L’Agenzia delle entrate ricorre contro la società C. srl per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato tre avvisi di accertamento con i quali l’ufficio aveva contestato la registrazione di fatture di acquisto relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, conseguentemente rideterminando il valore della produzione ai fini Irap e il reddito imponibile ai fini Irpeg e, quindi, recuperando l’indebita detrazione dell’Iva e la maggior imposta per Irap e Irpeg per gli anni d’imposta 2003 e 2004.
La Commissione Tributaria Regionale ha motivato la propria decisione argomentando che, se era possibile “concludere legittimamente che la società fornitrice della ricorrente fosse dedita esclusivamente all’emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti” (pag. 3 della sentenza), non era stato tuttavia “dimostrato il coinvolgimento della ricorrente nel meccanismo di evasione messo in atto dalla fornitrice” (pag. 4 della sentenza).
Il ricorso si fonda su un solo motivo con il quale si censura la violazione degli articoli 17, 19 e 21 d.p.r. 633/72 e dell’articolo 2697 c.c. in cui il giudice territoriale sarebbe incorso trascurando il principio, che da dette norme deriverebbe, che qualora sia accertata l’emissione di fatture soggettivamente inesistenti non grava sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare la partecipazione del contribuente alla frode poste in essere dalla fornitrice cd. “cartiera”, ma grava sul contribuente l’onere di provare di avere incolpevolmente ignorato detta frode.
Il motivo – che denuncia esclusivamente la violazione della disciplina dell’Iva e pertanto non investe la statuizione di annullamento della ripresa fiscale per Irap e Irpeg – appare infondato.
Questa Corte si è di recente soffermata specificamente sul riparto dell’onere probatorio tra Fisco e contribuente in ordine al coinvolgimento dell’acquirente nelle frodi “carosello” poste in essere dal fornitore, enunciando, nella sentenza 10414/11, i seguenti principi: “nel caso, come il presente, di apparente regolarità contabile della fattura, dotata dei requisiti di legge, l’onere della prova grava sull ‘Ufficio, nel senso che questi deve provare 1) gli elementi di fatto della frode, attinenti il cedente, ovvero la sua natura di “cartiera”, la inesistenza di una struttura autonoma operativa, il mancato pagamento dell’IVA come modalità preordinata al conseguimento di un utile nel meccanismo fraudolento e simili; 2) la connivenza nella frode da parte del cessionario, non necessariamente però con prova “certa” ed incontrovertibile, bensì con presunzioni semplici, purché dotati del requisito di gravità precisione e concordanza, consistenti nella esposizione di elementi obiettivi – che possono coincidere con quelli sub) 1 – tali da porre sull’avviso qualsiasi imprenditore onesto e mediamente esperto sulla inesistenza sostanziale del contraente, il quale non può non rilevarla e peraltro deve coglierla, per il dovere di accortezza e diligenza insito nell’esercizio di una attività imprenditoriale e commerciale qualificata.
Qualora, con giudizio di fatto rimesso al giudice del merito, la Amministrazione abbia fornito una prova nei termini di cui sopra, l’onere a carico della medesima si intende assolto e grava sul contribuente l’onere della prova contraria.
L’onere di provare la connivenza del cessionario nella frode del cedente grava dunque sull’Amministrazione (che può fornire tale prova anche mediante presunzioni semplici, le quali possono derivare anche dalle medesime risultanze di fatto attinenti al cedente); nella specie la sentenza gravata si è attenuta a tale principio di diritto, perché ha annullato gli avvisi di accertamento sulla base del giudizio di fatto che non fosse stato dimostrato (vale a dire: che l’Ufficio non avesse assolto al proprio onere di dimostrare, nemmeno con presunzioni semplici) “il coinvolgimento della ricorrente nel meccanismo di evasione messo in atto dalla fornitrice”; giudizio di fatto non censurato dalla difesa erariale con il mezzo di cui all’articolo 360 n. 5 cpc.
Si propone il rigetto del ricorso..» che la parte intimata non è costituita;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla ricorrente;
che non sono state depositate memorie difensive.
Il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le argomentazioni esposte nella relazione.
In definitiva, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va respinto.
Non vi è luogo alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, non essendosi l’intimato costituito.
PQM
Rigetta il ricorso.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 7900 depositata il 4 marzo 2022 - La motivazione in ordine alla insufficienza di tali documenti, in quanto relativi a meri adempimenti di carattere amministrativo, risulta, poi, insufficiente, essendo…
- Corte di Giustizia UE, sez. V, sentenza 24 novembre 2022, C-596/21 - Gli articoli 167 e 168 della direttiva 2006/112, letti alla luce del principio del divieto di frode, devono essere interpretati nel senso che al secondo acquirente di beni può essere…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 5396 depositata il 29 febbraio 2024 - In tema di IVA, il diritto del contribuente alla relativa detrazione costituisce principio fondamentale del sistema comune europeo e non è suscettibile, in…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 giugno 2021, n. 15860 - In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 luglio 2020, n. 13701 - Il diritto alla detrazione può essere negato sulle operazioni a monte solo nell'ipotesi in cui il soggetto passivo sapesse o avrebbe dovuto sapere che l'operazione effettuata rientrava in una…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 marzo 2020, n. 7488 - Il principio di neutralità fiscale non può essere invocato, ai fini dell'esenzione dall'IVA, da un soggetto passivo che abbia partecipato intenzionalmente a una frode fiscale mettendo a…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: i dati tratti da server non c
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 7475 deposi…
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…