CORTE di CASSAZIONE, sezione tributario, Ordinanza n. 18884 depositata il 10 giugno 2026

Avvisi di accertamento – Invito al pagamento – Contribuente – Calcolo del contributo – Impugnazione – Controversia – Accoglimento

Fatti di causa

1. La controversia riguarda il parziale versamento del contributo unificato richiesto dall’Ufficio con invito al pagamento in relazione ad un giudizio, incardinato presso la Commissione tributaria provinciale di Caserta ed avente ad oggetto due avvisi di accertamento, in relazione al quale era stata conteggiata la somma dovuta di 3.000,00 Euro, a fronte del versamento dell’importo di 1.500,00 Euro.

2. Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Campania riteneva che l’invito al pagamento fosse atto impugnabile e che il contributo unificato dovesse essere conteggiato sommando il valore degli atti cumulativamente impugnati, non essendo applicabile, ratione temporis (per giudizi intrapresi nell’anno 2013), l’art. 14, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115/2002 nella versione vigente dal 1 gennaio 2014, secondo cui nei processi tributari il valore della lite è determinato, ai fini che occupano, per ciascun atto impugnato anche in appello.

3. Con ricorso notificato in data 11/15 luglio 2016 il Ministero dell’Economia e delle Finanze proponeva ricorso per cassazione sulla base di due motivi di impugnazione.

4. Il contribuente ha depositato atto di costituzione, riservandosi la facoltà di partecipare alla discussione orale.

Ragioni della decisione

1. Il ricorso va accolto nel suo secondo motivo.

2. Va, infatti, disattesa la prima ragione di contestazione con cui il Ministero ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli art. 226 e 248 D.P.R. n. 115/2002, nonchè degli artt. 19, lett. i), del D.Lgs. n. 546/1992 e 100 c.p.c., assumendo che l’invito al pagamento non è atto autonomamente impugnabile, in quanto non prelude l’esecuzione forzata.

2.1. Si resta nel solco di un orientamento pacifico di questa Corte nell’osservare che l’invito al pagamento del contributo unificato non versato ex art. 248 del D.P.R. n. 115/2002 costituisce l’unico atto liquidatorio dell’imposta, previsto dalla legge, con cui viene comunicata al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, pena la cristallizzazione dell’obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento (così Cass., Sez. Un., n. 86810/2025; nei medesimi termini, Cass, n. 9818/2026; Cass. n. 27064/2024; Cass. 18029/2022; Cass. n. 22971/2021; Cass. 40233/2021; Cass. n. 23532/2020).

3. Risulta, invece, fondata la seconda ragione di contestazione con cui il Ministero ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 14, comma 3-bis, del D.P.R. 115/2002 e 12, comma 5, D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che il contributo unificato va versato in relazione al valore di ciascun atto impugnato, anche se opposto cumulativamente con altri, e che la suindicata previsione dell’art. 14, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115/2002, introdotta dall’art. 1, comma 598, lett. a), della legge n. 147/2013, avrebbe portata interpretativa e non innovativa.

Anche in tal caso, si ribadiscono principi già affermanti nel ritenere che, in caso di ricorsi cumulativi tributari, il contributo unificato deve essere determinato sulla base della somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato, ex art. 14, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115/2002 (nella versione precedente al predetto intervento normativo), assumendo all’uopo rilievo il richiamo da esso operato all’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, che introduce una disciplina speciale rispetto alla norma generale di rinvio ex art. 1 del medesimo D.Lgs.; di talché risulta priva di portata innovativa la modifica dell’art. 14, comma 3-bis, cit. intervenuta ad opera dell’art. 1, comma 598, lett. a), della legge n. 147/2013.

Per cui, il calcolo del contributo unificato deve essere effettuato con riguardo a ciascun atto impugnato ed il relativo importo deve risultare dalla sommatoria dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi. Invero, impugnare con un unico ricorso o con separati ed autonomi ricorsi una pluralità di atti impositivi rappresenta una facoltà del contribuente, che non può però tradursi in un risparmio nel versamento del contributo unificato (cfr. Cass. n. 21488/2025, che richiama Cass. 25607/2024, ai cui più ampi contenuti si rimanda; Cass. n. 16283/2021).

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto.

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente.

5. I chiarimenti offerti dalla Corte in epoca successiva sia al ricorso originario, che a quello in esame, inducono a compensare integralmente le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo del ricorso e rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente.

Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.