Abstract

Il presente saggio analizza l’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale del principio di inerenza nella determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo, con particolare focus sul confine tra il sindacato qualitativo del costo e la discrezionalità delle scelte imprenditoriali. Il contributo esamina criticamente la tendenza dell’Amministrazione finanziaria a elevare l’antieconomicità e l’incongruità a surrettizi criteri automatici di esclusione dell’inerenza, sovvertendo il corretto riparto dell’onere della prova e violando la libertà di iniziativa economica. Attraverso l’esame della più recente giurisprudenza di legittimità – in particolare l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 19073 dell’11 giugno 2026 – e i paralleli nodi interpretativi eurounitari in materia di base imponibile IVA nei rapporti tra parti correlate (art. 80 Direttiva 2006/112/CE), l’articolo dimostra come l’antieconomicità possa assumere rilevanza fiscale unicamente quale indizio presuntivo sussidiario, purché presenti caratteri di macroscopica e provata irragionevolezza. Viene infine delineato lo statuto protettivo dei contratti di esternalizzazione logistica e dei servizi infragruppo o familiari contro il dirigismo astratto degli uffici accertatori.

Parole chiave: Principio di inerenza; Antieconomicità; Onere della prova; Valore normale; Rapporti infragruppo; Corte di Cassazione.

1. Introduzione: la metamorfosi del principio di inerenza tra canone qualitativo e sindacato di congruità

Il principio di inerenza si colloca tra i temi di maggiore complessità dogmatica nella determinazione della base imponibile dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo. Tradizionalmente inteso quale nesso causale o funzionale tra il componente negativo e l’attività astrattamente idonea a produrre ricavi, l’istituto ha subito un’importante evoluzione interpretativa. La dottrina maggioritaria (Fantozzi, 1993; Fedele, 2002; Gallo, 2011) ha da tempo evidenziato come l’inerenza non debba essere confusa con un giudizio di utilità o di profitto economico, configurandosi piuttosto come una clausola di sbarramento volta a escludere dalla sfera fiscale i costi estranei all’esercizio dell’attività d’impresa o professionale, ossia quelli diretti a finalità squisitamente personali del contribuente.

Cionondimeno, la prassi accertativa dell’Amministrazione finanziaria tende frequentemente a sovrapporre il piano qualitativo dell’inerenza con i profili quantitativi della congruità e dell’economicità dei costi. Attraverso il recupero a tassazione di spese giudicate “antieconomiche”, gli uffici impositivi rischiano di trasmodare in un sindacato di merito sulle scelte organizzative e gestionali del contribuente, la cui autonomia è presidiata dall’art. 41 della Costituzione.

Il presente contributo si propone di analizzare lo statuto scientifico dell’inerenza e i confini del potere di rettifica dell’Ufficio, valutando il corretto riparto dell’onere della prova. L’indagine terrà conto degli indirizzi eurounitari e della recente ordinanza della Corte di Cassazione, sezione tributaria, n. 19073 depositata l’11 giugno 2026, la quale si inserisce nel solco interpretativo volto a circoscrivere le contestazioni cumulative in materia di prestazioni infragruppo o familiari, qualora l’antieconomicità risulti priva di adeguato riscontro probatorio.

2. Il fondamento normativo e la natura giuridica dell’inerenza: l’art. 109, comma 5, T.U.I.R. e lo statuto del reddito

Sotto il profilo del diritto positivo, l’inerenza trova il proprio referente testuale nell’art. 109, comma 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), ai sensi del quale:

“Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, previdenziali e da utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che vi concorrerebbero se non fossero esclusi”.

Come posto in luce dalla storiografia tributaristica (Micheli, 1974; Lupi, 2005), la collocazione della norma all’interno del meccanismo del pro-rata di deducibilità ha talvolta indotto a interpretazioni riduttive, volte a postulare una correlazione simmetrica e contabile tra il singolo costo e il singolo ricavo. La dottrina e la giurisprudenza più avvedute (Tesauro, 2020) hanno tuttavia chiarito che, al di là del dato normativo espresso che disciplina specificamente la correlazione ai ricavi imponibili, l’inerenza costituisce un principio generale immanente al sistema di determinazione del reddito netto. Si tratta di una costruzione dogmatica e giurisprudenziale dotata di copertura costituzionale nell’art. 53 Cost. Se l’imposta deve colpire l’effettiva capacità contributiva, la determinazione del tributo non può prescindere dal decremento patrimoniale sofferto per la produzione della ricchezza.

L’inerenza possiede dunque natura qualitativa: essa esprime una relazione di immanenza all’attività d’impresa o professionale considerata nel suo complesso, rimanendo del tutto disancorata ex ante dalla fruttuosità dell’operazione economico-negoziale. L’insuccesso commerciale di un investimento o l’antieconomicità originaria di una spesa non ne precludono, per ciò solo, la deducibilità, poiché il rischio d’impresa e la discrezionalità delle scelte strategiche non sono elementi sindacabili dall’Amministrazione finanziaria, se non a prezzo di un’indebita intrusione pubblicistica nelle dinamiche del mercato libero.

3. L’evoluzione della giurisprudenza di legittimità: dal dogma dell’utilità al canone qualitativo

La giurisprudenza di legittimità ha registrato un lungo contrasto interpretativo prima di approdare a una nozione squisitamente qualitativa di inerenza. Il ridimensionamento del requisito dell’utilità quale parametro autonomo di deducibilità si è delineato con chiarezza a partire dai noti arresti della Suprema Corte del 2018 (tra cui Cass. civ., Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 450 e Cass. civ., n. 13882/2018), i quali hanno ricondotto il giudizio di inerenza all’oggetto dell’attività e non ai ricavi.

La svolta giurisprudenziale non ha comportato la totale obliterazione del concetto di utilità, bensì la sua degradazione da elemento costitutivo ex se a mero indice sussidiario. L’orientamento attuale della Suprema Corte, recepito anche dalla giurisprudenza più recente (Cass. n. 9910/2024, Cass. n. 3750/2025, Cass. n. 11999/2025 e Cass. n. 6874/2026), pare fondarsi su tre assunti teorici:

  • Irrilevanza del risultato economico: Il costo è deducibile ove sia riferibile all’attività d’impresa, indipendentemente dal fatto che produca o meno un profitto immediato.

  • Separazione dei piani logici: L’inerenza attiene alla qualità dell’atto; la congruità quantitativa si colloca su un piano logico e probatorio distinto.

  • Funzione di indice sintomatico: Lo scostamento del costo rispetto ai valori di mercato non inficia direttamente l’inerenza, ma costituisce un elemento valutabile nel complesso del compendio probatorio. L’utilità economica non rileva come parametro selettivo autonomo, ma può assumere rilievo in chiave indiretta come elemento fattuale utile alla ricostruzione del nesso funzionale.

4. Antieconomicità e incongruità: indici sintomatici o autonomi criteri di esclusione?

La dottrina (Falsitta, 2017; Glendi, 2019) si è ripetutamente espressa contro la tendenza ad assimilare l’antieconomicità a una causa autonoma di indeducibilità del costo. L’ordinamento tributario non codifica alcun obbligo di massimizzazione dei profitti a carico del contribuente, né sanziona le scelte organizzative che, pur comportando costi elevati, rispondano a valutazioni strategiche di lungo periodo o a criteri di efficienza non immediatamente quantificabili.

Pertanto, sotto il profilo dogmatico, l’antieconomicità e l’incongruità dei costi:

  1. Non integrano in via automatica un difetto di inerenza: Un’operazione può rivelarsi antieconomica ma conservare la propria inerenza qualitativa all’attività d’impresa.

  2. Esplicano un’efficacia esclusivamente probatoria: Esse rilevano sul piano delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. L’Amministrazione finanziaria può legittimamente invocare la sproporzione quantitativa come indice sintomatico per contestare la reale causa oggettiva dell’operazione.

Sul piano del riscontro probatorio, lo scostamento dai parametri ordinari di mercato non costituisce una presunzione legale di non inerenza, ma assume un rilievo indiziario strettamente correlato all’intensità dell’anomalia. Laddove la sproporzione risulti macroscopica e priva di alcuna ragionevolezza strategica o logistica, essa assume una rilevanza presuntiva tale da poter fondare la legittimità della rettifica e da richiedere una stringente e specifica prova contraria da parte del contribuente in ordine alle ragioni concrete della scelta gestionale.

5. Il riparto dell’onere della prova nelle controversie sull’inerenza e sulla congruità

Il riparto dell’onere probatorio nelle controversie concernenti i componenti negativi di reddito segue una precisa scansione logico-cronologica, coordinata dalle regole del codice civile e dal disposto dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992 (introdotto dalla L. n. 130/2022).

Il contribuente è onerato della dimostrazione dell’esistenza del costo e della sua riferibilità all’attività d’impresa, mentre l’Amministrazione finanziaria può contestarne l’inerenza mediante presunzioni semplici ai sensi dell’art. 2729 c.c., purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, determinando così un meccanismo di progressiva modulazione dell’onere probatorio.

La giurisprudenza esclude che l’onere del contribuente possa ritenersi soddisfatto dalla mera esibizione della fattura o dalla dimostrazione del pagamento. Al fine di attivare il diritto alla deduzione, sul soggetto passivo grava l’onere primario di dimostrare l’esistenza del costo, la sua effettività, la natura e gli elementi di fatto che ne giustificano la coerenza causale e la concreta destinazione funzionale all’attività produttiva. Una volta introdotta tale prova, l’Amministrazione finanziaria ha il potere di contestare l’inerenza allegando elementi indiziari, tra i quali l’antieconomicità e l’incongruità operano come indici sintomatici dotati di forza persuasiva proporzionale alla gravità dello scostamento riscontrato.

Fase logico-probatoriaSoggetto GravatoOggetto dell’onere e dinamica della prova
1. Onere PrimarioContribuenteProvare l’esistenza del costo, l’effettività della prestazione, la corretta competenza temporale e la specifica inerenza (intesa come concreta destinazione funzionale all’attività).
2. Contestazione ed elementi indiziariAmministrazione FinanziariaContestare l’inerenza allegando elementi indiziari idonei a mettere in dubbio la ricostruzione del contribuente; l’incongruità e l’antieconomicità operano in questa fase come indici sintomatici.
3. Prova Contraria e giustificazioneContribuenteOffrire elementi giustificativi storici, economici o strategici idonei a neutralizzare l’efficacia presuntiva degli indizi allegati dall’Ufficio, dimostrando la razionalità della spesa.

La soglia di resistenza del giudice si attesta sulla valutazione complessiva del compendio probatorio: qualora gli indizi di antieconomicità offerti dall’Ufficio siano dotati di gravità e precisione, e il contribuente non fornisca una giustificazione specifica della condotta anomala, l’atto impositivo deve essere confermato. Di contro, in presenza di scostamenti marginali o adeguatamente giustificati sotto il profilo strategico, la pretesa erariale decade, rimanendo precluso al giudice supplire alle carenze istruttorie delle parti tramite valutazioni equitative.

6. L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 19073 dell’11 giugno 2026

6.1. Il contesto fattuale e lo svolgimento del giudizio di merito

L’ordinanza n. 19073/2026 offre un significativo quadro applicativo delle patologie dell’accertamento analitico-induttivo fondato su criteri di antieconomicità astratta.

La vicenda trae origine dalla notificazione di un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate – operando ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. n. 600/1973 – recuperava a tassazione ai fini IRPEF, IRAP e IVA la quota di euro 54.653,00 su un costo complessivo di euro 120.000,00 sostenuto da un professionista (avvocato) nell’anno d’imposta 2016. L’onere derivava da un contratto di service stipulato con una società terza (S.C. Servizi e Consulenza s.r.l.) per l’esternalizzazione dei servizi di segreteria, logistica e gestione delle utenze dello studio.

L’Ufficio fondava la ripresa su elementi presuntivi legati alla composizione societaria della controparte:

  • La società prestatrice era partecipata dal coniuge del professionista.

  • Le scritture contabili del professionista erano depositate presso un’ulteriore compagine societaria (A.C. s.r.l.), amministratrice della prima e conduttrice dell’immobile di proprietà dello stesso avvocato.

Sulla scorta di tali elementi, l’Amministrazione ipotizzava la creazione di una “sovrastruttura” finalizzata a traslare costi e spese in misura superiore rispetto a quanto il professionista avrebbe sopportato mediante gestione diretta del personale, qualificando l’operazione come antieconomica. Si rileva tuttavia che l’Ufficio non provvedeva a formulare alcuna formale contestazione di abuso del diritto (art. 10-bis L. n. 212/2000) o di interposizione fittizia, limitandosi a invocare il difetto di inerenza e congruità ex art. 109 T.U.I.R.

Sia la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Avellino sia la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania accoglievano il ricorso del contribuente, escludendo profili di antieconomicità priva di riscontro e constatando la piena effettività e inerenza delle prestazioni.

6.2. I motivi di ricorso in Cassazione e le ragioni dell’inammissibilità

Il successivo ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle entrate è stato dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte.

Il primo motivo, concernente la violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, è stato ritenuto privo di interesse ad agire, atteso che il giudice d’appello, pur avendo rilevato l’aspecificità dei motivi di gravame, era comunque entrato nel merito della controversia rigettando l’impugnazione dell’Ufficio.

Il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 109 T.U.I.R. e degli artt. 2697 e 2729 c.c., dolendosi del mancato rilievo della sproporzione del costo e dell’inversione dell’onere probatorio. Nell’esaminare la censura, il Collegio ha enucleato principi di rilievo sistematico:

  1. Inapplicabilità del sindacato elusivo fuori dalle vie tipiche: La Corte osserva che, in assenza di una formale contestazione di abuso del diritto o di interposizione, i negozi posti in essere dalle parti devono presumersi validi ed efficaci. Non è pertanto consentito all’Ufficio sindacare la legittimità della struttura organizzativa prescelta attraverso lo strumento indiretto della rettifica dell’inerenza.

  2. L’accertamento del nesso funzionale reale: Posto che l’effettività materiale dei costi e dei flussi finanziari non scherma automaticamente l’inerenza da possibili contestazioni quantitative, nel caso specifico l’inerenza oggettiva è stata ritenuta sussistente all’esito del compiuto accertamento in fatto operato dai giudici di merito, i quali hanno verificato la concreta e reale interconnessione funzionale tra i servizi di segreteria e l’attività dello studio legale.

  3. Difetto di prova sulla convenienza della gestione diretta: La Cassazione evidenzia come l’Ufficio abbia formulato un giudizio meramente ipotetico, omettendo di dimostrare in concreto quale sarebbe stato il minore costo della gestione interna. Di contro, i giudici di merito avevano accertato che l’esternalizzazione rispondeva a una razionale logica organizzativa, atteso che il professionista risultava contemporaneamente impegnato in molteplici fronti di attività professionali e accademiche (quali procedure concorsuali, ruoli negoziali e docenza universitaria ordinaria), circostanza idonea a giustificare l’affidamento a terzi della gestione logistica dello studio.

  4. Il riscontro quantitativo proporzionale: L’ordinanza valorizza il dato matematico evidenziato dai giudici di merito, secondo cui l’onere annuo del contratto di servizi (euro 120.000,00) incideva nella misura del 28% sul fatturato complessivo del professionista. Tale percentuale, coerente con i dati degli studi di settore applicabili all’annualità in contestazione, deponeva per l’insussistenza di profili indiziari di anomalia.

6.3. I profili IVA e il valore normale tra parti correlate

Un ulteriore aspetto esaminato dall’ordinanza attiene alla pretesa dell’Ufficio di rideterminare la base imponibile IVA al valore normale di mercato, in ragione dei vincoli familiari esistentî tra i soggetti contraenti.

La Suprema Corte ha respinto la censura, confermando che lo scostamento dal valore normale non legittima la rettifica della base imponibile IVA al di fuori dei limiti tassativi previsti dall’art. 80 della Direttiva 2006/112/CE (recepito dall’art. 13, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972). Tale disciplina derogatoria, finalizzata al contrasto dell’evasione, consente l’adeguamento al valore normale esclusivamente qualora il beneficiario dell’operazione non goda del diritto alla totale detrazione dell’imposta. Poiché nel caso di specie entrambi i soggetti erano titolari di un diritto integrale alla detrazione, la base imponibile doveva rimanere ancorata al corrispettivo contrattualmente pattuito, risultando l’operazione neutrale per l’Erario.

7. Riflessi sistematici sui contratti di servizi (service) e sulle strutture infragruppo o familiari

La pronuncia in commento tocca un ambito di forte frizione tra l’autonomia organizzativa e il potere di accertamento, rappresentato dai contratti di service familiari o intercompany.

La dottrina internazionalistica e societaria (Maisto, 2014; Piazza, 2018) ha evidenziato come le strutture societarie di servizi interne ai gruppi o connesse a studi professionali rispondano a oggettive esigenze di centralizzazione, riduzione dei costi transattivi e flessibilità gestionale. L’ordinanza n. 19073/2026 sembra consolidare l’indirizzo volto a escludere che l’esistenza di legami di parentela o di controllo possa costituire, di per sé, una presunzione di non inerenza o di antieconomicità.

Ove l’Amministrazione finanziaria intenda censurare l’assetto organizzativo sul presupposto della sua artificiosità, essa ha l’onere di azionare lo strumento dell’abuso del diritto ex art. 10-bis della L. n. 212/2000, garantendo il previo contraddittorio endoprocedimentale a pena di nullità dell’atto. In caso contrario, l’accertamento condotto sul terreno dell’art. 109 T.U.I.R. richiede la prova di una sproporzione dotata di sufficiente precisione indiziaria, non surrogabile da calcoli teorici o astratti sulla convenienza economica delle scelte del contribuente.

8. L’inerenza e la congruità alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia di IVA

Il principio di inerenza e il sindacato di congruità presentano profili parzialmente differenziati nell’ambito dell’Imposta sul Valore Aggiunto, la cui disciplina è strutturalmente conformata dal principio eurounitario della neutralità fiscale.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea subordina il diritto alla detrazione dell’IVA all’esistenza di un nesso diretto e immediato tra l’operazione a monte e le operazioni a valle. Tuttavia, nelle note pronunce Midland Bank (CGUE, 8 giugno 2000, causa C-98/98), Abbey National (CGUE, 22 febbraio 2001, causa C-408/98) e SKF (CGUE, 29 ottobre 2009, causa C-29/08), i giudici di Lussemburgo hanno ammesso la detrazione anche qualora i costi sostenuti facciano parte delle spese generali del soggetto passivo, in quanto elementi costitutivi del prezzo dei beni o servizi offerti dall’impresa nel suo complesso. Nella causa Laszlo Bakcsi (CGUE, 8 marzo 2001, causa C-415/98), la Corte ha altresì rimarcato che la destinazione oggettiva del bene all’attività determina l’insorgere del diritto alla detrazione, escludendo automatismi restrittivi legati alla natura intrinseca del bene o alla modalità del suo acquisto.

In ordine al sindacato di congruità del prezzo e alla rilevanza dell’antieconomicità, l’orientamento eurounitario si articola su due coordinate fondamentali:

  • Esclusione del sindacato di fruttuosità: Come chiarito nella causa VNLTO (CGUE, 12 febbraio 2009, causa C-515/07), il meccanismo delle detrazioni mira a esonerare interamente l’imprenditore dall’IVA dovuta o assolta nell’ambito di tutte le sue attività economiche, senza che il diritto alla detrazione possa essere compresso da valutazioni in merito alla proficuità o alla convenienza economica dell’investimento.

  • Tassatività dell’art. 80 della Direttiva 2006/112/CE: Nelle cause riunite Balkan and Sea Properties e Provadinvest (CGUE, 26 aprile 2012, cause C-621/10 e C-129/11), la Corte di Giustizia ha stabilito che la rideterminazione della base imponibile al valore normale per transazioni tra soggetti collegati da vincoli familiari o gestionali è legittima esclusivamente qualora il beneficiario della cessione o della prestazione non goda del diritto alla totale detrazione dell’IVA. Ove entrambi i soggetti abbiano un diritto integrale alla detrazione, la base imponibile resta fissata al corrispettivo pattuito, poiché l’oscillazione del prezzo non comporta alcun rischio di perdita di gettito per l’Erario.

Tale principio trova riscontro nella sentenza Hotel Scandic Gåsabäck (CGUE, 20 gennaio 2005, causa C-412/03), nella quale è stato chiarito che il corrispettivo effettivamente versato costituisce la base imponibile soggettiva dell’operazione, ostando a normative nazionali che pretendano di rideterminarla al valore normale per il solo fatto che il prezzo pattuito sia inferiore al costo dei servizi o risponda a logiche di favore interne alla struttura organizzativa del soggetto passivo.

È opportuno precisare, sotto il distinto profilo dei rapporti interni alla medesima entità giuridica multinazionale, che le regole sulla soggettività passiva e sull’esclusione dall’IVA degli scambi interni non guidati da una ripartizione tra soggetti autonomi (come l’ipotesi della stabile organizzazione) restano governate da una separata filiera giurisprudenziale, le cui pietre miliari sono rappresentate da FCE Bank (CGUE, 23 marzo 2006, causa C-210/04), Skandia America Corp. (CGUE, 17 settembre 2014, causa C-7/13) e Danske Bank (CGUE, 11 marzo 2021, causa C-812/19). Nel presente contesto operativo di servizi infragruppo o familiari tra soggetti passivi nazionali distinti, la regola di neutralità enunciata in Balkan e Hotel Scandic si riespande pertanto nella sua pienezza.

9. Rassegna sistematica delle pronunce della Corte di Cassazione ed esegesi scientifica

Al fine di strutturare l’indagine secondo i parametri del rigore scientifico, si richiamano i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, affiancandoli alla lettura sistematica qui proposta.

Orientamento espresso da Corte di Cassazione, Sez. V, Sentenza 31 ottobre 2018, n. 27786

I giudici di legittimità hanno statuito che il principio di inerenza dei componenti negativi del reddito d’impresa non discende da un giudizio di utilità o di vantaggio economico, bensì da un giudizio di carattere squisitamente qualitativo. Sotto questo profilo, l’evoluzione della giurisprudenza precisa che la sproporzione quantitativa del costo non ne determina di per sé l’indeducibilità automatica, ma si colloca sul piano probatorio dell’inerenza quale potenziale indice sintomatico della non rispondenza dell’operazione all’attività d’impresa.

  • Lettura sistematica proposta: La pronuncia descrive l’interazione tra i diversi piani logici della prova. Una volta che il contribuente ha introdotto gli elementi documentali e storici del costo, l’Ufficio può validamente utilizzare la sproporzione sul piano dell’art. 2729 c.c. come indice sintomatico volto a incrinare il riscontro del nesso funzionale. L’incongruità non costituisce una sanzione autonoma, ma opera nel contesto della valutazione presuntiva globale, condizionando l’esito del giudizio a seconda della significatività dello scostamento dai valori normali.

Orientamento espresso da Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, Ordinanza 11 marzo 2025, n. 6426

In tema di determinazione del reddito d’impresa, la Suprema Corte ha cassato la tesi dell’Amministrazione finanziaria volta a escludere la deducibilità di componenti negativi sulla base di un mero rapporto quantitativo tra i costi sostenuti e i risultati economici conseguiti. I giudici di legittimità hanno ribadito che il principio di inerenza esprime una correlazione in concreto tra i costi e l’attività d’impresa complessivamente considerata, traducendosi in un giudizio di carattere qualitativo che prescinde da considerazioni di natura prettamente quantitativa. Pertanto, sono pienamente deducibili i costi che si collocano in una chiave di programmatica, futura e potenziale proiezione dell’attività economica, restando precluso all’Ufficio sovrapporre il giudizio di inerenza con un sindacato di merito sulla proficuità della spesa.

  • Lettura sistematica proposta: La decisione consolida l’autonomia dogmatica del giudizio qualitativo di inerenza rispetto alle fluttuazioni quantitative della gestione. Sotto il profilo del riparto probatorio, l’ordinanza chiarisce che l’Amministrazione non può limitarsi a contestare la congruità del costo sulla base di un’astratta sproporzione matematica rispetto ai ricavi immediati. Perché l’antieconomicità possa validamente operare come indizio presuntivo ex art. 2729 c.c., l’Ufficio deve dimostrare che la spesa si colloca strutturalmente al di fuori del perimetro e delle finalità complessive dell’impresa. Di converso, la soglia di resistenza della prova offerta dal contribuente si specifica nell’allegazione della coerenza strategica del costo, inteso come fattore di produzione inserito in una programmazione economica potenziale e di lungo periodo, la cui utilità sfugge a un rigido bilanciamento di tipo contabile.

Orientamento espresso da Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, Ordinanza 16 marzo 2022, n. 8646

Il principio di inerenza dei componenti negativi, ricostruito in termini qualitativi e non quantitativi, viene istituzionalmente correlato all’attività d’impresa nel suo complesso e non ai ricavi specifici. Ne consegue che l’inerenza non può essere aprioristicamente esclusa per il solo fatto che l’operazione si sia rivelata, ex post, improduttiva o antieconomica, rimanendo precluso all’Amministrazione finanziaria il sindacato sulle scelte imprenditoriali in ordine alla convenienza e all’opportunità delle stesse.

  • Lettura sistematica proposta: L’ordinanza definisce l’oggetto primario dell’onere probatorio del contribuente, incentrato sull’esistenza del nesso qualitativo con l’apparato produttivo e non sul conseguimento di un profitto. Escluso il sindacato sulle scelte di merito, l’Ufficio non può fondare l’accertamento sul mero esito economico sfavorevole dell’operazione, fermo restando che lo scostamento quantitativo macroscopico conserva la propria attitudine indiziaria qualora riveli l’estraneità oggettiva dell’atto rispetto alle finalità d’impresa.

10. Conclusioni: la stabilità del canone qualitativo contro il dirigismo fiscale d’ufficio

In conclusione, l’analisi sistematica del diritto tributario vivente in materia di inerenza evidenzia la progressiva stabilizzazione del canone qualitativo rispetto a tentativi di dirigismo fiscale operati per via amministrativa. L’architettura probatoria della deducibilità rifiuta automatismi precostituiti, esigendo una rigorosa dialettica processuale: spetta in prima battuta al contribuente supportare l’effettività, la natura e la coerenza causale della spesa attraverso la dimostrazione della sua concreta destinazione funzionale all’attività d’impresa. L’antieconomicità e l’incongruità mantengono una legittima cittadinanza nel sistema non come autonomi motivi di esclusione del costo, ma come elementi indiziari inseriti nel quadro valutativo dell’art. 2729 c.c., la cui forza persuasiva è flessibile e graduata sull’intensità dello scostamento, potendo assurgere a presupposto autosufficiente di rettifica solo laddove emerga un’irragionevolezza macroscopica e priva di idonea giustificazione da parte del soggetto passivo.

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 19073 dell’11 giugno 2026 si inserisce coerentemente in questo tracciato ermeneutico, confermando che il sindacato sulla congruità non può poggiarsi su mere congetture astratte di convenienza economica. Laddove l’accertamento in fatto compiuto nei gradi di merito riscontri il nesso funzionale reale tra le prestazioni e l’attività, e l’incidenza quantitativa del costo non presenti anomalie evidenti, le scelte organizzative del professionista o dell’impresa rimangono insindacabili. Il principio della determinazione qualitativa dell’inerenza ne esce rafforzato, ribadendo che la determinazione della base imponibile deve restare ancorata alla ricchezza effettiva e alle reali dinamiche del mercato, al riparo da indebite ingerenze pubblicistiche nel merito delle opzioni gestionali.