CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17464 depositata il 2 giugno 2026

Ricalcolo della pensione goduta – Periodi di contribuzione figurativa per malattia – Decadenza triennale – Riliquidazione – Differenze sui ratei maturati – Accoglimento

Fatti di causa

1. Con ricorso depositato in data 22/07/2019 A.L. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi, sezione lavoro, che nel contraddittorio con l’INPS aveva respinto il ricorso diretto ad ottenere il ricalcolo della pensione goduta attraverso l’accredito di contributi figurativi di malattia precedenti alla data del pensionamento, per gli anni 2002, 2005 e 2006.

2. Con la sentenza n. 729/2020 depositata in data 09/12/2020, la Corte di Appello di Lecce, sezione lavoro, ha accolto l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, ha condannato l’INPS alla riliquidazione della pensione tenendo conto dei periodi di contribuzione figurativa per malattia.  

3. Avverso detta pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo.

 A.L. si è costituita con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

4. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 14/05/2026.

Ragioni della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS deduce violazione dell’art. 47 del d.P.R. 30/04/1970, n. 639, come novellato dall’art. 38, comma 1, lettera d), num. 1, del d.l. 06/07/2011, n. 98, convertito in legge 15/07/2011, n. 111, e dell’art. 252 disp. att. c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c..

Si critica la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello ha respinto l’eccezione di decadenza sollevata dall’INPS.

2. Il motivo è fondato.

3. Va premesso che la parte ricorrente è titolare di una pensione con decorrenza 01/01/2013 e ha proposto ricorso in via giudiziale per il ricalcolo nel settembre del 2016.

4. La sentenza impugnata ha affermato che «la decadenza può ipotizzarsi unicamente per l’esigibilità dei singoli ratei pensionistici, ma non in relazione alla correttezza del calcolo della pensione».

5. Si tratta di affermazione censurabile in diritto: in materia trovano applicazione i principi da ultimo ribaditi, all’esito di ampia motivazione, da Cass. 09/10/2025 n. 27116: «la decadenza triennale di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall’art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla legge n. 111 del 2011, si applica anche alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici già in essere, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del d.l. citato, ossia dal 6 luglio 2011».  

5.1. Alle più diffuse motivazioni della pronuncia da ultimo citata si fa rinvio anche ai sensi dell’art. 118, disp. att. c.p.c..

6. La domanda amministrativa depositata in data 16.04.2016 non vale a escludere il maturare della decadenza atteso che come affermato da Cass. 12/08/2021, n. 22820: in tema di controversie in materia pensionistica, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall’art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, è evitata non già dalla domanda amministrativa ma solamente dalla proposizione dell’azione giudiziaria, essendo questo l’atto previsto dalla legge il cui compimento va effettuato nel previsto termine iniziale (riconoscimento parziale ovvero pagamento in misura ridotta della pensione).

7. La sentenza impugnata non si è attenuta a questi principi e, in accoglimento del ricorso va cassata con rinvio.

8. Quanto alla operatività della decadenza la Corte del rinvio terrà conto anche del principio, sempre affermato da questa Corte nella pronuncia Cass. 09/10/2025 n. 27116 secondo il quale: «in tema di richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall’art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla legge n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale».

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.