CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 3866 depositata il 20 febbraio 2026
Lavoro – Trattamento retributivo feriale – Indennità per lavoro straordinario, domenicale, notturno, festivo flessibilità – Beneficio di riposo effettivo – Tutela salute e sicurezza – Rigetto
Fatti di causa
1. La Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale della stessa sede, ha accertato il diritto dei lavoratori indicati in epigrafe, tutti con qualifica di macchinisti dell’odierna ricorrente, all’inclusione, nella retribuzione dovuta durante le ferie, oltre alle indennità di utilizzazione professionale, di residenza e premio completamento corsa, già riconosciuti dal primo giudice, anche dei seguenti emolumenti: per A.A. l’indennità per lavoro straordinario, domenicale, notturno, festivo flessibilità; per B.P. l’indennità per lavoro straordinario, domenicale, notturno, festivo, flessibilità, PdM Cargo; per G.A. l’indennità per lavoro straordinario, domenicale, notturno festivo; per M.I.A., l’indennità per lavoro straordinario, domenicale, notturno, festivo, flessibilità, PdM Cargo; per N.C. l’indennità per lavoro straordinario, domenicale, notturno, festivo, flessibilità, PdM Cargo; per R.G. l’indennità per lavoro straordinario, domenicale, notturno, festivo, festività, PdM Cargo: emolumenti ritenuti connessi allo svolgimento di mansioni rientranti tra gli obblighi contrattuali gravanti rispettivamente sui lavoratori indicati; la Corte territoriale ha condannato, poi, la società a corrispondere,, in aggiunta a quanto già riconosciuto in prime cure, le differenze retributive dovute a tale titolo.
2. M.R. S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
3. I sei lavoratori indicati in epigrafe e l’INPS hanno resistito con controricorso.
4. La Consigliera delegata ha, con atto del 30 luglio 2025, formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
5. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Ragioni della decisione
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo di ricorso T. deduce ai sensi dell’articolo 360, co. 1 n. 3 c.p.c. la violazione falsa applicazione degli articoli 1418 e 1419 c.c. in relazione alle norme della contrattazione collettiva di primo e secondo livello applicate da M.R. S.r.l. per avere la Corte d’appello di Milano erroneamente ritenuto che le predette norme della contrattazione collettiva fossero nulle perché in contrasto con i principi dettati dall’ordinamento comunitario (articolo 7 della Direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalle sentenze della Corte di Giustizia Europea) e interno (articolo 36 costituzione, comma 3, articolo 2109 c.c. e articolo 10, d.lgs. legislativo 2003, numero 66) in materia di retribuzione delle giornate di ferie.
3. Con il secondo motivo si deduce la violazione falsa e applicazione dell’articolo 1362 cod. civ. in relazione all’articolo 7 della Direttiva 2003/88/CE, per non avere la Corte d’appello di Milano riconosciuto che le indennità, di cui la contrattazione collettiva aziendale del gruppo FS ha escluso o limitato l’incidenza sul trattamento retributivo feriale, avessero natura risarcitoria, indennitaria e/o occasionale e che, in quanto tali, non dovessero incidere sul trattamento feriale.
4. Con il terzo motivo in via subordinata, si deduce la violazione falsa e applicazione degli articoli 2935 e 2948 n. 4 cod. civ., degli articoli 3 e 4 del D.lgs. n. 81/2015 e dell’articolo 18 legge 300 del ‘70 come modificato dall’articolo 1, comma 42 della legge numero 92/2012, per avere la Corte d’appello di Milano ritenuto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non fosse oggi assistito da un regime di stabilità e che, conseguentemente, il termine di prescrizione dei crediti lavoro decorresse dalla cessazione del rapporto di lavoro.
5. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.
Tutti gli aspetti oggetto di censura concernono, sotto diversi profili e angolazioni, l’interpretazione dell’art. 7 della Direttiva CE 88/2003, operata dai giudici di merito alla luce della giurisprudenza in materia della Corte di Giustizia dell’Unione europea.
Essi non sono meritevoli di accoglimento, per i motivi espressi in numerosi precedenti di questa Corte (riferiti ad analogo contenzioso concernente i dipendenti della società T. S.p.a. e T. S.p.a.), cui si rinvia, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (tra le molte pronunce, Cass. nn. 15604, 13321, 11760, 11758, 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023; Cass. 19991, 19992, 25840/2024; Cass. n. 15323/2025).
Questa Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell’interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale ha precisato come l’espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell’art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C-520/06, S.H., nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022).
I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell’Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, W.; CGUE 13.12.2018, C-385/17, T.H.).
In questo senso, si è precisato nelle pronunce indicate che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un’efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. K.).
Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021); atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell’ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall’interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell’Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito dell’Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012).
Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l’elemento retributivo e l’espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l’importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l’esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021).
Orbene, nella controversia in esame, vengono in discussione l’indennità di utilizzazione professionale, l’indennità di assenza dalla residenza, il Premio Completamento corse, l’indennità di PDM Cargo, l’indennità per lavoro straordinario, domenicale, notturno, festivo e di flessibilità di orario.
L’indennità di trattamento per servizio fuori distretto (nel caso di specie indennità di assenza dalla residenza), in quanto voce diretta a compensare il disagio dell’attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società T. (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023).
Anche con precipuo riferimento all’indennità di utilizzazione professionale (in sigla IUP), questa Corte si è già pronunciata nei precedenti sopra indicati e si richiamano le argomentazioni ivi svolte.
La corresponsione, in forma continuativa, di simili indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di macchinista o capo treno, essendo destinata a compensare il disagio dell’attività derivante dal non avere tale personale una sede fissa di lavoro e dall’essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate a tutte le altre indennità sopra indicate che la Corte di merito, con un accertamento di fatto adeguatamente motivato e non sindacabile in questa sede, ha ritenuto connesse allo svolgimento del lavoro: in particolare, le indennità per lavoro notturno, domenicale, festivo e di paga giornaliera per festivo non recuperato, in quanto connesse alla specifica attività dei macchinisti e dei capotreni che svolgono il loro servizio su turni non cadenzati nelle 24 ore; inoltre, il lavoro compensato da dette indennità è stato ritenuto obbligatorio ed esse sono state considerate strettamente collegate allo svolgimento di esso.
Anche l’indennità di flessibilità e di PDM Cargo sono collegate, secondo la verifica di fatto effettuata dei giudici di merito, a deroghe dell’orario di lavoro o sono connesse a compiti obbligatori, il cui svolgimento non dipende dalla volontà dei lavoratori ma dalle circostanze tecniche del servizio, di talché, in virtù dei principi sopra richiamati, esse rientrano a pieno titolo tra quelle da includere nella base di calcolo per le ferie secondo la giurisprudenza della CGUE.
Per ciò che concerne il Premio completamento corsa, esso è riconosciuto al lavoratore che superi i limiti di prestazione obbligatori in attività di conduzione treno: è, quindi tipicamente correlata allo status professionale dei macchinisti, indipendentemente dal fatto che vada a compensare il cd. extra effort e derivi dalla scelta volontaria di proseguire nella prestazione.
Infine, pure l’indennità per lavoro straordinario, che è stato verificato sussistere in modo regolare nelle buste paga dei dipendenti, costituendo un elemento significativo della retribuzione, va considerato come una componente della retribuzione ordinaria.
E’ opportuno precisare che la Corte territoriale ha valutato i documenti prodotti nonché i conteggi analitici, validi per ogni lavoratore, hic et inde depositati, giungendo, attraverso un accertamento di merito adottato con motivazione esente dai vizi di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, a ritenere i criteri di calcolo degli originari ricorrenti maggiormente persuasivi.
6. Il terzo motivo non è parimenti fondato.
Questa Corte ha affermato, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal D.lgs. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata; conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, sono sorti dopo l’entrata in vigore della legge n. 92/2012 o non sono prescritti al momento della sua entrata in vigore, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022).
Il Collegio intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza n. 26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi (v., tra le molte, Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022).
Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l’entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del d. lgs n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l’individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all’esito di un accertamento in giudizio, ex post.
Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso.
7. In conclusione, il ricorso va rigettato perché risulta accertato, attraverso una corretta interpretazione delle disposizioni della contrattazione collettiva e indagini di fatto svolte dalla Corte territoriale, la pertinenza dei compensi relativi alle indennità sopra indicate rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita e dello status professionale, accertando il carattere continuativo della loro erogazione e l’incidenza non residuale sul trattamento economico mensile, come già sottolineato in sede di proposta di definizione accelerata del giudizio con una loro valutazione complessiva, nonché il loro effetto dissuasivo, in caso di mancato recepimento delle relative voci economiche, a godere delle ferie.
8. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, va disposta la condanna della ricorrente a norma dell’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c.
Vale, infatti, rammentare quanto segue: in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) ─ che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. ─ codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass. Sez. U. 13 ottobre 2023, n. 28540).
In tal senso, la ricorrente va condannata, in favore di ciascuna parte controricorrente (lavoratori e INPS), al pagamento della somma equitativamente determinata di € 3.000,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente (lavoratori e INPS), delle spese di lite che liquida in euro 6.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Condanna la ricorrente al pagamento della somma di €. 3.000,00 in favore di ciascuna parte controricorrente (lavoratori, da un lato, e INPS, dall’altro), e di una ulteriore somma di €. 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.