Corte di Cassazione, sezione prima, ordinanza n. 12525 depositata il 4 maggio 2026

compenso arbitri- determinazione – responsabilità solidale delle parti

FATTI DI CAUSA

1. – G.F. ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, chiamata a pronunciare in un giudizio ordinario promosso dal ricorrente per ottenere il pagamento dei compensi maturati, nella veste di arbitro irrituale, in due procedimentali di conciliazione e arbitrato ex art. 7, legge n. 300 del 1970 – riguardanti, rispettivamente, le sanzioni disciplinari applicate al lavoratore Antonio Valerio, con due note della datrice T. S.p.A., rispettivamente in data 8.10.2015 e in data 24.11.2015 – aveva rigettato la domanda proposta nei confronti di T. S.p.A., di cui aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva, escludendo la solidarietà passiva, altrimenti azionata, tra lavoratore assistito e datore di lavoro, in ordine al pagamento dei reclamati compensi.

Per la Corte territoriale, l’arbitrato irrituale in materia disciplinare, ex art. 7 legge n. 300/1970, sarebbe stata soggetto alle norme generali stabilite dal codice di rito per gli arbitrati di lavoro (art. 412-quater, comma 11, c.p.c.) e, segnatamente, alla previsione secondo cui “ciascuna parte provvede a compensare l’arbitrato da essa nominato”, in deroga alla regola generale solidarietà di cui all’art. 814, primo comma, c.p.c.

La deroga avrebbe trovato la propria ratio nel fatto che l’arbitro è propriamente un arbitro di parte, come peraltro si sarebbe qualificato lo stesso appellante nei suoi atti.

2.. – Resiste con controricorso T. S.p.A.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.

La controricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1. n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione “dell’art. 7 legge 20/05/1970 n. 300, dell’art. 31 comma 10, legge 183 del 04/11/2010, dell’art. 9 D.L. art. 1/2012 convertito con modificazioni dalla legge 24/03/2012 n. 27, dell’art. 13 legge 247 del 31/12/201, dell’art. 5 legge n. 533 del 1973, del D.M. 10/03/2014 55/201, degli artt. 1703, 1709, 1294, 2233 c.c.; degli artt. 112, 412 quater, 814 c.p.c., degli artt. 66 e 67 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20/07/2012”

La Corte d’Appello di Roma non avrebbe riconosciuto il diritto dell’A. ricorrente, arbitro del lavoratore, per l’opera prestata in due collegi di conciliazione e arbitrato ai sensi dell’art. 7 legge 300/1970, al rimborso delle spese e all’onorario richiesti in via solidale al datore di lavoro, “in applicazione di una normativa non espressamente prevista, attinente ad altra e diversa modalità di svolgimento di arbitrato non svolta e non prevista dal CCNL di categoria vigente”.

Segnatamente, il ricorrente aveva partecipato come arbitro di parte attrice a due collegi di conciliazione e arbitrato presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma, ai sensi dall’art. 7 legge 300/1970, e ai fini del pagamento delle spese e degli onorari agli arbitri per l’opera prestata, non avrebbe trovato applicazione l’art. 412-quater c.p.c. che comporta tutta una serie di attività, diverse da quelle di cui all’art. 7 della legge n. 300 del 1970, alle quali soltanto è applicabile la liquidazione di cui al comma 11 dello stesso articolo, con esclusione della solidarietà.

La Corte d’Appello avrebbe omesso di riportare l’ultima parte dell’art. 412- quater cit., secondo cui le spese legali e quelle per l’arbitro di parte, avrebbero dovuto essere liquidate nei lodi arbitrali ai sensi degli articoli 91, primo comma, e 92, c.p.c.

Poiché le spese non erano state liquidate nei rispettivi lodi arbitrali, ma nemmeno riconosciute dalla decisione impugnata, al ricorrente sarebbe stato negato ogni diritto per l’attività professionale svolta, non avendo i collegi delle relative procedure alcun obbligo di liquidare le spese agli arbitri, poiché per la liquidazione delle stesse è applicabile, come previsto per ogni tipologia di collegio arbitrale, irrituale o meno, la regola di solidarietà passiva di cui all’art. 814 c.p.c.

Le spese non avrebbe neppure potuto essere liquidate ai sensi del comma 11, dell’art. 412-quater c.p.c. non essendo state rispettate le forme ivi previste.

Non era stato proposto infatti alcun ricorso da nessuna delle parti, ai sensi del comma 3 dell’art 412-quater c.p.c., e non era stata effettuata alcuna dichiarazione di valore delle controversie.

Pertanto, l’applicazione del comma 11 dell’art. 412-quater c.p.c. agli arbitrati costituiti ai sensi dell’art. 7 legge 20 maggio 1970, n. 300 doveva ritenersi illegittimo, in difetto dei relativi presupposti, integrati dallo svolgimento dell’arbitrato secondo la procedura prevista dall’art. 412-quater c.p.c.

L’art. 412-quater al comma 3 prescrive infatti che la parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato debba notificare all’altra parte un ricorso che deve contenere, tra le varie prescrizioni, anche la dichiarazione di valore della controversia entro la quale intenda limitare la domanda.

La Corte d’Appello di Roma a sostegno della decisione assunta si sarebbe riportata ad una massima della Corte di cassazione (è citata S.U. n. 25253/2009) al fine di attestare la natura irrituale del lodo emesso ai sensi dell’art. 7 della legge 300/1970, per poi richiamare altro principio della giurisprudenza di Cassazione (è citata Cass. n. 5863/2008) secondo cui, “l’art. 412 quater Cod. Proc. Civ. è norma di applicazione generale sicché non è possibile distinguere, a tal fine, tra un arbitrato irrituale previso dalla contrattazione collettiva ed uno, parimenti irrituale, ma previsto dalla legge”.

La distinzione però a cui avrebbe fatto riferimento il principio giurisprudenziale richiamato non avrebbe riguardato l’applicazione generalizzata del comma 11 alle altre tipologie di arbitrato, ma solo il regime delle impugnazioni degli arbitrati irrituali che sono tutti censurabili davanti al Tribunale in unico grado.

Le parti sociali, contraenti il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20/07/2012, non avrebbero pattuito alcuna clausola compromissoria che consentisse l’espletamento dell’arbitrato di cui all’art. 412-quater c.p.c. e neppure alcun rinvio all’applicazione della sola prima parte del comma 11 dello stesso articolo che prevedesse la liquidazione dei compensi agli arbitri nei collegi arbitrali di natura irrituali stabiliti dalla legge.

La disciplina dell’art. 412-quater c.p.c. riguarderebbe altra e diversa forma di conciliazione e arbitrato che il lavoratore, e anche il datore di lavoro, accettando l’arbitrato di natura irrituale – come indicato da Cass. n. 5863 del 2008 –, di cui all’art. 7 legge 300, non solo non avrebbero scelto, ma che nemmeno avrebbero potuto scegliere in quanto non prevista dal CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20/07/2012, disciplina rispetto alla quale le parti avrebbero dovuto pattuire clausole compromissorie che ne potessero consentirne lo svolgimento.

Gli arbitrati nei quali il ricorrente aveva assunto la veste di arbitro di parte attrice erano stati entrambi svolti secondo le norme e le procedure previste dall’art. 7 della legge 1970/300, presso le strutture dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma, e il Presidente del collegio, non essendo stato scelto per mancanza di accordo tra le parti, era stato designato dal Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma, ai sensi dell’art. 7 legge 300/1970.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 e 67 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20/07/2012, avverso le impugnazioni delle sanzioni disciplinari comminate ai lavoratori, allo scopo di consentire la composizione stragiudiziale della controversia, l’Azienda e le organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL possono costituire collegi di conciliazione e arbitrato presso le sedi a tal fine predisposte per i collegi di conciliazione e arbitrato, in applicazione delle norme di cui all’art. 7 legge 300/1970.

Le parti avevano adito il collegio di conciliazione presso la sede dell’Ispettorato – ex Direzione – Territoriale del Lavoro di Roma dove erano stati svolti gli arbitrati rispetto ai quali il ricorrente aveva richiesto il pagamento delle spese e dell’onorario in via solidale, ex art 814, primo coma, c.p.c. a T. S.p.A. per avervi partecipato come arbitro di parte attrice.

Il ricorrente non aveva rinunciato al momento dell’accettazione dell’incarico, o con atto scritto successivo, al compenso per l’opera prestata, e T. S.p.A. aveva accettato la partecipazione al collegio con le regole in esso contenute, compresa la solidarietà ex art. 814 c.p.c.

In via alternativa il ricorrente avrebbe potuto, ai sensi dell’art. 7, comma 7, legge n. 300 cit., adire l’autorità giudiziaria (è citata sul punto, Cass. ord. 4229/2023 recte 4299/2023) e non accettare le regole dell’arbitrato altrimenti previste dall’art. 7 legge 300/1970, oppure scegliere le altre modalità di conciliazione e arbitrato di cui all’art. 412- quater c.p.c.

2. – Con il secondo motivo, il ricorrente fa valere, “ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 D.L. art. 1/2012 convertito con modificazioni dalla legge 24/03/2012 n. 27, dell’art. 13 legge 247 del 31/12/2012, degli artt. degli artt. 1703, 1709,

1294, 2233 c.c., degli artt. 112, 412 quater, 814 c.p.c., nella parte in cui la Corte d’appello di Roma non ha riconosciuto il diritto all’A., arbitro del lavoratore, per l’opera prestata in due collegi di conciliazione e arbitrato ai sensi dell’art. 7 legge 300/1970, al rimborso delle spese e all’onorario richiesti in via solidale al datore di lavoro, sulla base di due convenzioni per incarichi professionali sottoscritte tra il ricorrente e il lavoratore il 23/02/2016 e l’ 11/04/2016, ai sensi dell’art. 13, legge 31 dicembre 2012, n. 247, di riforma della professione forense”.

Sul punto T. S.p.A. non avrebbe neppure adombrato una ipotesi di nullità delle convenzioni medesime, liberamente concordate prima della prestazione delle attività professionali, essendo le clausole contrattuali tutt’altro che vessatorie.

L’art. 2233 c.c. in materia di compensi nei contratti di prestazione d’opera intellettuale avrebbe introdotto una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, in cui assume rilevanza primaria l’accordo liberamente concluso fra le parti e, solo in difetto di questo, in ordine successivo, i parametri, gli usi e, infine la determinazione giudiziale, intervenuta, nella specie, con la sentenza di primo grado.

3. – Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, “ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla mancata liquidazione dei compensi professionali al ricorrente sulla base di apposite convenzioni per incarichi professionali avente ad oggetto l’assunzione dell’incarico professionale di arbitro di parte attrice in due collegi di conciliazione ed arbitrato ai sensi dell’art. 7 legge 20/05/1970 n. 300”.

La Corte d’Appello di Roma avrebbe omesso di pronunciare sul primo punto dell’atto d’appello dove si denunciava la violazione dell’art. 13 della legge n. 247 del 31/12/2012 di riforma della professione forense e dell’art. 1 del D.M. 55/2014 del regolamento recante la determinazione dei parametri forensi nonché dell’art. 2233 cod. civ.

4. – T. resiste concludendo per il rigetto dell’impugnazione e riproponendo, nell’ipotesi di  accoglimento  della prima  doglianza  di controparte, le argomentazioni svolte in sede di appello incidentale, che richiama, sulla quantificazione dei compensi arbitrali.

5. – Il primo motivo di ricorso è fondato e i restanti restano assorbiti.

L’art. 814, primo comma, c.p.c. contiene un principio di generale applicazione secondo il quale, quale che sia la natura dell’arbitrato, rituale o irrituale, le parti sono tenute in solido al pagamento dei compensi degli arbitri officiati.

6. – Quanto al procedimento all’interno del quale l’arbitro abbia maturato il diritto ai compensi per l’opera prestata, dove si tratti di impugnazioni della sanzione disciplinare applicata al lavoratore, vero è che in base all’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori il dipendente può scegliere tra diverse procedure: il ricorso presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro; il ricorso all’autorità giudiziaria; le eventuali procedure alternative previste dal contratto collettivo di riferimento (Cass. civ. n. 4025/2006).

Riveste carattere irrituale il procedimento arbitrale intentato, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970, da un lavoratore per l’impugnazione di una sanzione disciplinare dinanzi al collegio arbitrale, con la conseguente applicabilità dell’art. 412-quater c.p.c. e l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in primo (ed unico) grado dal tribunale che rigetti l’impugnativa del relativo lodo arbitrale.

Il collegio di conciliazione e arbitrato per sanzioni disciplinari, previsto dall’art. 412-quater c.p.c., descrive una procedura alternativa alla giustizia ordinaria, spesso prevista dai contratti collettivi (CCNL) o individuali per risolvere le controversie tra datore di lavoro e lavoratore.

6.1. – In siffatto quadro, rispetto al pagamento dei compensi degli arbitri, all’interno della procedura, espressiva di arbitrato libero o irrituale, per l’art. 412-quater, undicesimo comma, c.p.c., il compenso per il presidente e per gli arbitri di parte è poi prefissato, nel “quantum”, in una misura percentuale del valore della controversia dichiarato in ricorso che, accettata dalle parti, è fatta poi propria dal lodo di definizione della lite, che provvede alla liquidazione delle spese di lite, ai sensi degli artt. 91, primo comma, e 92 c.p.c., secondo il generale principio della soccombenza.

Per espressa e analitica previsione del codice, il pagamento del compenso del presidente grava su entrambe le parti in misura del cinquanta per cento per ciascuna, e ciascuna parte provvede, invece, a pagare il proprio arbitro (art. 412-quater, comma undicesimo, c.p.c.).

Se all’interno dell’indicata procedura le parti non si accordano e, in modo autosufficiente e virtuoso, il procedimento non riesce così a definire, con il merito della controversia, anche la materia delle spese di lite – in cui confluisce quella dei compensi degli arbitri, secondo il principio della soccombenza – per gli arbitri, professionisti che resa la loro prestazione non siano stati soddisfatti nella pretesa al pagamento dei maturati compensi, torna a valere la possibilità di agire, in via ordinaria, davanti al giudice per ottenere il giusto compenso, azionando, in detta cornice, anche la solidarietà tra i debitori, in forza della generale regola di cui all’art. 814, primo comma, c.p.c.

In una prospettiva sostanziale quanto emerge infatti nell’indicata operazione di arbitrato irrituale, caduta l’utilità della procedura ad hoc disciplinata dall’art. 412-quater c.p.c., è l’esistenza, tra parti e arbitri irrituali, di un mandato oneroso collettivo in cui datore di lavoro e lavoratore sono obbligati, in solido, a corrispondere il compenso ai professionisti incaricati (artt. 1720, 2233 c.c.; art. 814, primo comma, c.p.c.).

6.2.  – Si tratta di regola all’interno della quale muove questa Corte con l’ordinanza n. 31965 del 2023, che, pronunciata in un caso sovrapponibile, in cui operava un collegio di conciliazione e arbitrale di cui all’art. 7 l. 300/1970, si è trovata a richiamare la portata dell’art. 814 c.p.c., definendo la duplice portata della norma in raccordo al diverso e speciale procedimento di quantificazione dei compensi agli arbitri, previsto dall’art. 412-quater c.p.c.

E quindi, da una parte quella relativa al diritto al compenso degli arbitri dovuto in via solidale da entrambe le parti, a meno che vi sia rinunzia (art. 814, primo comma, c.p.c.), e, dall’altra, le modalità di riconoscimento del compenso stesso, pure indicate nell’art. 814 c.p.c., ai commi secondo e terzo, apprezzando poi l’obbligo di solidarietà non inciso, nella sua più generale portata, dalla dichiarazione degli arbitri, interna al rimedio speciale sulla liquidazione dei compensi arbitrali, di riconoscere le sole spese del Presidente, in assenza di liquidazione delle spese per gli altri componenti del collegio.

6.3.  – Ecco allora che, se le parti nelle procedure di conciliazione di cui all’art. 412-quater, c.p.c., non pattuiscono alcun compenso per gli arbitri, e il lodo, di conseguenza, non statuisce sulle spese di lite ricomprendevi come voce i primi, il criterio guida non è quello della esclusività, per il quale ciascuna parte paga per sé il proprio arbitro, ergendo a sistema una regola valida solo all’interno del procedimento (art. 412-quater, comma undicesimo, c.p.c.), ma che il compenso degli arbitri, anche di parte, in ragione del mandato collettivo da cui origina, vede con la determinazione del “quantum” a cura del giudice, anche l’affermazione della solidarietà passiva dei committenti, ciascuno dei quali risponde per l’intero ex art. 814, primo comma, c.p.c.

La regola della responsabilità solidale (art. 1294 c.c.) dei committenti serve a garantire l’arbitro, che presta la sua opera professionale nell’interesse di entrambe, dal rischio di insolvenza di una delle parti, là dove derogare a questo principio è possibile solo attraverso una rinuncia esplicita e univoca.

6.4. – La soluzione data si colloca, ancora, sulla falsariga del percorso già definito da questa Corte in materia di arbitrato rituale e compenso degli arbitri, distinguendo tra l’applicazione del rimedio interno e speciale in cui il compenso può essere autoliquidato dagli arbitri e accettato dalle parti oppure essere liquidato dal presidente del tribunale competente, nel caso in cui le parti non si accordino sul “quantum” (art. 814, secondo e terzo coma, c.p.c.), da quello, che, esterno alla speciale disciplina e al di fuori dell’indicato meccanismo, consente agli arbitri di adire il giudice ordinario per la determinazione del giusto compenso, valendo in questo caso la regola della solidarietà passiva tra condebitori (art. 814, primo comma, c.p.c.), senza limiti di accettazione (Cass., Sez. 1, ordinanza, 17/03/2026, n. 5923).

6.5.  – Nel definito puntuale contesto, diverso è, ancora, il tema dell’impugnabilità del lodo arbitrale pronunciato ai sensi dell’art 412-quater c.p.c., per costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma sesto, della legge n. 300 del 1970 o da analoghe disposizioni della contrattazione collettiva, per un orientamento giurisprudenziale (Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., n. 12278 del 2025; Cass. SU n. 25253/2009) che non riesce a dare conto di un “microsistema” normativo destinato, in autosufficienza e piena autonomia, a disciplinare in modo unitario gli arbitrati irrituali in materia di lavoro.

Si tratta, per vero, di una sistematica destinata ad operare sul versante delle impugnazioni, che, come tale, nella sua circoscritta portata, lascia impregiudicata la distinta questione della compensabilità degli arbitri e della cornice di definizione della relativa pretesa.

7. – Conclusivamente, accolto il primo di ricorso, va cassata la sentenza impugnata e la causa va rinviata davanti alla Corte d’Appello di Roma, in altra composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

I restanti motivi restano assorbiti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata nei limiti delle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.