Corte di giustizia dell’Unione europea, sesta sezione, ordinanza depositata il 12 novembre 2025, causa C-475/24, Fashion TV RO SRL
« Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 168 – Diritto alla detrazione dell’IVA – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto a un ricorso effettivo e a un processo equo – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Archiviazione di procedimenti penali nei confronti di persone fisiche – Procedimento amministrativo relativo ad una società avente la qualità di soggetto passivo – Esame delle prove raccolte nel corso del procedimento penale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza »
Nella causa C-475/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Constanţa (Corte d’appello di Constanţa, Romania), con decisione del 9 aprile 2024, pervenuta in cancelleria il 3 luglio 2024, nel procedimento
Fashion TV RO SRL,
Maestro SPRL
contro
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Serviciul Soluţionare Contestaţii – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța,
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța – Activitatea de Inspecţie Fiscală,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da I. Ziemele, presidente di sezione, T. von Danwitz (relatore), vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Sesta Sezione, e A. Kumin, giudice,
avvocato generale: D. Spielmann
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Fashion TV RO SRL, da T. Chiuariu;
– per il governo rumeno, da R. Antonie, E. Gane, e L. Ghiţă, in qualità di agenti;
– per il governo ceco, da L. Březinová, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da A. Armenia e T. Isacu de Groot, in qualità di agenti,
sentito l’avvocato generale D. Spielmann,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva IVA»), degli articoli 47 e 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.
2 Tale domanda si inserisce nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la società Fashion TV RO SRL (in prosieguo: la «Fashion TV») e, dall’altro, la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați – Serviciul Soluţionare Contestaţii –Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța (Direzione generale regionale delle finanze pubbliche di Galați – Servizio per la risoluzione dei reclami – Amministrazione distrettuale delle finanze pubbliche di Constanța, Romania) e la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța – Activitatea de Inspecție Fiscală (Direzione generale regionale delle finanze pubbliche di Galați – Amministrazione distrettuale delle finanze pubbliche di Constanța – Attività di controllo fiscale, Romania) relativamente al diniego del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) che la Fashion TV afferma di aver versato a monte al momento dell’acquisto di beni.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 L’articolo 167 della direttiva IVA dispone che il diritto a detrazione sorge quando l’imposta detraibile diventa esigibile.
4 Ai sensi dell’articolo 168 di detta direttiva:
«Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall’importo dell’imposta di cui è debitore gli importi seguenti:
a) l’IVA dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo;
(…)».
5 L’articolo 178, lettera a), di detta direttiva stabilisce che, per poter esercitare il diritto alla detrazione di cui all’articolo 168, lettera a), di detta direttiva, il soggetto passivo deve essere in possesso di una fattura redatta conformemente ai requisiti previsti dalla medesima direttiva.
Diritto rumeno
6 L’articolo 6 del Codul de procedură penală (codice di procedura penale), intitolato «Ne bis in idem», così dispone:
«Nessuno può essere perseguito o giudicato per un reato qualora nei suoi confronti sia già stata pronunciata una sentenza penale definitiva per lo stesso fatto, pur con una diversa qualificazione giuridica».
7 L’articolo 335 di tale codice, intitolato «Ripresa in caso di riapertura del procedimento penale», prevede quanto segue:
«1. Qualora constati, in un momento successivo, l’insussistenza della circostanza posta a fondamento dell’archiviazione, il procuratore gerarchicamente superiore a quello che ha emesso la decisione annulla il provvedimento e dispone la riapertura delle indagini. Le disposizioni dell’articolo 317 si applicano di conseguenza.
2. Qualora siano emersi fatti o circostanze nuovi da cui risulti che sia venuta meno la circostanza posta a fondamento dell’archiviazione, il procuratore annulla il provvedimento e dispone la riapertura delle indagini.
(…)».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
8 La Fashion TV svolge attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi. Nel corso del periodo 2014-2015, la società in parola è stata sottoposta ad un controllo fiscale in seguito al quale, mediante un avviso di accertamento, è stata dichiarata debitrice di maggiorazioni d’imposta a titolo, segnatamente, dell’IVA, accresciute degli interessi, nonché di maggiorazioni e penalità di mora, pari a 416 360 lei rumeni (RON) (circa EUR 81 340), in relazione all’IVA supplementare.
9 L’amministrazione tributaria ha ritenuto che le condizioni di detrazione dell’IVA asseritamente assolta a monte dalla Fashion TV per acquisti di beni non fossero soddisfatte, in quanto l’IVA era stata detratta sulla base di fatture i cui fornitori non erano mai stati identificati ai fini dell’IVA o non lo erano stati alla data delle fatture, di fatture emesse da fornitori il cui numero di identificazione non corrispondeva ad alcuna società presente nelle banche dati dell’amministrazione tributaria rumena o corrispondeva a un’altra società, di fatture emesse da fornitori dichiarati inattivi alla data di cui si tratta, nonché di fatture riguardanti operazioni non riconosciute dai fornitori interessati.
10 L’11 agosto 2015, dopo l’adozione dell’avviso di accertamento, l’amministrazione tributaria rumena ha adito il Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța (Procura presso la Corte d’appello di Constanța, Romania) al fine di stabilire se i fatti esposti al punto precedente della presente ordinanza costituissero reati. A tale titolo, sono stati avviati procedimenti penali nei confronti di due persone fisiche, DX e JC, rispettivamente amministratore e contabile della Fashion TV, sulla base di indizi che indicavano che dette persone fisiche si erano rese colpevoli di frode fiscale incorporando operazioni e fatture fittizie nei conti e nelle dichiarazioni IVA della società in parola. Tali procedimenti penali sono stati tuttavia archiviati con ordinanza del 31 gennaio 2023, con la motivazione, in sostanza, che l’esistenza di un reato non era dimostrata e che la prescrizione era maturata.
11 Parallelamente, nella sua qualità di soggetto passivo, la Fashion TV ha contestato l’avviso di accertamento dinanzi al Tribunalul Constanţa (Tribunale superiore di Constanța, Romania), che ha respinto il suo ricorso in quanto infondato. Tale giudice ha ritenuto, in particolare, che la valutazione dell’amministrazione tributaria rumena si fondasse su elementi oggettivi quanto al carattere fittizio delle operazioni economiche in discussione e che la Fashion TV non avesse fornito alcuna prova contraria.
12 La Fashion TV ha impugnato la sentenza di primo grado dinanzi alla Curtea de Apel Constanța (Corte d’appello di Constanța, Romania), giudice del rinvio. Al fine di statuire su tale impugnazione, detto giudice intende integrare le prove contenute nel fascicolo tributario aggiungendovi quelle raccolte nell’ambito del procedimento penale. La Fashion TV si oppone a tale modus operandi, con la motivazione che un esame delle prove raccolte durante i procedimenti penali pregiudicherebbe l’autorità di cosa giudicata, che si ricollegherebbe all’ordinanza di archiviazione, al principio del ne bis in idem, al diritto a un processo equo, nonché ai principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.
13 A tal riguardo, il giudice del rinvio intende chiarire se il giudice competente in materia tributaria possa, se non addirittura debba verificare il rispetto dei requisiti sostanziali e formali previsti dalla direttiva IVA ai fini dell’esercizio del diritto a detrazione, in particolare esaminando prove raccolte nel corso di precedenti procedimenti penali o se, al contrario, gli articoli 47 e 50 della Carta, così come i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento ostino a un siffatto esame, con la conseguenza che occorrerebbe chiudere il procedimento giurisdizionale in materia tributaria a favore del soggetto passivo.
14 In tale contesto, la Curtea de Apel Constanța (Corte d’appello di Constanța) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se, in circostanze come quelle della causa in cui è stato emesso un provvedimento di archiviazione del procedimento penale per la commissione del reato di frode fiscale nei confronti del legale rappresentante del soggetto passivo con la motivazione che il fatto non sussiste, che non vi sono prove che il legale rappresentante del soggetto passivo abbia commesso il reato e che, al contempo, si è verificata la prescrizione della responsabilità penale, gli articoli 47 e 50 della [Carta], il principio generale di diritto della certezza del diritto e quello del legittimo affidamento impongano l’applicazione del principio del ne bis in idem, con la conseguenza dell’interruzione dei procedimenti tributari nei confronti del soggetto passivo, oppure se l’obiettivo di lotta contro l’evasione fiscale, l’elusione fiscale e gli eventuali abusi, riconosciuto dalla direttiva [IVA], consenta o addirittura imponga al giudice civile, investito di una domanda di annullamento dell’avviso di accertamento emesso nei confronti dello stesso soggetto passivo, di verificare se siano soddisfatte le condizioni sostanziali e formali previste dalla direttiva [IVA] per l’esercizio del diritto a detrazione, anche per mezzo dell’esame delle prove prodotte nel corso del procedimento penale».
Sulla questione pregiudiziale
15 Con tale questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 168 della direttiva IVA, letto alla luce degli articoli 47 e 50 della Carta, nonché dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale investito di una controversia relativa all’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA deve verificare il rispetto, da parte del soggetto passivo interessato, dei requisiti sostanziali e formali sanciti da detta direttiva, in particolare, procedendo all’esame di prove raccolte nel corso di precedenti procedimenti penali relativamente a persone distinte da tale soggetto passivo, o nel senso che, al contrario, gli articoli e principi in parola ostano a un siffatto esame, in particolare qualora tali procedimenti penali abbiano condotto a un’archiviazione.
Sulla ricevibilità
16 Il governo rumeno contesta la ricevibilità della questione pregiudiziale in quanto il giudice del rinvio non esporrebbe le ragioni precise per le quali ritiene che l’interpretazione di taluni principi e disposizioni considerati nella questione pregiudiziale sia necessaria per la soluzione della controversia nel procedimento principale.
17 Inoltre, tale governo nonché il governo ceco e la Commissione europea sostengono che l’articolo 50 della Carta non sarebbe applicabile alle circostanze del procedimento principale.
18 In proposito, secondo una costante giurisprudenza, la Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale, qualora risulti manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure nel caso in cui la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 3 aprile 2025, Swiftair, C-701/23, EU:C:2025:237, punto 21 e giurisprudenza citata).
19 Inoltre, si deve rilevare che i requisiti concernenti il contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale figurano esplicitamente all’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, che il giudice del rinvio, nel quadro della cooperazione prevista all’articolo 267 TFUE, si presume conosca e che deve osservare scrupolosamente. In base a tali requisiti, ripresi al punto 15 delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2019, C 380, pag. 1), una domanda di pronuncia pregiudiziale contiene «un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia di cui al procedimento principale nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni», «il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia», nonché «l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile al procedimento principale» (sentenza del 3 aprile 2025, Swiftair, C-701/23, EU:C:2025:237, punto 22).
Sull’articolo 50 della Carta
20 Per quanto riguarda l’articolo 50 della Carta, occorre ricordare, prima facie, che procedimenti penali aventi ad oggetto reati in materia di IVA e volti ad assicurare l’esatta riscossione di tale imposta e ad evitare le evasioni, come quelli di cui al procedimento principale, costituiscono un’attuazione della direttiva IVA e, quindi, del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta. Pertanto, le disposizioni di diritto nazionale che disciplinano siffatti procedimenti rientrano nell’ambito di applicazione della Carta (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2017, Orsi e Baldetti, C-217/15 e C-350/15, EU:C:2017:264, punto 16 e giurisprudenza citata).
21 Ciò posto, occorre altresì ricordare la giurisprudenza costante della Corte secondo cui l’applicazione del principio del ne bis in idem sancito dall’articolo 50 della Carta presuppone in primo luogo che sia la stessa persona ad essere oggetto delle sanzioni o dei procedimenti penali di cui trattasi. Dalla formulazione stessa di tale articolo deriva che esso vieta di perseguire o sanzionare penalmente una stessa persona più di una volta per uno stesso reato (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2017, Orsi e Baldetti, C-217/15 e C-350/15, EU:C:2017:264, punti 17 e 18).
22 Orbene, nel caso di specie è pacifico che i procedimenti penali sono stati avviati nei confronti di due persone fisiche, DX e JC, che sono giuridicamente distinte dal soggetto passivo in discussione nel procedimento principale, vale a dire la Fashion TV. Di conseguenza, come giustamente rilevato dai governi ceco e rumeno, e parimenti dalla Commissione, nelle loro osservazioni scritte, il requisito di applicazione del principio del ne bis in idem secondo cui la «stessa persona» deve essere oggetto delle sanzioni e dei procedimenti appare mancante. Il fatto che DX e JC siano stati oggetto di procedimenti penali per fatti commessi nella loro qualità di rappresentanti legali della Fashion TV non può mettere in discussione siffatta conclusione. In tali circostanze, l’articolo 50 della Carta non appare applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (v., per analogia, sentenza del 5 aprile 2017, Orsi e Baldetti, C-217/15 e C-350/15, EU:C:2017:264, punti 22, 23 e 26).
23 In siffatto contesto, occorre ricordare che, qualora le disposizioni del diritto dell’Unione sulle quali verte una questione pregiudiziale non siano applicabili alla controversia nel procedimento principale e siano quindi irrilevanti ai fini della sua soluzione, si deve ritenere che la pronuncia pregiudiziale richiesta non sia necessaria al fine di consentire al giudice del rinvio di emanare la sua sentenza e che la questione di cui si tratta sia pertanto irricevibile (v., in tal senso, sentenza del 3 aprile 2025, Swiftair, C-701/23, EU:C:2025:237, punto 28 e giurisprudenza citata).
24 Ne consegue che la questione sollevata nel caso di specie dal giudice del rinvio è, per tale motivo, irricevibile nella parte in cui verte sull’articolo 50 della Carta.
Sui principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento
25 Si deve ricordare che il principio della certezza del diritto, che ha come corollario quello della tutela del legittimo affidamento, impone, da un lato, che le norme di diritto siano chiare e precise e, dall’altro, che la loro applicazione sia prevedibile per i singoli, in particolare quando possono avere conseguenze sfavorevoli. Il principio in parola richiede segnatamente che la normativa di cui si tratta consenta agli interessati di conoscere con esattezza la portata degli obblighi che essa impone loro e che essi possano conoscere senza ambiguità i loro diritti e i loro obblighi e regolarsi di conseguenza [v., in tal senso, sentenze del 27 giugno 2024, Prysmian Cabluri şi Sisteme, C-168/23, EU:C:2024:557, punto 40, nonché del 4 ottobre 2024, Lituania e a./Parlamento e Consiglio (Pacchetto mobilità), da C-541/20 a C-555/20, EU:C:2024:818, punto 158 e giurisprudenza citata].
26 Il principio di tutela del legittimo affidamento può essere invocato solo da un singolo in capo al quale un’autorità amministrativa abbia fatto sorgere fondate speranze a causa di assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate e affidabili, che essa gli avrebbe fornito (sentenza del 27 giugno 2024, Prysmian Cabluri şi Sisteme, C-168/23, EU:C:2024:557, punto 41 e giurisprudenza citata).
27 Tali principi devono essere rispettati dagli Stati membri nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. A tal riguardo, le norme del diritto degli Stati membri devono avere una formulazione non equivoca, tale da consentire agli interessati di conoscere i propri diritti ed obblighi in modo chiaro e preciso e ai giudici nazionali di garantirne l’osservanza (v., in tal senso, sentenza dell’11 gennaio 2024, Global Ink Trade, C-537/22, EU:C:2024:6, punti 45 e 46 e giurisprudenza citata).
28 Nel caso di specie, il giudice del rinvio menziona l’argomento presentato dalla Fashion TV, secondo cui l’esame, nell’ambito del procedimento tributario pendente dinanzi a tale giudice, di prove raccolte nel corso del procedimento penale che era stato avviato nei confronti di DX e JC potrebbe pregiudicare l’autorità di cosa giudicata connessa all’ordinanza di archiviazione pronunciata nei confronti di dette persone fisiche.
29 Tuttavia, il giudice in parola non spiega in che modo un esame del genere farebbe sorgere una violazione del principio della certezza del diritto o di quello di tutela del legittimo affidamento nei confronti della Fashion TV, considerata nella sua qualità di soggetto passivo. Inoltre, il giudice del rinvio non indica in che modo le disposizioni pertinenti del diritto rumeno manchino di chiarezza, precisione o prevedibilità, e non riporta alcuna assicurazione fornita alla Fashion TV dall’amministrazione tributaria rumena quanto al diritto a detrazione, in relazione all’ordinanza di archiviazione. A tal riguardo, detto giudice non espone il nesso che intende stabilire tra i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, da un lato, e la normativa nazionale applicabile al procedimento principale, dall’altro.
30 Pertanto, per quanto riguarda i principi in parola, la questione sollevata dal giudice del rinvio non è conforme ai requisiti di cui al punto 19 della presente ordinanza. Ne consegue che tale questione è parimenti irricevibile nella parte in cui verte su detti principi.
31 Di conseguenza, occorre rispondere a detta questione unicamente nella parte in cui verte sull’articolo 168 della direttiva IVA, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta.
Nel merito
32 Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura, quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta a detta questione non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.
33 Tale articolo deve essere applicato nel caso di specie.
34 Secondo una giurisprudenza costante, il diritto dei soggetti passivi di detrarre dall’IVA di cui sono debitori l’IVA dovuta o assolta a monte per i beni acquistati e per i servizi ricevuti costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell’IVA. Come ripetutamente dichiarato dalla Corte, il diritto a detrazione previsto dagli articoli 167 e seguenti della direttiva IVA costituisce parte integrante del meccanismo dell’IVA e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni nel caso in cui i requisiti o le condizioni tanto sostanziali quanto formali a cui tale diritto è subordinato siano rispettati dai soggetti passivi che intendano esercitarlo (sentenza dell’11 gennaio 2024, Global Ink Trade, C-537/22, EU:C:2024:6, punto 32 e giurisprudenza citata).
35 Per quanto riguarda i requisiti o le condizioni sostanziali cui è soggetto il diritto alla detrazione dell’IVA, dall’articolo 168, lettera a), della direttiva IVA risulta che, per poter beneficiare di detto diritto, occorre, da un lato, che l’interessato sia un «soggetto passivo» ai sensi di tale direttiva e, dall’altro, che i beni o i servizi invocati a fondamento del diritto a detrazione siano utilizzati a valle dal soggetto passivo ai fini di sue operazioni soggette ad imposta e che, a monte, tali beni siano ceduti o tali servizi siano resi da un altro soggetto passivo. Quanto alle modalità di esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, assimilabili a requisiti o a condizioni di natura formale, l’articolo 178, lettera a), di tale direttiva prevede che il soggetto passivo debba essere in possesso di una fattura redatta conformemente ai requisiti stabiliti dalla direttiva stessa (sentenza dell’11 gennaio 2024, Global Ink Trade, C-537/22, EU:C:2024:6, punto 33 e giurisprudenza citata).
36 Le condizioni sostanziali del diritto a detrazione sono soddisfatte solo se la cessione di beni o la prestazione di servizi alla quale fa riferimento la fattura sia stata effettivamente realizzata. Per quanto riguarda l’onere della prova, è giurisprudenza costante in proposito che incombe a colui che chiede la detrazione dell’IVA l’onere di dimostrare di soddisfare le condizioni per fruirne. Le autorità tributarie possono, dunque, esigere dal contribuente stesso le prove che esse ritengano necessarie per valutare se debba concedersi o meno la detrazione richiesta. Per quanto riguarda la valutazione di tali prove, essa deve essere effettuata dal giudice nazionale conformemente alle norme nazionali sull’onere della prova, procedendo ad una valutazione globale di tutti gli elementi e di tutte le circostanze di fatto del caso di specie (v., in tal senso, sentenze dell’11 gennaio 2024, Global Ink Trade, C-537/22, EU:C:2024:6, punto 34, e del 12 dicembre 2024, Weatherford Atlas Gip, C-527/23, EU:C:2024:1024, punti 36 e 37 nonché giurisprudenza citata).
37 In siffatto contesto, il diritto a detrazione può essere negato al soggetto passivo qualora sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che esso viene invocato in modo fraudolento o abusivo. Infatti, occorre ricordare che la lotta contro evasioni, elusioni ed eventuali abusi costituisce un obiettivo riconosciuto e incoraggiato dalla direttiva IVA e che la Corte ha dichiarato in più occasioni che i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto dell’Unione. Pertanto, quand’anche siano soddisfatte le condizioni sostanziali del diritto a detrazione, spetta alle autorità e ai giudici nazionali negare il beneficio di tale diritto se è dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che detto diritto viene invocato in modo fraudolento o abusivo (sentenza dell’11 gennaio 2024, Global Ink Trade, C-537/22, EU:C:2024:6, punto 35 e giurisprudenza citata).
38 Poiché il diniego del diritto a detrazione è un’eccezione all’applicazione del principio fondamentale che tale diritto costituisce, incombe alle autorità tributarie dimostrare adeguatamente gli elementi oggettivi che consentano di concludere che il soggetto passivo ha commesso un’evasione dell’IVA o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in una simile evasione. Spetta poi ai giudici nazionali verificare se le amministrazioni tributarie interessate abbiano dimostrato l’esistenza di detti elementi oggettivi (sentenza dell’11 gennaio 2024, Global Ink Trade, C-537/22, EU:C:2024:6, punto 37 e giurisprudenza citata).
39 A tale riguardo, poiché il diritto dell’Unione non prevede norme relative alle modalità d’assunzione delle prove in materia di frode relativa all’IVA, tali elementi oggettivi devono essere stabiliti dall’amministrazione tributaria secondo le norme in materia di prova previste dal diritto nazionale. Tuttavia, tali norme non devono pregiudicare l’efficacia del diritto dell’Unione e devono rispettare i diritti garantiti da tale ordinamento, specialmente dalla Carta (sentenze del 24 febbraio 2022, SC Cridar Cons, C-582/20, EU:C:2022:114, punto 36, e dell’11 gennaio 2024, Global Ink Trade, C-537/22, EU:C:2024:6, punto 38 e giurisprudenza citata).
40 Pertanto, e a tali condizioni, la Corte ha dichiarato che il diritto dell’Unione non osta, segnatamente, a che l’amministrazione tributaria possa, nell’ambito di un procedimento amministrativo, al fine di accertare la sussistenza di una pratica abusiva in materia di IVA, utilizzare prove ottenute nell’ambito di un procedimento penale nazionale parallelo non ancora concluso riguardanti il soggetto passivo, fermo restando il rispetto dei diritti garantiti dall’ordinamento dell’Unione, in special modo dalla Carta. Analogamente, essa ha dichiarato, con detta stessa riserva, che l’amministrazione tributaria nazionale, al fine di accertare l’esistenza di una frode all’IVA, deve potersi basare su prove ottenute nell’ambito di procedimenti penali non conclusi non aventi ad oggetto il soggetto passivo o raccolte nel corso di procedimenti connessi nei quali il soggetto passivo non era parte (v., in tal senso, sentenza del 24 febbraio 2022, SC Cridar Cons, C-582/20, EU:C:2022:114, punto 37 e giurisprudenza citata).
41 Tra i diritti garantiti dal diritto dell’Unione vi è, in particolare, da un lato, il rispetto dei diritti della difesa il quale, secondo una giurisprudenza consolidata, costituisce un principio generale del diritto dell’Unione che trova applicazione ogniqualvolta l’amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto che gli arreca pregiudizio. In forza di tale principio i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l’amministrazione intende fondare la sua decisione. Tale obbligo incombe sulle amministrazioni degli Stati membri ogniqualvolta esse adottano misure che rientrano nella sfera d’applicazione del diritto dell’Unione, quand’anche la normativa dell’Unione applicabile non preveda espressamente siffatta formalità [v., in tal senso, sentenze del 16 ottobre 2019, Glencore Agriculture Hungary, C-189/18, EU:C:2019:861, punto 39, nonché del 13 giugno 2024, C (Amministratori e liquidatori giudiziari), C-696/22, EU:C:2024:499, punti da 104 a 106 e giurisprudenza citata].
42 Il principio del rispetto dei diritti della difesa si applica in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, nelle quali uno Stato membro, per conformarsi all’obbligo, derivante dall’applicazione del diritto dell’Unione, di adottare tutte le misure legislative e amministrative al fine di garantire che l’IVA dovuta sia interamente riscossa nel suo territorio e a lottare contro la frode sottopone un contribuente a una procedura di verifica fiscale [v., in tal senso, sentenza del 13 giugno 2024, C (Amministratori e liquidatori giudiziari), C-696/22, EU:C:2024:499, punto 107 e giurisprudenza citata].
43 Costituisce parte integrante del rispetto dei diritti della difesa il diritto di essere ascoltati, il quale garantisce a chiunque la possibilità di manifestare, utilmente ed efficacemente, il proprio punto di vista durante il procedimento amministrativo prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi. Il diritto in parola implica segnatamente che l’amministrazione presti tutta l’attenzione necessaria alle osservazioni così presentate dall’interessato esaminando, in modo accurato e imparziale, tutti gli elementi rilevanti della fattispecie e motivando circostanziatamente la sua decisione, laddove l’obbligo di motivare una decisione in modo sufficientemente dettagliato e concreto, al fine di consentire all’interessato di comprendere le ragioni del diniego opposto alla sua domanda, costituisce un corollario del principio del rispetto dei diritti della difesa (v., in tal senso, sentenza del 16 ottobre 2019, Glencore Agriculture Hungary, C-189/18, EU:C:2019:861, punti 41 e 42 e giurisprudenza citata).
44 D’altro lato, occorre altresì tener conto dell’articolo 47 della Carta, che garantisce l’effettività del controllo giurisdizionale. In virtù dell’articolo menzionato, ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste in detto articolo. Ogni persona ha diritto, in particolare, a che la sua causa sia esaminata equamente (v., in tal senso, sentenza del 16 ottobre 2019, Glencore Agriculture Hungary, C-189/18, EU:C:2019:861, punto 60).
45 Il principio della parità delle armi, che costituisce parte integrante del principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti che le persone traggono dal diritto dell’Unione, sancito dall’Articolo 47 della Carta, in quanto è un corollario, come, in particolare, il principio del contraddittorio, del concetto stesso di processo equo, implica l’obbligo di offrire a ciascuna parte una ragionevole opportunità di presentare il proprio caso, comprese le proprie prove, in condizioni che non la pongano in netto svantaggio rispetto all’avversario (sentenza del 16 ottobre 2019, Glencore Agriculture Hungary, C-189/18, EU:C:2019:861, paragrafo 61 e giurisprudenza citata).
46 Tale principio è inteso ad assicurare l’equilibrio tra le parti del processo, garantendo la parità dei loro diritti e obblighi per quanto concerne l’amministrazione delle prove e il contraddittorio dinanzi al giudice, nonché i loro diritti di ricorso. Perché siano soddisfatte le prescrizioni connesse al diritto a un processo equo, occorre che le parti possano discutere in contraddittorio tanto sugli elementi di fatto quanto sugli elementi di diritto decisivi per l’esito del procedimento (sentenza del 16 ottobre 2019, Glencore Agriculture Hungary, C-189/18, EU:C:2019:861, punto 62 e giurisprudenza citata).
47 A tale riguardo, l’effettività del controllo giurisdizionale garantita dall’articolo 47 della Carta esige che il giudice che ha effettuato il controllo di legittimità di una decisione che costituisce l’attuazione del diritto dell’Unione possa verificare se le prove sulle quali tale decisione si fonda non siano state ottenute e utilizzate in violazione dei diritti garantiti dal diritto in parola e, in special modo, dalla Carta (v., in tal senso, sentenza del 16 ottobre 2019, Glencore Agriculture Hungary, C-189/18, EU:C:2019:861, punto 63 e giurisprudenza citata).
48 L’effettività del controllo giurisdizionale garantita dall’articolo 47 della Carta esige anche, di conseguenza, che il giudice investito di un ricorso avverso una decisione dell’amministrazione finanziaria recante una rettifica dell’IVA sia abilitato a controllare che le prove assunte in un procedimento connesso, del quale il soggetto passivo non era parte, e sulle quali si basa tale decisione, non siano state ottenute in violazione dei diritti garantiti dal diritto dell’Unione e, in special modo, dalla Carta (v., in tal senso, sentenza del 16 ottobre 2019, Glencore Agriculture Hungary, C-189/18, EU:C:2019:861, punto 65 e giurisprudenza citata).
49 Nella fattispecie in discussione, alla luce della giurisprudenza costante richiamata ai punti da 34 a 38 della presente ordinanza, il giudice competente in materia tributaria, chiamato ad esaminare il diritto alla detrazione dell’IVA asseritamente assolta a monte dalla Fashion TV, è quindi tenuto a verificare se le condizioni di esercizio del diritto in parola siano soddisfatte, esaminando le prove che gli sono state sottoposte, conformemente alle norme pertinenti del diritto nazionale, e procedendo, a tale titolo, a una valutazione globale di tutti gli elementi e di tutte le circostanze di fatto del caso di specie.
50 In tale contesto, al fine di determinare se esista una frode relativa all’IVA, spetta a siffatto giudice verificare se l’amministrazione tributaria abbia dimostrato in modo giuridicamente sufficiente gli elementi oggettivi che consentono di concludere che il soggetto passivo ha commesso una siffatta frode o che sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in una frode relativa all’IVA. Elementi oggettivi del genere possono, in particolare, essere stati raccolti nel corso di procedimenti connessi di cui il soggetto passivo non era parte.
51 Di conseguenza, tale giudice può, alla luce della giurisprudenza costante citata ai punti 39 e 40 della presente ordinanza, esaminare prove raccolte nell’ambito di un procedimento connesso di cui il soggetto passivo non era parte, come, nel caso di specie, il procedimento penale avviato nei confronti di DX e JC. A tal riguardo, la circostanza che detto procedimento connesso abbia dato luogo a un’ordinanza di archiviazione nei confronti delle persone fisiche in parola è irrilevante e non può giustificare che detto giudice si astenga dal verificare il rispetto, da parte del soggetto passivo, delle condizioni di esercizio del diritto a detrazione. Inoltre, una siffatta circostanza non può giustificare che il procedimento giurisdizionale in materia tributaria sia concluso a favore del soggetto passivo e che a quest’ultimo venga riconosciuto il beneficio di tale diritto a detrazione, senza che il giudice adito abbia potuto verificare il rispetto delle condizioni di cui si tratta.
52 Ciò posto, l’esame di prove derivanti da un procedimento penale connesso, che si è concluso con un’ordinanza di archiviazione e del quale il soggetto passivo non era parte, deve rispettare i diritti garantiti dal diritto dell’Unione e, in particolare, dalla Carta.
53 In considerazione della giurisprudenza costante nonché dei principi ricordati ai punti da 41 a 52 della presente ordinanza, il giudice del rinvio deve segnatamente assicurarsi che l’amministrazione tributaria rumena abbia concesso al soggetto passivo interessato la possibilità di manifestare, utilmente ed efficacemente, il suo punto di vista nel corso del procedimento amministrativo, prima dell’adozione della decisione di diniego del diritto a detrazione.
54 Di conseguenza, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 168 della direttiva IVA, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale investito di una controversia relativa all’esercizio del diritto a detrazione dell’IVA deve verificare il rispetto, da parte del soggetto passivo interessato, dei requisiti sostanziali e formali sanciti dalla direttiva in parola e può, a tal fine, procedere all’esame di prove raccolte nell’ambito di procedimenti penali precedenti nei confronti di persone distinte da detto soggetto passivo, a condizione che l’esame di cui si tratta rispetti i diritti garantiti dal diritto dell’Unione, in particolare dalla Carta, ivi compresi il principio della parità delle armi e i diritti della difesa.
Sulle spese
55 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:
L’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale investito di una controversia relativa all’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto deve verificare il rispetto, da parte del soggetto passivo interessato, dei requisiti sostanziali e formali sanciti dalla direttiva in parola e può, a tal fine, procedere all’esame di prove raccolte nell’ambito di procedimenti penali precedenti nei confronti di persone distinte da detto soggetto passivo, a condizione che l’esame di cui si tratta rispetti i diritti garantiti dal diritto dell’Unione, in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali, ivi compresi il principio della parità delle armi e i diritti della difesa.