CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 5695 depositata il 12 marzo 2026

Lavoro – Decreto ingiuntivo – Ultime retribuzioni – TFR – Risarcimento del danno – Documentazione relativa alla corretta quantificazione del TFR – Principio di leale collaborazione – Rigetto

Fatti di causa

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Genova respingeva l’appello proposto dalla I.C. s.r.l. contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 337/2021 che pure aveva respinto:

– la sua opposizione al decreto ingiuntivo emesso dallo stesso tribunale in favore di V.R. per il pagamento dell’importo di € 43.173,06, a titolo di ultime retribuzioni non pagate e TFR, risultanti dalle buste paga dallo stesso prodotte;

– la sua domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento del danno per aver il lavoratore in precedenza proposto istanza di fallimento della società, dichiarato dal Tribunale fallimentare, ma poi revocato dalla Corte d’appello per il mancato superamento della soglia minima di esposizione debitoria.

2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva:

a) che la società appellante non aveva mai contestato la debenza delle ultime retribuzioni relative ai mesi di luglio e agosto 2016, oltre alla 14^, ma aveva contestato soltanto la quantificazione del TFR, così come richiesto dal R. ed ottenuto in sede monitoria, chiedendo la determinazione di tale voce tramite C.T.U.;

b) che il Tribunale aveva invece ritenuto che la società non avesse formalmente disconosciuto il documento prodotto dal ricorrente, e cioè l’ultima busta paga riportante l’importo di € 35.257,99 a titolo di TFR, per cui aveva confermato l’ingiunzione;

c) che lo stesso giudice aveva poi rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, in quanto la dichiarazione di fallimento poi revocata non poteva imputarsi al comportamento del lavoratore, che aveva esercitato un proprio diritto, ma alla società medesima che non si era difesa adeguatamente in sede fallimentare producendo solo in appello i dati contabili da cui poteva ricavarsi l’insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento;

d) che l’appello della società riguardava entrambe le questioni (la quantificazione del TFR e il rigetto della sua domanda riconvenzionale).

3. Tanto premesso, la Corte, riesaminate le risultanze processuali, concludeva che del tutto correttamente il Tribunale aveva ritenuto esatto l’importo richiesto in via monitoria a titolo di TFR, e che anche la statuizione relativa al rigetto della domanda di risarcimento del danno per aver il R. proposto istanza di fallimento era pienamente condivisibile.

4. Avverso tale decisione la I.C. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

5. L’intimato non ha svolto difese.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 116, I° e II° co., nonché dell’art. 214 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.

 Deduce che la Corte territoriale aveva “evidentemente travisato il disposto degli artt. 116 e 214 c.p.c.”.

Ciò in quanto: “L’Amministratore della Società, infatti, non aveva alcun onere di produrre un conteggio di TFR da lui stesso predisposto e sottoscritto, perché, ai fini della contestazione del documento avversario, è ampiamente sufficiente che egli dichiari di non averlo predisposto, di contestarne il contenuto e di dichiarare l’assoluta infondatezza; e non vi è dubbio che il Sig. R. abbia ripetutamente manifestato tale volontà”.

Sostiene ancora, rispetto al disposto dell’art. 214 c.p.c., che l’amministratore della società aveva fatto quanto previsto da tale norma “ripetutamente e inequivocabilmente in entrambi i gradi di giudizio, laddove dichiarò che la busta paga 2016 prodotta dal Sig. R. non era stata da lui redatta, non era di sua provenienza, non la riconosceva quale atto di contabilità societario e infine non recava alcuna sottoscrizione a lui riconducibile”.

2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 I° e II° co. c.p.c., dell’art. 15 ultimo co. R.D. 16 marzo 1942 n. 267 in relazione al disposto dell’art. 360 n. 3 c.p.c.”. 

Deduce che la “Corte territoriale ha sostenuto che il R. esercitò il proprio pieno diritto quando decise di agire in sede fallimentare, anche in considerazione del fatto che il Tribunale fallimentare aveva ritenuto il superamento della soglia di esposizione debitoria in presenza di debiti erariali, la cui effettiva sussistenza era completamente estranea alla sfera di conoscibilità del lavoratore”, ma che: “Detto convincimento è supportato dalla lettura erronea delle norme di legge più sopra riportate”.

3. Il primo motivo è inammissibile.

4. La ricorrente riporta (tra virgolette) come segue la parte di motivazione oggetto di censura: “l’opponente, nel contestare l’esattezza dell’importo dovuto a titolo di TFR, ha prodotto altri cedolini da gennaio a maggio 2016, senza esibire quello, eventualmente contrastante, relativo al TFR. Tale omissione avrebbe violato il principio di leale collaborazione delle parti nell’accertamento della verità fattuale perché la Società avrebbe dovuto, a giudizio della Corte, produrre la documentazione relativa alla corretta quantificazione del TFR, anziché continuare a richiedere CTU contabile” (così a pag. 5 del ricorso).

4.1. Tale (pretesa) “trascrizione” di taluni passaggi motivazionali dell’impugnata sentenza non corrisponde anzitutto al testo effettivo di quest’ultima in parte qua e comunque non è aderente alla ratio decidendi della Corte distrettuale a riguardo.

Invero, la Corte – nell’ambito di una più estesa motivazione, dedicata a spiegare la reiezione del primo motivo d’appello (cfr. in extenso pagg. 5-7 della sua sentenza) – aveva, tra l’altro, messo in luce che: “L’importo di € 35.257,99 a titolo di TFR risulta dal conteggio redatto dall’Ufficio Vertenze della CISL di Bergamo (doc. n. 2.2 fascicolo parte appellata) sulla base del cedolino di agosto 2016.

L’odierno appellato aveva prodotto in sede monitoria sia il conteggio che tre buste paga: 14.ma 2016, luglio 2016 ed agosto 2016 contenente il TFR maturato pari ad € 35.257,99 lordi (netto €. 27.778,68) (doc 2.1. fascicolo parte appellata)”.

Quindi, ha rilevato: “L’opponente, nel contestare l’esattezza dell’importo dovuto a titolo di TFR, ha prodotto altri cedolini da gennaio a maggio 2016 (doc. 02 fascicolo parte appellante), senza esibire quello, eventualmente contrastante relativo al TFR”.

4.2. Inoltre, diversamente da quanto riportato e considerato dalla ricorrente per cassazione, ha argomentato: “Appare dunque assolutamente condivisibile l’affermazione del Tribunale secondo cui un simile comportamento omissivo abbia violato il principio di leale collaborazione delle parti nell’accertamento della verità fattuale.

Ben avrebbe potuto e dovuto il datore di lavoro produrre la documentazione dallo stesso proveniente relativa alla corretta quantificazione del TFR anziché continuare a richiedere CTU contabile.  

Il R. ha prodotto documenti provenienti dalla controparte, quali appunto le buste paga che sono attestazioni datoriali contenenti dati e voci retributive relativi alla mensilità di lavoro.

Quando il Tribunale ha parlato di provenienza, si è riferito appunto al soggetto che ha formato i documenti e non a quello che li ha prodotti in causa”.

5. Tali considerazioni della Corte, poi, devono essere lette alla luce di quanto già riportato nella narrativa di questa ordinanza (v. § 2. lett. a), e, cioè, del dato che, in ordine alla maggior somma complessiva oggetto dell’ingiunzione di pagamento, in sede d’opposizione quella che era rimasta controversa era soltanto la quantificazione del TFR.

6. Non è dato comprendere, allora, in che senso e sotto quali profili la ricorrente opini violate (o falsamente applicate) le previsioni di cui ai commi primo e secondo comma dell’art. 116 c.p.c.

6.1. Nelle parti di motivazione sin qui considerate, infatti, la Corte di merito, come il primo giudice, ha inteso semplicemente evidenziare in sintesi che l’opponente società, poi appellante, proprio circa la quantificazione del TFR, oggetto unico della sua contestazione anche in secondo grado (cfr. pagg. 3-4 della sentenza), non aveva prodotto un cedolino “eventualmente contrastante” con quello di agosto 2016, contenente l’importo del TFR in € 35.257,99 lordi, ossia, il cedolino prodotto dal lavoratore, ma proveniente secondo il Tribunale appunto dalla società.

7. La Corte territoriale ha, quindi, ulteriormente osservato: “Se una parte intende avvalersi in causa di un documento proveniente dall’altra parte, quest’ultimo, per disconoscerlo, deve attivare una procedura particolare prevista dal codice di rito (art. 214 c.p.c.), volta a negare la riconducibilità a sé del documento stesso; in altri termini per contestare la cifra riportata nella busta paga prodotta dal lavoratore, la società odierna appellante avrebbe dovuto produrre il documento originale indicante l’esatto ammontare del TFR maturato nel corso del rapporto.

E’ pacifico che ciò non sia avvenuto, per cui del tutto correttamente il Tribunale ha ritenuto esatto l’importo richiesto in via monitoria”.

7.1. Rispetto a queste ulteriori considerazioni della Corte la ricorrente assume anzitutto, come si è visto, che l’amministratore della società “non aveva alcun onere di produrre un conteggio di TFR da lui stesso predisposto e sottoscritto”; ma tale assunto non è pertinente rispetto al ragionamento decisorio dei giudici di secondo grado, i quali hanno piuttosto rilevato che l’opponente società non aveva prodotto una busta paga della società, o comunque un documento originale dalla stessa proveniente, che riportasse una cifra per la medesima esatta, diversa da quella riportata nel cedolino prodotto dal lavoratore.

8. Quanto, poi, al disconoscimento ex art. 214 c.p.c. di quest’ultimo documento prodotto dal lavoratore, la censura difetta completamente di autosufficienza.

La ricorrente, infatti, ora asserisce che l’amministratore della società, “ripetutamente e inequivocabilmente in entrambi i gradi di giudizio”, avrebbe dichiarato “che la busta paga 2016 prodotta dal Sig. R. non era stata da lui redatta, non era di sua provenienza, non la riconosceva quale atto di contabilità societario e infine non recava alcuna sottoscrizione a lui riconducibile”.

La ricorrente stessa, tuttavia, non specifica, sia nello svolgimento del motivo in esame (cfr. pagg. 5-6 del ricorso) che nell’esposizione sommaria dei fatti di causa (cfr. pagg. 2-4 dello stesso) da quali atti e/o documenti del processo dovrebbe trarsi tale disconoscimento, e nemmeno ne trascrive, o riporta in ricorso almeno i passi salienti.

Per contro, come già riferito in narrativa, la contestazione circa il TFR dell’opponente in prime cure come nel primo motivo d’appello (v. di nuovo pagg. 3-4 dell’impugnata sentenza), atteneva esclusivamente alla “quantificazione del TFR”, a fronte dell’assenza di un formale “disconoscimento”, da parte della società, della “ultima busta paga riportante l’importo di €. 35.257,99 a titolo di TFR”, già riscontrata dal Tribunale; né la ricorrente contesta direttamente tale ricostruzione della vicenda processuale sul punto.

9. Il secondo motivo è infondato.

10. A fronte di quanto ritenuto dal primo giudice per rigettare la domanda riconvenzionale dell’opponente società (v. pag. 3 dell’impugnata sentenza), la Corte territoriale ha riferito che, con il secondo motivo d’appello, la società aveva sostenuto che <il Giudice di Primo Grado aveva errato nel ritenere che il reclamo venne accolto “per aver la società dimostrato i maggiori ricavi che le consentivano di non superare la soglia minima di procedibilità”.

Infatti la Corte di Appello aveva accolto il reclamo non perché aveva accertato maggiori ricavi, bensì per il fatto che i debiti attribuiti alla Società erano inferiori alla soglia minima di € 30.000,00 prevista dalla Legge.

Infatti – come si poteva leggere nella motivazione di tale sentenza – pur volendo considerare il massimo credito possibile incontestato in capo al R. (€ 23.401,00), nessun’altro debito poteva essere aggiunto dal momento che i presunti debiti con l’Erario erano stati annullati con sentenza della Commissione Tributaria di Genova n. 1167 del 18 settembre 2018> (così a pag. 5 della sentenza qui impugnata).

11. Nel disattendere tale motivo d’appello, la Corte distrettuale ha considerato: “Il lavoratore non può considerarsi responsabile dei danni conseguenti alla perdita di un contratto di appalto per intervenuto fallimento della società, poi revocato in sede di appello; come correttamente evidenziato dal Tribunale, il R. ha esercitato un proprio diritto nell’agire in sede fallimentare per il soddisfacimento dei propri crediti lavorativi.

Va considerato inoltre che il Tribunale fallimentare aveva ritenuto il superamento della soglia di esposizione debitoria in presenza di debiti erariali successivamente annullati dalla Commissione Tributaria, la cui effettiva sussistenza era ed è completamente estranea alla sfera di conoscibilità del lavoratore stesso” (così a pag. 7 della stessa sentenza).

12. Assume ora la ricorrente: “Il credito azionato dal Sig. R. con l’istanza di fallimento era incontestato per l’importo massimo di Euro 23.401,00 e nessun elemento è emerso in sede di procedimento fallimentare affinché potesse ritenersi che il TFR effettivamente dovuto potesse attestarsi sul maggior  importo reclamato dal R. (cfr. a tal proposito sentenza n. 121 del 16/12/2019 della Corte di Appello di Genova a pag. 6 riga 4 e segg. già prodotta in primo e secondo grado).

Proprio perché, come sostenuto nella sentenza oggi impugnata, il dipendente non poteva avere alcuna consapevolezza della presenza di ulteriori debiti societari, la sua istanza era improponibile, poiché violava il disposto dell’art. 15 ultimo comma della legge fallimentare.

Il presunto buon diritto di presentare l’istanza di fallimento è propriamente negato dalla stessa Corte di Appello che pronunciò la sentenza contro la quale oggi si ricorre nell’esatto momento in cui essa stessa dichiarò che il Sig. R. non era tenuto a conoscere altro che l’esistenza del proprio pacifico credito.

Dal momento che esso non superava la soglia minima di procedibilità, il “buon diritto” diventava inesistente” (n.d.r.: grassetto nel ricorso).

13. La ricorrente si riferisce all’art. 15, ult. comma, r.d. n. 267/1942 (legge fallimentare), applicabile ratione temporis al fallimento, poi revocato, che aveva interessato l’attuale ricorrente; tale comma recita: “Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila.

Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 1”.

14. Al caso, invece, non era ormai applicabile l’art. 21 stesso r.d. che, in tema di “Revoca della dichiarazione di fallimento”, al comma terzo, prima parte, prevedeva che: “Le spese di procedura e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, che è stato condannato per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa”.

Tale articolo, infatti, è stato integralmente abrogato dall’art. 18 d.lgs. n. 5/2006, a decorrere dal 16 luglio 2006.

15. Tanto precisato, non si dubita che, pur a seguito di tale abrogazione, l’imprenditore il cui fallimento, inizialmente dichiarato, sia poi revocato, possa chiedere (anche in sede diversa da quella del processo fallimentare e, segnatamente, diversa dal procedimento di reclamo contro la sentenza dichiarativa del fallimento), la condanna al risarcimento dei danni che assuma di aver subito per una declaratoria del fallimento pronunciata a seguito di un ricorso del creditore ex art. 6, comma primo, r.d. n. 267/1942, che si dimostri essere stato presentato quantomeno con colpa di quel creditore.

In particolare, si riteneva che la responsabilità del creditore per i danni subiti dal proprio debitore a seguito della dichiarazione di fallimento, poi revocata, configurasse una particolare applicazione dell’istituto della responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. (cfr., ad es., Cass. n. 17155/2009; n. 23226/2007).

Per il caso, invece, di reclamo alla Corte d’appello contro il provvedimento reiettivo dell’istanza di fallimento, opera(va) la norma di cui all’art. 22, comma secondo, secondo periodo, r.d. n. 267/1942 (“Il debitore non può chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile”).

15.1. Incombe, comunque, sull’imprenditore il cui fallimento sia stato poi revocato l’onere di provare che l’istanza di fallimento di detto creditore sia stata presentata appunto (almeno) colposamente (se non con dolo).

16. La ricorrente, come si è visto, assume che il lavoratore quale istante per il fallimento della società, proprio in quanto consapevole che il suo credito esposto con l’istanza ex art. 6 L. fall. fosse al di sotto della “soglia” (nella specie di € 30.000,00) prevista dall’art. 15, ult. comma, stessa legge, non avendo contezza di “ulteriori debiti societari”, non fosse titolare del “diritto di presentare l’istanza di fallimento”.

17. La tesi non è condivisibile.

17.1. Il già cit. art. 6 r.d. n. 267/1942 (L. fall.) non esige che il ricorso del singolo creditore debba indicare un credito almeno pari all’importo di € 30.000,00, tuttora indicato dall’art. 15, ult. comma, stesso r.d.

A sua volta, quest’ultima disposizione riserva piuttosto al tribunale adito per il fallimento la verifica officiosa in base alla “istruttoria prefallimentare” circa il punto che “l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati” sia o meno “complessivamente inferiore a euro trentamila”.

Una colpa del creditore istante (in termini di negligenza o imprudenza) non può, quindi, profilarsi per il sol fatto che il credito esposto nell’istanza di fallimento sia inferiore all’importo suddetto, essendo a carico dell’imprenditore il cui fallimento in seguito sia revocato l’onere di dimostrare ulteriori elementi idonei ad integrare con certezza la colpa del creditore in quel momento, ossia, all’atto della presentazione dell’istanza.

17.2. Nella specie, in base all’accertamento fattuale operato dai giudici del doppio grado di merito, tali elementi non sono risultati provati.

18. Nulla dev’essere disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione in quanto l’intimato è rimasto tale, non avendo svolto difese; nondimeno la ricorrente è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.  

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.