CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18379 depositata l’ 8 giugno 2026
Lavoro – Trattamento pensionistico anticipato – Anzianità contributiva – contributi figurativi – Somma versata nei periodi di CIGS – Godimento dell’indennità di mobilità – Requisito minimo contributivo – Accoglimento
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Milano ha confermato la pronuncia resa, in primo grado, dal Tribunale di Monza, con la quale è stato accolto il ricorso promosso da M.C., ex dipendente della ditta P. S.p.a., volto al riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato ai sensi dell’art. 1, comma 295 della l. n. 208 del 2015, considerando raggiunta l’anzianità contributiva attraverso la somma dei contributi versati nei periodi di CIGS e di quelli figurativi accreditati per il periodo di mobilità.
2. La Corte territoriale ha inteso che la disposizione in questione, la quale dispone che l’accesso al pensionamento anticipato si estende ai dipendenti di aziende editoriali e di stampa di periodici cessate dall’attività ancorché, dopo il periodo di godimento, siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa, vada interpretato nel senso che al fine di perfezionare il requisito minimo contributivo sulla base del quale accedere alla predetta anticipazione della pensione, possano essere computati anche i contributi figurativi accreditati in riferimento al periodo di mobilità fruito successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro per lo scadere della cassa integrazione.
3. La Corte territoriale è giunta a tale conclusione valorizzando l’art. 7, co.9 della l. n. 223 del 1991, nella parte in cui dispone che i contributi figurativi relativi ai periodi di godimento dell’indennità di mobilità vanno considerati utili ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico.
4. L’Inps con proprio ricorso articolato sulla base di un unico motivo ha richiesto la cassazione della sentenza.
5. M.C. resiste con controricorso.
6. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
7. La causa è stata tratta all’udienza del 13 maggio 2026 ed all’esito della camera di consiglio il Collegio si è riservato giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., l’Istituto ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dell’art. 1, comma 295 della l. n. 208 del 28 dicembre 2015.
2. Dopo aver rilevato come la Corte di appello nella motivazione abbia erroneamente richiamato l’operatività dell’art. 1, comma 154 della l. n. 205 del 2017, mentre al C. si applica, piuttosto, la disposizione di cui all’art. 1, comma 295, della l. n. 208 del 2015, avendo l’azienda di cui era dipendente sottoscritto l’accordo per aderire alla C.I.G. in data 3 settembre 2013, quindi entro la data del 31 dicembre 2013, sostiene l’erroneità della statuizione della Corte d’appello secondo la quale il requisito contributivo minimo si perfeziona anche oltre il periodo di cassa integrazione.
3. La norma in epigrafe avrebbe introdotto una nuova disciplina in tema di prepensionamento speciale rispetto a quella contenuta nel d.P.R. n.157 del 2013, allo scopo di salvaguardare i dipendenti delle imprese editrici e stampatrici in crisi, consentendo loro di avvalersi dei più vantaggiosi criteri fissati da una legge di settore precedente (art. 37 co.1, l. n. 416 del 1981), a condizione, però, che l’anzianità contributiva sia stata raggiunta entro il periodo di godimento della cassa integrazione.
4. Il motivo merita accoglimento.
5. In attuazione dell’art. 24, co. 18 della l. n. 214 del 2011, rubricato “Armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico” il legislatore ha tenuto conto di regimi che prevedono requisiti diversi da quelli propri dell’assicurazione generale obbligatoria, quali il settore delle imprese editrici e di stampa.
6. Tali settori non sono stati direttamente investiti dalla riforma, ma sono stati assoggettati a misure di armonizzazione affidate a decreti interministeriali assunti su proposta del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’economia.
7. Le categorie di lavoratori espressamente menzionate dalla norma di armonizzazione sono: i lavoratori impegnati nel sottosuolo, il personale della Polizia e delle Forze Armate e i Vigili del fuoco; la norma non esclude, tuttavia l’eventualità che il regolamento venga esteso anche ad altri regimi pensionistici.
Il settore qui in esame è stato infatti regolamentato dal d.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157, e, al pari degli altri, è finalizzato ad assicurare “…un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento” bilanciando l’urgenza posta dal legislatore del 2011 “…con le obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività, nonché dei rispettivi ordinamenti” (sempre il co.18).
8. L’art. 3 del d.P.R. ha modificato, inasprendolo, il requisito contributivo sancito dall’art. 37 co.1, lett. a) della l. n. 416 del 1981, ai sensi del quale per accedere alla pensione anticipata occorrevano 35 anni di contributi, aggiornando tale requisito alla speranza di vita attraverso progressivi e periodici innalzamenti; rispetto alla norma regolamentare di “armonizzazione” (d.P.R. n. 157 del 2013).
9. L’art. 1, comma 295 della l. 208 del 2015 ha stabilito che «In deroga a quanto previsto dalla lettera g) del comma 1 dell’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, le disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 2013 in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici continuano ad applicarsi ai lavoratori poligrafici collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, in forza di accordi di procedura sottoscritti entro il 31 dicembre 2013, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 297 del presente articolo.»
10. Nello stesso senso l’art.1 co. 154 della l. n. 205 del 2017, il quale ha mantenuto il regime speciale di salvaguardia in favore dei predetti dipendenti «ancorché, dopo il periodo di godimento, siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa».
11. La difesa di parte controricorrente vorrebbe sostenere che il raggiungimento del requisito contributivo minimo possa avvenire anche calcolando i contributi figurativi versati nel periodo assistito dall’indennità di mobilità.
12. L’affermazione va inquadrata nella ratio complessiva dell’istituto dell’anticipazione pensionistica, sì come riferito alla categoria di lavoratori afferenti al settore editoria e stampa, un settore, cioè, per il quale norme speciali (segnatamente l’art. 37, co.1, della l. n. 416 del 1981), consentono l’opzione a domanda dell’interessato, nel termine di decadenza di sessanta giorni dall’ammissione al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria.
13. La ratio della deroga è posta bene in evidenza dall’Istituto ricorrente, il quale afferma che senza l’introduzione di tale regime di salvaguardia, coloro che avessero maturato il requisito contributivo quando l’anzianità era stata già inasprita dalla nuova normativa, avrebbero dovuto soggiacere alle nuove regole senza poter usufruire della pensione anticipata né poter presentare nessuna utile domanda e, se licenziati, sarebbero stati posti in mobilità.
14. La normativa introdotta con l’art.1 co. 295 della l. n. 208 del 2015 ha, quindi, stabilito una deroga per i lavoratori del settore editoria e stampa, i quali, avendo perfezionato il requisito contributivo secondo i criteri anteriori al regolamento di armonizzazione possano, entro il nuovo termine decadenziale – 60 giorni dal raggiungimento del requisito contributivo -, presentare la domanda di opzione per accedere al trattamento anticipato.
15. La lettera della legge, nonché la ratio da cui la stessa trae ispirazione, indicano che la norma del 2015, riferendosi a coloro i quali hanno acquisito il requisito contributivo stabilito dalla l.n.416 del 1981 (32 anni di contributi) entro il periodo di cassa integrazione, abbia voluto introdurre un limite temporale definitivo (e non rinviabile) ai fini dell’adesione all’opzione del pensionamento anticipato.
16. In tal senso, il richiamo della Corte d’appello all’art. 7, co.9 l. n. 223 del 1991, secondo cui i contributi figurativi accreditati per l’indennità di mobilità devono essere considerati utili al conseguimento del diritto alla pensione, non si lega coerentemente alla ricostruzione del quadro normativo applicabile al caso in esame.
17. Il principio, valido sul piano generale, resta estraneo alla formazione della fattispecie derogatoria che dà diritto, agli assicurati del settore editoria e stampa che hanno maturato il requisito contributivo per accedere alla pensione anticipata, all’applicazione dei criteri di cui alla (vecchia) legge n. 416 del 1981.
18. La norma che ha espressamente ritenuto utili i soli contributi versati nel periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria, e non anche quelli figurativi accreditati nel periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro per scadenza della cassa integrazione, costituisce una disciplina speciale e, pertanto, il suo contenuto letterale è di stretta interpretazione.
19. Si tratta di lettura che la S.C. ha recentemente avvalorato con una pronuncia con la quale, in tema di dipendenti di aziende editoriali e di stampa di periodici, ha stabilito che ai fini dell’accesso al pensionamento anticipato ex art. 1, comma 154, della l. n. 205 del 2017, vanno ritenuti utili i soli contributi versati nel periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria, e non anche quelli figurativi accreditati in riferimento al periodo di mobilità successivo alla cessazione del rapporto di lavoro per scadenza della cassa integrazione, in quanto la norma – riferendosi a coloro i quali hanno acquisito il requisito contributivo stabilito dalla l. n. 416 del 1981 entro il periodo di cassa integrazione, così fissando un limite temporale definitivo al fini dell’adesione all’opzione del pensionamento anticipato – ha introdotto una disciplina speciale, rispetto a quella di cui al d.P.R. n. 157 del 2013, il cui contenuto letterale è di stretta interpretazione (Cass., n. 2440 del 26/01/2023).
20. Tale pronuncia, che riguarda, espressamente, il pensionamento anticipato ai sensi dell’art.1, comma 154 della l. n. 205 del 2017 è estendibile al caso di specie atteso che la predetta disposizione ricalca, mutuandone caratteristiche e finalità, quella contenuta nell’art. 1, comma 295 della l. 208 del 2015, ragion per cui il principio espresso rispetto alla disposizione del 2017 risulta applicabile anche alla lettura della disposizione del 2015 oggetto della presente vicenda.
21. Né, infine, in senso contrario appare decisivo il richiamo alla circolare Inps n. 160 del 2012 laddove, nell’esplicare i presupposti di applicabilità del trattamento previdenziale anticipato, si individuano i destinatari della disposizione nei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali “collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell’art. 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, in forza di accordi di procedura sottoscritti nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2013”.
22. La circolare, nel richiamare il testo della disposizione primaria non assume valenza decisiva, anche laddove evidenzia che sono “ulteriori destinatari della norma” i lavoratori che “dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato al prepensionamento ai sensi dell’art. 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, hanno continuato a svolgere attività lavorativa alle dipendenze della medesima azienda editoriale, ovvero, siano stati collocati in mobilità”.
23. Si tratta di previsione la quale si sostanzia nel richiamo alla disposizione primaria e che non incide sulla valorizzazione, ai fini della maturazione dei contributi necessari per il prepensionamento, del solo periodo trascorso in cassa integrazione guadagni, ma anzi ne rafforza la lettura fornita in quanto individua solo tale periodo come “finalizzato al prepensionamento” e si limita ad evidenziare che, una volta maturati in tal modo i contributi, non assume rilievo nel senso di precludere la concessione del trattamento previdenziale, l’eventuale svolgimento di successiva attività lavorativa ovvero il collocamento in mobilità.
24. In definitiva, il ricorso va accolto.
25. La sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, la quale statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
26. In considerazione dell’accoglimento del ricorso, deve darsi atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.