CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 3147 depositata il 12 febbraio 2026
Prestazione lavorativa – Cessione di ramo d’azienda – Diritto al pagamento di tutte le retribuzioni – Messa in mora – Rigetto
Fatti di causa
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza in atti, giudicando in sede di rinvio a seguito dell’ordinanza di questa Corte di cassazione n. 22436/2021, ha condannato T.I. S.p.A. a pagare a S.D. le retribuzioni che egli avrebbe avuto diritto di percepire nel lasso temporale dall’1/11/2002 al 25/7/2014, oltre accessori e spese processuali.
A fondamento della pronuncia la Corte d’appello ha ricordato l’ordinanza con cui la Corte di cassazione aveva cassato la precedente sentenza della Corte d’appello, sostenendo che il lavoratore illegittimamente trasferito con cessione di ramo di azienda ha diritto al pagamento di tutte le retribuzioni ancorché nello stesso periodo di tempo egli avesse ricevuto altra retribuzione per aver lavorato a favore di un terzo; una volta offerta la prestazione lavorativa al datore di lavoro giudizialmente dichiarato tale, il rifiuto di questi rende giuridicamente equiparabile la messa a disposizione delle energie lavorative del dipendente all’utilizzazione effettiva, con la conseguenza che il datore di lavoro ha l’obbligo di pagare la controprestazione retributiva.
La Corte di cassazione aveva affermato che l’invalidità della cessione del ramo di azienda comporta che “il rapporto con il destinatario della cessione è instaurato in via di mero fatto, tanto che le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere, rimasto in vita con il cedente (sebbene quiescente per l’illegittima cessione fino alla declaratoria giudiziale)”, sicché in tale ipotesi “quel rapporto di lavoro non si trasferisce e resta nella titolarità dell’originario cedente”.
Ne consegue che “i rapporti di lavoro, sono pertanto due (uno, de iure, ripristinato nei confronti dell’originario datore di lavoro, tenuto alla corresponsione delle retribuzioni maturate dalla costituzione mora del lavoratore; l’altro, di fatto, nei confronti del soggetto già cessionario, effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa) a fronte di una prestazione solo apparentemente unica: posto che, accanto ad una prestazione materialmente resa in favore del soggetto con il quale il lavoratore, illegittimamente trasferito con la cessione di ramo d’azienda, abbia instaurato un rapporto di lavoro di fatto, ve ne è un’altra giuridicamente resa in favore dell’originario datore, con il quale il rapporto di lavoro è stato de iure (anche se non de facto, per il rifiuto ingiustificato del predetto) ripristinato, non meno rilevante sul piano del diritto”, con il corollario per cui “al dipendente spetta pertanto la retribuzione tanto se la prestazione di lavoro sia effettivamente eseguita, sia se il datore di lavoro versa in una situazione mora accipiendi nei suoi confronti (Cass. 23 novembre 2006., n. 24.886.; Cass. 23 luglio 2008. n. 20.316.); ed infatti, una volta offerta la prestazione lavorativa al datore di lavoro giudizialmente dichiarato tale, il rifiuto di questi rende giuridicamente equiparabile la messa a disposizione delle energie lavorative del dipendente alla utilizzazione effettiva, con la conseguenza che il datore di lavoro ha l’obbligo di pagare la controprestazione retributiva”, fermo restando che “da quel momento l’attività lavorativa subordinata resa in favore del non più cessionario equivale a quella che il lavoratore, bisognoso di occupazione, renda in favore di qualsiasi altro soggetto terzo: e come la retribuzione corrisposta da ogni altro datore di lavoro presso il quale il lavoratore impiegasse le sue energie lavorative si andrebbe a cumulare con quella dovuta dall’azienda cedente, parimenti anche quella corrisposta da chi non è più da considerare cessionario, e che compensa un’attività resa nell’interesse e nell’organizzazione di questi, non va detratta dall’importo della retribuzione cui il cedente è obbligato”.
Tanto premesso sui contenuti della ordinanza di rinvio, pronunciata dalla Corte di cassazione, la Corte d’appello ha osservato che nel caso di specie:
a) la dichiarata nullità del trasferimento del ramo d’azienda da T.I. S.p.A. alla P.P.M. Spa era circostanza non più controvertibile, siccome accertata con efficacia di giudicato;
b) del pari era stato accertato con efficacia di giudicato che la cessione, preannunciata alle OO.SS. in data 9/5/2002, si era effettivamente realizzata in data 29/10/2002 con effetti dall’1/11/2002, tanto emergendo dalla sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4833/2011, pronunciata inter partes in data 31 maggio-11 agosto 2011, poi confermata dalla Suprema Corte di cassazione con la già citata sentenza n. 8207./2014;
c) la sopra citata sentenza della Corte territoriale, poi, aveva accertato che con diffida del 25/9/2002, il lavoratore aveva manifestato la sua contrarietà alla cessione del contratto, così all’evidenza offrendo la propria prestazione lavorativa alla cedente;
d) lo stesso ricorrente in riassunzione, poi, aveva riferito che il rapporto di lavoro con T.I. S.p.A. era stato effettivamente ripristinato in data 25/7/2014.
Applicando a tali circostanze di fatto i principi di diritto posti dall’ordinanza della Corte di cassazione conseguiva quindi la condanna di T.I. S.p.A. a pagare al lavoratore le retribuzioni che avrebbe avuto diritto di percepire nel lasso temporale dall’1/11/2002 (data della costituzione in mora) al 25/7/2012 (data di ripristino del rapporto di lavoro), oltre accessori.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione T.I. S.p.A. con un unico motivo al quale ha resistito S.D. con controricorso.
All’esito della decisione, il Collegio ha autorizzato il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni, come previsto dalla legge.
Ragioni della decisione
1.- Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1206 e 1207 c.c., in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c., atteso che la Corte d’appello aveva errato a trascurare un particolare fondamentale e cioè che il lavoratore onde maturare il diritto alla retribuzione doveva aver costituito in mora il datore di lavoro cedente dopo la sentenza che ha accertato l’illegittimità della cessione.
Il che, nel caso di specie, comportava che, prima della sentenza del 2011 della Corte d’appello di Roma, che aveva accertato l’illegittimità della cessione del ramo, non era minimamente ipotizzabile l’esistenza di un diritto alla percezione della retribuzione, dal momento che mancava per definizione la messa in mora.
Perché il lavoratore non poteva effettuare alcuna valida offerta a T. prima che fosse accertata la illegittimità della gestione.
Ne’ il lavoratore aveva mai prodotto alcun atto di costituzione in mora nei confronti di T.
Prima della costituzione mora non si poteva parlare di un diritto alla retribuzione, ma semmai solo di risarcimento del danno commisurato all’eventuale differenza tra quanto percepito presso il cessionario e quanto si sarebbe dovuto percepire presso il cedente danno che ovviamente va dimostrato sia nell’an che nel quantum.
Non era possibile far risalire la costituzione in mora alla domanda iniziale con cui D. aveva richiesto che fosse accertata l’illegittimità della cessione del ramo cui era addetto; il contenuto della domanda infatti era tale da escludere che esso potesse essere interpretato come una costituzione in mora, mancando l’elemento tipico della costituzione in mora, cioè l’offerta della prestazione del lavoro.
In ogni caso l’offerta all’epoca non avrebbe potuto essere fatta validamente; perché la costituzione in mora richiede che l’offerta sia possibile, che cioè chi offre una prestazione di fare o di dare sia concretamente e giuridicamente in grado di adempiere all’obbligazione di fare o di dare.
Condizione questa che all’epoca della presentazione del ricorso in primo grado con il quale il lavoratore intendeva far accertare l’illegittimità della cessione, non poteva essere soddisfatta, dal momento che il lavoratore era all’epoca dipendente della cessionaria e dunque privo di ogni titolo per poter offrire la propria prestazione di lavoro a T. che del tutto legittimamente avrebbe potuto rifiutarla come poi ha fatto.
Il signor D., insomma, non era nelle condizioni di poter offrire la propria prestazione a nessun altro se non al cessionario e dunque non aveva la possibilità giuridica di costituire in mora nessun altro se non quello che all’epoca era da considerarsi il suo legittimo datore di lavoro che non era però T.
2.- Il motivo di ricorso deve essere disatteso.
La prima assorbente questione che esso pone è quella della inammissibilità della censura sollevata nella parte in cui si deduce, ma solo in questa sede, una questione di fatto nuova in contrasto con i fatti assunti a fondamento della decisione della Corte d’appello.
Ed invero, come risulta dalla sentenza d’appello, nel giudizio di rinvio la difesa della T. era incentrata sulla natura risarcitoria delle spettanze rivendicate dal lavoratore; e neppure in via subordinata era stata posta la questione della (in)esistenza di un atto in mora e della possibilità giuridica di sollevarla.
In sede di rinvio, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, T. Italia aveva resistito alle domande sostenendo la tesi della natura risarcitoria del credito del lavoratore e quella della rilevanza dell’impiego dell’energie lavorative presso terzi, ossia presso il cessionario eccependo la corresponsione della retribuzione da parte del cessionario; tali tesi sono state disattese dalla Corte d’appello nella sentenza impugnata.
3.- Inoltre, in punto di fatto risulta che la Corte di appello ha ripetutamente verificato come avvenuto l’atto di costituzione in mora, richiamando che già con la sentenza della Corte territoriale n. 4833 del 2011 relativa alla nullità della cessione, fosse stato accertato che con diffida del 25/9/2002 il lavoratore aveva manifestato la sua contrarietà alla cessione del contratto così all’evidenza offrendo la propria prestazione lavorativa alla cedente.
4.- L’argomento secondo cui tale offerta sarebbe stata inefficace, invalida o impossibile è un argomento giuridico completamente nuovo e non può essere dedotto in cassazione, perché richiede degli accertamenti in fatto come quello sostenuto testualmente nel ricorso secondo cui successivamente alla sentenza della Corte d’appello del 2011 non vi è traccia di alcuna costituzione in mora.
Si tratta all’evidenza di una circostanza di fatto a carattere sostanziale che andava primariamente eccepita davanti ai giudici del merito.
5.- Inoltre, sotto altro aspetto, non è nemmeno fondato in diritto che prima della dichiarazione di nullità della cessione non possa esistere un atto di messa in mora. Anche tale tesi è infondata perché gli effetti dell’accertamento retroagiscono al momento della pretesa.
Lo conferma la giurisprudenza di questa Corte (n. 19042/2024) che ha sancito tale soluzione osservando che la “ la pretesa della società ricorrente in ordine alla necessaria posteriorità temporale della messa in mora rispetto alla sentenza dichiarativa della interposizione fittizia di manodopera, non trova riscontro nella decisione delle S.U. e nelle successive pronunce di questa Corte e nei principi generali dell’ordinamento, il che comporta l’insussistenza della violazione di legge denunciata………
Ai fini che qui interessano, deve inoltre rilevarsi che la sentenza dichiarativa della interposizione fittizia e della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’effettivo utilizzatore ha effetto ex tunc, dall’inizio della interposizione (v. Cass. n. 8385 del 2019; n. 823 del 2020)”.
6.- In conclusione, per i motivi esposti il ricorso deve essere complessivamente rigettato.
7. La società ricorrente va quindi condannata al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore degli Avv.ti E.L. e K.E., antistatari.
8.- Sussistono altresì le condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’articolo 13, comma 1 bis d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 4.500,00 per compensi e € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e agli altri oneri di legge, con distrazione in favore degli Avv.ti E.L. e K.E., antistatari;
ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater d.p.r. numero 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.