prestazione dev’essere svolta, così avvalorando indirettamente la nozione di “abbandono” del posto di lavoro adottata dalla Corte territoriale».