Sommario

Il contributo esamina la decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Edilsud 2014 S.r.l. Semplificata e Ferreri c. Italia, collocandola nel più recente filone giurisprudenziale relativo alla compatibilità degli accessi, delle ispezioni e delle verifiche fiscali con l’art. 8 CEDU. L’analisi si concentra, in particolare, sul requisito dell’“in accordance with the law” e sulla “quality of law” (requisito della legalità convenzionale e della «qualità della legge»), evidenziando come la Corte abbia individuato il deficit convenzionale nell’insufficiente delimitazione del potere di accesso, nell’assenza di adeguati obblighi motivazionali e nell’ineffettività del controllo giurisdizionale ex post. La pronuncia viene quindi esaminata in continuità con Italgomme Pneumatici, Agrisud e Ferrieri e Bonassisa, al fine di ricostruire l’evoluzione sistemica dello scrutinio di Strasburgo. Il contributo verifica, infine, l’impatto della novella introdotta dall’art. 13-bis del d.l. n. 84/2025 sull’art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente, soffermandosi sulla portata dell’obbligo di motivazione degli accessi, sulla disciplina intertemporale e sui persistenti interrogativi concernenti l’effettività dei rimedi e l’adempimento degli obblighi derivanti dall’art. 46 CEDU.

Parole chiave: Edilsud c. Italia; Corte europea dei diritti dell’uomo; art. 8 CEDU; quality of law; in accordance with the law; accessi fiscali; verifiche fiscali; poteri istruttori dell’Amministrazione finanziaria; locali ad uso promiscuo; art. 52 d.P.R. n. 633/1972; Statuto dei diritti del contribuente; art. 12 l. n. 212/2000; d.l. n. 84/2025; obbligo di motivazione; controllo giurisdizionale ex post; Italgomme; art. 46 CEDU.

1. Premessa metodologica e inquadramento sistemico del contenzioso sovranazionale

La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione, riunita in Comitato, composta dai giudici Frédéric Krenc, Presidente, Raffaele Sabato e Alain Chablais, con Liv Tigerstedt in qualità di Deputy Section Registrar), adottata il 5 febbraio 2026 e notificata il 5 marzo 2026 nella causa Edilsud 2014 S.r.l. Semplificata e Ferreri c. Italia (ricorsi nn. 32961/18 e 32984/18)[^1], si inserisce nel più recente e rigoroso filone di scrutinio sovranazionale avente a oggetto la compatibilità dei poteri istruttori dell’amministrazione finanziaria italiana con i parametri della Convenzione EDU. Tale orientamento, volto a sanzionare le perduranti asimmetrie strutturali dell’ordinamento interno in materia di accessi, ispezioni e verifiche fiscali, trova il proprio precedente sistematizzatore nella sentenza Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia del 6 febbraio 2025 (ricc. nn. 36617/18 e altri dodici)[^2], e si è progressivamente arricchito attraverso pronunce successive quali Agrisud 2014 S.r.l. semplificata e altri c. Italia dell’11 dicembre 2025[^3], Ferrieri e Bonassisa c. Italia dell’8 gennaio 2026[^4] e, da ultimo, la medesima sentenza Edilsud.

La collocazione temporale di Edilsud presenta, inoltre, un interesse particolare: la decisione è stata deliberata il 5 febbraio 2026, dunque dopo l’entrata in vigore della novella dell’art. 12 dello Statuto, ma il fatto controverso risaliva al 2018 e la Corte ha applicato il quadro normativo ratione temporis vigente all’epoca dell’accesso. La pronuncia non costituisce pertanto una valutazione diretta della sufficienza della riforma del 2025, né può essere letta come una sua implicita bocciatura.

Il presente contributo intende riesaminare criticamente la pronuncia Edilsud, superando le approssimazioni descrittive e focalizzandosi sul reale percorso argomentativo seguito dai giudici di Strasburgo, segnatamente incentrato sulla conformità al requisito dell’essere in accordance with the law e della relativa quality of law ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione, e verificandone l’impatto sistemico alla luce della novella recata allo Statuto dei diritti del contribuente dal d.l. 17 giugno 2025, n. 84, convertito dalla legge 30 luglio 2025, n. 108.

2. La riqualificazione delle doglianze e l’esame esclusivo ai sensi dell’art. 8 CEDU

Un profilo metodologico preliminare, fondamentale ai fini di una corretta lettura dogmatica del provvedimento, attiene alla qualificazione giuridica delle doglianze operata dalla Corte di Strasburgo.

Nei ricorsi proposti da Edilsud 2014 S.r.l. Semplificata e dal sig. Ferreri, i ricorrenti avevano prospettato la violazione di molteplici parametri convenzionali, segnatamente l’articolo 8 (vita privata e domicilio), l’articolo 13 (diritto a un rimedio effettivo) in combinato disposto, e l’articolo 6, paragrafo 1, CEDU (equo processo).

Tuttavia, la Corte ha applicato rigorosamente il proprio ruolo di organo giudicante nella qualificazione giuridica dei fatti di causa (Radomilja and Others v. Croatia [GC], §§ 114 e 126)[^5]. Come espressamente statuito nel corpo della decisione (cfr. § 8 della sentenza), la Corte ha ritenuto che entrambe le doglianze dovessero essere esaminate esclusivamente alla luce dell’art. 8 CEDU, assorbendo dunque, sul piano della qualificazione convenzionale, i distinti profili prospettati ai sensi degli artt. 13 e 6 § 1.

3. I fatti di causa e la specificità dei locali ad uso promiscuo (sede sociale e abitazione)

La controversia trae origine da un’ispezione fiscale eseguita il 2 febbraio 2018 dai militari della Guardia di Finanza nei confronti della società Edilsud 2014 S.r.l. Semplificata e del suo legale rappresentante, il sig. F.. L’operazione di verifica si è svolta all’interno di un immobile adibito a uso promiscuo, fungendo contestualmente da sede legale della persona giuridica e da abitazione privata del rappresentante legale, e comportando l’accesso e la ricerca estesa all’intera abitazione, comprese camere e bagni, nonché a due autovetture.

L’accesso era stato autorizzato in via preventiva, il 31 gennaio 2018, dal Pubblico Ministero presso il Tribunale territorialmente competente, su richiesta del comando locale della Guardia di Finanza, ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (disposizione applicabile anche in materia di imposte sui redditi per effetto del rinvio operato dall’articolo 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)[^6].

Sul piano fattuale, la sentenza dà atto di un elemento di notevole rilievo descrittivo e selettivo:

  • Il sig. Ferreri consegnò volontariamente parte dei documenti richiesti;

  • Dichiarò che ulteriore documentazione era detenuta da un movimento autonomo di base cui apparteneva;

  • La ricerca nell’abitazione non diede risultati di rilievo;

  • I documenti pertinenti furono infine rinvenuti all’interno di una delle automobili nella disponibilità dei ricorrenti.

La produzione volontaria di parte della documentazione non appare, tuttavia, decisiva ai fini del parametro convenzionale individuato dalla Corte, che concentra il proprio scrutinio sulla disciplina normativa dell’accesso, sull’ampiezza della misura e sulle garanzie procedurali contro l’arbitrarietà.

4. La violazione del requisito dell’essere “in accordance with the law” e della relativa “quality of law” ai sensi dell’art. 8 § 2 CEDU

Il vero contributo dogmatico della pronuncia Edilsud non risiede nell’affermazione di un generico giudizio di sproporzione dell’atto amministrativo, bensì nella rigorosa verifica del requisito della legalità convenzionale (in accordance with the law / quality of law) di cui al paragrafo 2 dell’articolo 8 CEDU.

A. La natura dell’autorizzazione del Pubblico Ministero e la giurisprudenza interna

Nel diritto interno applicabile ratione temporis, l’autorizzazione del pubblico ministero prevista dall’art. 52, comma 1, per l’accesso nei locali adibiti anche ad abitazione non era subordinata dalla disposizione a specifiche condizioni sostanziali né a un obbligo di motivazione. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale regime va tenuto distinto da quello previsto dal comma 2 per le abitazioni private in senso stretto[^7]. Più specificamente, la giurisprudenza ha distinto l’accesso ex art. 52, comma 1, per locali commerciali o ad uso promiscuo — qualificato come “mero adempimento procedimentale” in assenza di specifici presupposti — dall’accesso ex comma 2 nei locali esclusivamente abitativi[^8].

B. Il perimetro del sindacato della Corte EDU rispetto all’abitazione in senso stretto

È opportuno rimarcare una distinzione sistematica fondamentale: la Corte EDU non ha fondato la propria valutazione sull’estensione ai locali ad uso promiscuo del requisito dei «gravi indizi» previsto per l’accesso alle abitazioni private in senso stretto; ha invece individuato il deficit convenzionale nei limiti intrinseci del potere normativamente conferito all’amministrazione.

C. La struttura argomentativa della Corte sulla violazione dell’art. 8

Il ragionamento della Corte, che può essere sistematicamente ricostruito attraverso quattro profili concorrenti, si sviluppa nei §§ 13-16 della decisione Edilsud:

  1. L’assenza di condizioni normative specifiche per il rilascio dell’autorizzazione ex art. 52, comma 1;

  2. La non necessità della motivazione del provvedimento autorizzatorio;

  3. L’ampiezza dell’autorizzazione, estesa a tutti i documenti e alle prove concernenti il generale adempimento degli obblighi fiscali;

  4. L’assenza di un controllo giurisdizionale ex post effettivo.

Alla luce del quadro di principi già elaborato in Italgomme, la Corte ha concluso che il sistema non offriva sufficienti garanzie procedurali contro l’eccessiva discrezionalità e l’arbitrarietà. Con riferimento ai rimedi, la Corte ha ribadito — richiamando i §§ 128-138 di Italgomme — che i rimedi esperibili dinanzi ai giudici tributari e civili non assicurano un controllo giurisdizionale ex post effettivo sulla legittimità, necessità e proporzionalità della misura.

La Corte non procede, nel caso concreto, a un autonomo scrutinio della necessità e della proporzionalità dell’ingerenza, poiché ritiene assorbente il difetto di legalità convenzionale: l’assenza di adeguate condizioni normative, l’ampiezza della misura e l’ineffettività del controllo ex post concorrono a escludere che l’ingerenza possa considerarsi “in accordance with the law” ai sensi dell’art. 8 § 2 CEDU.

4.1 Il requisito della legalità convenzionale e della «qualità della legge»

Nell’applicazione dell’art. 8, par. 2, CEDU, il requisito secondo cui l’ingerenza deve essere «prevista dalla legge» (in accordance with the law) non si esaurisce nella mera esistenza di una disposizione normativa interna che attribuisca all’Amministrazione finanziaria il potere di procedere ad accessi, ispezioni e verifiche. Secondo la giurisprudenza della Corte EDU, tale requisito incorpora infatti una più ampia esigenza di «qualità della legge» (quality of law), che impone che la disciplina nazionale sia sufficientemente accessibile, prevedibile e formulata con un grado adeguato di precisione, così da delimitare l’esercizio della discrezionalità pubblica e offrire all’interessato garanzie effettive contro il rischio di arbitrarietà. Applicato agli accessi fiscali, tale parametro assume particolare rilievo quando l’attività ispettiva incide anche sulla sfera domiciliare e privata del contribuente, come accade nei locali ad uso promiscuo. In Italgomme ed Edilsud, la Corte EDU ha infatti chiarito che la presenza di una base legale e, nel caso concreto, di un’autorizzazione del pubblico ministero non è di per sé sufficiente: occorre che l’ordinamento stabilisca con sufficiente determinatezza le circostanze e le condizioni che consentono l’accesso, i limiti dell’attività istruttoria e le garanzie procedurali applicabili, assicurando altresì un controllo effettivo sull’esercizio del potere. La quality of law opera, dunque, come criterio sostanziale di delimitazione del potere amministrativo: quanto maggiore è l’incidenza dell’ingerenza sulla vita privata e sul domicilio, tanto più rigorose devono risultare le garanzie normative e procedurali poste a presidio del contribuente. In questa prospettiva si colloca la modifica dell’art. 12, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente, introdotta dall’art. 13-bis del d.l. n. 84/2025, che impone l’espressa e adeguata indicazione e motivazione delle circostanze e delle condizioni che hanno giustificato l’accesso. La novella rafforza la prevedibilità e la verificabilità dell’esercizio del potere, ma la sua effettiva idoneità a soddisfare integralmente lo standard convenzionale dovrà essere valutata anche alla luce dell’effettività del controllo giurisdizionale ex post e della possibilità di sottoporre a sindacato non soltanto la regolarità formale dell’accesso, ma anche la sua concreta giustificazione e i suoi limiti. Ne deriva che, nel sistema convenzionale, la legalità dell’ingerenza non coincide con la semplice conformità formale alla legge interna, ma richiede una disciplina qualitativamente adeguata, capace di rendere l’esercizio del potere fiscale sufficientemente prevedibile, circoscritto e controllabile.

5. L’evoluzione della linea giurisprudenziale: da Italgomme a Edilsud

La coerenza sistematica del recente indirizzo di Strasburgo si coglie appieno osservando la progressione dei ricorsi decisi nei confronti dello Stato italiano. L’architrave è stato edificato con la sentenza Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia del 6 febbraio 2025 (ricc. nn. 36617/18 e altri dodici, §§ 95-141), nella quale la Corte ha accertato una violazione dell’art. 8 CEDU riconducibile a un problema di natura sistemica e, ai sensi dell’articolo 46 della Convenzione, ha indicato la necessità di misure generali idonee a porre rimedio al problema sistemico accertato[^9].

Tale logica si è progressivamente estesa e articolata:

  • Nella sentenza Agrisud 2014 S.r.l. semplificata e altri c. Italia dell’11 dicembre 2025, la Corte ha ribadito, in continuità con Italgomme, che l’assenza di condizioni normative specifiche per l’autorizzazione degli accessi e l’assenza di rimedi effettivi determinano una violazione dell’art. 8 CEDU[^10].

  • Nella sentenza Ferrieri e Bonassisa c. Italia dell’8 gennaio 2026 (ricc. nn. 40607/19 e 34583/20), il medesimo paradigma della quality of law è stato trasposto dalla dimensione spaziale dell’accesso ispettivo alla dimensione informazionale della vita privata, costituita dall’acquisizione e dall’esame dei dati bancari. La Corte ha esteso i rilievi in tema di carente quality of law, eccessiva discrezionalità e assenza di un effettivo riesame indipendente ex post al settore delle indagini finanziarie bancarie, precisando la necessità di regole specifiche che disciplinino circostanze e condizioni dell’accesso ai dati bancari, prevedano un controllo indipendente effettivo e tengano conto del contesto della cooperazione internazionale tra amministrazioni fiscali[^11].

  • Con Edilsud (deliberata il 5 febbraio 2026 e notificata il 5 marzo 2026), la Corte ha ulteriormente applicato il paradigma già elaborato in Italgomme alla peculiare ipotesi di coincidenza tra sede sociale e domicilio privato, evidenziando che neppure la presenza formale di un’autorizzazione del pubblico ministero — ove sprovvista per legge di obblighi motivazionali e di riscontro rigoroso — è idonea a soddisfare gli standard convenzionali. Edilsud non contiene una nuova indicazione di misure generali ai sensi dell’art. 46 CEDU, limitandosi ad applicare, alla peculiare fattispecie dei locali ad uso promiscuo, gli standard già elaborati in Italgomme.

6. La risposta legislativa interna: la riforma dell’articolo 12 dello Statuto del Contribuente (d.l. n. 84/2025)

Un’analisi scientificamente rigorosa non può esaurirsi nella constatazione delle condanne sovranazionali, ma deve misurarsi con i correttivi introdotti dal legislatore italiano.

A. Il contenuto della novella e la delimitazione temporale

Con l’articolo 13-bis del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, introdotto in sede di conversione dalla legge 30 luglio 2025, n. 108, il legislatore ha modificato l’articolo 12, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente). La novella non introduce il criterio delle “esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo”, già previsto dal comma 1 dell’art. 12, ma stabilisce che, negli atti di autorizzazione e nei processi verbali di accesso, debbano essere «espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l’accesso»[^12].

La novella si applica agli atti di autorizzazione e ai processi verbali di accesso redatti successivamente al 2 agosto 2025, data di entrata in vigore della legge di conversione.

B. La disciplina intertemporale e la clausola di salvezza del pregresso

L’art. 13-bis, comma 2, stabilisce altresì una disciplina intertemporale e una clausola di salvezza del pregresso, disponendo che restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti sorti sulla base delle disposizioni vigenti antecedentemente.

Si pone, pertanto, il problema se una disciplina esclusivamente pro futuro, accompagnata dalla salvezza generalizzata degli atti e dei rapporti pregressi, sia sufficiente a soddisfare gli obblighi derivanti dall’art. 46 CEDU nei procedimenti ancora pendenti, soprattutto alla luce della natura sistemica del deficit individuato in Italgomme.

Sul punto, Cass. civ., sez. V, 10 giugno 2026, n. 18867, ha esaminato, in via incidentale, le questioni sollevate in relazione a Italgomme e all’art. 13-bis. La Corte ha ritenuto le questioni prospettate irrilevanti nel giudizio concreto e, quanto alla censura fondata sul dictum di Italgomme, nuove rispetto al thema decidendum definito nei precedenti gradi; ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la specifica questione relativa alla mancata riserva all’autorità giudiziaria della potestà autorizzativa degli accessi fiscali, osservando che Italgomme non aveva imposto la previa autorizzazione giudiziaria quale requisito convenzionale generale, concentrandosi invece sui limiti della discrezionalità, sulle garanzie procedurali e sull’effettività del controllo successivo. La pronuncia, tuttavia, non risolve in termini generali la questione della compatibilità con l’art. 46 CEDU della clausola di salvezza degli atti e dei rapporti pregressi[^13].

7. Profili critici della novella e analisi dei limiti della riforma rispetto agli standard CEDU

La riforma dell’art. 12 dello Statuto del contribuente, pur rappresentando un significativo adeguamento formale del sistema, evidenzia almeno tre criticità strutturali che meritano di essere approfondite nel dibattito scientifico:

  1. La portata generale della novella e il coordinamento sistemico: La riforma interviene sul regime generale degli accessi ispettivi fiscali introducendo l’obbligo di motivare le circostanze e le condizioni giustificative dell’accesso, rimettendo all’interprete il problema del coordinamento sistemico tra la nuova disciplina generale dell’art. 12 e le disposizioni speciali dell’art. 52.

  2. La mancata introduzione di un controllo indipendente effettivo: La novella non interviene direttamente sui presupposti speciali previsti dall’art. 52, comma 1, né istituisce un controllo giudiziario o indipendente preventivo quale requisito generale. Essa, tuttavia, rafforza significativamente la delimitazione sostanziale e procedimentale del potere attraverso l’obbligo di esplicitare e motivare le circostanze e le condizioni che rendono giustificato l’accesso. Resta controverso se tale rafforzamento sia sufficiente, da solo, a soddisfare l’insieme delle garanzie richieste dalla giurisprudenza di Strasburgo. Va peraltro rimarcato che, nel sistema italiano, l’intervento del pubblico ministero non equivale, per ciò solo, al controllo giurisdizionale richiesto dalla Convenzione, né la Corte ha affermato che la previa autorizzazione giudiziaria costituisca, in via generale, un requisito convenzionalmente necessario. Ne consegue che il parametro convenzionale non coincide con una necessaria riserva generalizzata della potestà autorizzativa all’autorità giudiziaria: ciò che la giurisprudenza di Strasburgo esige è che il sistema, quale che sia il modello di autorizzazione prescelto, delimiti sufficientemente il potere discrezionale e assicuri garanzie effettive contro l’arbitrio. In Edilsud, proprio perché l’autorizzazione del PM era priva di condizioni specifiche e non doveva essere motivata, la Corte l’ha ritenuta inadeguata rispetto alle esigenze convenzionali.

  3. Il nodo irresoluto del controllo ex post: La riforma non sembra, allo stato, incidere sulla distinta lacuna relativa alla disponibilità di un rimedio giurisdizionale autonomo e tempestivo con cui il contribuente possa contestare la legittimità e la proporzionalità dell’accesso nelle more della verifica, rimanendo confinato ai rimedi endoprocessuali successivi (impugnazione dell’avviso di accertamento).

In definitiva, la novella del 2025 appare idonea a incidere positivamente sul primo dei deficit individuati da Strasburgo — segnatamente la carenza di motivazione degli atti autorizzativi —, ma non esaurisce le esigenze di garanzia relative alla delimitazione del potere e all’introduzione di un controllo giurisdizionale effettivo ed autonomo ex post.

8. Tavola sinottica delle coordinate normative, giurisprudenziali e convenzionali

Per un’immediata lettura sistematica delle coordinate esaminate, si propone la seguente tavola sinottica:

FonteRegola / ParametroCriticità evidenziata dalla Corte EDURisposta normativa della Riforma 2025
Art. 52, co. 1, d.P.R. 633/1972Autorizzazione del Procuratore della Repubblica per locali commerciali adibiti anche ad abitazione (locali promiscui).Per i locali adibiti anche ad abitazione, l’autorizzazione del PM non richiedeva specifiche condizioni né motivazione; la misura poteva estendersi a tutti i documenti/prove concernenti l’adempimento degli obblighi fiscali.L’art. 12, co. 1, Statuto impone ora che le circostanze e condizioni giustificative dell’accesso siano espressamente e adeguatamente indicate e motivate negli atti di autorizzazione e nei verbali; l’art. 52 non è stato testualmente modificato.
Art. 52, co. 2, d.P.R. 633/1972Accesso nelle abitazioni private in senso stretto subordinato a gravi indizi.Regime più rigoroso, caratterizzato dalla previsione di specifici presupposti e dall’obbligo di motivazione dell’autorizzazione; la presente decisione non riguarda direttamente tale fattispecie.Nessuna modifica strutturale dei presupposti specifici di accesso domiciliare.
Art. 12, co. 1, l. 212/2000Disciplina generale degli accessi, ispezioni e verifiche fiscali.Il criterio delle esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo era già previsto anteriormente alla novella.La novella del 2025 aggiunge l’obbligo di esplicitazione e motivazione delle circostanze e condizioni che giustificano l’accesso.
Rimedi processualiRimedi davanti ai giudici tributari e civili, attivabili secondo le ordinarie forme di tutela.La Corte li ha ritenuti inidonei a garantire un controllo ex post effettivo sulla legittimità, necessità e proporzionalità della misura.Mancata istituzione di un rimedio giurisdizionale autonomo e immediato contro l’atto di accesso.
Art. 46 CEDUObbligo dello Stato di conformarsi alle sentenze definitive e di adottare misure generali.Italgomme e Ferrieri e Bonassisa qualificano il problema come sistemico e indicano la necessità di adeguamento normativo; Edilsud applica il paradigma dell’art. 8 senza formulare autonome misure generali ex art. 46.Adeguamento legislativo parziale, con salvezza degli atti, effetti e rapporti anteriori alla novella.

9. L’applicazione dei principi Edilsud e Italgomme nella giurisprudenza della Corte di cassazione

Il recepimento dei principi elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di accessi, ispezioni e verifiche fiscali ha trovato nella più recente giurisprudenza della Corte di cassazione una progressiva traduzione in termini applicativi, sebbene non possa ancora parlarsi di un recepimento pienamente consolidato, soprattutto con riferimento alla sentenza Edilsud. Il punto di partenza è costituito da Italgomme Pneumatici e altri c. Italia, nella quale la Corte EDU ha ravvisato una violazione dell’art. 8 CEDU in ragione dell’insufficiente quality of law della disciplina nazionale, dell’eccessiva discrezionalità riconosciuta alle autorità fiscali e dell’assenza di un effettivo controllo giurisdizionale ex post sulla legittimità, necessità e proporzionalità delle misure. La stessa Corte di cassazione ha dato espressamente conto di tale pronuncia, individuandone il rilievo quale parametro interpretativo del sistema interno.

Particolarmente significativa è Cass. civ., sez. V, 17 settembre 2025, n. 25049, che ha affrontato il problema con riferimento all’accesso domiciliare ex art. 52, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, distinguendolo correttamente dalla diversa fattispecie degli accessi nei locali commerciali o ad uso promiscuo. La Corte ha ritenuto che, per l’abitazione privata in senso stretto, il combinato disposto dell’art. 52, comma 2, e della relativa elaborazione giurisprudenziale nazionale assicuri un livello di garanzia sostanzialmente conforme agli standard convenzionali, proprio perché l’accesso è subordinato alla sussistenza di gravi indizi di violazioni tributarie, alla loro valutazione da parte del pubblico ministero e alla motivazione del provvedimento autorizzativo. Da tale premessa la Cassazione ha tratto una conseguenza processualmente rilevante: il giudice tributario, quando sia contestata l’autorizzazione, deve verificare effettivamente la sussistenza dei gravi indizi e la correttezza della valutazione compiuta dal pubblico ministero; inoltre, quando l’autorizzazione sia motivata per relationem, l’Amministrazione che intenda avvalersi dei suoi effetti deve produrre anche l’atto richiamato, a pena di invalidità dell’autorizzazione e, conseguentemente, dell’atto impositivo fondato sulla documentazione acquisita.

Questo sviluppo assume particolare rilievo se posto in relazione a Edilsud. La sentenza di Strasburgo, infatti, ha riguardato precisamente la diversa ipotesi dei locali ad uso promiscuo, nei quali la sede dell’attività economica coincide con l’abitazione privata, chiarendo che l’autorizzazione del pubblico ministero prevista dall’art. 52, comma 1, non era, nel regime applicabile ratione temporis, subordinata a specifiche condizioni né a un obbligo di motivazione e che tale autorizzazione era considerata dalla giurisprudenza interna un mero requisito procedurale. È proprio questo elemento che impedisce di trasporre automaticamente al locale promiscuo le conclusioni raggiunte dalla Cassazione con riferimento all’art. 52, comma 2: Edilsud impone di interrogarsi non sulla sola esistenza dell’autorizzazione, ma sulla qualità della disciplina che ne governa il rilascio e sull’effettività delle garanzie che circondano l’esercizio del potere istruttorio.

In questa prospettiva si colloca anche Cass. civ., sez. V, 10 giugno 2026, n. 18867, che, pur non costituendo una decisione di diretto recepimento di Edilsud, rappresenta un passaggio significativo nell’elaborazione interna successiva a Italgomme. La Corte ha esaminato le questioni prospettate dalla contribuente con riferimento all’art. 13-bis del d.l. n. 84/2025, all’art. 8 CEDU e alla sentenza Italgomme, escludendo tuttavia la rilevanza delle questioni nel giudizio concreto e rilevando, tra l’altro, che la censura convenzionale era stata prospettata tardivamente e su un thema decidendum diverso da quello sviluppato nei precedenti gradi. La Cassazione ha inoltre escluso che dalla giurisprudenza di Strasburgo derivi una necessaria riserva della potestà autorizzativa all’autorità giudiziaria, osservando che la violazione accertata in Italgomme dipendeva piuttosto dall’ampiezza della discrezionalità, dall’insufficienza delle garanzie procedurali e dall’ineffettività del controllo successivo. Tale precisazione è di particolare importanza anche rispetto a Edilsud: lo standard convenzionale non impone necessariamente un determinato modello istituzionale di autorizzazione, ma pretende che il modello prescelto assicuri una sufficiente delimitazione del potere e adeguate garanzie contro l’arbitrio.

Il nuovo art. 12, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente, introdotto dall’art. 13-bis del d.l. n. 84/2025, assume quindi una funzione centrale nel processo di adeguamento interno delineato dall’art. 46 CEDU. La previsione secondo cui negli atti di autorizzazione e nei processi verbali devono essere «espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l’accesso» costituisce infatti un’evoluzione coerente con l’esigenza, posta da Italgomme e resa particolarmente evidente da Edilsud, di sottrarre l’attività ispettiva a una logica meramente esplorativa. Tuttavia, la giurisprudenza della Cassazione mostra che il problema non può essere ridotto al requisito formale della motivazione: occorre verificare il contenuto effettivo della motivazione, la specificità delle ragioni dell’accesso, la delimitazione dell’attività istruttoria e la possibilità di sottoporre tali elementi a un controllo giudiziale effettivo. In tal senso, il recepimento della giurisprudenza EDU opera come un processo di progressiva concretizzazione dello standard convenzionale nel diritto interno, più che come una mera riproduzione testuale delle formule utilizzate dalla Corte di Strasburgo.

Ne emerge, pertanto, una linea evolutiva nella quale la Cassazione sembra progressivamente trasformare la quality of law da parametro sovranazionale astratto in criterio operativo di sindacato sull’esercizio dei poteri istruttori dell’Amministrazione finanziaria. La distinzione tra accesso domiciliare ex art. 52, comma 2, e accesso in locali commerciali o ad uso promiscuo resta, tuttavia, decisiva: mentre nel primo caso la giurisprudenza nazionale ha individuato presupposti sostanziali e forme di controllo già idonei, secondo Cass. n. 25049/2025, a soddisfare gli standard convenzionali, Edilsud evidenzia il deficit strutturale che caratterizzava il secondo modello nel quadro normativo anteriore alla novella. La questione oggi aperta consiste dunque nello stabilire se l’obbligo motivazionale introdotto nel 2025, letto congiuntamente all’art. 52 d.P.R. n. 633/1972 e interpretato conformemente all’art. 8 CEDU, sia sufficiente a colmare quel deficit oppure se sia necessario un ulteriore sviluppo giurisprudenziale volto a garantire un controllo ex post realmente effettivo sulla legittimità, necessità e proporzionalità dell’accesso. Sotto questo profilo, Edilsud non rappresenta tanto un punto di arrivo quanto il nuovo parametro attraverso il quale dovrà essere verificata, nella concreta prassi amministrativa e giudiziaria, l’effettiva attuazione degli obblighi conformativi derivanti da Italgomme e dall’art. 46 CEDU

Note a piè di pagina

[^1]: Corte EDU, Prima Sez. (Comitato), Edilsud 2014 S.r.l. Semplificata e Ferreri c. Italia, ricc. nn. 32961/18 e 32984/18, decisione adottata il 5 febbraio 2026 e notificata il 5 marzo 2026, §§ 1 ss.

[^2]: Corte EDU, Prima Sez., Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia, ricc. nn. 36617/18 e altri dodici, 6 febbraio 2025, §§ 95-141 (in particolare §§ 109-115 sulla inadeguatezza dell’autorizzazione e §§ 128-138 sull’ineffettività dei rimedi).

[^3]: Corte EDU, Prima Sez., Agrisud 2014 S.r.l. semplificata e altri c. Italia, ricc. correlati, 11 dicembre 2025.

[^4]: Corte EDU, Prima Sez., Ferrieri e Bonassisa c. Italia, ricc. nn. 40607/19 e 34583/20, 8 gennaio 2026, §§ 40-52.

[^5]: Cfr. mutatis mutandis Corte EDU, Radomilja and Others v. Croatia [GC], nn. 37685/10 e 22768/12, §§ 114 e 126; principio richiamato in Italgomme, cit., § 32, e puntualmente applicato in Edilsud, cit., § 8.

[^6]: L’art. 52, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972 prevede il potere degli impiegati dell’amministrazione finanziaria di procedere all’accesso nei locali adibiti all’esercizio di attività commerciali o agricole, subordinando l’accesso nei locali adibiti anche ad abitazione all’autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

[^7]: L’art. 52, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 prevede, per l’accesso in locali diversi da quelli indicati nel comma 1, la previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica e la sussistenza di gravi indizi di violazioni delle norme tributarie, ai fini della ricerca di libri, registri, documenti, scritture e altre prove delle violazioni.

[^8]: Cass., sez. V, 6 novembre 2019, n. 28563 (che richiama Cass. n. 26829/2014), la quale distingue espressamente l’accesso ex art. 52, comma 1, per locali commerciali o ad uso promiscuo — qualificato come mero adempimento procedimentale in assenza di specifici presupposti — dall’accesso ex comma 2 nei locali esclusivamente abitativi, subordinato alla sussistenza di gravi indizi; cfr. altresì Cass., Sez. Un., 21 novembre 2002, n. 16424, quanto al controllo giudiziale sull’autorizzazione domiciliare ex comma 2.

[^9]: Corte EDU, Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia, cit., §§ 145-148, in particolare §§ 146-147, quanto alla natura sistemica delle carenze riscontrate e alla necessità di adottare appropriate misure generali ai sensi dell’art. 46 CEDU.

[^10]: Corte EDU, Agrisud, cit., §§ 30 ss.

[^11]: Corte EDU, Ferrieri e Bonassisa, cit., §§ 40-52.

[^12]: Art. 13-bis del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, inserito dalla legge di conversione 30 luglio 2025, n. 108, che ha modificato l’art. 12, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

[^13]: Cass. civ., sez. V, 10 giugno 2026, n. 18867.