L’articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 introduce un pacchetto strutturato di misure fiscali temporanee volte a ridefinire il carico impositivo sui redditi di lavoro dipendente nel settore privato per il periodo d’imposta 2026. La finalità esplicita della disposizione, evidenziata nella relazione illustrativa e recepita dalla prassi ministeriale, risiede nel duplice obiettivo di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame sussistente tra la produttività e il salario. Il legislatore intende così assicurare ai lavoratori trattamenti retributivi adeguati, in ossequio al precetto dell’articolo 36 della Costituzione, e contestualmente incentivare il tempestivo rinnovo dei contratti collettivi nazionali nell’interesse delle parti sociali.
Sotto il profilo sistematico, queste misure si inseriscono all’interno di un più ampio quadro d’intervento che si raccorda coerentemente con i principi stabiliti dalla legge 26 settembre 2025, n. 144, recante le deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori, contrattazione collettiva e procedure di controllo e informazione. La Circolare n. 2 del 24 febbraio 2026, condivisa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fornisce le istruzioni operative necessarie a garantire l’uniformità di azione degli Uffici, delineando i confini applicativi delle diverse agevolazioni coesistenti nel 2026 e i relativi impatti sull’elaborazione dei flussi di payroll.
Un tassello fondamentale di questo riassetto è rappresentato dal comma 8, il quale modifica l’articolo 1, comma 385, della precedente legge 30 dicembre 2024, n. 207. Attraverso questa sostituzione, l’efficacia della previgente disciplina viene circoscritta all’esclusivo anno 2025, eliminando i riferimenti originariamente previsti per le annualità 2026 e 2027. Al suo posto, il legislatore ridisegna la geografia dei regimi sostitutivi, affiancando alla detassazione dei rinnovi contrattuali un regime speciale per i premi di produttività e un’agevolazione specifica per il lavoro notturno, festivo e a turni.
2. Il regime sostitutivo sugli incrementi da rinnovi contrattuali (Comma 7)
Il comma 7 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2026 disciplina l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con aliquota pari al 5 per cento, applicabile alle somme corrisposte nell’anno 2026 a titolo di incremento retributivo in attuazione di rinnovi contrattuali.
2.1. Presupposto soggettivo e limiti di reddito
La platea dei beneficiari del regime agevolato al 5 per cento è circoscritta ai soli lavoratori dipendenti del settore privato. Sotto il profilo reddituale, l’accesso al beneficio è subordinato alla condizione che il lavoratore abbia conseguito, nell’anno d’imposta 2025, un reddito da lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro. Nella verifica di tale soglia matematica, il sostituto d’imposta deve computare la totalità dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore nel periodo d’imposta precedente, includendovi obbligatoriamente anche gli emolumenti derivanti da una eventuale pluralità di rapporti di lavoro intercorsi nel medesimo anno 2025.
2.2. Ambito oggettivo, decorrenza temporale e principio di cassa
Il perimetro temporale definito dal legislatore fissa l’applicazione dell’aliquota del 5 per cento agli incrementi derivanti da rinnovi di contratti collettivi nazionali sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026. L’agevolazione riguarda gli importi materialmente corrisposti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, fermo restando il rispetto del principio di cassa allargato, il quale attrae nell’anno d’imposta anche le somme erogate entro il giorno 12 del mese di gennaio dell’anno successivo.
Sono conseguentemente esclusi dal beneficio fiscale tutti gli importi che, sebbene derivanti dai medesimi rinnovi contrattuali, siano stati erogati prima del 1° gennaio 2026. Qualora l’erogazione degli incrementi retributivi sia distribuita in più anni in virtù di specifiche previsioni contrattuali, l’imposta sostitutiva trova comunque applicazione sulle quote di incremento corrisposte nel corso del 2026, anche se la loro erogazione complessiva sia iniziata precedentemente.
2.3. Voci retributive ammesse ed esclusioni tassative
L’agevolazione è rigidamente ancorata alle sole voci che confluiscono nella retribuzione diretta del lavoratore, individuate dall’Agenzia delle Entrate nelle dodici mensilità ordinarie, nella tredicesima e nella quattordicesima mensilità. Il regime di favore si estende anche agli istituti retributivi indiretti interessati dai medesimi incrementi contrattuali, quali le assenze per malattia, maternità, paternità e infortunio, limitatamente alla sola quota integrata a carico del datore di lavoro che garantisce il diritto alla conservazione del posto.
Al contrario, restano tassativamente escluse dall’ambito applicativo del comma 7 le somme corrisposte per prestazioni aggiuntive rispetto all’ordinaria attività lavorativa, come le ore di lavoro straordinario, gli scatti di anzianità, le indennità e le maggiorazioni per lavoro notturno o festivo e le indennità di turno. Sono parimenti escluse le somme erogate a titolo di una tantum per la copertura del periodo di carenza contrattuale, dato il loro carattere straordinario, e il trattamento di fine rapporto, in ragione della natura differita del relativo pagamento. Nell’ipotesi in cui gli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale vadano ad assorbire l’importo precedentemente riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo, la prassi chiarisce che anche quest’ultimo elemento può beneficiare dell’agevolazione fiscale sulla quota di incremento corrispondente.
3. L’agevolazione speciale sui premi di produttività (Comma 9)
Il comma 9 introduce una disciplina di forte incentivo per i premi di produttività e per le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili di cui all’articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per le somme corrisposte negli anni 2026 e 2027, l’aliquota dell’imposta sostitutiva ordinaria viene ridotta all’1 per cento entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro. Sotto il profilo quantitativo, il legislatore innalza sensibilmente il perimetro dell’agevolazione rispetto al passato, fissando un limite di importo complessivo agevolabile pari a 5.000 euro. Tale misura configura un canale di detassazione ad alto impatto per i sistemi di contrattazione aziendale e territoriale legati a criteri di incrementalità e misurabilità degli obiettivi legati alla produttività lavorativa.
Si ricorda che i contratti aziendali che prevedono i premi di produttività vanno depositati telematicamente.
4. Il regime sostitutivo sulle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e a turni (Commi 10-11)
I commi 10 e 11 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2026 introducono, per il solo periodo d’imposta 2026, una misura fiscale di favore che stabilisce l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con un’aliquota pari al 15 per cento sulle componenti accessorie della retribuzione legate a particolari modalità di esecuzione della prestazione.
4.1. Presupposto soggettivo e limiti di reddito
L’applicazione dell’aliquota del 15 per cento è demandata ai sostituti d’imposta del settore privato ed è riservata ai titolari di reddito di lavoro dipendente che nell’anno 2025 abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a 40.000 euro. Anche in questo caso, per la verifica del limite reddituale complessivo, occorre includere tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti dal lavoratore nel periodo d’imposta 2025, indipendentemente dal fatto che derivino da più rapporti di lavoro.
Il legislatore esclude espressamente dall’accesso a questo specifico regime i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e i lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali. Tale esclusione si giustifica in quanto questi soggetti risultano già destinatari del trattamento integrativo speciale pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde previste per il lavoro notturno e straordinario festivo erogato dal 1° gennaio al 30 settembre 2026 ai sensi del comma 18 della medesima legge di bilancio.
4.2. Perimetro oggettivo delle somme agevolabili al 15 per cento
L’imposta sostitutiva si applica alle somme erogate nell’anno 2026, entro il limite annuo complessivo di 1.500 euro, corrisposte a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Sono ammesse le maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale individuati dai contratti collettivi nazionali, a prescindere dalla coincidenza del riposo con la giornata domenicale.
Rientrano nel beneficio anche le indennità di turno e gli ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai contratti nazionali, la cui nozione tecnica è mutuata dall’articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 66 del 2003. La prassi ministeriale include nell’ambito applicativo della norma anche le indennità di reperibilità previste dai contratti collettivi nazionali, purché strettamente correlate alle tre tipologie di lavoro sopra elencate.
4.3. Limiti di franchigia ed esclusioni oggettive dal comma 10
Il tetto massimo di 1.500 euro annui costituisce una vera e propria franchigia fiscale, con la conseguenza che le somme che eccedono tale valore concorrono integralmente alla formazione del reddito ordinario e subiscono la tassazione ordinaria per scaglioni.
Restano tassativamente escluse dall’aliquota del 15 per cento le somme erogate in base ad accordi territoriali e aziendali, gli istituti retributivi indiretti a carico del datore di lavoro per assenza dal lavoro come malattia, maternità, paternità e infortuni, gli istituti differiti quali il trattamento di fine rapporto e tutte le voci inerenti alla retribuzione diretta ordinaria, ivi comprese la tredicesima e la quattordicesima mensilità. Sono parimenti escluse le somme corrisposte a qualsiasi titolo per lavoro straordinario, a eccezione delle sole quote che rivestano anche carattere festivo o notturno. Ai sensi del comma 11, l’agevolazione non si applica ai compensi che, sebbene denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria, rimanendo circoscritta ai soli importi aggiuntivi collegati agli istituti richiamati.
5. Adempimenti operativi del sostituto d’imposta e conguagli
L’attuazione pratica delle tre misure fiscali pone precisi obblighi gestionali e dichiarativi in capo al datore di lavoro e al lavoratore dipendente, regolati secondo i flussi ordinari delle imposte sui redditi.
5.1. Acquisizione dei dati reddituali e documentazione probatoria
Per consentire al sostituto d’imposta la verifica dei rispettivi limiti di reddito relativi all’anno 2025, pari a 33.000 euro per i rinnovi e a 40.000 euro per il lavoro notturno e festivo, il lavoratore che abbia intrattenuto rapporti di lavoro diversi nel corso dell’anno precedente deve attestarne l’importo per iscritto. L’attestazione deve essere resa tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, oppure mediante la consegna materiale all’attuale datore di lavoro delle Certificazioni Uniche relative ai rapporti precedenti.
I lavoratori privi di un sostituto d’imposta, come nel caso dei lavoratori domestici, possono beneficiare della detassazione degli aumenti contrattuali e delle indennità direttamente all’interno della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta di riferimento. L’applicazione delle imposte sostitutive da parte del datore di lavoro avviene in modo automatico senza necessità di una specifica istanza del dipendente, ferma restando la facoltà del lavoratore di rinunciarvi espressamente per iscritto al fine di optare per la tassazione ordinaria.
5.2. Versamenti all’Erario e interazione con i massimali
Il sostituto d’imposta esegue il prelievo alla fonte e provvede al versamento delle somme dovute utilizzando i distinti codici tributo istituiti dall’Amministrazione Finanziaria. Per gli incrementi retributivi da rinnovo contrattuale soggetti al 5 per cento, il versamento avviene tramite i codici istituiti con la risoluzione n. 3/E del 29 gennaio 2026. Per le maggiorazioni del lavoro notturno, festivo e a turni soggette al 15 per cento, il sostituto opera con i codici istituiti con la risoluzione n. 2/E del 29 gennaio 2026.
Il dipendente è obbligato a comunicare tempestivamente al datore di lavoro l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo qualora, avendo intrattenuto più rapporti nel corso del 2026, percepisca somme agevolate che determinano il superamento del limite massimo di 1.500 euro previsto per i commi 10 e 11. In sede di dichiarazione dei redditi, il lavoratore è tenuto a far concorrere al reddito complessivo le somme che siano state indebitamente assoggettate a imposta sostitutiva dal sostituto in assenza dei presupposti legali, potendo simmetricamente richiedere la tassazione ordinaria sugli emolumenti agevolati laddove la ritenga fiscalmente più conveniente.
6. Profili finanziari ed effetti sul calcolo del reddito complessivo
La natura speciale dell’imposizione sostitutiva genera precisi riflessi sulla determinazione del reddito del dipendente e sulle metodologie di calcolo delle prestazioni sociali collegate.
6.1. Esclusione dal reddito complessivo e rilevanza per le detrazioni
Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del Testo Unico delle imposte sui redditi, le somme assoggettate a tassazione sostitutiva con aliquota al 1, al 5 o al 15 per cento sono strutturalmente escluse dalla formazione del reddito complessivo del contribuente. Di conseguenza, tali importi non rilevano ai fini della determinazione delle detrazioni d’imposta commisurate al reddito complessivo stesso.
6.2. Regola di salvaguardia per il trattamento integrativo ordinario
Al fine di evitare una penalizzazione economica per il lavoratore dipendente, in contrasto con la finalità agevolativa della norma, il legislatore ha introdotto una specifica clausola di salvaguardia per il riconoscimento del trattamento integrativo di cui all’articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3. Il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva ai sensi del comma 7 e del comma 10 della legge di bilancio 2026 deve essere obbligatoriamente computato nel reddito complessivo da lavoro dipendente per verificare se l’imposta lorda teorica determinata su quest’ultimo sia superiore alla relativa detrazione spettante per lavoro dipendente.
Sul piano previdenziale, il comma 11 ribadisce che restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, sia a carico del datore di lavoro che del lavoratore, sulle somme erogate a titolo di maggiorazione o indennità, salvo quanto diversamente previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dalla normativa vigente. Le medesime regole previdenziali si applicano anche alle quote imponibili derivanti dai rinnovi contrattuali di cui al comma 7, le quali subiscono la riduzione fiscale alla sola quota imponibile in caso di lavoratori impatriati o ricercatori residenti all’estero.
7. Il regime di autonomia e non concorrenza tra i plafond agevolativi
Un aspetto centrale della tecnica legislativa emerge dall’ultimo periodo del comma 11, laddove viene codificato il principio di assoluta autonomia e non concorrenza tra i diversi tetti di spesa agevolabili. Il legislatore stabilisce espressamente che ai fini del computo del limite annuo di 1.500 euro, destinato alle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e a turni, non devono essere in alcun modo conteggiati i premi di risultato e le somme erogate come partecipazione agli utili assoggettati all’imposta sostitutiva dello storico regime del 2015, ora rimodulati all’1 per cento.
Ciò significa che i due plafond operano in modo indipendente nel cedolino del lavoratore. Un dipendente del settore privato in possesso dei requisiti reddituali potrà beneficiare nel medesimo anno d’imposta 2026 sia della tassazione ridotta all’1 per cento entro il massimale di 5.000 euro per i premi di produttività, sia della tassazione sostitutiva del 15 per cento entro il limite di 1.500 euro per le indennità di turno o i turni festivi, sommandovi l’eventuale ulteriore beneficio del 5 per cento sugli incrementi derivanti dal rinnovo del CCNL applicato.
Il comma 11 delimita rigidamente il perimetro oggettivo specificando che i compensi erogati in sostituzione, anche parziale, della retribuzione ordinaria rimangono del tutto esclusi dal beneficio del 15 per cento, ancorché la contrattazione collettiva decida di denominarli formalmente come maggiorazioni o indennità. La norma intende così prevenire manovre elusive di surrogazione salariale, blindando l’agevolazione ai soli elementi realmente aggiuntivi rispetto al trattamento minimo contrattuale ordinarizzato.
8. Sintesi sinottica dei regimi di tassazione sostitutiva coesistenti nel 2026
Al fine di offrire una sintesi tecnica e rigorosa delle disposizioni coordinate, si riporta lo schema strutturato delle tre misure agevolative applicabili nel periodo d’imposta 2026. L’organizzazione tabellare evidenzia i requisiti oggettivi, soggettivi e quantitativi richiesti per la corretta gestione delle ritenute alla fonte.
| Riferimento Normativo | Oggetto dell’Agevolazione | Aliquota Sostitutiva | Limite di Reddito (Anno 2025) | Limite di Imponibile Agevolabile (Anno 2026) |
| Art. 1, comma 7 | Incrementi retributivi derivanti da rinnovi di CCNL sottoscritti tra il 2024 e il 2026. | 5% | Non superiore a 33.000 € | Nessun limite massimo (applicabile alla quota di incremento diretto e indiretto). |
| Art. 1, comma 9 | Premi di produttività e somme erogate come partecipazione agli utili (Legge n. 208/2015). | 1% | Secondo i criteri ordinari della disciplina quadro del 2015. | Limite massimo complessivo pari a 5.000 € (valido anche per l’anno 2027). |
| Art. 1, commi 10-11 | Maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, riposo settimanale e indennità di turno da CCNL. | 15% | Non superiore a 40.000 € (con esclusione di turismo e somministrazione). | Limite massimo annuo configurato come franchigia pari a 1.500 €. |
9. Caso di studio analitico sul calcolo delle rate contrattuali nel cedolino
Per evidenziare la corretta traduzione operativa delle istruzioni ministeriali all’interno dei flussi di payroll del periodo d’imposta 2026, si analizza l’esempio numerico ufficiale fornito dall’Agenzia delle Entrate in merito alla ripartizione pluriennale degli aumenti.
Si prenda l’ipotesi di un rinnovo di un contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 22 aprile 2025, il quale introduca un aumento mensile complessivo a regime stimato in 200,00 euro, la cui erogazione risulti suddivisa in quattro rate distinte:
Una prima rata di 27,00 euro con decorrenza dal 1° giugno 2025;
Una seconda rata di 53,00 euro con decorrenza dal 1° giugno 2026;
Una terza rata di 59,00 euro con decorrenza dal 1° giugno 2027;
Una quarta rata di 61,00 euro con decorrenza dal 1° giugno 2028.
In questa fattispecie, l’imposta sostitutiva del 5 per cento deve essere applicata dal sostituto d’imposta esclusivamente sugli importi materialmente erogati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 che si riferiscono alle rate mensili maturate nel 2025 e nel 2026, escludendo dal calcolo i pagamenti eseguiti nell’anno precedente e le tranche non ancora scattate.
| Periodo di erogazione nel 2026 | Composizione della quota mensile agevolabile | Importo mensile soggetto al 5% |
| Da gennaio a maggio 2026 | Sola prima rata contrattuale del 2025 | 27,00 € |
| Da giugno a dicembre 2026 | Prima rata del 2025 (27,00 €) + Seconda rata del 2026 (53,00 €) | 80,00 € |
Le rate fissate per gli anni 2027 e 2028 restano completamente estranee alle operazioni di liquidazione del sostituto d’imposta per l’anno di riferimento. Qualora il lavoratore, nel corso delle medesime mensilità del 2026, percepisca anche elementi accessori per lavoro notturno o turnazione, il datore di lavoro applicherà in modo indipendente l’aliquota del 15 per cento su tali componenti aggiuntive, operando il calcolo entro il limite della franchigia annuale di 1.500 euro e senza che tale importo vada a intaccare il massimale di 5.000 euro previsto per i premi di risultato.