1. Introduzione e genesi normativa: la sostituzione del modello del credito d’imposta

L’impianto dei benefici fiscali destinati al finanziamento degli investimenti in beni strumentali ad alto contenuto tecnologico ha subito una profonda modificazione strutturale con la Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 427-436), i cui profili applicativi e procedurali sono stati successivamente integrati e definiti dal Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88) e dal Decreto Interministeriale 7 maggio 2026. La disciplina introduce, per le acquisizioni di cespiti effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al termine del 30 settembre 2028, il meccanismo della maggiorazione extracontabile del costo fiscalmente riconosciuto dei beni nuovi, recuperando lo schema tecnico del preesistente iperammortamento, originariamente introdotto dall’art. 1, commi 9-13, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

La scelta legislativa segna il superamento dell’esperienza del credito d’imposta che ha caratterizzato l’ultimo ciclo evolutivo del Piano Transizione 4.0 (art. 1, commi 1051 ss., Legge 30 dicembre 2020, n. 178) e Transizione 5.0 (art. 38, D.L. 2 marzo 2024, n. 19). Può ragionevolmente ritenersi che la scelta legislativa persegua l’obiettivo di ancorare il beneficio fiscale alla dinamica determinativa del reddito d’impresa regolata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), riducendo le asimmetrie di cassa che il meccanismo della compensazione orizzontale ex art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, comportava per i saldi di finanza pubblica.

Sotto il profilo della tecnica legislativa, l’abbandono del credito d’imposta risponde altresì all’intento di ricondurre la disciplina delle agevolazioni per investimenti all’interno dell’alveo ordinario della determinazione dell’imponibile, semplificando l’attività di controllo dell’Amministrazione Finanziaria che, in presenza di crediti d’imposta, ha dato luogo a un articolato sistema di recupero del credito indebitamente compensato e di applicazione delle relative sanzioni (ex art. 13, D.Lgs. n. 471/1997).

2. Inquadramento sistematico, natura giuridica e relazioni con i principi costituzionali

L’iperammortamento si configura quale variazione in diminuzione da apportare in sede di dichiarazione dei redditi (quadro RF del modello REDDITI), priva di qualsivoglia riflesso sulle scritture contabili di bilancio regolate dagli artt. 2425 e 2426 c.c. Dal punto di vista della teoria generale del diritto tributario, la misura costituisce una norma agevolativa a carattere temporaneo e a finalità promozionale.

La dottrina si è a lungo interrogata sulla compatibilità di tali regimi di favore con il principio di capacità contributiva sancito dall’art. 53, comma 1, Cost. Parte della letteratura scientifica ha evidenziato come le deviazioni dai criteri ordinari di determinazione del reddito netto d’impresa possano integrare una violazione dell’assetto logico del tributo, risolvendosi in un’ingiustificata disparità di trattamento a svantaggio dei settori a minore intensità di capitale tecnologico. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte Costituzionale (si vedano, ex plurimis, le sentenze n. 111/1997 e n. 6/2014) ha consolidato l’orientamento secondo cui il legislatore dispone di ampia discrezionalità nel modulare le basi imponibili al fine di incentivare condotte virtuose o strategiche per l’economia nazionale, purché l’agevolazione risponda a criteri di ragionevolezza e non si traduca in un arbitrio.

L’Iperammortamento 2026 può essere letto alla luce del coordinamento tra gli artt. 9, 41 e 53 Cost. In particolare, la trama teorica della misura riceve un significativo spessore sistematico alla luce della riforma costituzionale operata dalla Legge Costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, che ha espressamente integrato l’art. 9 Cost. includendovi la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi «anche nell’interesse delle future generazioni», e l’art. 41 Cost., stabilendo che l’iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno alla salute e all’ambiente. Lo strumento agevolativo si colloca nell’ambito delle tecniche di fiscalità promozionale, in cui il sacrificio temporaneo del gettito trova rispondenza nei rinnovati doveri costituzionali di solidarietà ambientale e sviluppo tecnologico sostenibile.

Risulta necessario precisare gli effetti della misura in presenza di perdite fiscali, onde evitare equivoci concettuali. A differenza del credito d’imposta – la cui fruizione mediante compensazione prescinde dal risultato d’esercizio ma richiede la presenza di debiti d’imposta o contributivi verso cui operare il bilanciamento – l’iperammortamento manifesta la propria efficacia immediata in presenza di un reddito imponibile capiente. Qualora la variazione in diminuzione determini o incrementi una perdita fiscale, non si assiste al rinvio delle quote di ammortamento maggiorate (le quali restano dedotte nel periodo d’imposta di competenza), bensì alla produzione di una perdita fiscale ordinaria, il cui riporto nei periodi d’imposta successivi resta disciplinato dalle regole quantitative poste dall’art. 84 del TUIR (limite dell’80% del reddito imponibile di ciascun esercizio successivo).

3. L’ambito oggettivo dell’incentivo e i requisiti tecnici dei beni

L’oggetto del trattamento agevolativo è delimitato dal legislatore attraverso il rinvio a due elenchi allegati alla disposizione, integrati dai parametri tecnici operativi fissati dal Decreto Interministeriale 7 maggio 2026.

A. Beni materiali e immateriali ad alta tecnologia (Allegati IV e V)

L’Allegato IV riprende la struttura del vecchio Allegato A della Legge n. 232/2016, includendo le macchine utensili operanti per asportazione, i robot industriali e i sistemi di magazzino automatizzati, pur con alcune integrazioni introdotte dal legislatore del 2025 volte a recepire i sistemi avanzati di manifattura additiva e sensoristica evoluta. L’Allegato V individua i beni immateriali, focalizzandosi sui sistemi software di gestione industriale (MES, ERP, SCADA) ed estendendo l’ammissibilità, rispetto al vecchio Allegato B, alle piattaforme cloud-based di intelligenza artificiale applicata e alle soluzioni per l’ottimizzazione dei consumi energetici. Per entrambe le categorie, l’elemento costitutivo della fattispecie agevolativa è rappresentato dall’interconnessione, definita sotto il profilo interpretativo dalla Circolare congiunta MISE-Agenzia delle Entrate n. 4/E del 30 marzo 2017 come la capacità del bene di scambiare informazioni con i sistemi informatici di fabbrica.

B. Impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili e vincoli di efficienza

In una logica di continuità con gli obiettivi ambientali europei, l’agevolazione ricomprende gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili destinati all’autoproduzione. Al riguardo, sotto il profilo selettivo dei componenti, la legge richiama le categorie di moduli fotovoltaici individuate dall’art. 12, comma 1, lettere b) e c), del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181 (convertito dalla Legge n. 11/2024), ossia:

  1. Moduli fotovoltaici prodotti nell’Unione Europea con efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% (art. 12, comma 1, lett. b).

  2. Moduli prodotti nell’Unione Europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con efficienza minima pari al 24,0% (art. 12, comma 1, lett. c).

Il rinvio formale a tali categorie traduce in norma d’accesso parametri strutturali rigidi volti a garantire l’alto valore tecnologico e l’origine unionale dei componenti incentivati.

4. La struttura quantitativa e il meccanismo di calcolo delle maggiorazioni

La Legge n. 199/2025 introduce una progressione decrescente per scaglioni di investimento, finalizzata a calibrare l’intensità dell’aiuto in ragione della dimensione finanziaria dell’intervento.

La rimodulazione del costo ammortizzabile ai fini IRES e IRPEF è riassunta nella seguente tabella:

Fascia di Investimento ComplessivoPercentuale di Maggiorazione del CostoCoefficiente Moltiplicatore del Costo ai fini Fiscali
Fino a 2,5 milioni di euro180%2,80
Oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro100%2,00
Oltre 10 e fino a 20 milioni di euro50%1,50

Il tetto massimo degli investimenti ammissibili è pari a 20 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta e per singola struttura produttiva. Il calcolo della variazione in diminuzione si effettua applicando il metodo progressivo per scaglioni: in ipotesi di investimento pari a 4.000.000 di euro, la quota di costo sino a 2.500.000 di euro beneficia della maggiorazione del 180%, mentre la quota residua di 1.500.000 di euro è maggiorata nella misura del 100%.

Specificazione sull’aliquota d’imposta: Il risparmio fiscale effettivo derivante dalle suddette percentuali è dipendente dall’aliquota applicabile al soggetto beneficiario. Per le società di capitali soggette ad aliquota IRES ordinaria del 24% (ex art. 77 TUIR), l’abbattimento imponibile del primo scaglione si traduce in un beneficio netto sul costo del bene pari al 43,2% (). Per le imprese individuali e le società di persone soggette a IRPEF progressiva (art. 11 TUIR), l’effetto di risparmio varierà in funzione dello scaglione d’imposta del contribuente.

5. Il procedimento amministrativo e gli adempimenti formali

1. La fisionomia temporale dell’avvio e la comunicazione preventiva di prenotazione

L’iter procedimentale per l’accesso al beneficio è tassativamente regolato dal Decreto Interministeriale 7 maggio 2026 e dal successivo Decreto Direttoriale 10 giugno 2026. Sotto il profilo temporale, la fisionomia dell’agevolazione accorda flessibilità alle strategie industriali: le disposizioni sull’Iperammortamento 2026 stabiliscono infatti che sono agevolabili anche gli investimenti avviati a decorrere dal 1° gennaio 2026, antecedentemente alla presentazione della domanda formale di prenotazione, purché l’intero progetto si concluda tassativamente entro il termine del 30 settembre 2028.

La fase di accesso si apre con la trasmissione telematica al GSE di una comunicazione preventiva tramite la piattaforma dedicata, finalizzata a validare la sussistenza delle risorse e a determinare la riserva del relativo plafond. Ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 38/2026 e dei citati decreti attuativi, l’efficacia della prenotazione per i progetti in corso è subordinata al rispetto delle scadenze intermedie, tra cui la conferma dell’avanzamento dei lavori entro i termini perentori stabiliti dal modello di comunicazione, fornendo prova dell’avvenuto versamento al fornitore di un acconto non inferiore al 20% del costo di acquisizione dei beni tramite strumenti di pagamento tracciabili.

2. Il completamento degli investimenti, l’interconnessione e la rendicontazione finale

Al completamento degli investimenti o dell’avvenuta interconnessione al sistema informativo aziendale, l’impresa è tenuta a trasmettere la formale comunicazione di completamento per via telematica al GSE, entro la data perentoria del 15 novembre 2028. Tale invio consuntivo deve essere obbligatoriamente corredato da due specifici supporti asseverativi:

  • La perizia tecnica asseverata: Rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti ai rispettivi albi professionali, ovvero da un ente di certificazione accreditato. L’atto deve attestare in modo analitico la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei beni necessarie per l’inclusione negli Allegati IV e V, nonché l’effettivo realizzo dell’interconnessione. Sotto il profilo metodologico e probatorio, l’interconnessione richiede la prova documentale dell’avvenuto e continuo scambio di dati bidirezionale tra la macchina e il sistema aziendale, indipendentemente dal concreto protocollo informatico utilizzato.

  • La certificazione contabile: Redatta da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale. Il documento deve attestare l’effettivo sostenimento delle spese agevolabili e la loro esatta corrispondenza alla documentazione contabile e alle scritture dell’impresa, fungendo da presidio di certezza quantitativa per l’Amministrazione finanziaria.

3. Il monitoraggio degli oneri: le comunicazioni periodiche annuali

Al fine di garantire il costante monitoraggio della spesa pubblica e degli oneri finanziari riflessi sul bilancio dello Stato, l’architettura regolamentare del 2026 introduce un rigido obbligo di flussi informativi ricorrenti. Le imprese beneficiarie sono tenute a trasmettere comunicazioni periodiche annuali secondo le seguenti scadenze fisse:

  • Entro il 20 gennaio di ciascun anno: Invio dei dati analitici relativi agli investimenti effettuati nel corso dell’anno solare precedente e la correlata previsione quantitativa di utilizzo del beneficio fiscale.

  • Entro il 30 giugno successivo: Trasmissione di una comunicazione integrativa recante il piano di ammortamento fiscale predisposto in relazione ai cespiti agevolati.

4. La dicitura obbligatoria sui documenti negoziali e contabili e sanatoria

Le fatture, i documenti di trasporto (DDT) e i contratti di leasing devono recare l’indicazione della disposizione agevolativa: “Bene acquistato ai sensi dell’art. 1, commi 427-436, Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Iperammortamento 2026)”.

In ordine all’omissione di tale dicitura, l’Amministrazione finanziaria (cfr. Circolare n. 9/E del 23 luglio 2021) ha affermato, con riferimento alla disciplina dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali, un principio che appare suscettibile di applicazione analogica al presente regime agevolativo: l’assenza del riferimento normativo non comporta l’automatica decadenza dal beneficio, qualora l’impresa provveda alla regolarizzazione prima dell’inizio delle attività di controllo da parte degli organi verificatori. La sanatoria può essere effettuata mediante l’integrazione elettronica della fattura da parte del fornitore (attraverso il sistema di interscambio) o, in alternativa, mediante la stampa della copia analogica della fattura e la successiva apposizione della dicitura corretta, seguita dalla validazione con firma digitale e marcatura temporale o trasmissione via PEC al fine di garantire la data certa della regolarizzazione (in linea con l’orientamento espresso nella risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 444/2020).

Nota in ordine al principio DNSH (Do No Significant Harm): A differenza delle misure finanziate tramite i fondi del Recovery and Resilience Facility (come il piano Transizione 5.0 di cui al D.L. n. 19/2024), l’obbligo di una specifica autodichiarazione o perizia DNSH per l’Iperammortamento 2026 resta subordinato all’effettivo rinvio a tale disciplina da parte dei decreti attuativi ministeriali, non potendosi considerare un effetto automatico della norma primaria in assenza di un espresso richiamo testuale nel corpo del Decreto Interministeriale 7 maggio 2026.

6. L’ambito soggettivo: requisiti di ammissibilità ed esclusioni

L’accesso alla misura è riconosciuto alle imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica o dal regime di determinazione del reddito imponibile.

L’ordinamento condiziona il mantenimento del beneficio al rispetto di requisiti di regolarità contributiva e normativa. Sono esclusi dal regime di iperammortamento:

  1. Soggetti in stato di crisi aziendale: Imprese sottoposte a procedure concorsuali liquidate o liquidatorie (liquidazione giudiziale, concordato preventivo liquidatorio) ai sensi del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), fatte salve le eccezioni previste per i regimi diretti alla continuità aziendale.

  2. Soggetti destinatari di sanzioni interdittive: Imprese colpite da provvedimenti ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

  3. Irregolarità contributiva e della sicurezza: Le imprese che non siano in regola con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (attestati dal DURC positivo) o che abbiano riportato condanne per gravi violazioni delle norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

7. Il regime della recapture e i profili di compatibilità eurounitaria

L’istituto della maggiorazione del costo è presidiato da un meccanismo di salvaguardia del beneficio in ipotesi di dismissione anticipata del bene, comunemente denominato clausola di recapture.

Se il bene agevolato viene ceduto a titolo oneroso o destinato a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima della conclusione del periodo di monitoraggio fiscale previsto dalla norma, l’ordinamento colpisce la stabilità dell’agevolazione. La concreta estensione di tale meccanismo e le esatte modalità di recupero o di rideterminazione delle maggiorazioni già fruite – comprese le eventuali deroghe connesse alla sostituzione del cespite con beni di analoga o superiore tecnologia (meccanismo del cd. “investimento sostitutivo”) – dovranno essere verificate alla luce del testo definitivo della disciplina, del D.L. n. 38/2026 e dei relativi provvedimenti attuativi, i quali definiranno i criteri di computo delle variazioni in aumento del reddito imponibile da imputare all’esercizio in cui si verifica l’evento escludente.

Sotto il profilo del diritto dell’Unione Europea, la misura dell’Iperammortamento 2026 deve essere valutata alla luce della disciplina sugli Aiuti di Stato ex artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Le misure fiscali generali, applicabili indistintamente a tutte le imprese e a tutti i settori merceologici sull’intero territorio nazionale, di regola non integrano il requisito della “selettività” e rimangono al di fuori della disciplina degli aiuti di Stato, configurandosi come interventi di politica economica generale.

Tuttavia, come precisato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (si vedano le cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P, Commissione c. Governo di Gibilterra, nonché causa C-66/02, Banco Popolare di Cremona), un’agevolazione apparentemente generale può configurare profili di aiuto di Stato qualora emergano elementi di selettività materiale o territoriale, ovvero qualora i criteri di ammissibilità tecnica (quali le soglie restrittive per i moduli fotovoltaici o l’esclusione di determinati codici ATECO) favoriscano di fatto solo specifiche produzioni o categorie di imprese. L’architettura dell’Iperammortamento 2026, basata su criteri tecnici oggettivi e regolata mediante i flussi telematici strutturati dai Decreti ministeriali e direttoriali del 2026, mira a conservare il carattere di generalità della misura, ferma restando la valutazione che potrà essere effettuata dalle istituzioni europee competenti.

8. Conclusioni

La scelta operata con la Legge n. 199/2025 – consolidata dai successivi interventi correttivi del D.L. n. 38/2026 – di ricondurre gli incentivi all’innovazione nell’alveo dell’iperammortamento ripristina un modello determinativo del reddito d’impresa coerente con i principi ordinari di competenza e di inerenza contabile. L’eliminazione del credito d’imposta riduce i rischi di violazioni e i conseguenti recuperi sanzionatori legati all’utilizzo improprio dei codici tributo in compensazione, ma al contempo restringe l’efficacia dello stimolo economico alle sole imprese dotate di un’adeguata redditività fiscale, escludendo dall’accesso immediato le imprese in fase di startup o caratterizzate da perdite d’esercizio.

Il rigido formalismo amministrativo, ora compiutamente delineato dal Decreto Interministeriale 7 maggio 2026 e dal Decreto Direttoriale 10 giugno 2026, definisce una procedura rigorosa e centralizzata presso il GSE, scandita da adempimenti a cadenza annuale che accentuano l’onere documentale in capo ai contribuenti in cambio di una maggiore stabilità macroeconomica della misura. Il successo dello strumento e la compressione del futuro contenzioso tributario dipenderanno dalla tempestività interpretativa delle imminenti circolari esplicative dell’Agenzia delle Entrate, indispensabili per offrire certezza applicativa agli operatori e consolidare la stabilità degli investimenti industriali.

Normativa

  • Decreto direttoriale 10 giugno 2026 – Termini e modelli di comunicazione
  • Decreto interministeriale 7 maggio 2026 – Modalità attuative dell’Iperammortamento
  • Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88
  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), art. 1, commi 427-436 – Introduzione dell’Iperammortamento 2026