Con le modifiche introdotte alla Camera al decreto di legge n. 50/2017 sono stati modificati i termini per l’esercizio della detrazione IVA. La nuova formulazione dell’articolo 19 del D.P.R. 633/72, la detrazione dell’imposta può essere esercitata, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto è sorto, ovvero entro 4 mesi dalla fine del periodo d’imposta, e non più entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo.

Con gli emendamenti approvati alla Camera il nuovo testo dell’art. 2 del D.L. 50/2017 statuisce che i nuovi termini per la detrazione IVA trovi applicazione a partire dalle fatture e dalle bollette doganali emesse dal 1 gennaio 2017, prevedendo cosi un periodo transitorio che permetta all’IVA diventa esigibile negli anni 2015 e 2016 di essere detratta secondo i termini previsti dal “vecchio” articolo 19 del D.P.R. 633/1972.

Per cui le fatture relative agli anni 2015 e 2016 l’IVA potrà essere detraibile entro:

  • il 30 aprile 2018, per le fatture 2015;
  • il 30 aprile 2019, per le fatture 2016.

In riferimento alle fatture di fine anno gli operatori che riceveranno una fattura relativa al 2017 nel 2018 saranno tenuti a registrarla nel momento in cui la ricevono, quindi nel 2018, ma facendola partecipare come credito al periodo d’imposta 2017.

Senza le modifiche introdotte dall’approvazione degli emendamenti al Decreto le conseguenze avrebbero potuto essere molto significative, costringendo gli operatori, in svariati casi, a dover presentare delle dichiarazioni integrative per gli anni 2015 e 2016 al fine di far partecipare le fatture per le quali non era stato esercitato il diritto di detrazione come credito nell’anno in cui il diritto era sorto.

La nuova disciplina normativa in ordine ai limiti temporali della detrazione IVA opera, oltre che per fatture e bolle doganali, anche per le note di variazione in diminuzione, accorciando notevolmente anche per queste i termini di detrazione.

La normativa, come modificata dal d.l. 50/2017, risulta in linea con quanto disposto dall’articolo 179, della Direttiva 2006/112/CE, che prevede che il diritto alla detrazione dell’imposta debba essere esercitato con riferimento al periodo in cui si verifica l’esigibilità dell’imposta e il soggetto passivo è entrato in possesso della fattura d’acquisto, fatta salva la facoltà degli stati membri di concedere un termine più ampio ai sensi del successivo articolo 180.

Infine dovranno essere verificate gli eventuali effetti che potrebbero esserci in relazione all’applicazione del regime di cassa per i soggetti semplificati. Si rammenta che le nuove disposizioni comportano la deduzione del costo sostenuto nel 2017 può avvenire al massimo entro il 30 aprile 2018, termine ultimo per l’esercizio del diritto di detrazione dell’IVA sostenuta sugli acquisti.