Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 13192 depositata il 7 maggio 2026

avviso di accertamento – presunzioni

Fatti di causa

M.R.C. S.r.l. (di seguito, “M.R.C.” ovvero la “Ricorrente” ovvero la “Società”) ha per oggetto sociale, tra l’altro, lo svolgimento dell’attività di organizzazione e gestione, diretta ed indiretta, di sale e multisale cinematografiche e teatri.

La società conduce l’attività nel cinema M. (di seguito il “Cinema M.”) costituito da n. 8 sale cinematografiche ubicate in Roma, quartiere Ostiense-San Paolo, in Via G.C., n. 121-123 e 125, con una capienza di n. 811 posti a sedere.

Dal 22 maggio 2015 al 15 luglio 2016, la Guardia di Finanza – Compagnia di Fiumicino (di seguito, la “Guardia di Finanza”), ha condotto nei confronti della Società, ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 52 del D.P.R. n. 633/1972, una verifica fiscale avente ad oggetto l’intera gestione societaria relativamente all’Imposta sul Reddito delle Società (IRES), all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) e all’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), con riferimento ai periodi d’imposta 2011 (dall’8 febbraio), 2012, 2013, 2014 e 2015 (fino al 22 maggio).

In data 15 luglio 2016, a conclusione della predetta verifica, la Guardia di Finanza ha emesso un processo verbale di constatazione con il quale ha contestato alla società, ai fini IRES, IRAP ed IVA – in relazione al solo anno d’imposta 2013 – la deducibilità dei costi (e la detraibilità dell’IVA) documentati da talune fatture passive emesse dalla G. S.r.l. (per un imponibile pari ad € 38.400,00) e dalla P.S.. di G.C. (per un imponibile pari ad € 640,00) in quanto asseritamente riferibili ad operazioni “oggettivamente inesistenti”.

In particolare, il convincimento della Guardia di Finanza circa l’inesistenza oggettiva delle operazioni commerciali sottostanti alle predette fatture si basava sui seguenti elementi:

-la G. S.r.l. e la P.S. di G.C. (di seguito anche le “società fornitrici”) per il periodo sottoposto a controllo (2013), non avevano mai presentato le dichiarazioni fiscali e non avevano mai eseguito alcun versamento di imposta;

-dai sopralluoghi effettuati nel mese di giugno 2015 le società fornitrici non erano state trovate negli esercizi aperti al pubblico di Via G.C., n. 151 (la G. S.r.l.), via S.D., n. 13 (la P.S.) e via P.G. n. 7 (la P.S.);

-la G. S.r.l.: aveva cessato di fatto l’attività nel 2011; non aveva una struttura per svolgere le prestazioni indicate nelle fatture contestate; non aveva riscosso bonifici e non risultava essere intestataria di alcun conto corrente;

-la P.S. (i.e., il Sig. G.C.) non aveva dimostrato di detenere macchinari e/o attrezzature atte ad effettuare le prestazioni indicate nelle fatture contestate;

-la spesa annua per la stampa di volantini pubblicitari sostenuta “normalmente”, da aziende che gestiscono sale cinematografiche, sarebbe stata pari a 4.000/5.000 euro per anno;

-dalla disamina dell’estratto del conto corrente n. 1085000001142 acceso presso la UGF BANCA S.p.A. (ora UNIPOL BANCA S.p.A.), intestato al Sig. M.I., erano stati riscontrati alcuni bonifici effettuati nel 2012 dal Sig. G.C. e dalla G. S.r.l.;

-le socie di minoranza della ricorrente, le signore M.C.I. e R.I., che avevano lavorato nel 2012 per il Cinema M., avevano dichiarato – in sede di “esposto” del 22 gennaio 2016 – che le prestazioni di servizi descritte nelle fatture emesse dalla G. S.r.l. e dalla P.S. nei confronti della medesima ricorrente, risultavano a loro sconosciute.

In data 6 ottobre 2018, nonostante le argomentazioni e l’ampia documentazione probatoria prodotta dalla società in sede di memorie al PVC, l’Agenzia delle Entrate, recependo integralmente i contenuti del PVC, ha notificato alla ricorrente l’Avviso di accertamento n. TK503R303029/2018 mediante il quale, in relazione al periodo di imposta 2013, ha richiesto il pagamento di: una maggiore IRES per € 10.736,00; una maggiore IRAP per € 1.882,00; una maggiore IVA per € 8.589,00; sanzioni per € 17.104,00 oltre ad interessi (calcolati fino alla data del 4 settembre 2018 e pari ad € 3.667,03) e spese di notifica (pari ad € 8,75), per un importo complessivo richiesto pari ad € 41.986,78.

In data 23 novembre 2018, la società presentò all’Ufficio, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 218/1997, istanza di accertamento con adesione ma il relativo procedimento con adesione ebbe esito negativo. Conseguentemente, in data 22 febbraio 2019, la società propose ricorso avverso l’Avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma (ora Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Roma).

Nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma (ora Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Roma) con la sentenza n. 7278/16/2021, pronunciata in data 8 giugno 2021, depositata in data 16 giugno 2021, non notificata, rigettò il ricorso proposto dalla società.

In data 17 gennaio 2022, la società impugnò la sentenza di primo Grado dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio (ora Corte di Giustizia Tributaria di II° grado del Lazio).

Nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, con la sentenza n. 5630/14/2023, pronunciata il 6 luglio 2023, depositata l’11 ottobre 2023, non notificata, la Corte di Giustizia Tributaria di II° grado del Lazio rigettò l’appello proposto dalla società.

Avverso la sentenza di appello, la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da una memoria difensiva ex art. 380 bis.1. c.p.c.

L’Agenzia delle Entrate si difende con controricorso.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, la contribuente deduce che con l’avviso di accertamento l’Agenzia delle Entrate ha contestato alla Società la deducibilità dei costi (e la detraibilità dell’IVA) documentati da talune fatture passive emesse dalla G. S.r.l. (per un imponibile pari ad € 38.400,00) e dalla P.S.. di G.C. (per un imponibile pari ad € 640,00) in quanto asseritamente riferibili ad operazioni “oggettivamente inesistenti”.

Fin dal primo grado di giudizio, la società ha eccepito e dimostrato l’assoluta inconsistenza di tutti gli elementi su cui si basava la ripresa a tassazione in contestazione.

Dopo aver indicato la produzione documentale versata in giudizio, la contribuente si duole che i giudici di appello hanno rigettato l’appello senza dare conto della copiosa documentazione prodotta in giudizio.

1.1 Il motivo è inammissibile.

Esso, seppure rubricato con riferimento a violazione di legge, devolve in realtà a questa Corte la rivalutazione del materiale istruttorio acquisito al giudizio di merito, e dunque chiede alla Corte un nuovo giudizio di fatto sul merito della controversia che si sovrapponga a quello dato dal giudice di appello.

La CGT-2 ha bene e diffusamente argomentato che la ripresa fiscale era fondata sulla inesistenza oggettiva delle prestazioni rese alla società, e che tale inesistenza risultava da convergenti elementi probatori, idonei a fondare la presunzione di inesistenza delle dette prestazioni, inesistenza non smentita, viceversa, dagli elementi inferenziali o probatori dedotti dalla società.

In particolare, ai fini del giudizio cui è pervenuto, il giudice di appello ha valorizzato i numerosi bonifici disposti a favore dell’amministratore della società contribuente da parte dei fornitori delle asserite prestazioni, che non avrebbero, secondo quanto argomentatamente affermato dal giudice di appello, avuto altra ragione se non quella di retrocedere alla società gli esborsi da questa apparentemente effettuati a fronte delle prestazioni inesistenti; le dichiarazioni delle socie di minoranza della stessa società contribuente, convergenti nel senso della inesistenza delle prestazioni rese; la circostanza della inidoneità dei locali ad espletare la tipologia di servizi che sarebbero stati resi alla odierna contribuente.

Per contro, il giudice di appello ha anche escluso che fossero sufficienti denunce sporte dagli amministratori e gerenti della società contro le socie di minoranza per inficiare la attendibilità delle dichiarazioni “accusatorie” (sul piano fiscale) provenienti da queste ultime.

Si tratta di un apparato argomentativo completo, che non può essere sovvertito in questa sede di legittimità.

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Illegittimità della Sentenza Impugnata per violazione degli 40 e 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., anche in relazione all’art. 109 del D.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, la contribuente deduce che con l’avviso di accertamento l’Agenzia delle Entrate ha contestato alla ricorrente la deducibilità dei costi (e la detraibilità dell’IVA) documentati da talune fatture passive emesse dalla G. S.r.l. (per un imponibile pari ad € 38.400,00) e dalla P.S.. di G.C. (per un imponibile pari ad € 640,00) in quanto asseritamente riferibili ad operazioni “oggettivamente inesistenti”.

La ripresa fiscale si fonderebbe su una serie di elementi sulla base dei quali l’Agenzia delle Entrate ha dedotto, in via presuntiva, l’asserita inesistenza oggettiva delle prestazioni poste in essere dalla G. S.r.l. e dalla P.S. nei confronti della Società, in violazione dei criteri di gravità, precisione e concordanza disposti dal combinato disposto degli artt. 40 e 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2727 e 2729 c.c. in tema di formazione della prova presuntiva. La sentenza   impugnata   sarebbe,   pertanto,   viziata   per falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 40 e 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., censurabile nella presente sede ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in virtù dell’insegnamento di questo Supremo Consesso di seguito richiamato, secondo il quale “al fine di valutare la corretta applicazione dell’art. 2729 c.c., anche successivamente alla modifica del vizio di motivazione nel giudizio di legittimità, occorre verificare che il giudice di merito abbia individuato i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza di tutti gli elementi offerti in giudizio attraverso un giudizio non parcellizzato, posto che la scorretta valutazione degli elementi, in quanto operata senza il rispetto dei criteri sopra esposti, non integra un giudizio di fatto, ma una vera e propria valutazione in diritto soggetta al controllo di legittimità, anche in esito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass., Sez. U., n. 8054 del 2014; Cass. n. 19894 del 2005)”.

Se è dunque indiscutibile che, in materia di presunzioni, è riservato all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito sia lo stesso ricorso a tale mezzo di prova, sia la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, tale giudizio, tuttavia, non può sottrarsi al controllo in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, se, violando i cennati criteri giuridici in tema di formazione della prova critica (enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c.), il giudice si sia limitato a negare valore indiziario ai singoli elementi acquisiti in giudizio, senza accertarne la capacità di assumere rilievo in tal senso ove valutati nella loro sintesi (cfr. Cass. n. 19894 del 2005)” (Cass. ord. n. 3303/2021).

Prosegue la contribuente affermando che compete alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell’art. 2729 cod. civ., oltre ad essere applicata a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino o meno ascrivibili alla fattispecie astratta (Cass. 17535/2008). Se è sicuramente devoluto al monopolio del giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c., per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, tale giudizio, tuttavia, non può sottrarsi al controllo in sede di legittimità, ai sensi dell’invocato art. 360 c.p.c., n. 3, se, violando i succitati criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice si sia limitato a negare valore indiziario a singoli elementi acquisiti in giudizio, senza accertarne la capacità di assumere rilievo in tal senso, ove valutati nella loro sintesi (Cass. 9760/2015 e 19894/2005).

Tanto premesso, il giudice d’appello avrebbe trascurato gli elementi indiziari offerti dall’Agenzia e riproposti dalla parte pubblica in ricorso e disconosciuto valenza indiziante ad altri elementi.

La sentenza impugnata, dunque, sarebbe viziata per avere i Giudici di seconde cure omesso di valutare l’intero impianto delle allegazioni fattuali e probatorie versate dalla ricorrente agli atti del giudizio, oltre che per avere i medesimi Giudici violato i criteri di gravità, precisione e concordanza disposti dal combinato disposto degli artt. 40 e 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 2729 c.c. in tema di formazione della prova presuntiva.

2.1 Il motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata risulta congruamente motivata dal giudice di appello, sulla base di elementi probatori precisamente indicati, rispetto ai quali la C.T.R. ha implicitamente escluso l’idoneità inferenziale delle prove contrarie a raggiungere una conclusione diversa.

Il motivo in esame, pertanto, si rivela un tentativo di ottenere da questa Corte una rivalutazione del materiale istruttorio già posto alla base della sentenza di merito sfavorevole alla contribuente.

Deve, peraltro, ribadirsi che, con specifico riferimento alla censura ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., questa Corte ha recentemente precisato che il novellato art. 360, n. 5, c.p.c. configura un vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, risultante dalla sentenza o dagli atti processuali, che sia decisivo e sia stato oggetto di discussione tra le parti, di modo che, ove il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice, non è riconducibile a tale paradigma l’omesso esame di singoli elementi istruttori – ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie -, né il cattivo esercizio, da parte del giudice di merito, del potere di valutazione delle prove non aventi natura legale (Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 30837 del 25/11/2025, Rv. 677028 – 01).

3. Il ricorso è inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna M.R.C. s.r.l. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro quattromilacento per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.