CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17081 depositata il 31 maggio 2026

Licenziamento per mancato superamento della prova – Proroga – Comunicazione al lavoratore – Sussistenza e validità della forma scritta – Principi di correttezza e buona fede – Accoglimento parziale

Fatti di causa

1. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello di M. F., confermando la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda di nullità del licenziamento intimatogli il 13.9.2021 dalla società C. spa per mancato superamento della prova.

Secondo la Corte territoriale, l’art. 18 del c.c.n.l. 28.11.2015, applicabile al caso di specie ex art. 1 comma 2 L. n. 270/1988, prevede quali limiti massimi del periodo di prova, per i lavoratori non in possesso delle prescritte abilitazioni, come il F., quelli stabiliti alle lettere a) e b) dell’art. 13, Regolamento All. A) al R.D. n. 148/1931, pari ad un anno di effettivo servizio per gli addetti alle tramvie; la proroga del periodo di prova, disciplinata dal contratto individuale, doveva essere sì “motivata” ma non necessariamente per iscritto né con obbligo di comunicazione; il richiamo nella lettera di assunzione all’art. 13 Regolamento All. A) al R.D. n. 148/1931 dimostra come il lavoratore dovesse essere in possesso dell’abilitazione (i.e. tesserino di polizia amministrativa), di cui invece pacificamente non era munito.

2. Avverso la sentenza M. F. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi. La società ha resistito con controricorso. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso. È stata comunicata memoria nell’interesse del lavoratore.

3. Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Ragioni della decisione

Si riportano i motivi di impugnazione come sintetizzati nel ricorso.

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1372 in combinato disposto con l’art. 2077 co. 2, cod. civ., in relazione alla efficacia vincolante tra le parti del contratto individuale e la sua inderogabilità, ove più favorevole, da parte della contrattazione collettiva; nonché, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 cod. civ., con riferimento all’interpretazione della volontà contrattuale espressa nel contratto individuale, nella parte in cui è prevista la durata del patto di prova di sei mesi e la necessità della motivazione della sua proroga; connessa e conseguente violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2096, 2725, 1325, 1418 cod. civ., in relazione alla necessità della forma scritta della proroga del patto di prova, che deve contenere la durata massima e la motivazione oltre a dover essere comunicata e accettata dal lavoratore, a pena di nullità (ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3, cod. proc. civ.). Si censura la sentenza impugnata per aver statuito che la proroga del periodo di prova, seppur come convenzionalmente pattuito deve essere motivata, non necessiterebbe per la sua sussistenza e validità della forma scritta e neppure della sua comunicazione al lavoratore.

2. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza e/o del procedimento per motivazione meramente apparente e, comunque, perplessa e obiettivamente incomprensibile con riferimento alla ritenuta irrilevanza non spiegata, ai fini della prova della motivazione della proroga del periodo di prova richiesta dal contratto individuale, della forma scritta e della sua comunicazione (ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 4, cod. proc. civ.). Si censura la sentenza impugnata perché, pur accertato che, per espressa volontà delle parti, la proroga del periodo di prova deve essere motivata e che la proroga del periodo di prova non è mai stata comunicata al lavoratore, non spiega le ragioni che giustificherebbero la ritenuta legittimità della proroga verbale e oltretutto, non comunicata.

3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 13 dell’All. A) al Regio Decreto n. 148 del 1931, 18 del CCNL Autoferrotranvieri 2015,  10 della Legge n. 604 del 1966 e 7, comma 1, del d.lgs. n. 104/2022 (attuativo della direttiva UE n. 2019/1152), nella parte in cui dettano i criteri per individuare la durata massima del periodo di prova e della sua proroga (ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3, cod. proc. civ.). Si censura la sentenza impugnata perché, nel valutare la legittimità della prosecuzione del periodo di prova oltre il termine di sei mesi, non ha correttamente applicato la normativa, interna e sovranazionale, che detta la disciplina del periodo di prova.

4. Con il quarto motivo si addebita alla sentenza la violazione e/o falsa applicazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché violazione del necessario contraddittorio tra le parti con riferimento alla mancata comunicazione datoriale delle ragioni asseritamente poste a fondamento della proroga e, in ogni caso, alla mancata richiesta del rilascio del tesserino alla Regione Lazio (ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3, cod. proc. civ.). Si censura la sentenza impugnata perché è stata affermata la legittimità della proroga del periodo di prova e, di conseguenza, anche del licenziamento, nonostante la proroga sia stata disposta in violazione dei principi di correttezza e buonafede, nonché del principio del contraddittorio non avendo, il datore di lavoro, posto in essere quanto era in suo dovere fare per legittimare la prosecuzione del rapporto oltre i sei mesi.

5. Con il quinto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 dell’All. A) al Regio Decreto n. 148 del 1931, dell’art. 15 del CCNL 2015 e successive modifiche e dell’art. 8 del Regolamento del 20 febbraio 2020, con riferimento alla pretesa necessità del possesso del tesserino di polizia amministrativa, quale requisito necessario al superamento della prova in violazione dell’art. 2094 cod. civ. (ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3, cod. proc. civ.). Si censura la sentenza nella parte in cui è stato considerato elemento indefettibile ai fini della valutazione dell’idoneità alla mansione specifica per il superamento del periodo di prova, il possesso del tesserino di polizia amministrativa in contrasto con la normativa applicabile che detta la disciplina del rapporto di lavoro.

6. Con il sesto motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul IV motivo di appello avente a oggetto la violazione dell’art. 42, comma 6, lett. b) e L.R. 16/2003 sull’erroneo presupposto dell’impossibilità di conseguire il tesserino di polizia giudiziaria (ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 4, cod. proc. civ.). Si censura la sentenza in quanto è stata completamente omessa la pronuncia sul IV motivo del ricorso in appello con cui il ricorrente aveva lamentato la violazione dell’art. 42, comma 6, lett. b), L.R. 16/2003 e dell’art. 2 del Bando sui requisiti necessari al rilascio del tesserino.

7. Con il settimo motivo si argomenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della L. n. 300 del 1970, degli artt. 1175 e 1375 c.c., e dei principi in materia di tempestività ed immediatezza della contestazione, nonché dell’art. 2697 cod. civ. con riferimento agli articoli 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.). Si censura la sentenza per aver escluso la violazione del principio di tempestività ed immediatezza nell’adozione delle contestazioni e successive sanzioni disciplinari unicamente sulla base del preteso fatto notorio della dimensione aziendale.

8. Il primo motivo di ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.

8.1. L’art. 13 del Regolamento allegato A) al Regio Decreto n. 148/1931 disciplina il periodo di prova e stabilisce:

«Gli agenti in prova sono obbligati ad acquistare la idoneità’ alle funzioni cui sono assegnati ed a soddisfare lodevolmente agli esperimenti prescritti, entro un conveniente periodo di tempo. Tale periodo di tempo è computato anche se prestato anteriormente al presente regolamento e non può essere superiore nel complesso:

a) per le ferrovie, a due anni di effettivo servizio;

b) per le tramvie e per i servizi di navigazione, ad un anno di effettivo servizio.

Il periodo di prova nei limiti suindicati va compiuto anche quando nel periodo stesso intervenga una assegnazione a mansioni di grado superiore a quello precedentemente affidato all’agente.

L’azienda ha facoltà, in casi eccezionali, di prolungare, a richiesta dell’agente, la durata della prova per un ulteriore periodo che in ogni caso non deve superare la metà dei termini di cui alle lettere a) e b).

Superato il prescritto periodo di prova, il personale viene nominato in pianta stabile con deliberazione del direttore dell’azienda, da comunicarsi, entro un mese dalla scadenza del periodo stesso, agli interessati con regolare partecipazione scritta. Analoga partecipazione, entro lo stesso termine, deve essere fatta agli agenti che, per deliberazione del direttore, siano giudicati non idonei al passaggio in pianta stabile.

Trascorso il termine di cui al comma precedente senza che sia intervenuta alcuna comunicazione da parte del direttore l’agente s’intende nominato stabile con decorrenza dalla data di scadenza del periodo di prova».

8.2. L’art. 18 del c.c.n.l. del 2015 ha derogato in melius il Regio Decreto (in forza della delega di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 12 luglio 1988, n. 270), unicamente nella parte in cui questo individua la durata del periodo di prova in due oppure in un anno di effettivo servizio, e prevede:

«1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 12 luglio 1988, n. 270, in deroga all’articolo 13, secondo capoverso, lettere a) e b), del Regolamento All. A) al R.D. n. 148/31, le parti convengono che per le assunzioni effettuate a decorrere dalla data di stipula del presente accordo:

a) la durata del periodo di prova è pari a 6 mesi:

– per i lavoratori per i quali non è prescritta una specifica abilitazione;

– per i lavoratori già in possesso della prescritta abilitazione al momento dell’assunzione.

b) per i lavoratori non in possesso delle prescritte abilitazioni il periodo di prova di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 13, Regolamento All. A) al R.D. n. 148/31, fermi restando i limiti massimi di durata, cessa comunque dal primo giorno del mese successivo a quello di conseguimento dell’abilitazione.

2. A decorrere dalla stipula del presente accordo, sono abrogati: l’articolo 60 del C.C.N.L. 23 luglio 1976 e l’articolo 3, All. A), dell’AN 27 novembre 2000».

8.3. Dalla lettura incrociata di queste norme si ricava che per il ricorrente, addetto alle tramvie e non in possesso delle prescritte abilitazioni, il periodo di prova “non può essere superiore nel complesso ad un anno di effettivo servizio”, limite massimo tenuto fermo dal contratto collettivo (“fermi restando i limiti massimi di durata”).

8.4. Nel caso in esame, il contratto individuale concluso col sig. F. ha stabilito che “il periodo di prova avrà la durata di 6 mesi di effettivo servizio ed è soggetto a proroga motivata, decorso il quale si procederà alla nomina in pianta stabile…” (contratto trascritto nel ricorso per cassazione, p. 15).

8.5. Ai sensi dell’art. 2096 c.c., l’assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto. La forma scritta necessaria, a norma dell’art. 2096 cod. civ., per il patto di assunzione in prova è richiesta ad substantiam, e tale essenziale requisito di forma, la cui mancanza comporta la nullità assoluta del patto di prova, deve sussistere sin dall’inizio del rapporto, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie, potendosi ammettere solo la non contestualità della sottoscrizione di entrambe le parti prima della esecuzione del contratto, ma non anche la successiva documentazione della clausola verbalmente pattuita mediante la sottoscrizione, originariamente mancante, di una delle parti, atteso che ciò si risolverebbe nella inammissibile convalida di un atto nullo, con sostanziale diminuzione della tutela del lavoratore (Cass. n. 11122 del 2002; n. 21758 del 2010; Cass. n. 17587 del 2013).

8.6. La necessità della forma scritta deve essere affermata anche per la proroga della durata del periodo di prova, ove ammissibile, in quanto la stessa incide, in senso modificativo, sul termine inderogabilmente soggetto al requisito della forma scritta, disposta allo scopo di tutelare l’interesse del lavoratore al carattere definitivo del rapporto.

Il contratto concluso tra le parti in causa, che indica un periodo di prova di sei mesi, inferiore al termine massimo normativamente posto, contempla la possibilità di una “proroga motivata”; la necessità che la proroga sia sorretta da una motivazione conferma l’esigenza che sia osservato, anche per essa, il requisito di forma scritta.

8.9. È pacifico che nel caso di specie nessuna proroga per iscritto sia stata comunicata al lavoratore alla scadenza dei sei mesi (15.6.2021 – il rapporto è iniziato il 15.12.2020) e, quindi, nessuna motivazione sia stata formalizzata per iscritto a sostegno di una proroga.

Con lettera del 13.12.21 è stato comunicato al dipendente il licenziamento per mancato superamento della prova.

8.10. La sentenza d’appello erra in diritto nel momento in cui ritiene legittima una proroga del periodo di prova “non necessariamente scritta né con obbligo di comunicazione”. Ciò sia per violazione dell’art. 2096 c.c., che nel momento in cui prevede per l’assunzione in prova l’obbligo della forma scritta vincola a tale requisito ad substantiam anche l’eventuale variazione di durata del relativo patto; inoltre, per violazione dei canoni ermeneutici, perché le espressioni adoperate nel contratto individuale sono significative della prescrizione di una proroga da farsi per iscritto, in quanto necessariamente accompagnata da un obbligo di motivazione, cioè di esternazione delle ragioni che quella proroga giustificano nell’interesse di entrambe le parti, oltre che da un dovere di comunicazione al lavoratore. La forma scritta della scadenza prorogata del periodo di prova e della motivazione che ne è alla base costituiscono irrinunciabili garanzie di certezza, atteso che la scadenza del periodo di prova segna il momento in cui il contratto, in mancanza di comunicazione del mancato superamento della prova medesima, diviene definitivo.

Dal punto di vista sistematico, è utile richiamare il penultimo comma dell’art. 13 del regolamento allegato al regio decreto del 1931 che descrive la procedura da seguire al termine del periodo di prova. È stabilito che «il personale viene nominato in pianta stabile con deliberazione del direttore dell’azienda, da comunicarsi, entro un mese dalla scadenza del periodo stesso, agli interessati con regolare partecipazione scritta. Analoga partecipazione, entro lo stesso termine, deve essere fatta agli agenti che, per deliberazione del direttore, siano giudicati non idonei al passaggio in pianta stabile». La disposizione citata prescrive l’adozione di un atto scritto con cui il direttore, terminato il periodo di prova, comunica ai dipendenti il positivo superamento, e quindi la nomina in pianta stabile, oppure la inidoneità al passaggio in pianta stabile per mancato superamento della prova. Simili previsioni rivelano una procedura caratterizzata da passaggi regolati per iscritto e da una rigorosa individuazione della scadenza del periodo di prova ed appaiono logicamente non compatibili con la lettura data dai giudici di appello, della facoltà di proroga del periodo di prova, prevista dal contratto individuale, supportata da apposita motivazione ma senza obbligo di forma scritta.

È, infine, significativo che la lettera di licenziamento (trascritta a p. 17 del ricorso) contenga un espresso cenno all’esistenza di una proroga (“con riferimento alla sua assunzione in prova avvenuta in data 15.12.2020 e successiva proroga formalizzata con lettera prot. …”), sintomo della consapevolezza datoriale di imprescindibilità di detto requisito, poi non rispettato nella concreta gestione del rapporto.

8.11. Non ha fondamento né letterale né logico la tesi secondo cui il riferimento fatto dal contratto individuale all’art. 13 del regolamento renda applicabile automaticamente il limite di un anno per il periodo di prova atteso che tale limite è espressamente definito dall’art. 18 del contratto collettivo come limite massimo di durata del periodo di prova, il che non esclude, ma anzi legittima, l’inserimento nel contratto individuale, con clausola di miglior favore, di un periodo più breve, come avvenuto nella fattispecie oggetto di causa.

8.12. Né può farsi leva, come pretende la società controricorrente, sul disposto dell’art. 18, comma 1, lett. b) del c.c.n.l. per sostenere l’applicazione del termine massimo di durata della prova di un anno, salva “comunque (la cessazione della prova) dal primo giorno del mese successivo a quello di conseguimento dell’abilitazione”, atteso che tale previsione non è richiamata dal contratto individuale, che deroga espressamente alla durata annuale, ponendo il limite di sei mesi; inoltre, l’inciso della cessazione della prova “comunque dal primo giorno del mese successivo a quello di conseguimento dell’abilitazione” riguarda una cessazione che intervenga all’interno del limite massimo e, nel caso in esame, tale limite è quello di sei mesi di cui al contratto individuale.

8.12. Posto che nel contratto concluso tra le parti era previsto un periodo di prova di sei mesi (scadenza 15.6.2021), prorogabile, e che la proroga è stata disposta senza il rispetto dell’obbligo di forma scritta, di motivazione e comunicazione, e deve quindi considerarsi nulla, ne discende l’illegittimità del licenziamento intimato il 13.9.2021 per mancato superamento della prova, dopo che il termine di sei mesi era ampiamente trascorso.

8.13. L’accoglimento del primo motivo di ricorso porta a ritenere assorbiti i motivi dal secondo al sesto.

9. Il settimo motivo di ricorso non è fondato.

9.1. Il principio di immediatezza della contestazione disciplinare, elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro (Cass. n. 1248 del 2016; n. 19115 del 2013; Cass. n. 15649 del 2010; Cass. n. 19424 del 2005) ed espressione del generale precetto di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto di lavoro, ha carattere relativo, potendo, nei casi concreti, esser compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, necessario per l’accertamento e la valutazione dei fatti, specie quando il comportamento del lavoratore consista in una serie di atti convergenti in un’unica condotta, ed implichi pertanto una valutazione globale ed unitaria, ovvero quando la complessità dell’organizzazione aziendale e della relativa scala gerarchica comportino la mancanza di un diretto contatto del dipendente con la persona titolare dell’organo abilitato ad esprimere la volontà imprenditoriale di recedere, sicché risultano ritardati i tempi di percezione e di accertamento dei fatti e, quindi, di adozione dei relativi provvedimenti (Cass. n. 1248 del 2016; n. 281 del 2016; n. 15649 del 2010; Cass. n. 22066 del 2007), restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo (Cass. n. 23346 del 2018; n. 16841 del 2018; n. 281 del 2016; n. 20719 del 2013 n. 19115 del 2013).

9.2. La decisione impugnata si è attenuta a tali canoni e, con accertamento in fatto non revisionabile in questa sede, ha giudicato la complessità della organizzazione e delle dimensionali aziendali fattore idoneo a giustificare il concreto intervallo temporale, di circa tre mesi, intercorso tra la scadenza del periodo di prova e il recesso.

10. Per le ragioni esposte, accolto il primo motivo di ricorso, respinto il settimo e assorbiti i restanti motivi, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello che provvederà a individuare le conseguenze della illegittimità del licenziamento e provvederà, inoltre, a regolare le spese anche per il giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il settimo, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.