CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 17817 depositata il 4 giugno 2026

IVA – Avviso di intimazione di pagamento – Notifica – Contribuente – Sospensione dei termini prescrizionali – Cartelle – Crediti erariali – Accoglimento

Fatti di causa

Il contribuente In.Lo. impugnò, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino, l’avviso di intimazione di pagamento notificatogli l’11 dicembre 2015, limitatamente alle entrate tributarie, deducendo, in sintesi, l’intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle richiamate nell’atto, la mancata allegazione delle cartelle stesse e il difetto di motivazione dell’intimazione.

L’ente della riscossione si costituì in primo grado, contestando l’eccepita prescrizione quinquennale e sostenendo l’applicabilità del termine decennale ai crediti azionati, insistendo, quindi, per il rigetto del ricorso. La Commissione tributaria provinciale, con sentenza n. 137/2017, dopo avere rilevato il difetto di giurisdizione in ordine alla pretesa concernente i contributi IVS INPS, ritenne fondata, per il resto, la doglianza del contribuente e accolse il ricorso, dichiarando prescritto il diritto alla riscossione azionato e annullando l’avviso nella parte di competenza del giudice tributario, con condanna della parte soccombente alle spese. Avverso tale decisione, Equitalia Servizi di Riscossione, poi Agenzia delle Entrate-Riscossione, propose appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, deducendo che il primo giudice non aveva considerato, per alcune cartelle, la sospensione dei termini prescrizionali prevista dalla legge n. 147 del 2013 e, per altre, l’efficacia interruttiva di precedenti intimazioni notificate nel 2014, oltre a ribadire la tesi della prescrizione decennale dei crediti iscritti a ruolo. La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza n. 472/2018, depositata il 6 marzo 2018, rigettò l’appello e confermò integralmente la sentenza di primo grado, ritenendo corretta l’applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite in tema di mancata conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale per effetto della sola definitività dell’atto di riscossione e rilevando, altresì, che, nella concreta vicenda, tra la notifica delle cartelle e quella dell’intimazione impugnata era comunque decorso un lasso temporale superiore anche a dieci anni.

Avverso la sentenza d’appello, Agenzia delle Entrate-Riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo.

Ragioni della decisione

Con il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2953 cod. civ., nonché degli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 112 del 1999, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto prescritto il diritto alla riscossione azionato.

La ricorrente assume, in primo luogo, che la Commissione tributaria regionale avrebbe erroneamente applicato un termine prescrizionale quinquennale, mentre ai crediti erariali dovrebbe riconoscersi il termine ordinario decennale, in quanto la prestazione tributaria non avrebbe carattere periodico ai sensi dell’art. 2948 cod. civ.

Deduce, inoltre, che, con riguardo ad alcune cartelle, il termine prescrizionale sarebbe stato sospeso per effetto della disciplina recata dalla legge di stabilità per il 2014 e che, con riguardo ad altre, esso sarebbe stato, in ogni caso, interrotto dalla notificazione di precedenti intimazioni di pagamento avvenuta nel 2014, con conseguente insussistenza della prescrizione maturata alla data di notificazione dell’atto qui impugnato; sotto ulteriore profilo, sostiene che, per tali ultime cartelle, la pretesa avversaria avrebbe dovuto ritenersi, altresì, inammissibile per tardività dell’impugnazione.

La ricorrente prospetta, ancora, che la notificazione della cartella determinerebbe la formazione di un credito nuovo e unitario, diverso da quello originario sotto il profilo oggettivo e soggettivo, sicché, pur senza invocare un effetto di giudicato ai sensi dell’art. 2953 cod. civ., al credito così risultante dovrebbe comunque applicarsi il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ..

Infine, il motivo richiama gli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 112 del 1999, sostenendo che tali disposizioni confermerebbero, per i crediti iscritti a ruolo e affidati all’agente della riscossione, l’operatività di un termine prescrizionale decennale, non limitato ai soli rapporti interni tra ente creditore e agente della riscossione, ma destinato a riflettersi anche sul rapporto con il debitore.

Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata non si conforma ai principi che regolano la prescrizione dei crediti oggetto di causa.

Questa Corte ha, infatti, chiarito che il diritto alla riscossione dei tributi erariali, tra i quali rientra l’IVA, in mancanza di un’espressa disposizione derogatoria, si prescrive nel termine ordinario decennale, non essendo tali crediti riconducibili alle prestazioni periodiche di cui all’art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ., giacché la relativa obbligazione, pur correlata a periodi d’imposta, ha carattere autonomo e unitario e postula, per ciascuna annualità, una nuova verifica dei presupposti impositivi (Cass. n. 32308/2019; Cass. n. 12740/2020).

Ne deriva che la Commissione tributaria regionale, pur correttamente escludendo la trasformazione del termine per effetto della sola mancata impugnazione della cartella (in linea con il principio affermato da Cass., Sez. U., n. 23397/2016), ha tuttavia errato nel ritenere tout court maturata la prescrizione, senza considerare che, con riguardo almeno ai crediti IVA azionati, il termine applicabile era quello decennale e non quello quinquennale richiamato nella motivazione.

La decisione impugnata è, inoltre, carente là dove ha reputato assorbente il mero decorso del tempo tra la notificazione delle cartelle e quella dell’intimazione dell’11 dicembre 2015, senza scrutinare le specifiche deduzioni dell’appellante concernenti, da un lato, la sospensione dei termini prescrizionali prevista dall’art. 1, comma 623, della legge n. 147 del 2013, nel testo applicabile ratione temporis, e, dall’altro, l’incidenza di precedenti atti interruttivi ritualmente allegati in appello.

In particolare, la ricorrente aveva dedotto che, con riguardo alle cartelle nn. (…), erano state notificate il 27 novembre 2014 le intimazioni di pagamento nn. (…), delle quali aveva prodotto in giudizio la relativa documentazione, prospettandone l’idoneità interruttiva del corso della prescrizione; aveva, altresì, dedotto che, con riguardo alle cartelle nn. (…), il computo del termine doveva essere verificato tenendo conto della sospensione legale correlata alla disciplina di cui alla citata legge n. 147 del 2013.

Tali circostanze, ritualmente devolute al giudice del gravame, erano idonee a incidere in modo diretto sul maturare della prescrizione e imponevano, pertanto, un accertamento puntuale da parte del giudice di merito, tanto più a fronte dell’affermazione, contenuta nella stessa sentenza impugnata, secondo cui l’appello sarebbe stato infondato anche assumendo a parametro il termine decennale.

La Commissione tributaria regionale, omettendo di verificare l’effettiva operatività della sospensione legale e la portata interruttiva delle intimazioni del 27 novembre 2014, non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi, deviando dalle regole proprie del regime prescrizionale dei crediti azionati.

Il ricorso va, dunque, accolto; la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice di merito, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame attenendosi ai principi sopra enunciati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.