Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 10807 depositata il 23 aprile 2026
avviso di accertamento – prove – atto notorio
Fatti di causa
Al termine di una verifica fiscale condotta nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, anche ‘la contribuente’ ) , esercente l’attività di commercio di autoveicoli, fu accertato, a carico della stessa, un reddito d’impresa di euro 507.314 da imputare ai soci, ai sensi dell’art. 5 Tuir, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.
Il reddito d’impresa era stato accertato ai sensi degli artt. 39, comma 2, lett. d) e 40 del d.P.R. n. 600 del 1973.
I rilievi mossi alla società erano relativi ad un trasferimento effettuato in data 26/11/2004 , con scrittura privata autenticata, di un’autovettura Ferrari fatturato nell’anno 2005, il cui ricavo non risultava imputato per competenza nell’esercizio 2004; a ricavi per euro 415.000 non fatturati, non contabilizzati e non dichiarati, riferibili ad anticipazioni dei soci di pari importo, effettuate per cassa, confluite nel conto n. 2910002 ‘Operazioni soci’, che l’ufficio riteneva non fossero il frutto di ricchezze personali dei soci stessi, bensì riconducibili a transazioni commerciali sottratte al fisco; a una sopravvenienza attiva per euro 231.229 scaturente da un debito fittizio della società verso i soci, alimentato da ‘anticipazioni soci’ effettuate negli anni passati, che l’ufficio riteneva non fossero veritiere; a costi indeducibili per difetto di competenza o inerenza per euro 34.982; a maggiori ricavi accertati per euro 147.571.
Conseguentemente, l’ufficio procedeva a riprese fiscali nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME in relazione all’anno d’imposta 2004.
La società e i soci impugnarono gli avvisi di accertamento notificati dall’ufficio.
La C.T.R. accolse in parte il ricorso proposto dalla società, mentre con diversa sentenza annullò gli avvisi di accertamento impugnati dai soci.
La C.T.R. territoriale , previa riunione degli appelli dell’RAGIONE_SOCIALE e della società, riformò in parte le sentenze di primo grado, determinando in euro 48.191 il maggiore reddito della società e in euro 24.095 i maggiori redditi imputati ai soci.
Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La società e i soci si difendono con controricorso.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c. -violazione e falsa applicazione di norme di diritto: articolo 109 del d.P.R. n. 917/1986 Tuir’ , l’Agenzia delle Entrate contesta quanto affermato dai giudici di appello , che cioè l’autovettura era stata consegnata il 10/1/2005. In particolare, la C.T.R. non avrebbe tenuto conto che la consegna dell’autovettura Ferrari era avvenuta già nel 2004 e che solo successivamente a una permuta la vendita si sarebbe perfezionata nel 2005.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Pur denunciando una violazione di norme di legge, l’Agenzia tenta di sovvertire il giudizio di fatto espresso dal giudice di appello relativo al momento della consegna della vettura in questione e dunque all’anno di imputazione del ricavo della relativa vendita. Il giudice di appello ha accertato che la consegna della vettura a titolo di vendita era stata effettuata nel 2005. Si tratta di un giudizio di fatto insindacabile in questa sede.
2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘ Articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c. -violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 2697 c.c.’ , l’Agenzia delle Entrate deduce che, quanto al capo della sentenza relativo al recupero a tassazione degli importi di euro 415.000 ed euro 231.229 riconducibili all’apporto dei soci , i giudici di appello hanno ritenuto non giustificato, e dunque da recuperare a tassazione, solo l’importo di euro 48.191 risultante dalla differenza tra i versamenti pari ad euro 646.229 e le disponibilità finanziarie pari ad euro 598.038. La C.T.R. non avrebbe tenuto conto dell’orientamento della Suprema Corte secondo il quale gli atti di notorietà, se provenienti dal coniuge o da altri familiari, non sono idonei a fornire prova del finanziamento familiare. La provvista necessaria per le anticipazioni alla società era stata giustificata con la produzione di atti notori, che secondo l’Agenzia delle Entrate non avrebbero efficacia probatoria. Nessuna traccia documentale sarebbe stata offerta e prodotta a sostegno della provenienza della provvista necessaria a tali anticipazioni. La società, secondo l’Agenzia delle Entrate, non avrebbe fornito prova documentale della infondatezza del recupero a tassazione effettuato dall’ufficio.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Esso impinge nel merito, censurando il quomodo della valutazione prove da parte del giudice di appello.
Ai sensi dell’art. 116 c.p.c., valido anche per il giudizio tributario, ‘il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti’.
Ne consegue che, salvo particolari norme di legge, nel nostro ordinamento vige il principio della libertà prove, nel senso che non esiste un valore inferenziale precostituito rispetto ai mezzi di prova previsti dall’ordinamento processuale e che, dunque, tutti i mezzi di prova previsti possono essere valutati dal giudice, potendo tutti concorrere alla formazione della sua decisione.
Orbene, tra le prove documentali liberamente valutabili anche da parte del giudice tributario (art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992) rientrano anche gli atti notori (Cass., Sez. L, Sentenza n. 7107 del 20/07/1998, Rv. 517360 – 01), sicché la valutazione delle prove si riflette, poi, nella motivazione della decisione, che è censurabile solo nel caso in cui essa non soddisfi il ‘minimo costituzionale’ (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 – 01).
Nel caso di specie, l’Agenzia non censura la sentenza impugnata sotto il profilo della carenza della motivazione, ma si duole unicamente, ed inammissibilmente, del modo in cui i giudici di appello hanno valutato le prove prodotte dinanzi ad essi.
3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘ Articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c. -violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.’ , l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza di appello nella parte in cui essa afferma che ‘…relativamente all’importo di euro 147.571 l’ufficio nulla dice per cui la decisione di prime cure resta cosa giudicata …’ .
In particolare, deduce l’Agenzia delle Entrate che la somma indicata era la somma di altri importi che pure erano stati imputati a maggiori ricavi nell’avviso di accertamento , non adeguatamente contestato nelle difese della società.
3.1. Il motivo è inammissibile.
Esso manca di specificità, limitandosi ad affermare che l ‘importo ritenuto giustificato dai giudici di appello ed oggetto di acquiescenza da parte dell’Agenzia delle Entrate in sede di appello della sentenza di primo grado sarebbe risultato dalla somma di altri importi imputati a reddito e devoluti alla cognizione del giudice di appello, senza tuttavia mettere questa Corte in grado di valutare direttamente ed esattamente l’origine de gli importi recuperati a tassazione, l’esatta composizione degli stessi , quelli esclusi dalla sentenza di primo grado e quelli fatti oggetto dell’atto di appello. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato ‘ Articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c. -Violazione e falsa applicazione dell’art. 109 d.P.R. n. 917/1986 Tuir’ , l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per aver ritenuto deducibili dei costi in contrasto con il principio della competenza.
4.1. Il motivo è inammissibile.
Esso manca di specificità, è assertivo e non circostanziato.
In conclusione, il ricorso è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore dell’AVV M.V., che ne ha chiesto la distrazione, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro tredicimiladuecento, oltre al rimborso delle spese generali, iva e c.p.a., ed oltre ad euro duecento di spese vive.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.