Corte di Cassazione, sezione I, sentenza n. 19262 depositata l’ 11 giugno 2026

distinzione tra finanziamento “lecito” e finanziamento “abusivo” – consultazione del certificato dei carichi fiscali pendenti 

FATTI DI CAUSA

C.A. Italia S.p.A. propose domanda di ammissione al passivo del fallimento P.P. S.r.l. di tre crediti per complessivi € 220.454,35, di cui: € 23.796,70 per residuo mutuo chirografario del 17.1.2019; € 178.973,622 per residuo mutuo chirografario del 31.7.2020 (questi due crediti entrambi assistiti dalla garanzia di Mediocredito centrale S.p.A.); € 17.684,03 per residuo saldo debitore di conto corrente.

Il giudice delegato rigettò la domanda, rilevando – in conformità all’eccezione sollevata dalla curatrice del fallimento – la nullità dei contatti, sul presupposto che con essi la banca avrebbe dato luogo a una concessione abusiva del credito, in violazione di norme imperative, anche di rilevanza penale.

C.A. Italia S.p.A. propose opposizione allo stato passivo, che, nel contraddittorio con la procedura concorsuale, venne accolta dal Tribunale di Napoli in composizione collegiale. Contro il decreto del tribunale il fallimento P.P. S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.

C.A. Italia S.p.A. si è difesa con controricorso.

Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata per l’udienza di discussione, il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso, e il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

La causa è stata quindi discussa in pubblica udienza, come indicato in epigrafe.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), in relazione agli artt. 640-bis c.p., 137, comma 1-bis, T.u.b., artt. 218 legge fall., 325 c.c.i.i., 217, comma 1, n. 4, legge fall. e 323, comma 1, lett. d, c.c.i.i., agli artt. 1218 e 2043 c.c., agli artt. 2 e 41 Cost., e 5 e 14 T.u.b., all’art. 2035 c.c., all’art. 1460 c.c., alla legge 662 del 1996 e all’art. 1, comma 2, lett. b), del decreto n. 23 del 2020, conv. in legge n. 40 del 2020 (c.d. decreto Liquidità)».

Il ricorrente contesta al Tribunale di Napoli di avere accolto il ricorso sulla base del semplice rilievo, ritenuto assorbente, che risulterebbe provata l’assenza di dolo della banca, «sia pure solo in termini di “dolo eventuale”». Si osserva nell’illustrazione del motivo che per i reati di cui si è ipotizzata la commissione nel caso di specie è sufficiente il dolo della parte finanziata, che il reato di bancarotta semplice è punito a titolo di colpa e che, a prescindere dalla violazione di norme penali, è stata anche eccepita la concessione abusiva di credito, quale inadempimento e illecito civile foriero di obblighi risarcitori.

1.1.  Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la completa ratio decidendi del decreto impugnato, ove il giudice del merito non ha escluso soltanto il dolo della banca, ma ha statuito che «emerge la prova che al momento in cui la banca ha concesso i mutui indicati in domanda sussistevano gli elementi per fondare la meritevolezza dell’impresa richiedente e, quindi, la corretta erogazione da parte dell’istituto di credito».

Pertanto, al di là della successiva specificazione sulla assenza del dolo e, in particolare, del dolo eventuale, il tribunale ha escluso altresì la sussistenza della colpa (imprudenza o negligenza) della banca nella erogazione del credito. Il che rende incoerente rispetto al decisum la critica del ricorrente laddove contesta al giudice del merito di avere fatto discendere l’accoglimento dell’opposizione direttamente ed esclusivamente dalla ritenuta assenza di dolo della banca.

2. Il secondo motivo di ricorso denuncia «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), in relazione all’art. 1176, comma 2, c.c.».

Il ricorrente chiede la cassazione del decreto per avere il tribunale «affermato che, in via generale, la consultazione del certificato dei carichi fiscali pendenti non rappresenta un obbligo cui la Banca è tenuta nell’istruttoria dei finanziamenti, altresì rispetto ai mutui agevolati dalla garanzia pubblica, a meno di particolarità non esistenti nel caso specifico».

Per comprendere la rilevanza del motivo, occorre riferire che nei bilanci di P.P. S.r.l. non era stata evidenziata «una esposizione tributaria di oltre 3 milioni di euro, con la conseguenza che in realtà l’impresa richiedente i mutui era già decotta» (così si legge nel decreto, a pag. 4), sicché la società non era finanziabile, se non assumendo un rischio irragionevole di inadempimento degli obblighi nascenti dal contratto.

Ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso, il ricorrente osserva che il giudizio di diligenza professionale costituisce un’attività di interpretazione dell’art. 1176 c.c. non meramente fattuale, in quanto tale disposizione dà concretezza alla parte mobile della relativa nozione, che il legislatore ha voluto tale «per adeguarla ad un determinato contesto storico-sociale», con la conseguenza che si tratta di giudizio di diritto, censurabile in sede di legittimità, ove si ponga «in contrasto con i principi dell’ordinamento e con gli standard valutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono con detti principi a comporre diritto vivente».

Secondo il ricorrente, la diligenza professionale della banca, di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., doveva essere rapportata al caso concreto e quindi, da un lato, alla circostanza che l’attività di concessione del credito, in generale, non costituisce un mero affare privato tra le parti del contratto, dall’altro lato, al fatto che il finanziamento coinvolgeva la garanzia pubblica, sicché maggiore doveva essere l’attenzione della banca nel valutare la sussistenza del merito creditizio.

Dal punto di vista normativo, il ricorrente richiama il decreto del Ministero dell’industria del commercio 31.5.1999, n. 248, che fissa i criteri e le modalità per la concessione della garanzia, ma esclusivamente alle imprese «sane», per le quali va accertata la possibilità di far fronte agli impegni finanziari e per le quali è richiesto l’intervento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Richiama, altresì, il regolamento UE n. 651/2014 sugli aiuti di Stato, che prevede che l’intermediario finanziario ha l’obbligo di agire con la «diligenza di un gestore professionale». Viene espressamente fatto riferimento poi alle linee guida EBA (European Banking Authority), che danno rilevanza prioritariamente al «flusso di cassa generato dall’impresa nell’esercizio delle operazioni ordinarie».

Infine, il ricorrente ricorda che la normativa emergenziale in attuazione della quale venne erogato il secondo dei mutui chirografari stipulati da P.P. S.r.l. (art. 1, comma 2, d.l. n. 23 del 2020) preclude l’accesso alla garanzia pubblica per i finanziamenti concessi a soggetti che erano in difficoltà economica e finanziaria già prima dell’insorgere della pandemia da Covid-19.

Di qui, secondo il ricorrente, l’obbligo per la banca «di chiedere, di default e su scala generale indifferenziata, ad ogni aspirante prenditore … di procacciare un documento di non complessa elaborazione quale il certificato unico dei carichi tributari, trattandosi, altresì, di attività per la Banca non onerosa e non defatigante».

3. Al secondo motivo va abbinato, per un esame congiunto giustificato dalla stretta connessione, il quinto, la cui rubrica è la seguente: «Nullità del decreto decisorio per motivazione totalmente illogica o, comunque, meramente apparente (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.); in subordine, violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), in relazione agli art. 115, comma 2, e 116 c.p.c.».

Si censura il ragionamento, ritenuto privo di consistenza logica, con cui il tribunale ha opinato che, anche qualora la banca avesse chiesto maggiori informazioni alla società finanziata, da un lato, non è verosimile che questa avrebbe in tal caso dichiarato l’esistenza dei carichi pendenti fiscali e, dall’altro lato, le discrasie riscontrabili «in prima battuta» (ovverosia confrontando i bilanci con le dichiarazioni dei redditi) sarebbero state «di modesto rilievo» e, dunque, non tali da impedire il finanziamento.

4. I due motivi sono fondati, nei termini di seguito precisati.

4.1. Si premette che il secondo motivo, articolato come violazione di legge, vertendosi in tema di clausola generale di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., è ammissibile, poiché il giudizio di diligenza professionale, riferito a una banca, compiuto dal giudice di merito per integrare il parametro generale contenuto nella predetta «norma elastica», costituisce una vera e propria attività di interpretazione della disposizione – non meramente fattuale, limitandosi tale profilo alla ricostruzione del fatto – che dà concretezza alla sua «parte mobile», che il legislatore ha voluto tale per adeguarla ad un determinato contesto storico-sociale, ovvero a determinate situazioni non esattamente ed efficacemente specificabili a priori (v. Cass. n. 8047/2019, con specifico riferimento al requisito della «coerenza» di cui all’allora vigente art. 34-decies, lett. a, del Regolamento «Emittenti» CONSOB n. 11971, attualmente corrispondente all’art. 34-octies, lett. b; la decisione riprende il principio affermato da Cass. S.u. n. 2572/2012, con riguardo alla nozione di «gravi ed eccezionali ragioni» che giustificano la compensazione delle spese di lite; v., inoltre, Cass. nn. 26972/2024; 27795/2022; 3649/2021, in materia di diligenza della banca nell’accertare l’identità del soggetto legittimato ad incassare un titolo di credito).

Proprio perché si tratta di giudizio di diritto, la valutazione del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., quando si ponga in contrasto con i principi dell’ordinamento e con quegli standard valutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono con detti principi a comporre il diritto vivente (Cass. n. 3645/1999); sempre che la contestazione non si limiti ad una censura generica e di mera contrapposizione, ma contenga, invece, una specifica denuncia di incoerenza rispetto agli standard conformi ai valori dell’ordinamento.

4.2. Ciò vale in modo particolare in un settore in cui il criterio della diligenza professionale è arricchito e specificato da una cospicua normativa interna, primaria e secondaria, ed eurounitaria che sovraintende alla valutazione del merito creditizio per la concessione di finanziamenti alle imprese da parte di istituti di credito.

4.2.1.    Quanto alla disciplina europea, si può ricordare che l’art. 21, paragrafo 15 (poi paragrafo 16), del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17.6.2014 (che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato) prevede che «Gli intermediari finanziari sono gestiti secondo una logica commerciale», condizione che è soddisfatta innanzitutto se l’intermediario finanziario è tenuto per legge o contratto ad agire in buona fede e con la diligenza di un gestore professionale e ad evitare i conflitti di interesse e se «vengono applicate le migliori prassi e la vigilanza regolamentare».

L’art. 21, paragrafo 14 (divenuto paragrafo 15 nella versione modificata nel 2023), specifica ancora con maggiore cura i doveri degli istituti di credito che possono erogare aiuti al finanziamento del rischio, con riferimento alle PMI, in particolare laddove prescrive che «il finanziamento del rischio concesso alle imprese ammissibili è basato su un piano aziendale sostenibile che  contenga  informazioni  dettagliate  sui  prodotti, sull’andamento delle vendite e dei profitti e definisca ex ante la redditività finanziaria».

Anche la relazione finale sugli orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti di EBA (European Banking Authority) del 29.5.2020, si occupa espressamente, nella sezione 5, delle «procedure per la concessione di prestiti», segnalando, al n. 86, quanto alla valutazione del merito creditizio delle microimprese, piccole, medie e grandi imprese, che «gli enti dovrebbero avere a disposizione e utilizzare informazioni supportate da elementi probatori necessari e adeguati, almeno in relazione a quanto segue: a. finalità del prestito, se pertinente per il tipo di prodotto; b. reddito e flusso di cassa; c. posizione e impegni finanziari, comprese le attività costituite in garanzia e le passività potenziali; d. modello di business e, se del caso, struttura aziendale; e. piani aziendali supportati da proiezioni finanziarie […]».

Nella medesima sezione, al successivo n. 88, si prevede che «Se le informazioni e i dati non sono prontamente disponibili, gli enti e i creditori dovrebbero raccogliere le informazioni e i dati necessari dal cliente e/o da terzi, comprese le banche dati pertinenti, se del caso».

Particolarmente significativo, ai fini della decisione della presente controversia, è quanto riportato nell’Allegato 2 di EBA – Informazioni e dati per la valutazione del merito creditizio.

Con riferimento ai prestiti a microimprese, piccole, medie e grandi imprese, nell’elenco di «informazioni, dati ed elementi probatori che gli enti e i creditori dovrebbero prendere in considerazione durante la raccolta di informazioni ai fini della valutazione del merito creditizio, in conformità dei presenti orientamenti», viene inserita la «Evidenza dei pagamenti fiscali e delle passività fiscali».

Sebbene tali orientamenti di vigilanza abbiano assunto valore normativo soltanto il 30.6.2021 (v. sezione 3, nn. 18 e 19), e quindi in data successiva a quelle di stipulazione dei contratti per cui qui è causa, essi rappresentano una raccolta e una rielaborazione delle migliori prassi professionali in materia creditizia, sicché assumono comunque rilevanza ai fini (non di una diretta applicazione quali specifiche norme giuridiche, ma) della definizione degli standard valutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono a comporre il diritto vivente.

4.2.2.    Sotto il profilo della normativa nazionale, anche secondaria, si deve ricordare l’attuale versione della circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17.12.2013, che, con riferimento alla valutazione del rischio di credito (Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Allegato A, n. 2; Rischio di credito e di controparte) stabilisce che, nella fase istruttoria, «le banche acquisiscono tutta la documentazione necessaria per effettuare un’adeguata valutazione del merito di credito del prenditore, sotto il profilo patrimoniale e reddituale, e una corretta remunerazione del rischio assunto».

Con l’aggiunta che «Le procedure di sfruttamento delle informazioni devono fornire indicazioni circostanziate sul livello di affidabilità del cliente (ad es. attraverso sistemi di credit scoring e/o di rating)».

Ancora, la Banca d’Italia, in data 10.4.2020, ha diramato una raccomandazione su tematiche afferenti alle misure di sostegno economico predisposte dal governo per l’emergenza da Covid-19, chiarendo che «Per quanto concerne in particolare i finanziamenti alle imprese garantiti dallo Stato, essi dovrebbero essenzialmente mirare a fornire le imprese della provvista necessaria per far fronte ai costi di funzionamento o a realizzare verificabili piani di ristrutturazione industriale e produttiva. Le banche dovranno quindi tenere conto di questi elementi nell’adeguata verifica della clientela, oltre che ovviamente del complesso degli ulteriori elementi informativi disponibili sul profilo di rischio dei richiedenti i finanziamenti, sia in sede di concessione del finanziamento, sia nella fase di monitoraggio dello stesso».

Va infine richiamata tutta la normativa sulla valutazione del merito creditizio già passata in rassegna in altro precedente di questa Corte, ai fini del «Bilanciamento degli interessi nella distinzione tra finanziamento “lecito” e finanziamento “abusivo”» (Cass. n. 18610/2021, alla cui motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).

4.3.  Ebbene, alla stregua della nozione di diligenza e prudenza professionale nella valutazione del merito creditizio, quale desumibile anche alla luce della pertinente normativa primaria e secondaria, non è condivisibile l’affermazione, così come formulata in termini generali dal Tribunale di Napoli, secondo cui non sarebbe mai necessaria la richiesta della banca all’impresa cliente di fornire il certificato dei carichi fiscali pendenti, purché dai dati di bilancio risulti che l’impresa è «regolarmente in esercizio, senza deficit né sul piano finanziario che patrimoniale» e salvo che non vi siano altre «segnalazioni» o «anomalie».

Si rende invece necessaria una più attenta valutazione di tutte le caratteristiche del caso concreto, senza trascurare il dato di comune esperienza secondo cui, non di rado, i debiti fiscali e previdenziali rappresentano un punto particolarmente sensibile nella gestione economica e finanziaria dell’impresa.

Ciò naturalmente senza per questo giungere all’affermazione contraria (ovverosia che la richiesta dei carichi pendenti fiscali sia sempre necessaria per il finanziamento delle banche alle imprese), che sarebbe altrettanto arbitraria e non condivisibile, se formulata in termini altrettanto rigidi e generali.

Nel caso qui in esame, il giudizio sulla sussistenza di tutti gli «elementi per fondare la meritevolezza dell’impresa richiedente» e, quindi, sulla «corretta erogazione da parte dell’istituto di credito» è stato formulato in termini generali e perentori, senza considerare le differenti caratteristiche dei tre rapporti da cui origina la domanda di ammissione al passivo (due mutui assistiti da garanzia pubblica e un saldo negativo di conto corrente privo di garanzia; dei due mutui, uno soltanto stipulato in attuazione della legislazione emergenziale volta a far fronte alla pandemia). Inoltre, non sono state indicate le eventuali concrete ragioni per cui la banca ritenne attendibili, e quindi sufficienti, i dati esposti nei bilanci della società finanziata, ovverosia le ragioni per cui quella particolare impresa cliente fu ritenuta affidabile nelle dichiarazioni rese, tramite i bilanci, sulla propria situazione economica e finanziaria.

4.4. La motivazione è anche contraddittoria laddove assume, quale presupposto per rendere necessaria la richiesta dei carichi fiscali pendenti, l’evidenza di criticità che, ove sussistenti, non avrebbero imposto un supplemento di istruttoria, bensì, semplicemente, il rifiuto del finanziamento («segnalazioni o altre significative annotazioni», «protesti», «anomalie nell’andamento dei rapporti bancari intercorrenti tra le stesse parti»).

Soltanto apparente è poi la motivazione – ed è questa, in particolare, la censura mossa nel quinto motivo – laddove il tribunale afferma che «anche se l’impresa poi fallita si fosse “autodenunciata” all’istituto di credito rispetto alle difformità tra i dati contabili e fiscali, queste in prima battuta avrebbero come visto fatto emergere (come nel caso del confronto tra le dichiarazioni dei redditi e i bilanci) delle anomalie contabili “in termini di discrepanze di modesto rilievo”».

Infatti, la questione posta dal fallimento non è se fosse necessario chiedere all’impresa la produzione delle dichiarazioni fiscali (dalle quali sarebbero emerse le modeste discrepanze rispetto ai dati riportati in bilancio), bensì se fosse doveroso – secondo un corretto criterio di diligenza professionale – esigere l’esibizione del certificato dei carichi fiscali pendenti, ovverosia di un documento, proveniente dall’Agenzia delle Entrate, dal quale sarebbero emerse le vistose discrepanze rispetto alle risultanze del bilancio (e delle stesse dichiarazioni fiscali).

In base quello che si è già scritto sopra, nulla esclude che, per le caratteristiche del caso concreto, anche la semplice richiesta del certificato dei carichi fiscali pendenti si riveli una formalità superflua (per esempio, per la conoscenza del cliente acquisita nel tempo o per l’esiguità del finanziamento), ma non si può negare l’efficacia di tale fonte di cognizione, in quanto richiesta sì al cliente, ma proveniente direttamente dall’Agenzia delle Entrate (discorso analogo, anche se qui non rileva, vale per il DURC rilasciato dagli enti previdenziali).

4.5.  In definitiva, il decreto impugnato deve essere cassato, perché il tribunale ha falsamente applicato l’art. 1176, comma 2, c.c., affermando che la banca era esonerata – indistintamente per tutti i rapporti in esame – dal dovere di richiedere, nel corso dell’istruttoria, un documento comprovante l’effettiva posizione fiscale dell’impresa finanziata, solo perché dai dati di bilancio non risultavano anomalie, né vi erano altri segnali di crisi o dissesto dell’impresa; inoltre risulta meramente apparente la motivazione in merito all’affermata inutilità di un’eventuale supplemento di istruttoria.

5. Con l’accoglimento dei motivi secondo e quinto, restano assorbiti il terzo e il quarto, anch’essi volti a denunciare la nullità del decreto, rispettivamente ai sensi del n. 4 e del n. 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c.

6. Alla cassazione segue il rinvio al medesimo Tribunale di Napoli, anche per decidere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il secondo e il quinto motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo motivo e assorbiti i rimanenti, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.