AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento n. 17106 dell’ 8 giugno 2026
Regole procedurali per le istanze di consulenza giuridica presentate ai sensi dell’articolo 10-octies della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”
Dispone:
1. Definizioni
Ai fini del presente provvedimento, si intende per:
a) “tributi erariali”, i tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
b) “enti pubblici”, i soggetti costituiti con personalità giuridica di diritto pubblico, con esclusione dei soggetti di diritto privato diversi da quelli espressamente previsti dall’articolo 10-octies della legge 27 luglio 2000, n. 212 (di seguito, Statuto dei diritti del contribuente), ancorché siano ricompresi nell’elenco delle amministrazioni pubbliche come definito dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero siano qualificabili come organismi di diritto pubblico di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
c) “amministrazioni centrali dello Stato” ed “enti pubblici a rilevanza nazionale”, anche le articolazioni territoriali e le sedi prive di rilevanza fiscale munite di procura del legale rappresentante dell’amministrazione o dell’ente;
d) “soggetti non residenti”, i soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 73, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
e) “modalità di presentazione consentite”, la sola presentazione per via telematica attraverso l’impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero attraverso l’utilizzo di un servizio telematico reso disponibile in rete dall’Agenzia delle entrate che preveda le modalità di accesso disciplinate dall’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della cui attivazione venga data notizia sul sito internet dell’Agenzia medesima; per i soli soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, per “modalità di presentazione consentite” si intende, altresì, la presentazione alla casella di posta elettronica ordinaria individuata nell’Allegato A;
f) “istanza sottoscritta”, l’istanza sottoscritta, con le modalità di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante del soggetto istante ovvero dal procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
g) “recapiti dell’istante”, il domicilio e i recapiti anche telematici dell’istante o dell’eventuale domiciliatario, indicati nell’istanza di consulenza giuridica, presso i quali devono essere effettuate le comunicazioni dell’amministrazione e deve essere comunicata la risposta; ove nell’istanza le suddette informazioni non siano presenti, per “recapiti dell’istante” si intendono quelli previsti dall’articolo 60-ter del d.P.R. n. 600 del 1973; ove manchino anche tali informazioni, per “recapiti dell’istante” si intendono quelli presenti in Anagrafe tributaria;
h) invito, richiesta o risposta “comunicato”, quello eseguito ai sensi dell’articolo 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, ovvero attraverso la posta elettronica certificata, ovvero attraverso il servizio telematico di cui alla precedente lettera e), ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, alla casella di posta elettronica ordinaria indicata nell’istanza;
i) “ricezione” o “ricevimento” di dati o documenti comunicati dall’istante, la data risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal sistema di posta elettronica certificata, ovvero la data risultante dalla ricevuta emessa dal servizio telematico di cui alla precedente lettera e), ovvero la data di invio alla casella di posta elettronica ordinaria.
2. Soggetti legittimati
L’istanza di consulenza giuridica può essere presentata esclusivamente dai soggetti indicati nell’articolo 10-octies dello Statuto dei diritti del contribuente, anche non residenti.
3. Uffici competenti
3.1. Le istanze di consulenza giuridica sono presentate alle Direzioni regionali qualora siano formulate dai seguenti soggetti:
a) associazioni sindacali e di categoria e ordini professionali che esprimono interessi diffusi nell’ambito della Regione, ai quali sia stato attribuito il codice fiscale;
b) enti pubblici territoriali ed enti locali, nonché organi periferici delle amministrazioni statali, operanti nell’ambito della Regione, ai quali sia stato attribuito il codice fiscale.
3.2. Le istanze di consulenza giuridica sono presentate alla Direzione regionale competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto istante.
3.3. Le istanze di consulenza giuridica formulate dai soggetti non residenti, nonché le istanze formulate dalle amministrazioni centrali dello Stato, dagli enti pubblici aventi rilevanza nazionale, dalle rappresentanze nazionali delle associazioni sindacali e di categoria e dagli organi istituzionali di rappresentanza nazionale degli ordini professionali sono presentate alla Divisione Contribuenti.
3.4. Se l’istanza è presentata a un Ufficio diverso da quello competente ovvero a un indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria diverso da quello corrispondente all’Ufficio competente o, in caso di soggetto non residente, a quello individuato nell’Allegato A, l’Ufficio ricevente la trasmette all’Ufficio competente. In tal caso, il termine per la risposta inizia a decorrere dalla data di ricezione dell’istanza da parte dell’Ufficio competente. La data di ricezione dell’istanza da parte dell’Ufficio competente è comunicata all’istante.
3.5. Le Direzioni regionali possono inoltrare alla Divisione Contribuenti le istanze ricevute nei casi di maggiore complessità o incertezza della soluzione. In tali ipotesi, la Divisione Contribuenti fornisce direttamente la risposta all’istante.
4. Modalità di presentazione delle istanze
4.1. L’istanza di consulenza giuridica, redatta in forma libera ed esente da bollo, è sottoscritta e presentata dai soggetti legittimati agli Uffici competenti con le modalità di presentazione consentite.
4.2. Nell’istanza di consulenza giuridica, il legale rappresentante del soggetto istante dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, di non essere a conoscenza, alla data di presentazione dell’istanza, dell’esistenza di attività di controllo in corso o, comunque, non ancora definite, mediante ravvedimento, accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione o a seguito di giudicato, nei riguardi dell’istante nonché dei propri associati e/o rappresentati sulla medesima questione interpretativa oggetto dell’istanza.
4.3. Le attività di controllo di cui al punto precedente comprendono, ad esempio, le verifiche fiscali effettuate sia dalle Agenzie fiscali che dalla Guardia di finanza, gli avvisi di accertamento, gli accertamenti con adesione non ancora perfezionatisi, i questionari, le attività di liquidazione e di controllo formale della dichiarazione, l’avvenuta presentazione di richieste di rimborso, di istanze di annullamento, anche parziale, in autotutela e comunque ogni altra attività posta in essere dalle Agenzie fiscali e/o dalla Guardia di finanza relativa alla questione oggetto del quesito.
5. Istruttoria
5.1. Nei casi in cui l’istanza sia carente dei requisiti regolarizzabili di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Viceministro dell’Economia e delle finanze del 24 giugno 2025 (di seguito, Decreto), l’invito a regolarizzare è comunicato all’istante entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza da parte dell’Ufficio competente.
5.2. L’istante provvede alla regolarizzazione entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito con le stesse modalità consentite per la presentazione dell’istanza. I termini ordinatori per la risposta iniziano a decorrere dalla ricezione dei dati carenti da parte dell’Ufficio richiedente.
5.3. Quando non è possibile fornire risposta all’istanza di consulenza giuridica sulla base dei documenti allegati, l’Ufficio procedente può chiedere all’istante, una sola volta, nel termine ordinatorio di trenta giorni dalla ricezione o dalla regolarizzazione, di integrare la documentazione presentata.
5.4. L’istante è tenuto a trasmettere all’Ufficio richiedente tutti i documenti richiesti entro sessanta giorni dal ricevimento dell’invito, con le stesse modalità consentite per la presentazione dell’istanza, o, in alternativa, a esplicitare i motivi della mancata esibizione. I termini per la risposta iniziano a decorrere dalla ricezione della documentazione integrativa da parte dell’Ufficio richiedente, purché tale documentazione risulti completa rispetto a quella richiesta.
5.5. L’Ufficio procedente, quando richiede un parere preventivo ad altra amministrazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, terzo periodo, del Decreto, ne dà contestualmente comunicazione all’istante, informandolo della sospensione dei termini per la risposta. Se il parere preventivo non è reso e comunicato nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, l’istanza di consulenza giuridica è dichiarata improcedibile.
5.6. Quando la regolarizzazione o la documentazione richiesta non sono trasmesse entro i termini previsti dai punti 5.2 e 5.4, l’Ufficio procedente prende atto della rinuncia all’istanza di consulenza giuridica e ne dà comunicazione all’istante.
5.7. In pendenza dei termini di istruttoria della consulenza giuridica, resta ferma la possibilità per gli istanti di presentare all’Ufficio competente la rinuncia espressa all’istanza, con le stesse modalità consentite per la presentazione dell’istanza.
6. Risposta alle istanze di consulenza giuridica
6.1. La risposta, scritta e motivata, è comunicata all’istante entro il termine ordinatorio previsto dall’articolo 4 del Decreto.
6.2. Tutti i termini stabiliti dal Decreto, sia per l’Ufficio sia per gli istanti sono sospesi in ogni caso tra il 1° e il 31 agosto. Detti termini, se scadono di sabato o di giorno festivo, sono differiti al primo giorno successivo non festivo.
6.3. Le risposte rese alle istanze di consulenza giuridica ammissibili sono pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate secondo i criteri stabiliti con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 185630 del 7 agosto 2018.
7. Monitoraggio delle risposte
La Divisione Contribuenti garantisce l’uniformità di applicazione delle disposizioni anche attraverso il monitoraggio delle risposte fornite dalle Direzioni regionali, da effettuarsi secondo quanto previsto dalle direttive interne.
Motivazioni
Il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, in attuazione della delega di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, ha introdotto l’articolo 10-octies nello Statuto dei diritti del contribuente, disciplinando l’istituto della consulenza giuridica.
Il Decreto ha introdotto le disposizioni applicative in materia di consulenza giuridica, demandando, con l’articolo 3, comma 4, ad appositi provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti organizzativi e delle proprie prerogative funzionali, la definizione delle regole concernenti, in particolare, le modalità di presentazione delle istanze, l’individuazione degli uffici cui le medesime istanze sono trasmesse e di quelli da cui pervengono le risposte, le modalità di comunicazione delle medesime risposte e ogni altra eventuale regola concernente la procedura.
Il presente provvedimento, adottato in attuazione delle disposizioni di cui sopra, fornisce anche indicazioni operative che consentono, per i tributi di competenza dell’Agenzia delle entrate, l’agevole fruizione del servizio di consulenza giuridica disciplinato dal nuovo articolo 10-octies dello Statuto dei diritti del contribuente.
L’articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192, ha chiarito, abrogando il generico riferimento agli enti privati, che sono legittimati alla presentazione delle istanze di consulenza giuridica esclusivamente i soggetti elencati all’articolo 10-octies; inoltre, come si evince dal Decreto, sono legittimati alla presentazione delle medesime istanze anche i soggetti non residenti.
Considerato che tali disposizioni disciplinano solo le istanze presentate dai predetti soggetti, il presente provvedimento non contiene le disposizioni applicative in materia di “consulenza giuridica interna”, ossia attivata dagli Uffici dell’amministrazione finanziaria. Al riguardo, si ritiene comunque che, per quanto compatibili, le medesime modalità di gestione delle istanze di consulenza giuridica stabilite dal presente provvedimento si applichino anche alle istanze di “consulenza giuridica interna”.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 64, articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato dalla delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato dalla delibera del Comitato di gestione n. 43 del 2025 (articolo 2, comma 1).
Disciplina normativa di riferimento:
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”;
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” (articolo 62);
Legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3”;
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
Legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 185630 del 7 agosto 2018, recante “Pubblicità delle risposte fornite in relazione alle istanze di interpello e consulenza giuridica”;
Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e successive modificazioni, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
Legge 9 agosto 2023, n. 111, e successive modificazioni, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”;
Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, e successive modificazioni, recante “Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente”;
Decreto del Viceministro dell’Economia e delle finanze del 24 giugno 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2025, recante “Disposizioni applicative in materia di consulenza giuridica”;
Decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192, recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti”.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Allegato A
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