AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento n. 72078 del 27 febbraio 2026
Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI PF 2026”, con le relative istruzioni, da presentare da parte delle persone fisiche nell’anno 2026, per il periodo d’imposta 2025, ai fini delle imposte sui redditi – Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “REDDITI PF 2026” e dei dati riguardanti le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF
Dispone
1. Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi PF 2026”
1.1. È approvato il modello “REDDITI PF 2026”, con le relative istruzioni, allegato al presente provvedimento, da presentare da parte delle persone fisiche nell’anno 2026, per il periodo d’imposta 2025.
1.2. Il modello di cui al punto 1.1 è costituito da:
a) – “Fascicolo 1”, contenente il frontespizio, il prospetto dei familiari a carico ed i quadri RA, RB, RC, CR, RP, LC, RN, RV, DI, RX;
– “Fascicolo 2”, riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RH, RL, RM, RT; il quadro RW, concernente il monitoraggio per gli investimenti all’estero e il calcolo delle relative imposte;
il quadro RR, concernente la determinazione dei contributi previdenziali; il quadro AC, relativo alla comunicazione degli amministratori dei condomini; la guida alla compilazione del modello “REDDITI PF 2026” per i soggetti non residenti;
– “Fascicolo 3”, riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RE, RF, RG, LM, RD, RS, RQ, RU, FC, CE, NR, CP, ed infine, il quadro TR;
b) i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito provvedimento. Con il medesimo provvedimento sono indicati i criteri con cui rilasciare l’asseverazione di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
1.3. È altresì approvata la scheda da utilizzare, ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, da parte dei soggetti che presentano la dichiarazione e da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
1.4. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
2. Modalità di indicazione degli importi e di trasmissione dei dati delle dichiarazioni e delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF
2.1. Nel modello di cui al punto 1 gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite.
2.2. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento.
2.3. I contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione trasmettono la scheda di cui al punto 1.3 direttamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate oppure consegnano la stessa scheda ad un ufficio di Poste Italiane S.p.A. o ad uno dei soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, e successive modificazioni. In caso di presentazione cartacea, per garantire la tutela della riservatezza e di espressione delle scelte preferenziali, la scheda debitamente compilata deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza, sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente, sulla quale deve essere apposta la dicitura “Scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF”, nonché il codice fiscale, il cognome e il nome del contribuente. Il soggetto che riceve la busta deve rilasciare al contribuente, anche se non richiesta, un’apposita ricevuta.
2.4. Il soggetto che riceve la busta contenente la scheda di cui al punto 1.3 verifica la corrispondenza dei dati anagrafici e del codice fiscale del soggetto che presenta la busta con quelli indicati su di essa, pena l’irricevibilità della busta stessa. La busta può essere presentata anche mediante un delegato; in tal caso alla delega devono essere allegate una copia del documento di riconoscimento e una copia del codice fiscale del delegante, anche per consentire la suddetta verifica di corrispondenza da parte del soggetto che riceve la busta.
2.5. Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dall’articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, Poste Italiane S.p.A., sulla base del rapporto convenzionale con l’Agenzia delle entrate, e i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998 trasmettono tempestivamente alla Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede di cui al punto 1.3 ricevute dai contribuenti. I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, inviano i dati entro i seguenti termini:
– entro il 31 luglio 2026, per le schede ricevute entro il 15 luglio 2026;
– entro il 2 novembre 2026, in quanto il 31 ottobre 2026 cade di sabato, per le schede ricevute dal 16 luglio 2026 fino al termine di presentazione telematica del modello “REDDITI PF 2026”.
2.6. I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998 e Poste Italiane S.p.A., al momento dell’apertura della busta contenente la scheda con le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, verificano la corrispondenza tra i dati indicati su di essa (codice fiscale, cognome e nome del contribuente) e quelli riportati sulla scheda in essa contenuta.
2.7. I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998 e Poste Italiane S.p.A. trasmettono in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF osservando le specifiche tecniche approvate con separato provvedimento.
2.8. I soggetti non esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione presentano la scheda di cui al punto 1.3 unitamente al modello di dichiarazione di cui la stessa costituisce parte integrante.
3. Obblighi di riservatezza
3.1. I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998 e Poste Italiane S.p.A. osservano le disposizioni per la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali espresse nella scheda relativa alle scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, secondo quanto stabilito dall’articolo 11 del decreto ministeriale 31 luglio 1998 così come richiamato ed integrato nell’Allegato 2 che forma parte integrante al presente provvedimento.
3.2. Con particolare riferimento ai controlli previsti dal citato articolo 11, l’Agenzia delle entrate effettua anche verifiche sulla rispondenza tra la preferenza espressa attraverso la scheda di destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille e le informazioni trasmesse ai sensi del punto 2 del presente provvedimento.
3.3. In considerazione della particolare delicatezza dei dati riferiti alle scelte effettuate, è fatto divieto assoluto ai soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998 e a Poste Italiane S.p.A. di comunicare e diffondere tali informazioni e di utilizzarle, singolarmente o con modalità massive, per finalità diverse da quelle del servizio di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate.
4. Reperibilità del modello e della busta e autorizzazione alla stampa
4.1. Il modello di dichiarazione “REDDITI PF 2026” è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico e può essere utilizzato e stampato prelevandolo dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it., nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nel successivo punto 4.3.
4.2. Il medesimo modello può essere anche prelevato da altri siti internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche indicate nel successivo punto 4.3 e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.
4.3. Per la stampa del predetto modello devono essere rispettate le caratteristiche tecniche contenute:
– nell’Allegato 1 al presente provvedimento, per il modello di cui al punto 1.2, lettera a), e per la scheda di cui al punto 1.3;
– nei relativi provvedimenti di approvazione, per gli altri quadri e modelli indicati nel punto 1.
4.4. Per la presentazione della dichiarazione agli uffici postali, la dichiarazione va inserita in una busta avente le caratteristiche di cui all’Allegato B al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 34746 del 13 marzo 2008, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia. L’angolo posto in alto a sinistra del frontespizio della dichiarazione deve corrispondere all’angolo in alto a sinistra sulla facciata della busta in modo tale che attraverso la finestra della busta risultino visibili il tipo di modello, la data di presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione.
Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il Modello “Redditi PF 2026” devono essere inseriti nella busta senza fermagli o cuciture. Gli uffici postali hanno l’obbligo di rilasciare una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Questa ricevuta deve essere conservata dal contribuente come prova della presentazione della dichiarazione.
5. Trattamento dei dati
5.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, paragrafo 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nel d.P.R. n. 322 del 1998, e successive modificazioni, e nella normativa di riferimento indicata in calce al presente provvedimento.
5.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione al processo rappresentato nei precedenti punti. Gli intermediari assumono la qualifica di titolari del trattamento quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A. alla quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate e le attività per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale. Sogei S.p.A. è designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679. Le categorie di dati personali trattate attraverso il modello di dichiarazione sono descritte nel medesimo e nell’informativa sul trattamento dei dati personali ad esso allegata.
5.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par. 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conservai dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
5.4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f), del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione del modello “Redditi PF 2026” venga effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel presente provvedimento.
6. Trasmissione telematica dei dati relativi al modello di dichiarazione “Redditi PF 2026”
I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli intermediari abilitati trasmettono in via telematica i dati contenuti nel modello di dichiarazione “REDDITI PF 2026”, fascicoli 1, 2 e 3 da presentare nell’anno 2026 da parte delle persone fisiche, secondo le specifiche tecniche approvate con il presente provvedimento.
7. Trasmissione telematica dei dati riguardanti le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF
I dati riguardanti le scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, espresse nell’apposita scheda, approvata unitamente al modello Redditi 2026-PF, da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, ai sensi dell’articolo 1, quarto comma, lettera c), del d.P.R. n. 600 del 1973, sono trasmessi dagli utenti del servizio telematico secondo le specifiche tecniche approvate con separato provvedimento.
8. Correzioni alle specifiche tecniche
Eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
Motivazioni
Il presente provvedimento emanato in base all’articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 322 del 1998, e successive modificazioni, approva il modello di dichiarazione “REDDITI PF 2026”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2026 da parte delle persone fisiche.
È altresì approvata la scheda da utilizzare, ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.
Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la reperibilità del predetto modello, reso disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito internet della Agenzia delle entrate, nonché viene autorizzata la stampa definendone le relative caratteristiche tecniche.
Contestualmente sono definite le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “REDDITI PF 2026”, da utilizzare da parte delle persone fisiche che provvedono direttamente all’invio nonché da parte degli altri utenti del servizio telematico che intervengono quali intermediari abilitati alla trasmissione.
Laddove si rendesse necessario apportare degli aggiornamenti al modello o alle istruzioni delle correzioni alle specifiche tecniche approvate con il presente provvedimento, le conseguenti modifiche verranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 5, comma1; articolo 6);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 43 del 2025 (articolo 2, comma 1).
Disciplina normativa di riferimento:
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, concernente “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, recante “Testo unico delle imposte sui redditi”;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;
Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, e successive modificazioni, recante “Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro”;
Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante “Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell’articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, recante, tra l’altro, “l’istituzione di una addizionale regionale all’IRPEF”;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante “Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto”;
Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, e successive modificazioni, concernente “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”;
Decreto del Ministro delle finanze del 18 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 1999, recante “Individuazione di altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, da emanare ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322”;
Decreto del Ministro delle finanze del 12 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2000, recante “Individuazione di altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni”;
Decreto del Ministro per la solidarietà sociale di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2001;
Decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001, recante “Ampliamento delle categorie di soggetti da includere tra gli incaricati alla trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni. Art. 3, comma 3, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1999, n. 542”;
Legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
Decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13 recante “Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore”;
Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e successive modificazioni, concernente “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”;
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, “relativo alla” protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante “riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”;
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
Decreto direttoriale 26 ottobre 2021, n. 561, recante “Individuazione della data di avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS)”;
Decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, recante “Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46”;
Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”;
Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;
Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, recante” Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”;
Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2023, recante ”Beneficio per la riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali al personale delle forze di polizia e delle forze armate”;
Decreto legislativo del 27 dicembre 2023 n. 209, recante “Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale”;
Decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, convertito senza modifiche dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17, recante “Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali” di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”;
Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”;
Decreto legislativo del 30 dicembre 2023 n. 216, recante “Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”;
Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante ”Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”;
Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante” Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”;
Legge 15 marzo 2024, n. 36, recante” Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo”;
Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, recante” Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria”;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024, recante” Beneficio della riduzione delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ai sensi dell’articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Anno 2024”;
Decreto legislativo 5 agosto 2024, n.108, recante” Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale”;
Decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”;
Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 recante “Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)”;
Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”;
Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”;
Decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192, recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti”;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 15707 del 15 gennaio 2026, recante “Approvazione della Certificazione Unica “CU 2026”, relativa all’anno 2025, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica”.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Modello – Fascicolo 1
(Testo dell’allegato)
Istruzioni – Fascicolo 1
(Testo dell’allegato)
Modello – Fascicolo 2
(Testo dell’allegato)
Istruzioni – Fascicolo 2
(Testo dell’allegato)
Modello – Fascicolo 3
(Testo dell’allegato)
Istruzioni – Fascicolo 3
(Testo dell’allegato)
Allegato 1
CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI
STRUTTURA E FORMATO DEI MODELLI
I modelli di cui al punto 1 del presente provvedimento devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4, aventi le seguenti dimensioni:
larghezza: cm 21,0;
altezza: cm 29,7.
È altresì consentita la riproduzione dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.
I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l’intestazione dei dati richiesti.
La stampa del prospetto per la comunicazione dei dati relativi all’applicazione dei parametri di cui al punto 1.2 del presente provvedimento deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli, lasciando in bianco il relativo retro.
I dati devono essere stampati nel prospetto utilizzando il tipo di carattere “courier”, o altro carattere a passo fisso con densità orizzontale di 10 ctr. per pollice e verticale di 6 righe per pollice.
CARATTERISTICHE DELLA CARTA DEI MODELLI
La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l’86 e l’88 per cento e deve avere il peso di 80 gr./mq.
CARATTERISTICHE GRAFICHE DEI MODELLI
I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all’interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni:
altezza: 65 sesti di pollice;
larghezza: 75 decimi di pollice.
Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).
Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e dei modelli di cui al punto 1 devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.
COLORI
Per la stampa tipografica dei modelli e delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore blu pantone solid uncoated 541 U e 311 U per i modelli di cui ai punti 1.2 e 1.3.
È consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero, per la riproduzione mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti.
Allegato 2
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
- Gli utenti dei servizi Entratel possono trattare i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF per le sole finalità del servizio di trasmissione telematica e per il tempo a ciò necessario, secondo quanto previsto dall’art. 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica, n. 600 del 1973, con le modalità definite:
– dal decreto 31 luglio 1998, recante modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;
– dal provvedimento 10 giugno 2009, concernente l’adeguamento dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al provvedimento 18 settembre 2008.
- Gli utenti dei servizi Entratel si configurano quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 4, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 2016/679.
- Il trattamento dei dati personali contenuti nelle schede da trasmettere per via telematica può essere effettuato da ulteriori soggetti designati dai singoli titolari quali responsabili del trattamento dati, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
- Le persone fisiche autorizzate al trattamento sono individuate dai titolari del trattamento (gli utenti dei servizi telematici), o dal soggetto da questi designato quale responsabile, ed operano sulla base dell’autorizzazione ricevuta, attenendosi alle istruzioni impartite e garantendo la protezione dei dati personali trattati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679.
- Gli utenti dei servizi telematici e i soggetti designati quali responsabili, ad eccezione delle persone fisiche non intermediari che effettuano telematicamente i propri adempimenti fiscali, mettono in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679.
- Il trattamento dei dati personali contenuto nelle schede è consentito solo agli autorizzati al trattamento, cui è fatto divieto assoluto di comunicare e diffondere i dati personali in esse contenuti.
- Successivamente alla trasmissione via Entratel all’Agenzia delle entrate, le schede e i dati personali in esse contenuti sono conservati soltanto dai titolari del trattamento (gli utenti dei servizi telematici), senza possibilità di avvalersi di soggetti esterni, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione delle schede stesse, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera d), del decreto 31 maggio 1999, n. 164. Trascorso tale termine le schede dovranno essere distrutte, con cancellazione dei dati personali in esse contenuti.
- Ai fini delle attività di cui ai punti 6 e 7, le schede e i dati personali in esse contenuti sono custoditi separatamente dalla documentazione concernente l’ordinaria attività dell’utente dei servizi Entratel (titolare del trattamento), con modalità tali da impedire l’accesso da parte di terzi o di dipendenti non autorizzati. Lo stesso, in caso di violazioni di sicurezza eventualmente occorse nell’ambito dei trattamenti effettuati, si impegna a procedere, ove necessario, alle comunicazioni previste ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679.
- L’adeguatezza delle misure di sicurezza adottate è soggetta a controlli, anche a campione, da parte dell’Agenzia delle entrate.
Specifiche tecniche
(Testo dell’allegato)