CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 5708 depositata il 12 marzo 2026
Avvisi di accertamento – IVA – Prestazioni di servizio – Clausola di delega – Imponibilità – Operazioni esenti – Assicurazione e riassicurazione – Accoglimento
Fatti di causa
1. – Con distinti ricorsi presentati presso la Commissione tributaria di primo grado di Trento, le I.A. s.p.a. e I.M. hanno impugnato gli avvisi di accertamento in rettifica delle dichiarazioni IVA, relativi ai periodi d’imposta 2006, 2007 e 2008, emessi dalla Direzione provinciale di Trento – Ufficio controlli – a seguito di segnalazioni a carico delle società indicate, provenienti da altri uffici dell’Agenzia delle entrate, sulla base delle risultanze istruttorie emerse da distinte verifiche effettuate nei confronti di altre società assicuratrici.
Le segnalazioni avevano per oggetto le prestazioni di servizio rappresentate dalle commissioni di delega, rese e ricevute da I.A. e I.M. – quali delegatarie e deleganti- nell’ambito di accordi di coassicurazione stipulati con le altre società assicuratrici oggetto di verifica da parte degli altri uffici dell’Agenzia delle entrate.
Secondo l’Ufficio, le predette commissioni di delega rese e ricevute nell’ambito di accordi di coassicurazione erano da considerarsi imponibili ai fini dell’IVA, anziché esenti ai sensi dell’art. 10, comma 1, numero 2 del d.P.R. 633/1972, in quanto inquadrabili nell’ambito di autonome prestazioni di servizio, non rientranti nella nozione di attività assicurativa e come tali soggette ad imposizione ex art. 3 dpr 633/72.
L’Agenzia delle entrate resisteva in giudizio.
Il giudice di primo grado, riuniti i ricorsi, accoglieva il secondo motivo di doglianza, stabilendo che le commissioni relative alla gestione della delega, rese nell’ambito di accordi di coassicurazione, risultavano accessorie rispetto al servizio assicurativo prestato, che costituiva l’operazione principale, con la conseguente applicabilità del medesimo regime di esenzione IVA previsto per il servizio assicurativo.
2. – Avverso detta decisione proponeva appello l’Agenzia delle entrate.
Resistevano con proprie controdeduzioni le contribuenti.
Con sentenza n. 10/2016, depositata il 2 febbraio 2016, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento ha rigettato l’appello.
3. – L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
Resistono le contribuenti con controricorso.
4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
Le contribuenti hanno depositato una memoria illustrativa.
Ragioni della decisione
1. – Con l’unico motivo l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 10, comma 1, n. 2 e 9, nonché 12 del d.P.R. n. 633/72 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 10, comma 1, n. 2 e 9, nonché art. 12 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Secondo quanto prospettato, con la coassicurazione vengono in essere rapporti assicurativi separati, in cui ciascun assicuratore è titolare di distinte posizioni giuridiche soggettive.
La clausola di delega non introdurrebbe pertanto una responsabilità solidale delle compagnie assicuratrici verso l’assicurato, né consentirebbe all’assicurato di rivolgere le proprie pretese alla compagnia delegataria.
Inoltre, l’effetto di conferire a una delle coassicuratrici la rappresentanza sostanziale e processuale dell’altra non sarebbe un effetto naturale del contratto di coassicurazione, ma si determina solamente «allorché detta compagnia abbia assunto contrattualmente, accanto a compiti di gestione della polizza, anche quelli di ricezione di tutte le comunicazioni ad essa inerenti».
Se pure si volesse ammettere che, per effetto della clausola di delega, si producono ricadute favorevoli per l’assicurato, ciò non vuol dire che la clausola abbia una causa assicurativa e che abbiano natura assicurativa le prestazioni che ne formano oggetto.
Al riguardo, si evidenzia che la “clausola di delega” è un elemento accidentale e autonomo che può potenzialmente inerire a qualsiasi contratto a parti plurime, non solo alla coassicurazione.
Inoltre, anche ammettendo che la clausola di delega determini degli effetti pratici favorevoli alla controparte (la quale “si interfaccia” con un unico soggetto controparte anziché con più soggetti), ciò non toglie che detta controparte resti terza rispetto alla clausola di delega medesima.
L’assicurato, quindi, sarebbe terzo rispetto alla clausola di delega eventualmente pattuita dalle società assicuratrici parti dell’accordo di coassicurazione, limitandosi, per quel che gli concerne, a stipulare per la protezione di un rischio.
L’obbligazione assicurativa assunta da una delle società assicuratrici è distinta e parziaria rispetto a quella della medesima natura assunta dalle altre, a prescindere dal fatto che una di esse – in virtù di una distinta clausola di delega stipulata con le altre – assuma la veste di delegataria facendosi carico di effettuare in nome e per conto delle altre imprese coassicuratrici (deleganti) la gestione di alcuni aspetti amministrativi dell’accordo assicurativo.
Ne conseguirebbe che le reciproche prestazioni non hanno natura assicurativa.
La Commissione regionale non avrebbe pertanto colto le necessarie conseguenze che dovevano derivare dalla pacifica ricostruzione della clausola di delega in termini di mandato, in rem propriam, con rappresentanza.
Tale mandato è infatti del tutto autonomo ed eventuale rispetto al negozio a cui è funzionalmente collegato (nella specie, all’accordo di coassicurazione).
La disciplina IVA del rapporto, proprio in ragione di tale autonomia del rapporto, si deve ritrarre dall’alt. 3, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, per quanto attiene ai compensi per la prestazione svolta ricevuti dal mandatario (l’impresa delegataria), e dal successivo art. 15, primo comma, n. 3, per quanto attiene alle spese ovvero alle somme che costituiscono mero rimborso di anticipazioni fatte dal mandatario in nome e per conto del mandante.
Da ciò conseguirebbe l’imponibilità IVA dei primi (i compensi) e l’esclusione dal campo IVA delle seconde (le spese), esattamente come ritenuto nell’avviso di accertamento per cui è causa.
1.1. – Il motivo è fondato.
L’art. 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, intitolato “operazioni esenti dall’imposta”, prevede l’esenzione, limitatamente alle ipotesi rilevanti ai fini della decisione, per le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio (comma 1 n. 2), nonché per le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 7 (comma 1 n. 9).
L’art. 12 del medesimo d.P.R., intitolato “cessioni e prestazioni accessorie” stabilisce che non sono soggetti autonomamente all’imposta nei rapporti fra le parti dell’operazione principale il trasporto, la posa in opera, l’imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese.
L’art. 13 par. b lettera a) della Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme) prevede l’esenzione dal tributo per le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione.
L’art. 135 co. 1 lett. a) della direttiva 2006/112/ce del consiglio del 28 novembre 2006 (relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto)
stabilisce che gli Stati membri esentano le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione.
Le cause legali di esenzione dal tributo, pertanto, sono diverse e ciascuna corrisponde ad una diversa situazione di fatto.
I fatti di causa non sono controversi, vertendosi in tema di coassicurazione in cui, grazie alla clausola di delega, a una sola delle imprese di assicurazione, la delegataria, in cambio di un corrispettivo, viene assegnato il compito di gestire il contratto, riscuotere il premio, ricevere le comunicazioni, gestire i sinistri.
La coassicurazione è operazione idonea a modulare gli effetti dell’assicurazione, in virtù della quale si generano separati rapporti assicurativi, di modo che ciascun assicuratore è titolare delle sole posizioni soggettive sostanziali e processuali relative al proprio rapporto con l’assicurato (Cass. n. 9961/2017; Cass. n. 11442/2018).
Diverso è il caso del rapporto di riassicurazione, in cui l’assicurato resta estraneo alle intese tra le imprese assicuratrici, assumendo l’assicuratore originario la qualità di assicurato per la quota di rischio ceduta e il riassicuratore l’obbligo di coprire i rischi corrispondenti.
Dunque, il rapporto contrattuale tra il prestatore del servizio di assicurazione e il soggetto assicurato esiste, con la particolarità che il primo è il riassicuratore e il secondo è l’assicuratore originario (Cass. nn. 31012 e 31014 del 2025).
Secondo la giurisprudenza di questa S.C., in tema di IVA, l’attività oggetto della clausola di delega al coassicuratore non è esente ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, non avendo natura assicurativa, né accessoria, atteso che la coassicurazione non modifica la ripartizione “pro quota” tra i coassicuratori del rischio, né concerne aspetti essenziali dell’attività d’intermediario o di mediatore di assicurazione, con particolare riguardo alla ricerca di potenziali clienti (Cass. n. 24713/2020; Cass. n. 11442/2018).
La nozione di “accessorietà della prestazione” di cui all’ art. 12 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 fa riferimento a due prestazioni (principale ed accessoria) effettuate fra i medesimi soggetti, come emerge dalle esemplificazioni fatte dalla norma (trasporto, posa in opera, imballaggio, confezionamento, fornitura di recipienti o contenitori), ovvero effettuate anche da un terzo a spese di uno dei contraenti, ma a vantaggio dell’altro.
Non è tale la natura della delega da parte di una impresa di assicurazione nei confronti della coassicuratrice, perché non riguarda l’oggetto principale della prestazione, che è costituito dalla copertura del rischio, né è diretta a favore del contraente, attribuendogli facoltà e/o diritti specifici, ma limita i suoi effetti ai soli rapporti interni fra le imprese assicuratrici.
Sotto il secondo profilo, il diritto dell’Unione (art. 13 par. b lettera a) della Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 e art. 135 co. 1 lett. a) della direttiva 2006/112/CE del consiglio del 28 novembre 200) qualifica il nesso di accessorietà nella materia delle assicurazioni in relazione a due presupposti concorrenti, uno oggettivo ed uno soggettivo: il primo richiede che il servizio prestato sia correlato al contenuto della prestazione principale (copertura del rischio), mentre non rilevano, ai fini dell’esenzione dal tributo, le attività successive oggetto della delega; il secondo richiede che il servizio venga svolto da un mediatore o intermediario di assicurazione, attività svolte in vista della stipulazione del contratto e prima di essa (Corte giust. UE, 17 marzo 2016, A. SA, causa C-40/15; Cass. n. 11442/2018).
Nessuno dei due profili emerge con riferimento alle prestazioni delegate oggetto del presente giudizio.
È principio consolidato secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 24713/2020; Cass. n. 11442/2018), in conformità alle pronunce della Corte di giustizia, che le norme di esenzione vanno interpretate restrittivamente in quanto eccezionali rispetto al principio generale dell’obbligatorietà del tributo per ogni cessione di beni o prestazione di servizi.
Le prestazioni incluse nella clausola di delega fra coassicuratori non possono dunque qualificarsi come “operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio” ai sensi dell’art. 10 co. 2 del d. P. R. n. 633/1972, perché estranee all’oggetto del contratto di assicurazione, che consiste nella copertura di un rischio dietro pagamento di un compenso.
Nel caso di coassicurazione la copertura del rischio viene assicurata “pro quota” da tutti i coassicuratori (art. 1911 c.c.), ma la gestione del contratto, oggetto della clausola di delega, non rientra nella nozione di attività assicurativa, perché ha diverso contenuto.
Alla medesima conclusione perviene la Corte di giustizia (Corte giust. UE, 17 marzo 2016, A. SA, causa C-40/15, p. 25) per cui «benché il servizio di liquidazione di sinistri di cui al procedimento principale, descritto dal giudice del rinvio, costituisca una componente essenziale dell’operazione di assicurazione laddove comprende, nel caso di specie, la determinazione delle responsabilità e dell’importo del danno nonché la decisione di versare o di rifiutare un indennizzo all’assicurato, non può configurare un’operazione di assicurazione ai sensi dell’ art. 135 per. 1, lettera a) della direttiva IVA».
“L’attività consistente nella liquidazione dei sinistri in nome e per conto di un assicuratore, come quella di cui al procedimento principale, non è in alcun modo connessa al fatto di ricercare potenziali clienti e metterli in relazione con l’assicuratore in vista della conclusione di contratti di assicurazione” (Corte giust. UE, 17 marzo 2016, A. SA, causa C-40/15, p. 40).
Infine, con riferimento alle prestazioni svolte dalla impresa delegata in virtù della clausola in questione non è applicabile neanche la causa di esenzione di cui all’art. 10 co. 1 n. 9 del d.P.R. n. 633/1972, di cui possono beneficiare, in virtù della normativa unionale richiamata, soltanto le attività di assicurazione vera e propria, nel senso innanzi precisato.
2. – La sentenza impugnata dev’essere perciò cassata e, per l’effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria territorialmente competente anche per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.