MINISTERO delle FINANZE – Circolare n. 3 del 2 marzo 2026
Rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2025
La legge 31 dicembre 2009, n. 196, all’articolo 35, dispone che il Ministro dell’economia e delle finanze presenti alle Camere, entro il mese di giugno, il Rendiconto generale dell’esercizio scaduto il 31 dicembre dell’anno precedente, articolato per missioni e programmi.
Dei risultati della gestione dell’anno finanziario è dato conto attraverso due distinte componenti nelle quali lo stesso si articola: il Conto del bilancio e il Conto generale del patrimonio.
Il Conto del bilancio, articolato per missioni, programmi, azioni e capitoli, è corredato, in applicazione della legge n. 196 del 2009, dei seguenti documenti:
a) apposita Nota integrativa, che, per ciascuna amministrazione, espone i risultati finanziari, i principali fatti della gestione e il grado di realizzazione degli obiettivi riferiti a ciascun programma e riporta la motivazione fornita dalle Amministrazioni sugli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali e quelle finali;
b) le risultanze economiche per ciascun Ministero (Rendiconto economico);
c) le risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali (il cosiddetto Ecorendiconto, allegato alla relazione al Conto del bilancio).
Per assicurare la trasmissione del Rendiconto generale alla Corte dei conti per la prescritta parifica nel rispetto dei termini stabiliti dalle vigenti norme, gli Uffici in indirizzo dovranno attenersi alle istruzioni di seguito indicate e alle scadenze individuate nell’allegata Nota tecnica, oltre a quanto previsto nel manuale di pianificazione delle operazioni di chiusura predisposto da questo Dipartimento con la circolare n. 27 del 31 dicembre 2025 (Pianificazione delle operazioni di chiusura per l’esercizio finanziario 2025. Area spese).
Le Amministrazioni saranno chiamate a contribuire alla predisposizione del Bilancio di genere ex articolo 38-septies della legge n. 196 del 2009 con riferimento al Conto del bilancio dell’esercizio 2025, secondo le istruzioni che saranno fornite tramite apposita circolare.
A Conto del bilancio
Il Conto del bilancio del Rendiconto generale dello Stato per l’anno 2025 deve riflettere la struttura previsionale per missioni, programmi, azioni, e capitoli utilizzata per la definizione del bilancio di previsione per l’anno 2025.
Il documento finale, come disposto dall’articolo 36 della menzionata legge, presenta gli elementi di seguito specificati:
a) le entrate di competenza dell’anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;
b) le spese di competenza dell’anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
c) la gestione dei residui attivi o passivi degli esercizi anteriori;
d) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascuna unitĂ elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, distintamente in conto competenza e in conto residui;
e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all’esercizio successivo.
Relativamente all’accertamento dei residui passivi di bilancio e dei residui passivi perenti si richiama l’attenzione degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie Territoriali dello Stato sulle indicazioni fornite al riguardo con la circolare n. 2 del 6 febbraio 2026 avente per oggetto “Accertamento residui passivi di bilancio e residui passivi perenti alla chiusura dell’esercizio finanziario 2025”.
A.1 Fenomeni contabili rilevanti e relative note ai capitoli
Per l’esercizio in chiusura è confermata l’esposizione automatica delle note di perenzione sui capitoli interessati; pertanto, gli Uffici centrali dovranno verificare la corrispondenza di dette note con gli importi evidenziati nei tabulati elaborati e resi disponibili nel Sistema informativo per la gestione delle Spese.
Le note di eccedenza di cassa saranno generate in via automatica dal sistema informatico.
Ciascun Ufficio centrale del bilancio dovrà effettuare soltanto le operazioni sul sistema informativo per la registrazione dell’eccedenza sui capitoli o sui piani gestionali interessati, secondo le modalità ed i tempi indicati nell’apposito manuale di cui alla Circolare n. 27 del 2025.
Per gli stanziamenti in conto capitale non impegnati alla chiusura dell’esercizio e che derivano da autorizzazioni di spese pluriennali aventi carattere non permanente è possibile, in alternativa alla conservazione come residui di stanziamento, esercitare la facoltà di cui all’articolo 30, comma 2, lettera b), della legge n. 196 del 2009. Esercitando tale facoltà , le Amministrazioni, previa dichiarazione da presentare in allegato al Decreto di Accertamento dei Residui (DAR), possono richiedere che le predette risorse vengano reiscritte, intervenuto il giudizio di parificazione della Corte dei conti, con il disegno di legge di bilancio nella competenza degli esercizi successivi, in relazione a quanto riportato nel piano finanziario dei pagamenti.
La medesima facoltà può essere esercitata anche per i residui di stanziamento relativi a spese pluriennali in conto capitale non a carattere permanente, provenienti da esercizi precedenti a quello di consuntivazione, ai sensi dell’articolo 34–ter, comma 1, della legge n. 196 del 2009.
Tenuto conto di quanto prescritto dalle nuove regole di governance europea, che hanno come obiettivo primario la riduzione del debito pubblico nell’arco temporale oggetto del Piano strutturale di bilancio di medio termine, individuando quale indicatore sia in fase di previsione, sia di consuntivo l’andamento della spesa primaria netta, appare opportuno segnalare fin da subito che le richieste di reiscrizione di cui alla citata normativa saranno assentite, oltre che nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, anche in funzione del rispetto dell’indicatore di spesa primaria netta.
L’esercizio della citata facoltà comporta che le risorse, pur costituendo economie per l’esercizio in consuntivazione, non compensano le eventuali maggiori spese che dovessero essere registrate sul capitolo o sul piano di gestione. La medesima economia verrà evidenziata nelle note ai capitoli o ai piani di gestione – per i capitoli articolati – alla voce “somme da iscrivere in esercizi successivi (articolo 30, comma 2, lettera b), legge n. 196 del 2009)” sia con riferimento alla competenza sia ai residui nel caso in cui l’amministrazione opti per l’esercizio della facoltà riconosciuta dalla normativa.
L’esercizio della sopracitata facoltà verrà evidenziato, oltre che nelle note ai capitoli, in apposito allegato al DAR e in un apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato.
Rimane confermata la procedura per cui la sanatoria delle eccedenze, attuata con la legge di approvazione del Rendiconto, deve attuarsi con riferimento ai dati contabili riferiti all’unità di voto, nel cui calcolo le economie derivanti dall’applicazione della facoltà della reiscrizione di cui all’articolo 30, comma 2, lettera b), della legge n. 196 del 2009, non potranno essere portate in compensazione così come, invece, avviene per le economie definite secondo i consueti principi contabili.
Si conferma, poi, che le Amministrazioni dovranno dare evidenziazione nelle premesse dei DAR dell’esistenza delle eccedenze risultanti sui singoli capitoli e piani gestionali, specificando l’ammontare dell’eventuale compensazione con le economie accertate sui capitoli della medesima unità di voto.
Entro la data del 24 aprile 2026 gli Uffici centrali del bilancio dovranno inviare le comunicazioni con nota formale all’IGB-Ufficio II, specificatamente per ciascun capitolo-piano gestionale interessato, delle eccedenze di spesa in conto competenza, in conto residui e in conto cassa che dovessero essere accertate, esplicitando le motivazioni che hanno dato origine alle eccedenze medesime.
Le citate comunicazioni dovranno essere anticipate, entro la data del 10 aprile 2026, al seguente indirizzo di posta elettronica: rgs.operazioni.chiusura@mef.gov.it. L’Ufficio II, nel prendere atto delle eccedenze di spesa, contestualmente autorizzerà gli Uffici centrali del bilancio ad operare per la loro acquisizione nelle scritture del sistema informativo.
Entro la data del 30 aprile 2026 gli Uffici centrali del bilancio dovranno dare comunicazione con nota formale all’IGB-Ufficio II dei capitoli-piani gestionali per i quali l’Amministrazione ha esercitato la facoltà di cui all’articolo 30, comma 2, lettera b), della legge n. 196 del 2009.
A.2. Allegati spese di personale
Ai sensi dell’articolo 60, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, il Ministero dell’economia e delle finanze predispone il modello di rilevazione della consistenza del personale e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali, da allegare al bilancio dello Stato, a preventivo e a consuntivo.
Per il consuntivo i predetti allegati riporteranno tutti gli emolumenti corrisposti al personale nell’esercizio finanziario 2025, con la sola esclusione di quelli riguardanti i Ministri, Viceministri e i Sottosegretari di Stato.
Rimane confermata la procedura in base alla quale le suddette informazioni vengono acquisite direttamente presso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e utilizzate per la predisposizione di appositi allegati per ciascuna amministrazione, articolati per missione e programma e nel rispetto della struttura del cedolino unico. Gli allegati così predisposti verranno caricati sull’applicativo Rende entro la data del 3 aprile 2026.
Gli Uffici centrali del bilancio effettueranno i necessari riscontri sui dati finanziari (i dati relativi agli anni persona saranno acquisiti successivamente dal sistema di contabilità economica – rilevazione integrata anni persona, nel quale i referenti degli Uffici centrali del bilancio procedono alla verifica dei dati quantitativi del personale) e comunicheranno entro la data del 10 aprile 2026 eventuali rettifiche e correzioni all’indirizzo di posta elettronica: rgs.operazioni.chiusura@mef.gov.it.
A.3. Fondo opere – fondo progetti
Il Rendiconto generale dello Stato espone anche i dati di consuntivo relativi ai cosiddetti “Fondo Opere” e “Fondo Progetti” ai sensi del comma 3 dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 229 del 29 dicembre 2011, emanato in attuazione dell’articolo 30 della legge n. 196 del 31 dicembre 2009.
Il decreto legislativo n. 229 del 2011 definisce le informazioni che le Amministrazioni pubbliche e i soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato, finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, devono detenere e comunicare ai fini del monitoraggio e stabilisce le regole e le modalitĂ di trasmissione dei dati.
Il comma 3 dell’articolo 10 del citato decreto legislativo dispone che: “In apposito allegato al disegno di legge di bilancio e al Rendiconto generale dello Stato è indicato l’ammontare delle risorse afferenti rispettivamente al «Fondo progetti» e al «Fondo opere», distintamente per ciascun Ministero.”
Al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate verranno prodotti, mediante informazioni acquisite presso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, appositi allegati per ciascuno stato di previsione (cfr. Allegato n. 3 della Nota Tecnica). Tali allegati, confrontabili con gli analoghi documenti annessi al disegno di legge di bilancio 2025-2027 in attuazione delle medesime disposizioni, espongono i dati di consuntivo relativi alle autorizzazioni di spesa afferenti al Fondo opere e al Fondo progetti.
Gli allegati così predisposti verranno trasmessi, entro la data del 20 marzo 2026, dall’Ufficio II dell’Ispettorato generale del bilancio agli Uffici centrali del bilancio mediante l’indirizzo di posta elettronica rgs.operazioni.chiusura@mef.gov.it.
Gli Uffici centrali del bilancio, una volta effettuati i necessari riscontri, restituiranno, entro la data del 27 marzo 2026 i suddetti allegati al medesimo indirizzo rgs.operazioni.chiusura@mef.gov.it, comunicando l’esito positivo dei propri riscontri o indicando le eventuali rettifiche da apportare.
B Allegato conoscitivo delle entrate e delle spese riferite ai servizi ed alle attività prestati dalle amministrazioni centrali, ai sensi dell’articolo 36, comma 6-bis, della legge n. 196 del 2009
Ai sensi delle disposizioni di cui al comma 6-bis dell’articolo 36 della legge n. 196 del 2009, con l’allegato conoscitivo al Rendiconto generale dello Stato si dĂ evidenza, per ciascun Ministero e per unitĂ elementare del bilancio, dell’entrata e della spesa, delle entrate affluite e delle spese sostenute nell’esercizio in relazione ai servizi e alle attivitĂ prestati dalle amministrazioni centrali a favore di soggetti pubblici o privati, con separata indicazione di ciascuna voce di spesa.
Così come per i precedenti esercizi, anche per l’esercizio finanziario 2025 in consuntivazione gli allegati 1 e 2 della circolare RGS n. 4 del 10 febbraio 2025 (Inclusione nelle previsioni di bilancio per il triennio 2025-2027 degli stanziamenti finanziati con la riassegnazione di alcune entrate di scopo) costituiscono la base di riferimento per la costruzione dell’allegato medesimo.
Nel confermare i criteri di compilazione utilizzati nelle precedenti rendicontazioni, si rileva che l’allegato, partendo dall’elenco delle entrate stabilizzate di cui ai citati allegati 1 e 2, riporta per i capitoli di entrata e di spesa, distinti per stato di previsione, i dati iniziali delle previsioni di bilancio, gli importi delle previsioni definitive, ottenute sommando ai dati iniziali le variazioni intervenute per effetto di provvedimenti amministrativi attuativi delle normative relative ad entrate finalizzate per legge, nonché i dati gestionali relativi agli accertamenti e ai versamenti per l’entrata e agli impegni e ai pagamenti per la spesa, riferiti, questi ultimi, sia alla competenza che ai residui.
Dall’analisi sono esclusi i capitoli di entrata e di spesa che non rientrano nel campo di indagine, così come disposto dalla sopracitata normativa.
Sarà cura dell’Ispettorato generale del Bilancio elaborare il documento conoscitivo e trasmetterlo ai competenti Uffici centrali del bilancio, i quali provvederanno ad indicare le eventuali correzioni qualora sui piani gestionali oggetto di monitoraggio siano presenti più piani di formazione non coerenti con le norme oggetto di analisi.
Entro la data del 24 aprile 2026 il predetto allegato sarĂ inviato agli Uffici centrali di bilancio per mezzo degli indirizzi istituzionali di posta elettronica; entro il 30 aprile l’allegato, debitamente verificato, dovrĂ essere restituito all’IGB – Ufficio II all’indirizzo di posta elettronica: rgs. operazioni.chiusura@mef.gov.it.
C Conto generale del patrimonio
Il Conto generale del patrimonio comprende:
a) le attivitĂ e le passivitĂ finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;
b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilitĂ del bilancio e quella patrimoniale.
Il Conto del patrimonio viene redatto secondo le disposizioni in materia di rendicontazione patrimoniale recate dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, e quelle contenute negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 279 del 1997, nonché dal decreto interministeriale 18 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2003, relativo alla “Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione”.
Come indicato dalla circolare RGS n. 13 del 12 marzo 2003, il documento espone distintamente i conti accesi ai componenti attivi e passivi significativi del patrimonio dello Stato, raccordandoli alla classificazione delle poste attive e passive riportate nel SEC 95 (Regolamento n. 2223/96 del Consiglio dell’Unione Europea del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità ).
D Note Integrative
Le Note integrative, da allegare al Rendiconto generale dello Stato, sono elaborate e inserite nel sistema informativo messo a disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato – a cura di ciascuna amministrazione.
L’articolo 35, comma 2, della legge n. 196 del 2009 prevede che al Rendiconto generale dello Stato sia allegata, per ciascuna amministrazione, una Nota integrativa articolata per missioni e programmi, con riferimento alle azioni sottostanti.
Ciascuna Nota illustra i risultati finanziari conseguiti con la gestione, in coerenza con gli obiettivi fissati in fase di previsione, le risorse finanziarie impiegate e gli indicatori che ne misurano il grado di raggiungimento.
Pertanto, nella presente fase, le Note integrative allegate al Rendiconto per l’anno 2025 dovranno essere predisposte per missioni, programmi e azioni, secondo le stesse modalità seguite nella fase previsionale per il medesimo anno, rappresentando la naturale conclusione dell’attività di programmazione.
Per ciascuna azione sono indicate le risorse finanziarie per l’esercizio finanziario di riferimento, articolate secondo le categorie economiche di spesa.
La Nota integrativa riporta il piano degli obiettivi, che espone l’analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati in fase di previsione, correlati a ciascun programma e formulati con riferimento a ciascuna azione, e i relativi indicatori. La Nota, inoltre, espone i principali fatti della gestione, motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel Rendiconto generale dello Stato.
L’articolo 35 prevede, altresì, che per le entrate la nota integrativa esponga le risultanze gestionali.
Tali risultanze, relativamente alle voci più significative dello stato di previsione dell’entrata, vengono presentate sia in conto competenza sia in conto cassa, confrontandole con le corrispondenti previsioni.
La compilazione delle Note integrative nella fase di Rendiconto rappresenta la conclusione del ciclo di programmazione e costituisce lo strumento per rafforzare la trasparenza e la capacitĂ delle amministrazioni di rendere conto della propria gestione.
Ai sensi dell’articolo 41, comma 1, del decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute ad attestare l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini e a elaborare e pubblicare l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti. In particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2014, all’articolo 9, definisce l’indicatore di tempestività dei pagamenti in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all’importo delle fatture. Il calcolo dell’anzidetto rapporto, che deve tenere conto di tutte le transazioni commerciali pagate nell’anno, si fonda sui seguenti elementi:
a) al numeratore la somma dell’importo di ciascuna fattura o richiesta di pagamento di contenuto equivalente pagata moltiplicato per la differenza, in giorni effettivi, tra la data di pagamento della fattura ai fornitori e la data di scadenza;
b) al denominatore la somma degli importi pagati nell’anno solare o nel trimestre di riferimento.
Le circolari della Ragioneria generale dello Stato del 14 gennaio 2015 n. 3 e del 14 luglio 2015 n. 22, forniscono indicazioni e chiarimenti in merito al calcolo dell’indicatore.
L’articolo 9, comma 8, del citato decreto del 22 settembre 2014 dispone che, per le Amministrazioni centrali dello Stato, le Note integrative allegate al Rendiconto generale dello Stato costituiscono il documento che contiene il prospetto di riferimento per la pubblicazione dell’indicatore annuale di tempestività di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), del richiamato decreto-legge n. 66 del 2014. Al riguardo, l’apposita scheda denominata “Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali”, riportata in appendice all’Allegato 6 della Nota Tecnica della presente circolare, andrà compilata per essere inserita nella pubblicazione delle Note integrative allegate al Rendiconto generale dello Stato 2025.
Da ultimo, il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, all’articolo 4-bis, comma 1, ha previsto che, in attuazione della riforma 1.11 “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie” della Missione 1, componente 1 del PNRR, le amministrazioni centrali dello Stato devono adottare specifiche misure, anche di carattere organizzativo, finalizzate all’efficientamento dei rispettivi processi di spesa, dandone conto nell’ambito delle Note integrative allegate al Rendiconto generale dello Stato, secondo gli schemi indicati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze. Conseguentemente, è stata integrata la suddetta appendice, che andrà , altresì, compilata.
Al riguardo, la circolare della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento della funzione pubblica del 3 gennaio 2024, n. 1, ha dettato le prime indicazioni operative in merito all’applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 4-bis del decreto-legge n. 13 del 2023.
Per il programma 32.2 “Indirizzo politico” è stato individuato un obiettivo denominato “Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo”, da associare alle azioni “Ministro e Sottosegretari di Stato” e “Indirizzo politico-amministrativo”. Tale obiettivo è misurato in base agli indicatori sullo stato di avanzamento e sul tempo medio di emanazione dei provvedimenti attuativi previsti da interventi legislativi di iniziativa governativa per i quali ciascuna Amministrazione è competente:
a) “Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative” calcolato separatamente per i provvedimenti attuativi che “richiedono concerti o pareri” e provvedimenti attuativi che “non richiedono concerti o pareri”;
b) “Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati”;
c) “Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa”.
La stessa amministrazione utilizzerĂ i valori 2025 messi a disposizione dal Dipartimento per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei ministri sul sito istituzionale al seguente indirizzo:
https://www.programmagoverno.gov.it/it/approfondimenti/indicatori-sul-grado-di-adozione-dei-provvedimenti-attuativi/dati-annuali/
Si richiede alle amministrazioni il massimo rispetto della tempistica di cui al calendario degli adempimenti riportato nell’allegata Nota tecnica per l’elaborazione delle Note integrative, al fine del tempestivo invio alla Corte dei conti e al Parlamento unitamente al Rendiconto generale dello Stato, in modo da illustrare compiutamente i risultati conseguiti con la gestione.
Per un’esposizione più dettagliata dei contenuti e del processo di elaborazione delle Note si rimanda alle Linee guida per la compilazione (Allegato n. 6 della Nota Tecnica).
E Rendiconto economico per centri di costo
L’articolo 36, comma 5, della legge 196 del 2009 stabilisce che il Rendiconto economico costituisca un allegato al Rendiconto generale dello Stato, per consentire al Parlamento la conoscenza e il contestuale approfondimento delle informazioni economiche a completamento del quadro informativo finanziario relativo al bilancio.
I costi sono articolati per centri di costo e, ai fini della destinazione, secondo la classificazione per missioni e programmi esistenti a legge di bilancio 2025.
Relativamente alla responsabilità , le strutture organizzative interessate alla rendicontazione dei costi per l’esercizio 2025 sono esclusivamente quelle presenti sul sistema informativo InIt per la fase di revisione del budget 2025.
Riguardo alla natura dei costi, il piano dei conti di riferimento per la contabilità economico-patrimoniale e analitica è quello di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 dicembre 2022.
La consuntivazione dei costi viene effettuata sul sistema InIt – contabilità economica analitica, a partire dalle risultanze delle scritture di contabilità economico-patrimoniale effettuate in gestione nel corso dell’anno 2025 sullo stesso sistema.
A tal fine, i dati della contabilitĂ economico-patrimoniale registrati nell’apposito modulo del sistema InIt, con le modalitĂ descritte nella circolare RGS n. 9 del 19 marzo 2021 – Nota tecnica n. 1, e resi definitivi alla fine dell’esercizio 2025 secondo le indicazioni di cui alla circolare RGS n. 24 del 22 dicembre 2025, sono automaticamente riversati sul sistema InIt – contabilitĂ economica analitica, con l’esclusione degli investimenti. A seguito di tale riversamento, i dati risultano giĂ preimpostati e immediatamente disponibili all’apertura delle operazioni di contabilitĂ analitica nel sistema InIt, senza necessitĂ di ulteriori caricamenti manuali salvo quelli relativi al personale e agli investimenti.
La già menzionata circolare detta le istruzioni per le operazioni di chiusura delle registrazioni di contabilità economico-patrimoniale e di contabilità analitica per l’esercizio contabile 2025 e le modalità di correzione di eventuali errori di imputazione da effettuarsi prima della migrazione dei costi dal modulo di contabilità economico-patrimoniale a quello di contabilità economica analitica.
Al termine dell’acquisizione del dato sul sistema di contabilità economica analitica, le ulteriori eventuali modifiche dei dati preimpostati sono consentite solo in casi limitati e comunque previa autorizzazione da parte dell’Ispettorato generale del Bilancio e su richiesta del responsabile dell’Ufficio interessato, prima della loro validazione, secondo le modalità specificate nell’allegata Nota Tecnica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Inoltre, per garantire la trasparenza, migliorare la coerenza delle informazioni e favorire l’integrazione fra la contabilità finanziaria e quella economica, gli utenti provvedono a prendere visione dei dati presenti sul sistema ovvero, nel caso di contratti per i quali sui sistemi stipendiali non siano disponibili i dati degli anni persona pagati, provvedono a completare la procedura di integrazione degli anni persona economici in anni persona pagati, secondo il processo dettagliatamente descritto nell’Allegato 7 della nota tecnica alla presente circolare, nel quale sono riportate le istruzioni operative e il calendario degli adempimenti.
Ai fini dell’integrazione fra le due contabilitĂ , il richiamato articolo 36, comma 5, della legge n. 196 del 2009 dispone che “la rilevazione dei costi sostenuti dall’amministrazione include il prospetto di riconciliazione che collega le risultanze economiche con quelle della gestione finanziaria delle spese contenute nel conto del bilancio”. Pertanto, le Amministrazioni forniscono le informazioni utili per effettuare la riconciliazione dei costi per personale, beni e servizi rilevati in contabilitĂ economica analitica con i relativi pagamenti risultanti dal Conto del Bilancio del Rendiconto Generale dello Stato.
F Risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali
Le disposizioni di cui all’articolo 36, comma 6, della legge n. 196 del 2009 prevedono che al Rendiconto generale dello Stato sia allegata una “illustrazione delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali”.
A tal fine, ciascuna amministrazione fornisce al Ministero dell’economia e delle finanze le necessarie informazioni secondo gli schemi contabili e le modalitĂ di rappresentazione stabilite nella Determina del Ragioniere generale dello Stato n. 39816 del 2011 (pubblicata sul sito web della Ragioneria generale dello Stato al link di seguito specificato:http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit–i/Rendiconto/EcoRendiconto/Art36_comma6_Determina_dispositivo.pdf) e richiamate sinteticamente nella Nota tecnica di questa circolare (cfr. Allegato n. 8 della Nota Tecnica).
In particolare, ogni amministrazione riceverà , per il tramite dell’Ufficio centrale di bilancio, un unico file Excel per l’intera amministrazione contenente una tabella precompilata, laddove possibile, sulla base dei dati forniti per il precedente esercizio 2024. La tabella riporta i dati anagrafici di bilancio di ciascuna amministrazione, con l’individuazione e la classificazione dei capitoli e dei piani gestionali (PG) che riguardano in tutto o in parte spese per la protezione dell’ambiente o per l’uso e la gestione delle risorse naturali secondo le modalità stabilite con la citata determina n. 39816 del 2011.
Le amministrazioni, entro i termini e secondo i metodi stabiliti dalla presente circolare (cfr. Allegato n. 8 della Nota Tecnica), dovranno:
a) verificare la parte precompilata, confermando o modificando gli “esiti” con i quali i piani gestionali (PG) sono identificati come non contenenti o contenenti (del tutto o in parte) spese ambientali, nonché le classificazioni attribuite ai PG contenenti spese ambientali. Le amministrazioni dovranno, altresì, verificare o modificare o integrare le informazioni relative alle ripartizioni percentuali tra le differenti classi delle classificazioni di riferimento;
b) compilare l’eventuale parte non precompilata.
Per la verifica e compilazione dei file si rimanda alle linee guida richiamate sinteticamente nella presente circolare (cfr. Allegato n. 8 della Nota Tecnica) e illustrate piĂą nel dettaglio nella sopra menzionata Determina del Ragioniere generale dello Stato.
Una volta verificato e compilato il file, ciascuna amministrazione trasmette i propri dati esclusivamente nella forma di un unico file Excel per tutta l’amministrazione, per il tramite dell’Ufficio centrale del bilancio, attraverso l’apposito indirizzo di posta elettronica rgs.ecorendiconto@mef.gov.it.
Le informazioni fornite dalle amministrazioni sulle spese ambientali saranno elaborate e rappresentate in forma aggregata, a livello di amministrazione, missione, programma e azione, e saranno illustrate in un’apposita sezione della relazione illustrativa del Conto del bilancio 2025.
I tempi per la ricezione del file precompilato per gli adempimenti da parte degli uffici centrali di bilancio e l’invio dei dati verificati da parte degli stessi sono illustrati nella presente circolare nell’Allegato n. 8 della Nota Tecnica.
G Preconsuntivo
L’Ufficio II dell’Ispettorato generale del bilancio, al fine di rispondere alla specifica richiesta della Corte dei conti, elaborerà , entro il 3 aprile 2026, un “preconsuntivo finanziario”, redatto sulla base delle operazioni contabili eseguite entro la data del 2 aprile 2026 dalle Amministrazioni.
Tale documento esporrà dati provvisori e comprenderà sia il consuntivo dello stato di previsione dell’entrata sia quello dei singoli stati di previsione della spesa articolati per missioni e programmi, nonché per capitoli e piani gestionali.
Relativamente allo stato di previsione dell’entrata, le previsioni si riferiscono alle previsioni iniziali di bilancio, alle variazioni disposte nel corso dell’esercizio e alle previsioni definitive, in quanto i dati gestionali saranno presumibilmente disponibili a decorrere dal 30 aprile 2026.
I documenti di preconsuntivo saranno caricati, insieme agli allegati di personale, sull’applicativo Rende, dove ogni Ufficio centrale del bilancio visualizzerà i documenti di propria competenza, mentre la Corte dei conti visualizzerà i documenti relativi a tutti gli stati di previsione di spesa e quelli concernenti lo stato di previsione dell’entrata. Nel momento in cui i documenti verranno caricati sull’applicativo Rende gli Uffici centrali del bilancio verranno informati con una mail inviata all’indirizzo di posta elettronica ordinaria dell’ufficio, mentre la Corte dei conti riceverà la comunicazione all’indirizzo di posta elettronica istituzionale sezioni.riunite.in.sede.di.controllo@corteconti.it
H Giudizio di parificazione
A seguito del giudizio di parificazione della Corte dei conti, gli Uffici centrali del bilancio hanno il compito di riscontrare le eventuali osservazioni e irregolarità di propria competenza. Per il Conto del bilancio, si fa riferimento alle irregolarità riferibili all’entrata e quelle riferibili alla spesa, con particolare riguardo agli allegati della suddetta decisione concernenti le eccedenze di spesa e la mancata registrazione dei decreti di accertamento dei residui; per il Conto generale del patrimonio, si fa riferimento alle poste per le quali sono state riscontrate le irregolarità riportate nell’apposito allegato alla citata decisione.
Entro la data del 31 luglio 2026 sarà cura dei competenti Uffici centrali del bilancio far conoscere le motivazioni che hanno generato le citate irregolarità con apposita nota indirizzata all’Ispettorato generale del bilancio – Ufficio II.
Alla presente circolare viene allegata la nota tecnica che specifica le scadenze degli adempimenti e le istruzioni operative riguardanti il Conto del bilancio, il Conto del patrimonio, le Note integrative e la rilevazione integrata degli anni persona a consuntivo, il Rendiconto economico e l’Ecorendiconto.
Si invita all’assoluto rispetto dei termini di cui all’annessa nota tecnica, al fine di consentire la presentazione del Rendiconto generale dello Stato alla Corte dei conti nei termini previsti dalla normativa vigente.
Allegato
Omissis