INPS – Messaggio n. 1966 dell’ 11 giugno 2026
Articolo 2 del Decreto-Legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale” – Bonus Giovani 2026 – Indicazioni operative e istruzioni contabili – Variazioni al piano dei conti
Premessa
Con la circolare n. 55 del 14 maggio 2026 l’Istituto ha fornito indicazioni in ordine all’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, che ha introdotto l’esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, di giovani che, alla data dell’assunzione, non abbiano compiuto trentacinque anni di età e siano svantaggiati o molto svantaggiati, secondo la definizione di cui al regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, denominato “Bonus Giovani 2026”.
In relazione al rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 651/2014 (cfr. il comma 11 dell’art. 2 del decreto-legge n. 62/2026), la misura agevolativa è stata comunicata alla Commissione europea in regime di esenzione da notifica, con attribuzione del numero di aiuto SA.123243.
Tanto rappresentato, si comunica che, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente messaggio, è possibile presentare la domanda di esonero contributivo in trattazione accedendo con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE di livello 3 e CNS) al sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus giovani 2026”, e compilando il relativo modulo di istanza on-line, con le modalità specificate al paragrafo 10 della citata circolare n. 55/2026.
Inoltre, di seguito, si forniscono indicazioni operative per la fruizione dell’agevolazione contributiva relativamente a tutte le gestioni previdenziali interessate, nonché le relative istruzioni contabili.
1. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens
Per potere esporre l’agevolazione contributiva di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto–legge n. 62/2026, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per lavoratore, relativamente all’assunzione a tempo indeterminato di giovani di età inferiore a trentacinque anni appartenenti a una delle seguenti categorie:
– soggetti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi (cfr. la circolare n. 55/2026, par. 4, lett. a);
– soggetti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno dodici mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014 (cfr. la circolare n. 55/2026, par. 4, lett. b);
– soggetti appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014 (cfr. la circolare n. 55/2026, par. 4, lett. c), dal mese di competenza luglio 2026, i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
– nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “EG26”, avente il significato di “Esonero contributivo Giovani 2026 – articolo 2, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
– nell’attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”.
Nel caso delle Agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente il numero di protocollo della domanda telematica e al relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo>, deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore “MATRICOLA_AZIENDA” o “CF_PERS_FIS” o ”CF_PERS_GIU”;
– nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
– nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese; tale elemento deve essere valorizzato esclusivamente per i periodi arretrati, ossia <AnnoMeseRif> deve essere diverso dal periodo di competenza della denuncia;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
I dati esposti nel flusso Uniemens, come sopra specificati, vengono successivamente riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
– con il codice di nuova istituzione “L645”, avente il significato di “Conguaglio Esonero contributivo Giovani 2026 – articolo 2, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
– con il codice di nuova istituzione “L646”, avente il significato di “Arretrati Esonero contributivo Giovani 2026 – articolo 2, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”.
Si sottolinea che la sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2026 e fino al mese precedente l’esposizione del mese corrente), deve essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio 2026, agosto 2026 e settembre 2026.
Per potere esporre l’agevolazione contributiva di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 62/2026, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per lavoratore, per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani di età inferiore a trentacinque anni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (cfr. la circolare n. 55/2026, par. 4, lett. d), dal mese di competenza luglio 2026, i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
– nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “EGZS”, avente il significato di “Esonero contributivo Giovani 2026 – articolo 2, comma 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
– nell’attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”.
Nel caso delle Agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente il numero di protocollo della domanda telematica e al relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo>, deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore “MATRICOLA_AZIENDA” o “CF_PERS_FIS” o ”CF_PERS_GIU”;
– nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
I dati esposti nel flusso Uniemens, come sopra specificati, vengono successivamente riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
– con il codice di nuova istituzione “L647”, avente il significato di “Conguaglio Esonero contributivo Giovani 2026 – articolo 2, comma 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
– con il codice di nuova istituzione “L648”, avente il significato di “Arretrati Esonero contributivo Giovani 2026 – articolo 2, comma 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”.
Si sottolinea che la sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2026 e fino al mese precedente l’esposizione del mese corrente), deve essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio 2026, agosto 2026 e settembre 2026.
Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo di altri incentivi non cumulabili con gli esoneri in trattazione e volesse fruire della misura in argomento, il medesimo deve procedere alla restituzione dell’agevolazione già fruita tramite flussi regolarizzativi che vengono elaborati senza l’aggravio delle sanzioni civili.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).
2. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens
I datori di lavoro privati per usufruire dell’esonero di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto–legge n. 62/2026, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per lavoratore, per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani con età inferiore a trentacinque anni iscritti alla Gestione pubblica, appartenenti a una delle seguenti categorie:
– soggetti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi (cfr. la circolare n. 55/2026, par. 4, lett. a);
– soggetti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno dodici mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014 (cfr. la circolare n. 55/2026, par. 4, lett. b);
– soggetti appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014 (cfr. la circolare n. 55/2026, par. 4, lett. c), a partire dal periodo di competenza luglio 2026 devono esporre nel flusso Uniemens sezione <ListaPosPA>, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della Gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.
In particolare, per esporre il beneficio spettante per l’assunzione a tempo indeterminato delle citate categorie di lavoratori, deve essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:
– nell’elemento <AnnoRif> deve essere inserito l’anno di riferimento dello sgravio;
– nell’elemento <MeseRif> deve essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;
– nell’elemento <CodiceRecupero> deve essere inserito il valore “76”, avente il significato di “Bonus Giovani 2026 – articolo 2, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
– nell’elemento <Importo> deve essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio. Si fa presente che il recupero dell’agevolazione relativa ai mesi da gennaio 2026 fino al mese precedente l’esposizione del mese corrente, deve essere effettuata esclusivamente nei flussi di competenza dei mesi di luglio 2026, agosto 2026 e settembre 2026.
Per esporre l’esonero contributivo di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto–legge n. 62/2026, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per lavoratore, per l’assunzione a tempo indeterminato di soggetti in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (cfr. la circolare n. 55/2026, par. 4, lett. d), deve essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:
– nell’elemento <AnnoRif> deve essere inserito l’anno di riferimento dello sgravio;
– nell’elemento <MeseRif> deve essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;
– nell’elemento <CodiceRecupero> deve essere inserito il valore “77”, avente il significato di “Bonus Giovani 2026 – articolo 2, comma 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
– nell’elemento <Importo> deve essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio. Si fa presente che il recupero dell’agevolazione relativa ai mesi da gennaio 2026 fino al mese precedente l’esposizione del mese corrente, deve essere effettuata esclusivamente nei flussi di competenza dei mesi di luglio 2026, agosto 2026 e settembre 2026.
Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo di altri incentivi non cumulabili con gli esoneri in trattazione e volesse fruire della misura in argomento, il medesimo deve procedere alla restituzione dell’agevolazione già fruita tramite l’invio, per ciascun mese, dell’elemento V1 Causale 5 che è elaborato senza l’aggravio delle sanzioni civili, escludendo l’importo dello sgravio precedentemente dichiarato.
Si evidenzia altresì che le agevolazioni riguardano esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici e che la stessa non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo come riferimento la nozione e l’elencazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <PosAgri> del flusso Uniemens
I datori di lavoro agricoli autorizzati a fruire dell’esonero di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 62/2026, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile, relativamente all’assunzione a tempo indeterminato di giovani di età inferiore a trentacinque anni, appartenenti a una delle seguenti categorie:
– soggetti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi (cfr. la circolare n. 55/2026, par. 4, lett. a);
– soggetti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno dodici mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014 (cfr. la circolare n. 55/2026, par. 4, lett. b);
– soggetti appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014 (cfr. la circolare n. 55/2026, par. 4, lett. c), devono valorizzare, a partire dal periodo di competenza luglio 2026, per i lavoratori interessati all’esonero, gli elementi di seguito specificati:
– in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;
– in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione “U8”, avente il significato di “Esonero contributivo Giovani 2026 – articolo 2, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”.
Per dichiarare l’importo spettante dell’esonero relativo alle competenze pregresse, per i lavoratori indicati con il <CodAgio> “U8” devono essere valorizzati i seguenti elementi:
– in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
– <CodAgio> con il codice agevolazione “U9”, avente il significato di “Arretrati Esonero contributivo Giovani 2026 – articolo 2, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
– <Retribuzione> con l’importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi.
Il codice agevolazione “U9”, utilizzato per dichiarare l’importo spettante rispetto ai periodi pregressi dell’esonero, deve essere utilizzato esclusivamente nella competenza del mese di luglio 2026 inviata entro il 3° periodo di trasmissione 2026 (dal 1° agosto 2026 al 30 novembre 2026).
I datori di lavoro agricoli autorizzati a fruire dell’esonero di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legge n. 62/2026, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per lavoratore, per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani di età inferiore a trentacinque anni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (cfr. la circolare n. 55/2026, par. 4, lett. d), devono valorizzare, a partire dal periodo di competenza luglio 2026, per i lavoratori interessati all’esonero, gli elementi di seguito specificati:
– in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;
– in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice agevolazione “UA”, avente il significato di “Esonero contributivo Giovani 2026 – articolo 2, comma 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”.
Per dichiarare l’importo spettante dell’esonero relativo alle competenze pregresse, per i lavoratori indicati con il <CodAgio> “UA” devono essere valorizzati i seguenti elementi:
– in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
– <CodAgio> con il codice agevolazione “UB”, avente il significato di “Arretrati Esonero contributivo Giovani 2026 – articolo 2, comma 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
– <Retribuzione> con l’importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi.
Il codice agevolazione “UB”, utilizzato per dichiarare l’importo spettante rispetto ai periodi pregressi dell’esonero, deve essere utilizzato esclusivamente nella competenza del mese di luglio 2026 inviata entro il 3° periodo di trasmissione 2026 (dal 1° agosto 2026 al 30 novembre 2026).
Come espressamente previsto dall’articolo 2, comma 10, del decreto-legge n. 62/2026, le agevolazioni in trattazione non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, pertanto, il flusso Uniemens viene scartato nel caso in cui il datore di lavoro compili il flusso Uniemens sezione <PosAgri> per lo stesso lavoratore beneficiario dell’esonero con altri <CodAgio> e/o con i codici relativi alle zone tariffarie agevolate.
In fase di trasmissione dei flussi Uniemens sezione <PosAgri>, l’Istituto verifica che le agevolazioni indicate nei medesimi siano coerenti con le autorizzazioni rilasciate.
I datori di lavoro agricoli possono verificare l’attribuzione dei suddetti codici di agevolazione consultando le sezioni “Codici Autorizzazione” e “Lavoratori Agevolati” della posizione aziendale, nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.
4. Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile degli oneri relativi agli esoneri in argomento, disciplinati dall’articolo 2 del decreto-legge n. 62/2026, si conferma il conto in uso GAW37201 istituito con la circolare n. 90 del 12 maggio 2025, aggiornato nella denominazione, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile del DM a cui vanno contabilizzate le somme conguagliate dai datori di lavoro ed esposte nel flusso Uniemens con i codici evento “L645” e “L646”, rispettivamente per il periodo corrente e a titolo di arretrati riguardo al comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 62/2026, e con i codici evento “L647” e “L648”, relativi rispettivamente al periodo corrente e a titolo di arretrati, con riferimento al comma 3 del medesimo articolo 2, come da istruzioni operative fornite al paragrafo 1 del presente messaggio.
Il conto GAW37201 viene utilizzato anche per rilevare contabilmente gli esoneri contributivi spettanti ai datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che, per le denunce contributive, si avvalgono del flusso Uniemens sezione <ListaPosPA>, tramite l’esposizione delle somme con i codici recupero “76” e “77” come illustrato nel paragrafo 2 del presente messaggio.
Parimenti si fa uso dello stesso conto per la rilevazione contabile delle somme conguagliate dai datori di lavoro agricolo per l’esonero contributivo in argomento ed esposte nel flusso Uniemens sezione <PosAgri> con i <CodAgio> “U8” e “U9”, rispettivamente per il periodo corrente e per gli arretrati in relazione al comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 62/2026, e con il <CodAgio> “UA” e “UB” riferiti al periodo corrente e agli arretrati di cui al comma 3 dell’articolo 2, secondo le istruzioni operative di cui al paragrafo 3 del presente messaggio.
I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso deli oneri sostenuti, previsti dalla normativa, saranno tenuti dalla Direzione generale.
Si riporta nell’Allegato n. 1 la variazione al piano dei conti.
Allegato
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
| Tipo variazione | V |
| Codice conto | GAW37201 |
| Denominazione completa | Esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati che assumono, a tempo indeterminato, personale non dirigenziale di età inferiore ai 35 anni alla data dell’assunzione, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico e apprendistato e per un periodo massimo di 24 mesi – art. 22, commi da 1 a 3, D.L. n. 60/2024; art. 1, comma 405, lettera a), della legge n. 207/2024; art. 1, commi da 153 a 155, della legge n. 199/2025; art. 2 del D.L. n. 62/2026 |
| Denominazione abbreviata | SGR.CTR.D.L.ZES.INF.35T.IND.24MESI-A22 C1-3DL60/24 |
| Validità e Movimentabilità | Mese 04 – Anno 2025 /M. P10 |
| Capitolo/Voce di bilancio | 1U1209133 |