Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 9604 depositata il 15 aprile 2026

AVVISO DI ACCERTAMENTO

Fatti di causa

In data 30/12/2013, l’Agenzia delle Entrate, ufficio di Roma, notificò alla società M.C. s.r.l. (d’ora in poi, anche “la contribuente”) un avviso di accertamento per la ripresa Ires, Iva e Irap in relazione all’anno d’imposta 2008 per l’importo di euro 627.026,88, contro il quale la contribuente propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Roma.

Nel contraddittorio con l’ufficio, la C.T.P. rigettò il ricorso.

La sentenza di primo grado fu confermata dalla C.T.R. del Lazio.

Avverso la sentenza d’appello, la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

L’ufficio ha depositato un mero atto di costituzione.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32 e 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, la contribuente si duole che i giudici di appello, così come quelli di primo grado, non avrebbero considerato che il potere dell’ufficio di richiedere agli istituti di credito notizie dei movimenti sui conti correnti bancari e di presumere la loro inerenza ad operazioni imponibili, salvo che il contribuente non dimostri che i movimenti medesimi siano stati conteggiati nella dichiarazione annuale o siano ricollegabili ad atti non soggetti a tassazione, non può essere esteso a persone diverse dal contribuente, ancorché ad esso legate da vincoli familiari o commerciali, a meno che l’ufficio non provi la natura fittizia dell’intestazione o comunque la sostanziale imputabilità al contribuente delle poste creditorie e debitorie annotate nei suddetti conti.

Nel caso di specie, i giudici di appello avrebbero violato anche i criteri di riparto dell’onere della prova, in quanto lo avrebbero posto a carico della società, imputandole di non aver provato che i redditi induttivamente accertati con riferimento alle movimentazioni finanziarie dei soci non erano da ascrivere alla società.

1.1. Il motivo è infondato.

In tema di società di capitali, questa Corte ha affermato che in sede di rettifica e di accertamento d’ufficio delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, l’utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all’ente, ma riguarda anche quelli intestati ai soci, agli amministratori o ai procuratori generali, allorché risulti provata dall’Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all’ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati, senza necessità di provare altresì che tutte le movimentazioni di tali rapporti rispecchino operazioni aziendali, atteso che, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 cit., incombe sulla società contribuente dimostrarne l’estraneità alla propria attività di impresa (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8112 del 22/04/2016, Rv. 639699 – 01).

Deve qui precisarsi che, ai fini dell’imputazione alla società di capitali dei redditi induttivamente accertati in capo ai suoi soci non è necessario invocare e provare che i conti correnti oggetto di indagine fiscale siano fittiziamente intestati ai soci ma sostanzialmente di pertinenza della società.

In altri termini, l’amministrazione che intenda imputare alla società i redditi accertati mediante l’indagine svolta sulle movimentazioni finanziarie operate dai soci sui propri conti correnti non è onerata necessariamente di provare un fenomeno di interposizione, reale o fittizia che sia, essendo sufficiente che, con l’ausilio delle presunzioni semplici, si possa affermare che vi siano indici fattuali gravi, precisi e concordanti per affermare che la fonte dei proventi accertati in capo ai soci sia l’attività imprenditoriale svolta dalla società.

Orbene, il fatto che i soggetti sui quali l’ufficio ha svolto le indagini fiscali fossero tutti soci della società odierna contribuente e che tra loro vi fossero vincoli familiari, unitamente alla mancata giustificazione della origine delle provviste accreditate sui conti correnti e degli scopi delle movimentazioni in uscita, ben può fondare una ripresa fiscale esercitata nei confronti della società per redditi d’impresa non dichiarati (cfr., Cass., Sez. 5 – , Ordinanza n. 31750 del 10/12/2024, Rv. 673243 – 01).

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione degli artt. 112 c.p.c. e 15, comma 2-seies, d.P.R. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, la contribuente censura la sentenza di appello per aver omesso di pronunciarsi sul motivo di appello, proposto contro la sentenza di primo grado, relativo alla liquidazione dei compensi a favore dell’Agenzia delle Entrate, compensi che non sarebbero stati ridotti del venti per cento rispetto a quelli spettanti per la difesa in giudizio a mezzo di avvocati, essendosi l’Agenzia difesa tramite propri funzionari.

3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 15 comma 2-sexies, del d.P.R. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, la contribuente censura la sentenza d’appello per non aver applicato essa stessa, nella liquidazione dei compensi in favore dell’Agenzia delle Entrate per il secondo grado, applicato la riduzione del venti per cento prevista dalla disposizione richiamata in rubrica in relazione al caso in cui l’Agenzia si sia difesa a mezzo di propri funzionari.

4. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza per totale omessa motivazione con riferimento alla condanna alle spese, per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, la contribuente censura la sentenza d’appello per non aver motivato circa la diminuzione del venti per cento del compenso liquidato per il secondo grado in favore dell’Agenzia delle Entrate, qualora si ritenga che detta diminuzione sia stata operata.

4.1. Il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono infondati.

Il valore effettivo della controversia, emergente dalla entità della ripresa esercitata con l’avviso di accertamento notificato alla società, è di oltre seicentomila euro, con la conseguenza che le spese di lite liquidate in favore dell’Agenzia delle Entrate in primo e in secondo grado sono addirittura inferiori ai minimi tariffari.

5. Il ricorso è rigettato.

Non avendo l’Agenzia delle Entrate svolto attività difensiva in sede di legittimità, non vi è luogo alla liquidazione delle spese di lite.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.