CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 18663 depositata il 9 giugno 2026

Avviso di accertamento in rettifica – Avviso di pagamento – TARI – Omesso versamento – Motivazione apparente – Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato – Accoglimento

Fatti di causa

1. La G. Srl ha impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno l’avviso di pagamento n. (…) del (…), notificatole il 2 dicembre 2017, da parte del Comune di Castel San Giorgio (SA), per l’omesso versamento della TARI relativa all’anno 2014.

L’avviso era stato parzialmente annullato – dopo la conferma nel giudizio di prime cure – dalla sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania – sezione staccata di Salerno il 23 aprile 2021, n. 3460/4/2021, nel senso di sottrarre “alla superficie tassabile la superficie non assoggettabile a TARI in quanto in essa si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali al cui smaltimento provvede a proprie spese essa parte appellante (come da documentazioni in atti comprovante il contratto di smaltimento dei rifiuti speciali a carico della società appellante)”.

2. Indi, veniva emesso l’avviso di accertamento in rettifica n. (…) del 6 maggio 2021, notificato il 18 gennaio 2022, per l’omesso versamento della TARI relativa all’anno 2014, nella misura di Euro 6.562,00 a fronte di una riduzione del 30% delle aree esterne, avviso che veniva impugnato dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di I grado di Salerno.

I giudici di prime cure rigettavano il ricorso.

3. Sull’impugnazione della contribuente, la Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania confermava la decisione, rilevando in motivazione che “l’appellante lamenta che l’area oggetto dell’avviso di rettifica sia da qualificarsi come area scoperta, di natura pertinenziale, ma non operativa, perché solo destinata al transito degli automezzi funzionalmente allo svolgimento dell’attività societaria, come tale non sottoposta a Tari.

Va invece ritenuta fondata la difesa dell’Ente che ha dimostrato, tramite apporto fotografico (che peraltro contraddice il contenuto del rilievo fotografico allegato dalla società appellante alla sua relazione tecnica) che l’area esterna oggetto di contenzioso risulta essere area autonomamente operativa in quanto destinata alla movimentazione di materiali e al deposito degli stessi; dall’esame delle aerofoto allegate da parte appellante può concludersi nel senso che l’area in oggetto è occupata da materiale evidentemente destinato allo svolgimento dell’attività commerciale della G., il che non consente di ritener provate le asserzioni di parte appellante, che di contro sostiene che l’area in oggetto è utilizzata esclusivamente come parcheggio o transito mezzi.

Corretta pertanto è la qualificazione attribuita all’area da parte del Comune come area operativa, con riduzione della tassa nella misura del 30%.

In definitiva, non è possibile ritenere, come sostenuto da parte appellante che l’area in esame vada inquadrata nella previsione di esenzione di cui al Regolamento Tari del

Comune di Castel San Giorgio, invocato dalla contribuente”.

4. Per la cassazione di detta sentenza – n. 6429/2/2023 del 20 novembre 2023 ricorre la società contribuente, formulando quattro motivi, deposita memoria illustrativa e chiede disporsi la riunione al presente procedimento di altro iscritto al n. 17452/2025 R.G., soggettivamente e oggettivamente connesso.

5. Il Comune di Castel San Giorgio (SA) è rimasto intimato.

Ragioni della decisione

1. Va pregiudizialmente evidenziato che la ricorrente ha chiesto la riunione al presente giudizio del procedimento iscritto al n. 17452/2025 R.G., chiamato per la medesima adunanza camerale del 26 maggio 2026, pendente tra le stesse parti ed avente ad oggetto altra annualità del medesimo tributo (cioè, la TARI relativa all’anno 2017).

1.1. L’istanza non può essere accolta in ragione della peculiarità delle questioni concernenti i singoli procedimenti, che rendono opportuno l’esame e l’approfondimento separato.

Del resto, la trattazione unitaria di procedimenti connessi non è obbligatoria, ma implica una scelta discrezionale del giudice (cfr. Cass., Sez. 5, 30 ottobre 2018, n. 27550); e, nel caso di specie, ritiene il Collegio che l’uniformità delle decisioni è già garantita dalla trattazione congiunta delle cause nella medesima adunanza.

2. Con il primo motivo di ricorso, la società deduce violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., invocando la formazione del giudicato esterno in relazione alla sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania – sezione staccata di Salerno il 23 aprile 2021, n. 3460/4/2021, di cui è stata attestata l’irrevocabilità.

 Afferma la ricorrente che la decisione, resa nel giudizio proposto dalla G. Srl avverso l’avviso di pagamento per la TARI relativa all’anno 2014, si era espressa nel senso della non assoggettabilità a tassazione dei locali e delle aree produttivi di rifiuti speciali; ciononostante, nel giudizio avente ad oggetto il successivo avviso di rettifica, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado, con la sentenza gravata, ha ritenuto applicabile la tassazione della superficie adibita ad area esterna pertinenziale dell’opificio industriale nella misura ridotta del 30%, sull’assunto della sua natura di area operativa, in contrasto con il decisum della pronuncia sopra menzionata.

3. Con il secondo motivo di ricorso, la società deduce la nullità della decisione per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., nonché per violazione degli artt. 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111, sesto comma, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ..

Essa lamenta l’apparenza della motivazione, essendosi la Corte di secondo grado limitata a condividere le evidenze cristallizzate nelle foto di Google Earth prodotte dalla parte appellata, senza un effettivo vaglio critico, omettendo il puntuale apprezzamento delle prove e senza esplicitare delle ragioni della ritenuta attendibilità e condivisibilità di una prova piuttosto che delle altre.

4. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ..

Essa osserva che nel giudizio di primo grado, il Comune di Castel San Giorgio (SA) si era costituito in giudizio solo in prossimità dell’udienza di discussione, depositando documentazione e formulando eccezioni non rilevabili d’ufficio.

La stessa censura, quindi, la sentenza impugnata che non si è pronunziata sull’eccezione di nullità della decisione di prime cure, in quanto basata su documentazione tardivamente prodotta.

5. Con il quarto motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ..

Essa censura la sentenza per avere posto a fondamento della decisione le aerofoto attinte da Google Earth e prodotte dall’ente resistente, attestanti che solo una parte (1/10) dell’area scoperta è adibita a deposito di materie prime, pervenendo tuttavia a reputare legittima, sulla base delle medesime evidenze, la tassazione dell’intera superficie oggetto di contenzioso.

Secondo la società, lo stesso fotogramma ritrae il piazzale dell’opificio utilizzato, per la quasi totalità, quale area di transito, come dedotto dalla G. Srl; avrebbe, quindi, errato la Corte di secondo grado nel valutare il significato oggettivo della prova e nell’elaborare il contenuto informativo deducibile dal dato istruttorio, in palese violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.

5. Il primo motivo è fondato, con assorbimento delle censure formulate con il secondo motivo e il quarto motivo.

5.1. Nel processo tributario, il principio ritraibile dall’art. 2909 cod. civ. – secondo cui il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggettivi dati dai suoi elementi costitutivi, ovvero della causa petendi, intesa come titolo dell’azione proposta, e del bene della vita che ne forma l’oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitumimmediato) – è applicabile anche nel caso in cui gli atti tributari impugnati in due giudizi siano diversi (nella specie, un avviso di pagamento e un avviso di accertamento in rettifica), purché sia identico l’oggetto del giudizio medesimo, riferito al rapporto tributario sottostante (Cass., Sez. 5, 22 settembre 2011, n. 19310; Cass., Sez. 6-5, 30 ottobre 2017, n. 25798).

Peraltro, giova ricordare anche che il giudicato formatosi sull’atto facoltativamente impugnabile è destinato a riverberarsi sugli atti impositivi o esattivi ad esso successivi (Cass., Sez. Trib., 26 giugno 2023, n. 18241; Cass. Sez. Trib., 14 maggio 2024, n. 13342). Ciò in quanto la forza conformativa del giudicato non può trovare un limite nelle regole che presiedono alla contestabilità, in via giurisdizionale o amministrativa, degli atti tributari.

In altri termini, il potere che ha la pubblica amministrazione di formarsi unilateralmente gli atti impositivi o esattivi trova un limite nel caso in cui quello stesso rapporto soggettivo ed oggettivo sul quale quegli atti vadano ad incidere sia stato oggetto di un precedente o successivo giudicato.

Nel caso di giudicato precedente, l’atto impositivo o esattivo che si ponesse in contrasto con la regula iuris giudizialmente ed irretrattabilmente affermata sarebbe nullo (si vedano, nell’ambito del processo amministrativo, gli artt. 114 cod. proc. amm. e 21-septies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241); nel caso di giudicato successivo, l’atto impositivo o esattivo in contrasto con quella regula iuris resterebbe definitivamente privato della sua efficacia; diventerebbe, in altre parole, inefficace (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. Trib., 26 giugno 2023, n. 18241; Cass., Sez. Trib., 29 aprile 2025, n. 11303).

5.2. Dal che si può desumere, in relazione alle vicende in disamina, che il giudicato eventualmente formatosi sul primo atto facoltativamente impugnabile (nella specie, l’avviso di pagamento) può essere invocato nel giudizio concernente l’impugnazione del secondo atto impugnabile (nella specie, l’avviso di accertamento in rettifica), giacché la scelta del contribuente di anticipare la tutela contenziosa rispetto alla pretesa dell’ente impositore non può essere vanificata dall’emanazione di un atto successivo in contraddizione con l’irrevocabilità di un accertamento negativo del giudice tributario sulla debenza del tributo.

5.3. Nel caso di specie, la sentenza gravata, nel qualificare l’area esterna come “autonomamente operativa in quanto destinata alla movimentazione di materiali e al deposito degli stessi”, legittimandone la tassazione, seppur con una riduzione del 30%, si pone in insanabile contrasto con il predetto giudicato.

L’accertamento in minus della superficie imponibile, operato dalla sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania – sezione staccata di Salerno il 23 aprile 2021, n. 3460/4/2021, deve, pertanto, ritenersi vincolante in questa sede.

6. Il terzo motivo è destituito di fondamento.

Secondo questa Corte, in tema di contenzioso tributario, la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché, qualora tali difese non siano state concretamente esercitate, nessun altro pregiudizio può derivare al resistente, al quale va riconosciuto il diritto di negare i fatti costitutivi della pretesa attrice, di contestare l’applicabilità delle norme di diritto invocate, nonché di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del D.Lgs. n. 546 del 1992 (Cass., Sez. 5, 2 aprile 2015, n. 6734; Cass., Sez. 5, 30 gennaio 2019, n. 2585; Cass., Sez. Trib., 13 maggio 2025, n. 12672).

7. Alla stregua delle superiori considerazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del primo motivo, l’assorbimento del secondo motivo e del quarto motivo, nonché l’infondatezza del terzo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania, in diversa composizione, per la determinazione della superficie imponibile e la liquidazione del minor tributo, nonché per regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, rigetta il terzo motivo, dichiara l’assorbimento del secondo motivo e del quarto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania, in diversa composizione, anche per regolare le spese del giudizio di legittimità.