Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 13251 depositata l’ 8 maggio 2026
Processo tributario – Spese – Liquidazione in base alla soccombenza virtuale
Massima:
Nel caso in cui sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, non ai sensi dell’articolo 46 del Decreto Legislativo n. 546/1992, a fronte di un caso di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge, ma per l’intervenuto sgravio del tributo, il giudice deve liquidare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Testo:
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 462/2015 la Commissione Tributaria Provinciale di Brescia accoglieva il ricorso proposto dalla Fondazione A.A., “con la condanna alle spese per l’Ufficio”, avverso la cartella di pagamento sottesa ad un avviso di liquidazione di imposte di registro ed ipotecarie relative ad un atto di compravendita, al quale erano stati applicati i benefici di cui all’ art. 2 , comma 4-bis, del D.L. 194/2009 , revocati dall’ Agenzia delle Entrate.
2. Con sentenza n. 3807/2018, depositata il 13/09/2018, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, a seguito di appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 462/2015, dichiarava l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell’ art. 46 del D.Lgs. n. 546/92 , a seguito dell’intervenuto sgravio della partita di ruolo, motivando la compensazione delle spese del grado di giudizio in ragione della “natura della decisione”.
3.Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per Cassazione la Fondazione A.A..
4. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva tardivamente, al solo fine di poter partecipare all’udienza di discussione della causa, mediante “atto di costituzione”, non notificato, depositato in data 5/12/2025, elasso il termine di 20 giorni dalla notifica del ricorso (perfezionatasi in data 14/03/2019), ex art. 370, ult. co. c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis.
5. L’Agenzia delle Entrate rimaneva intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con il primo motivo si denunciano “violazione e falsa applicazione dell’ art. 46 e 15 D.Lgs. 546/1992 e 92 c.p.c. ( art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c.) in relazione al capo concernente la compensazione delle spese processuali”, atteso che la CTR, nel richiamare il citato art. 46, non avrebbe tenuto conto della sentenza n. 274/2005 della Corte Costituzionale che aveva dichiarato l’incostituzionalità del comma 3 della norma, “nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge”. Inoltre, si ritiene il capo della sentenza impugnato esposto a censura anche avuto riguardo al disposto dell’ art. 15 del D.Lgs. n. 546/92 , che, in applicazione del principio della soccombenza (virtuale, in caso di cessazione della materia del contendere), costituente espressione del principio di causalità, obbliga colui che abbia dato causa alla introduzione del giudizio a sostenere le spese anticipate dalla controparte, come appunto nel caso di specie, in cui la ricorrente era stata costretta ad agire in giudizio a seguito della decisione dell’Agenzia delle Entrate di appellare la sentenza di annullamento della cartella, nonostante l’Ufficio fosse edotto della non definitività dell’avviso di liquidazione ad essa sotteso (annullato a seguito di impugnazione proposta dalla sola obbligata principale).
2. Con il secondo motivo di ricorso, svolto in subordine, la ricorrente deduce l’ “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione al capo concernente la compensazione delle spese processuali fra le parti ( art. 360 , comma 1, n. 5 c.p.c.)”, atteso che il richiamo alla non meglio precisata “natura della decisione”, a giustificazione della compensazione delle spese, palesava “una radicale assenza di motivazione della decisione medesima”, dovendo le “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all’ art. 15 del D.Lgs. n.546/1992 , sottese alla decisione di compensazione, essere “espressamente motivate”, onde consentire un concreto controllo sulla congruità di tali ragioni, rimanendo altrimenti pregiudicato l’effettivo esercizio del diritto di difesa da parte della contribuente, sancito dall’ art. 24 Cost.
Il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimento del secondo motivo, siccome svolto in via subordinata.
L’ art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992 contempla l’ipotesi dell’estinzione (parziale o totale) del giudizio nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere e, al comma 3, prevede che le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restino a carico della parte che le ha anticipate. La Corte costituzionale, con sentenza n. 274 del 2005 , ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del predetto comma 3 nelle ipotesi in cui si riferisce alla cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge, evidenziando che l’obbligo imposto al giudice di lasciare, in caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, le spese processuali a carico della parte che le ha anticipate integrava una ipotesi di vera e propria “compensazione ope legis” di quelle spese, pertanto ontologicamente, diversa dalla operazione logica, effetto di apposito giudizio, di “compensazione” delle medesime, consentita al giudice dall’ art. 15 , D.Lgs. n. 546/1992 , in deroga alla generale previsione dello stesso art. 15, per la quale “la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio” ( Cass., n. 32963/2024 ; Cass., n. 33157/2023 ).
Nel caso di specie, il giudice d’appello non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’ art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992 , a fronte di un caso di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge, ma per l’intervenuto sgravio del tributo oggetto di causa, che, come in ogni altro caso di sopravvenuto annullamento dell’atto impugnato, ha determinato la cessazione della materia del contendere, in quanto la prosecuzione del giudizio non avrebbe potuto comportare alcun risultato utile per la contribuente, stante l’inammissibilità, nel processo tributario, di pronunce di mero accertamento dell’illegittimità della pretesa erariale ( Cass. n. 33587/2018 , Cass. n. 5351/2020 ; Cass., n. 32963/2024 ).
Ciò posto, questa Corte ha rilevato “che il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere, dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l’ulteriore precisazione, che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge. 4.1. Va anche precisato che la disposizione dell’ art. 15 D.Lgs. 546/1992 applicabile ratione temporis (che dispone(va) testualmente: “2. Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate) ripropone, sostanzialmente, la regola di cui all’ art. 92 c.p.c., nella formulazione che prevedeva la compensazione delle spese di lite in presenza di gravi ed eccezionali ragioni (poi riformulata in senso più restrittivo, ma ritenuta incostituzionale, in parte qua, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 ), sicché i consolidati principi formulati con riferimento a tale disposizione ben possono estendersi anche al rito tributario…” ( Cass., n. 9878/2025 ). Con specifico riferimento al rito tributario è stato “parimenti chiarito che la compensazione delle spese processuali, ex art. 15 , commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 , come modificato dall’ art. 9 , comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 156 del 2015 , è consentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità ( Cass. 08/04/2024, n. 9312 (Rv. 670803 – 01)”. (Cass. cit., n. 9878/2025).
Senonché, nella fattispecie in esame, non solo risulta assolutamente inidoneo ad esplicitare le gravi ed eccezionali ragioni che sorreggono la decisione di compensazione delle spese di lite il riferimento alla “natura” della stessa (cfr., tra le molte, Cass., n. 23265/2009 ; Cass., n.18348/2020; Cass., n. 17966/2024 ), ma la disposta compensazione appare, in ogni caso, del tutto illogica, “atteso che la parte contribuente è stata comunque costretta al giudizio ed a sostenerne le relative spese, essendo il comportamento collaborativo della amministrazione (che ha provveduto ad annullamento in autotutela) del tutto ininfluente e tardivo rispetto alla necessaria attività difensiva che il contribuente ha dovuto intentare.” (vedi in tal senso Cass., n. 9878/2025 ).
Pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia-Sez. distaccata di Brescia in diversa composizione, che provvederà nuovamente sulle spese di lite in applicazione dei principi sopra esposti, nonché in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia-Sez. distaccata di Brescia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.