CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 17707 depositata il 3 giugno 2026

Lavoro – Società di somministrazione – Trattamenti retributivi – Contributi previdenziali – Obbligo solidale – Responsabilità personale dell’utilizzatore – Generatore dell’obbligazione pecuniari – Rigetto

Fatti di causa

1. Con sentenza n. 177/2023 il Tribunale di Ancona – premettendo in motivazione che il ricorrente A.G. tramite i propri procuratori aveva rinunciato alle domande di cui ai punti 1, 2, 3, 4 delle sue conclusioni, relative all’illegittimità di contratti di somministrazione con conseguente costituzione del rapporto con l’utilizzatrice, sicché era residuato unicamente il contenzioso sulla spettanza del premio di risultato – così aveva provveduto:

1) in parziale accoglimento del ricorso proposto da A.G., aveva condannato “Poste Italiane s.p.a. e A. s.p.a. in solido tra loro a corrispondere a A.G. la somma di Euro 4.348,01 a titolo di premio di produzione per gli anni 2019, 2020, 2021, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dovuto al saldo”;

2) aveva compensato “per metà tra le parti le spese di lite” e condannato “Poste Italiane s.p.a. e A. s.p.a. in solido tra loro, a rifondere a A.G. la residua metà”, come liquidata;

3) aveva rigettato “la domanda di manleva proposta da A.I. s.p.a.”;

4) aveva condannato “A. s.p.a. a rifondere a Poste Italiane s.p.a. le spese di lite”, come liquidate.  

2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Ancona rigettava l’appello proposto dalla A.I. s.p.a. contro la suddetta sentenza e la confermava, condannando l’appellante al pagamento delle spese del secondo grado, come liquidate, in favore dell’A.  

3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva:

a) ciò che aveva deciso il primo giudice;

b) le doglianze formulate dall’appellante A.;

c) che Poste Italiane non si era costituita, mentre il lavoratore aveva chiesto il rigetto del gravame.

4. Tanto premesso, preliminarmente, in forza del principio di formazione giurisprudenziale della “ragione più liquida”, la Corte riteneva di non disporre il rinnovo della notifica del gravame a Poste Italiane, sebbene la stessa fosse nulla in ragione dell’errata individuazione del procuratore costituito in primo grado per detta società, in quanto nel caso di specie, ed in relazione all’esito della lite nei termini di seguito illustrati, l’inosservanza delle regole a presidio della regolare instaurazione del contraddittorio non arrecava alcun pregiudizio alla parte rimasta estranea al procedimento, laddove la spendita del tempo necessario al rinnovo della notifica si sarebbe tradotta in una concreta lesione del principio della ragionevole durata del processo.

5. Quindi, riteneva anzitutto incontestato il profilo fattuale della vicenda dedotta in causa, inerente all’effettiva utilizzazione del ricorrente da parte di Poste Italiane s.p.a. secondo modalità e caratteristiche che, a parità di mansioni assegnate e nell’arco temporale indicato, in nulla avevano differenziato la prestazione del primo da quelle dei dipendenti della seconda; per la Corte risultava, altresì, coperta da giudicato, in virtù dell’acquiescenza ad essa prestata, la decisione del Tribunale sulla debenza del premio di risultato in favore del lavoratore somministrato.  

6. La Corte, trascritti il testo dell’art. 35 d.lgs. n. 81/2015, nelle parti giudicate rilevanti ai fini della decisione, il punto 8 del contratto di assunzione a termine intercorso il 28 settembre 2018 tra il ricorrente ed A. s.p.a., nonché l’art. 30, comma 8, del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro, riteneva la sicura vincolatività dell’obbligo, sorto direttamente a carico di A. s.p.a. per effetto dell’adesione di detta società alla contrattazione collettiva di settore, di corrispondere per intero il premio di risultato ai propri dipendenti, sia pure stabilendone misura, tempi e modalità di relativa erogazione mediante adeguamento ai contenuti della fonte di eteroregolamentazione applicata dall’utilizzatore ai suoi assunti.  

7. Secondo la Corte, inoltre, il legislatore aveva assegnato al secondo comma dell’art. 35 d.lvo n. 81/2015 una funzione di garanzia rispetto all’obbligazione solidale ivi prevista, con espressa salvezza del diritto di rivalsa dell’utilizzatore verso il somministratore rispetto ai trattamenti retributivi corrisposti al lavoratore.

8. Pertanto, per la Corte, il caso in esame integrava senza dubbio la vicenda patologica, alla quale nei propri scritti faceva riferimento la società appellante come al titolo legittimante il diritto di rivalsa di Poste Italiane ex art. 35 d.lvo. n. 81/2015: era, infatti, indiscutibilmente emerso che la società di somministrazione aveva omesso di retribuire esattamente il lavoratore suo dipendente, in tal modo violando le disposizioni inderogabili di legge e di contratto; e tale anomalia nel funzionamento del sinallagma contrattuale, tradotta in termini di inadempimento della parte datoriale agli obblighi suoi propri, faceva scattare, in funzione di garanzia del prestatore, il meccanismo della solidarietà passiva tra datrice di lavoro e utilizzatrice, al tempo stesso consentendo a quest’ultima di ottenere il rimborso di quanto eventualmente costretta a versare al lavoratore, senza esservi direttamente obbligata.  

9. Avverso tale decisione A.I. s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

10. Resiste Poste Italiane s.p.a. con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato a mezzo di unico motivo; A.G. ha proposto controricorso per replicare al ricorso incidentale condizionato di Poste Italiane.

11. La ricorrente A. e Poste Italiane hanno depositato memoria in vista dell’adunanza camerale del 17.12.2025.

12. Il P.G. ha depositato memoria in cui ha concluso chiedendo “di disporre la trattazione in pubblica udienza per accogliere il ricorso principale e il primo motivo del controricorso incidentale di Poste”.  

13. A seguito di ordinanza resa all’esito della suddetta adunanza camerale, è stata fissata l’odierna pubblica udienza.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente principale A. denuncia “Violazione falsa applicazione degli artt. 160, 164 e 291 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.”. Trascritto il passaggio motivazionale, di cui si è dato conto in narrativa circa la decisione della Corte di non disporre la rinnovazione della notifica del ricorso in appello a Poste Italiane, la ricorrente principale deduce: “Correttamente la sentenza rileva l’errore nella notifica, e correttamente ritiene che la notifica sia nulla e non inesistente.

Ma allora avrebbe dovuto semplicemente, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., disporne la rinnovazione.

Come è stato osservato da Codesta Ecc.ma Corte con sentenza n. 25312/2023 la indicazione del luogo in cui avviene la notificazione non rientra negli elementi costitutivi essenziali dell’atto, determinando quindi caso di nullità e non di inesistenza dell’atto, da ciò la possibilità che il vizio possa essere sanato successivamente attraverso la rinnovazione della notificazione stessa in modo corretto (conf. Cass. n. 15399/2024)”.

Chiede “pertanto che la sentenza venga cassata nella parte in cui non ha disposto la rinnovazione della notifica”.

2. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile.

3. La ricorrente, infatti, difetta di concreto, attuale e giuridicamente apprezzabile interesse ex art. 100 c.p.c. a far valere in questa sede di legittimità il non avere la Corte territoriale disposto la rinnovazione del proprio ricorso in appello a Poste Italiane s.p.a.

Pervero, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte di legittimità, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali (come nel motivo in esame) non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione, donde l’inammissibilità della censura con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (così, ex plurimis, di recente, Cass. n. 25263/2023).

Ebbene, la ricorrente principale neppure deduce se e come la mancata notificazione in questione alla controparte Poste Italiane abbia ad essa arrecato un qualche concreto pregiudizio: al proprio diritto di difesa o in altra chiave.  

4. Solo per completezza, mette conto aggiungere che la stessa censura è altresì inammissibile per ulteriore ragione.  

La ricorrente principale, difatti, non ha assolutamente colto la ratio decidendi della Corte territoriale in tale parte della propria sentenza.  

In particolare, la Corte, nel decidere come sopra, ha richiamato un indirizzo espresso da Cass., sez. un., ord. n. 23542/2015 e da Cass., ord. n. 10839/2019, sul rilievo che l’appello di A. sarebbe stato rigettato nel merito “nei termini di seguito illustrati”, ed ha ritenuto di poter evitare la rinnovazione della notifica in questione.  

Si tratta di un orientamento cui questa Corte ha dato seguito anche successivamente (cfr., ad es., Cass. n. 6924/2020; n. 12515/2018).

Né la ricorrente spiega se e perché esso non potesse trovare applicazione nella fattispecie in esame, appunto perché i relativi principi di diritto sono stati ignorati.

5. Con il secondo motivo la ricorrente principale deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.”.

Deduce che <non è chiaro da dove la sentenza abbia tratto il convincimento enunciato al punto vii) che precede secondo il quale si sarebbe verificata nel caso di specie una “ingiusta ritenzione da parte di A. S.p.A. di somme che la stessa è, invece, tenuta a pagare al lavoratore a titolo di debito proprio”>.

6. Detto secondo motivo è infondato.  

7. Oggetto di tale censura è il singolo passaggio motivazionale in cui la Corte ha ritenuto: “Si è, quindi, realizzata la condizione, paventata in seno al gravame, dell’ingiusta ritenzione da parte di A. S.p.a. di somme che la stessa è, invece, tenuta a pagare al lavoratore a titolo di debito proprio” (così quasi alla fine della facciata 6 della sua sentenza).

Osserva, allora, il Collegio che tale conclusione riflette null’altro che una risposta ad uno specifico argomento svolto dall’allora appellante A., la quale aveva dedotto “che nel caso di specie A. S.p.a. non aveva versato le somme richieste dal lavoratore per averle trattenute presso di sé, ma perché tali somme non erano mai state versate da Poste Italiane S.p.a.” (v. facciata 2 della stessa sentenza dove la Corte ha sintetizzato le doglianze dell’appellante).

In ogni caso, dalla completa motivazione resa dalla Corte si desume chiaramente che essa non ha inteso alludere ad una ritenzione in senso materiale di somme a titolo di premio di risultato che la somministratrice avesse ricevuto da altri o comunque accantonato, ma abbia voluto più semplicemente significare che la stessa fosse inadempiente rispetto ad un proprio debito quale datrice di lavoro in ordine al premio in questione.

Non si tratta, perciò, di ritenzione in senso fisico, in ordine alla quale, però, la Corte non avrebbe indicato la fonte di prova, in pretesa violazione dell’art. 115 c.p.c.

8. Con un terzo motivo la stessa ricorrente principale denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della Direttiva 2008/04; degli artt. 33 e 35 D.lgs. n. 81/2015 e dell’art. 30 comma 8 del CCNL 15.10.2019 ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.”.

9. Il terzo motivo del ricorso principale è infondato, con taluni profili d’inammissibilità.  

10. All’esposizione dei tre motivi del suo ricorso la ricorrente ha premesso che: “Si è riportata l’intera parte in fatto esclusivamente per ragioni di completezza del ricorso; quest’ultimo, tuttavia, non avrà ad oggetto il diritto alla corresponsione del premio di risultato, bensì ed esclusivamente la parte della sentenza che ha respinto la richiesta di manleva nei confronti di Poste Italiane”.  

10.1. Rileva, allora, il Collegio che la ricorrente principale dichiara di impugnare “esclusivamente” una parte della sentenza di secondo grado in realtà non presente in quest’ultima, ossia, la parte che avrebbe respinto la sua “richiesta di manleva nei confronti di Poste Italiane”.

Ebbene, come riferito nella narrativa che precede, la Corte distrettuale, piuttosto, ha motivatamente ritenuto che, “l’inadempimento della parte datoriale agli obblighi suoi propri”, ai sensi dell’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, induceva “in funzione di garanzia del prestatore, il meccanismo della solidarietà passiva tra datrice di lavoro e utilizzatrice, al tempo stesso consentendo a quest’ultima”, ossia, nella specie, a Poste Italiane, “di ottenere il rimborso di quanto eventualmente costretta a versare al lavoratore, senza esservi direttamente obbligata”.

 Era stato, invece, il primo giudice a respingere espressamente “la domanda di manleva proposta da A. s.p.a.”.

11. Soggiunge il Collegio che il terzo motivo del ricorso principale è formulato esclusivamente in chiave di violazione di norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., e che comunque non vi si deduce, neanche per implicito, un’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.  della Corte di merito su un motivo d’appello che riguardasse una “richiesta di manleva” di A. “nei confronti di Poste Italiane” oppure direttamente su una tale domanda (il che, in ipotesi, doveva essere fatto valere con il diverso mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., deducendo la nullità della sentenza di secondo grado per tale vizio).

12. Evidenziati tali profili d’inammissibilità, la lettura, da parte della ricorrente principale, delle norme interne aventi valore di legge, e cioè gli artt. 33 e 35 d.lgs. n. 81/2015, di cui si denuncia la violazione o falsa applicazione, è priva di fondamento.

13. Nota anzitutto il Collegio che si tratta di disposizioni largamente riproduttive di analoghe disposizioni previgenti in tema di “Somministrazione di lavoro”, poi abrogate.

14.1. Più nello specifico, l’art. 33, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, applicabile ratione temporis alla fattispecie, recita: “Con il contratto di somministrazione di lavoro l’utilizzatore assume l’obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”.  

Osserva il Collegio che trattasi di previsioni sostanzialmente riproduttive delle disposizioni di cui alle lett. i) e j) del previgente art. 21, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, che in questo articolo erano riferite direttamente, come quelle di tutte le altre lettere del medesimo comma, al contenuto del contratto (commerciale) di somministrazione (“… contiene i seguenti elementi: …”, recita l’incipit); mentre nel comma vigente entrano a far parte dell’oggetto tipico del contratto.

L’obbligo di comunicazione su visto, come tale, appare all’evidenza funzionale all’operatività di quanto previsto in favore dei lavoratori interessati anzitutto dall’art. 35, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 (che recita: “Per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore”).

L’ora cit. comma, a sua volta, in gran parte riproduce il contenuto del previgente art. 23, comma 1, d.lgs. n. 276/2003.

E’ fin troppo evidente, infatti, che se il somministratore non fosse informato dall’utilizzatore del “trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori” dipendenti di quest’ultimo “che svolgano le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare”, che sono invece dipendenti del somministratore, quest’ultimo non sarebbe messo in grado di osservare i diritti che loro competono ex art. 35, comma 1, cit.

14.2. Quanto, poi, all’ulteriore obbligo in capo all’utilizzatore di “rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”, si tratta di obbligazione di rimborso in senso stretto (estranea a qualsiasi schema di solidarietà, ma) che attiene solo al rapporto interno tra utilizzatore e somministratore, ponendosi a carico del primo l’obbligo di rimettere al secondo “gli oneri retributivi e previdenziali” dal somministratore “effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori” somministrati, vale a dire, oneri già sopportati, ed effettivamente sopportati; oneri, cioè, per dirlo ancor più chiaramente, adempiuti dal somministratore nei confronti dei propri lavoratori somministrati

15. L’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 recita: “L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore”.

Il previgente art. 23, comma 3, d.lgs. n. 276/2003, recitava: “L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali”.

Il diritto di rivalsa dell’utilizzatore, tuttavia, era presente anche nella disciplina anteriore, perché il già cit. art. 21, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, alla lett. k) prevedeva la “assunzione da parte dell’utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell’obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore”; e – si noti – era disciplinato nell’ambito del medesimo comma, che, secondo quanto già visto, contemplava distintamente il già chiarito obbligo di rimborso in favore del somministratore.

15.1. Non sussiste, comunque, la benché antinomia tra le due previsioni, e cioè quella dell’obbligo di rimborso a carico dell’utilizzatore e quella dell’obbligazione solidale a suo carico, salvo, però, il suo diritto a rivalersi verso il somministratore.

Esattamente, infatti, la Corte distrettuale, come il primo giudice, ha individuato nella disposizione di cui al vigente art. 35, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, una “funzione di garanzia all’obbligazione solidale ivi prevista” in favore dei lavoratori somministrati interessati, “all’esclusivo scopo di rafforzare la tutela del credito del lavoratore, prescindendo da qualsiasi forma di responsabilità personale dell’utilizzatore rispetto al fatto generatore dell’obbligazione pecuniaria”.  

In tal senso, sul piano sistematico, è scontato rilevare che la specifica regola s’inserisce in un tessuto normativo anzitutto di “Tutela del lavoratore” (così la rubrica dell’art. 35, ma v. anche l’identica rubrica dell’art. 23 d.lgs. n. 276/2003 previgente); tutela del lavoratore “somministrato” che si esprime anzitutto con la norma d’apertura di cui al comma 1 dell’art. 35.

Inoltre, è altrettanto ovvio notare che la norma non dice che il somministratore e l’utilizzatore sono obbligati in solido a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, bensì recita:

“L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore”.

E detta formulazione del dettato trova agevole spiegazione nel rilievo che anche nel nuovo quadro normativo in tema di “Somministrazione di lavoro” i lavoratori da somministrare sono dipendenti del somministratore e da quest’ultimo, quindi, retribuiti in base al relativo “trattamento economico e normativo” che dev’essere indicato nel “contratto di somministrazione di lavoro” da stipularsi “in forma scritta” (cfr. art. 33, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 81/2015).

Ebbene, il quadro era forse più chiaro nel regime ex d.lgs. n. 276/2003 (cfr., in particolare, oltre alla già menzionata lett. k) dell’art. 21, comma primo, dell’ora cit. d.lgs., anche la lett. h) del medesimo comma), ma resta indiscutibile che l’obbligo solidale dell’utilizzatore previsto dall’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 è destinato ad operare in caso d’inadempimento nei confronti dei lavoratori interessati (ossia, quelli somministrati) da parte del somministratore (e, cioè, del loro datore di lavoro) circa i “trattamenti retributivi” ad essi spettanti ed il versamento dei “relativi contributi previdenziali”.

Si tratta, quindi, di ipotesi praticamente opposta a quella di cui all’art. 33, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, nella quale, invece, il somministratore ha “effettivamente” sostenuto in favore dei lavoratori somministrati i suddetti oneri.  

E così si spiega che l’utilizzatore, e solo l’utilizzatore, sia titolare (come già nel previgente regime) del “diritto di rivalsa” in senso tecnico, e non di “rimborso”, “verso il somministratore”. Egli, infatti, trovasi a rispondere solidalmente in ordine a “crediti” dei lavoratori somministrati e nei confronti di questi ultimi per un inadempimento che non è suo, bensì è solamente del somministratore.

Nota, infine, il Collegio che, in relazione all’art. 23, comma 3, d.lgs. n. 276/2003, analogo – come si è visto – all’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, la giurisprudenza di questa Corte era consolidata nel senso della “sussistenza di una garanzia di tutela del lavoratore somministrato”, assicurata, “sul piano della effettività, attraverso la previsione della natura solidale della obbligazione retributiva e contributiva sancita” dalla norma cit. (v. in tal senso nella motivazione, più di recente, Cass. n. 10041/2025 e n. 10056/2025, e ivi i richiami ai precedenti in senso conforme).  

16. Nel caso in esame la Corte territoriale, come accennato in narrativa, è giunta alla conclusione che A. s.p.a., vale a dire, la società somministratrice e datrice di lavoro dell’attore, risultasse inadempiente agli obblighi nascenti a suo carico dal contratto di lavoro con il medesimo concluso, in relazione al premio di risultato dovuto per il su precisato periodo.

Di conseguenza, stante l’obbligo solidale di Poste Italiane a riguardo quale utilizzatrice, la Corte di merito condivisibilmente ha confermato che a detta società competesse il cd. regresso ex art. 35, comma 2, cit. (già il primo giudice tanto aveva ritenuto: cfr. pag. 6 della sua sentenza).  

17. La ricorrente deduce che essa riveste “la posizione di datore di lavoro e quindi di soggetto obbligato al versamento della retribuzione e quindi del premio di produzione; e come la società non intenda sottrarsi a tale obbligo.

Ma anche come non ritenga di essere l’unica obbligata, posto che la legge prevede che la retribuzione sia sì versata dalla società di somministrazione, ma che questa poi sia rimborsata dall’utilizzatore” (così a pag. 11 del ricorso).

Ma, per quanto sin qui detto, giammai il diritto di A. ad essere rimborsata da Poste Italiane per quanto riflette somme correlate al premio di risultato potrebbe fondarsi sull’art. 33, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, per il semplice motivo che detta società quale somministratore non ha mai effettivamente sostenuto oneri relativi a tale voce retributiva.

E tanto riconosce la stessa ricorrente principale quando assume, singolarmente, che “A. non ha versato le somme richieste dal lavoratore non perché le abbia trattenute presso di sé, ma perché non sono direttamente mai state versate da Poste Italiane e perché non ha adempiuto ad una specifica clausola di contratto collettivo intercorso tra Poste Italiane e le OO.SS.”.  

E’, però, agevole obiettare che su Poste Italiane, a maggior motivo perché il CCNL dalla stessa applicato riguardava (com’è ovvio) solo i rapporti lavorativi con i propri dipendenti, non incombeva il benché minimo obbligo di versare direttamente alcunché, compreso il premio di risultato, ai lavoratori “somministrati”, vale a dire, a lavoratori dipendenti dalla A.

Ed è soltanto l’obbligo solidale ex art. 35, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, che, a seguito dell’inadempimento della datrice di lavoro somministratrice a riguardo, l’ha resa tenuta a corrispondere ai lavoratori “somministrati”, per quanto qui interessa, il premio di risultato, salvo il suo diritto di rivalsa verso la somministratrice A.

18. Con precipuo riferimento, poi, al premio di risultato, occorre considerare che l’art. 35, comma 3, recita: “I contratti collettivi applicati dall’utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all’andamento economico dell’impresa. I lavoratori somministrati hanno altresì diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell’utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio”.

In questo caso si tratta di disposizioni letteralmente riproduttive di quelle già contenute nell’art. 23, comma 4, d.lgs. n. 276/2003 (su cui v. Cass., sez. lav., sent. 11.10.2022, 29569).

18.1. Ebbene, è pacifico che “i premi di risultato” fossero previsti dai CCNL applicati da Poste Italiane (cfr. art. 69 degli stessi), nell’ambito della parte variabile della retribuzione (cfr. art. 63 dei medesimi CCNL), evidentemente per i lavoratori alle proprie dirette dipendenze.

Inoltre, anche la previsione di cui all’art. 35, comma 3, primo periodo, d.lgs. n. 81/2015, rientra nell’apparato di tutela in favore dei lavoratori “somministrati”, e, ove si nutrissero dubbi in proposito (a dispetto della stessa sedes materiae), rivelatore, a tacer d’altro, è l’avverbio “altresì”, adottato nella seconda parte del medesimo comma 3, dove sono esplicitamente previsti appunto ulteriori “diritti” in favore sempre dei lavoratori somministrati.

In questa cornice di normativa legale la Corte territoriale ha anche considerato che l’art. 30 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro, applicato da A. ai propri dipendenti, al comma 8 prevedeva che: “In coerenza con il principio di parità di trattamento, i premi di produzione o di risultato previsti dalla contrattazione collettiva applicata presso l’utilizzatore sono corrisposti ai lavoratori somministrati in costanza di missione e proporzionalmente al lavoro svolto, secondo i tempi e le modalità previsti dagli accordi stessi …”.

Ha, ancora, accertato che pure il contratto di assunzione a termine intercorso il 28 settembre 2018 tra il ricorrente ed A. prevedeva espressamente, per quanto qui interessa, che: “I premi di produzione o di risultato previsti dalla contrattazione collettiva applicata presso l’utilizzatore sono corrisposti in costanza di missione e proporzionalmente al lavoro svolto, secondo i tempi e le modalità previsti dagli accordi stessi ed in ogni caso in base a quanto stabilito dall’art. 30 co. 8 del CCNL ApL …”.  

19. Anche alla luce di tanto, e delle ulteriori considerazioni svolte dalla Corte territoriale, resta incensurabile la conclusione tratta dalla stessa che sul punto era inadempiente la somministratrice/datrice di lavoro.

Ergo, la censura della ricorrente principale ora in esame è priva di fondamento.

20. Con l’unico motivo del proprio ricorso incidentale condizionato Poste Italiane denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.”. Censura la medesima parte di motivazione che la ricorrente principale attinge con il primo motivo del suo ricorso, sostenendo che la sentenza dovrebbe “essere cassata, oltre che per non aver disposto la rinnovazione della notifica eseguita erroneamente da A.I. S.p.A. anche, per violazione dell’art. 101 c.p.c. ossia per non aver la Corte territoriale correttamente accertato quale conseguenza dell’omessa notifica e della prosecuzione del processo la mancata integrazione del contraddittorio tra le parti e per avere la stessa conseguentemente pregiudicato il legittimo esercizio del diritto di difesa di Poste Italiane S.p.A.”.

21. Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale di Poste Italiane s.p.a., in quanto condizionato.

22. La novità delle questioni affrontate giustifica la compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio di cassazione. Nondimeno la ricorrente principale è tenuta al c.d. raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Compensa interamente tra tutte le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.