CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19033 depositata l’ 11 giugno 2026

Lavoro – Accertamento negativo – Credito contributivo – Cessione del credito – Contributi INPS – Debitore ceduto – Notificazione / accettazione della cessione – Rigetto

Fatti di causa

1.Il Tribunale di Vicenza accoglieva due ricorsi riuniti proposti da B.G. nei confronti dell’INPS, volti all’accertamento negativo del credito contributivo ed all’annullamento dell’avviso di addebito, con cui l’istituto previdenziale chiedeva il pagamento del corrispondente importo.  

2. La controversia originava da un verbale di accertamento, notificato il 19 marzo 2012 a B.G., per contributi INPS dovuti per il complessivo importo di € 38.703,00 relativamente ai lavoratori P.G. e P.I., riqualificati come subordinati dal 19 ottobre 2009.

I sig.ri P. cedevano a B. (datore di lavoro), il 10 settembre 2012, i crediti contributivi dalla gestione artigiani e commercianti (per complessivi € 13.952,21).

L’Inps veniva reso edotto della cessione con comunicazione del 13.09.2012, via cassetto fiscale, con esito positivo.

Il 28 settembre 2012 l’INPS accoglieva, quindi, la richiesta di rateazione del pagamento dei contributi dovuti da parte di B., quantificando il debito “per differenza”(in € 24.804,70) previa detrazione dei crediti ceduti.

Successivamente, l’INPS dava conto (con comunicazione dell’agosto 2015) che i P. avevano compensato parte del credito con l’Erario (F24 del 27 novembre 2012) e che aveva rimborsato il residuo credito ai P. (a seguito di richiesta del 7 dicembre 2012, erogato 2013).

Pretendeva, quindi, il residuo credito di € 13.951,00 da B.G., notificando l’AVA opposto nel presente giudizio.  

3. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 501/2019, confermava la decisione del Tribunale.  

Riteneva che il credito di € 13.951,00 era esistente al momento della cessione, tant’è che l’Inps lo aveva scomputato dall’importo complessivo dovuto da B., al momento della rimodulazione del quantum e della rateazione; che la cessione, pacificamente comunicata al debitore, era a opponibile al debitore INPS, ex art. 1264 c.c.; che invece erano irrilevanti e non opponibili al cessionario B.G. le compensazioni e i rimborsi successivamente effettuati nei confronti dei cedenti sig. P.

4. Avverso tale sentenza, propone ricorso l’INPS per un motivo.

5. Resiste con controricorso B. che presenta altresì memoria.

6. La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 30 aprile 2026. Il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in Camera di consiglio.

Ragioni della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’INPS denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1198, 1199, 1230, 1260, 1264, 2697 c.c. e dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, sostenendo, in sintesi, che il credito ceduto era divenuto indisponibile sia per compensazioni F24 effettuate dai sig.ri P. nei confronti dell’Erario, sia per vicende interne di compensazione operate dai medesimi; che andava distinta, per l’INPS, la veste di debitore ceduto da quella di creditore, rivestita nella vicenda di compensazione tra B. e INPS, in cui sarebbe stata attuata una cessione pro solvendo ex art. 1198 c.c., estintiva solo al momento della riscossione.

2. Il motivo di ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.

3. A fronte della pluralità di disposizioni richiamate, il ricorso non seleziona né riproduce i passaggi decisivi della sentenza impugnata, né spiega in modo specifico e verificabile in quale punto la decisione sarebbe in contrasto con ciascuna norma invocata. Non rispetta, pertanto, integralmente il requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.  

Inoltre, per vari profili di censura esplicitati, non impugna tutte le autonome rationes decidendi.

4. La Corte territoriale ha ritenuto che, nel caso di specie, fosse stata attuata un’unica operazione di cessione del credito (pag. 11 della sentenza), ritualmente notificata e, peraltro, accettata dal debitore ceduto INPS, che aveva disposto la rateazione del debito detraendo dall’importo complessivo quello ceduto; ha inoltre affermato che i rimborsi effettuati dall’INPS non erano opponibili a B.G., neppure per la parte utilizzata dai sig.ri P. per pagare imposte e sanzioni con modello F24, pur non avendo l’INPS avuto un ruolo attivo (pagg. 12 e 13).

Tali rationes non sono state tutte adeguatamente censurate dal ricorso.  

6. Il motivo è comunque infondato, perché la decisione assunta sulla base degli elementi fattuali pocanzi evidenziati è coerente con la disciplina normativa della cessione del credito, potendosi affermare che “la notificazione o l’accettazione della cessione da parte del debitore ceduto rende inopponibili al cessionario le successive compensazioni effettuate dal cedente mediante modello F24, nonché i rimborsi o le operazioni contabili interne successivamente compiuti dal debitore in favore del cedente”.

7. La Corte territoriale ha rimarcato che lo stesso INPS aveva ammesso che il credito esisteva al momento della cessione e che i cedenti ne avevano la titolarità.

Ha ritenuto prevalente la prima operazione di cessione del credito, conosciuta e accettata dal debitore INPS, attuando la detrazione del corrispondente importo dal debito contributivo di B.G.

8. L’art. 1264, comma 1, c.c. dispone testualmente che la cessione del credito «ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata».

Il comma 2, poi, soggiunge che «anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell’avvenuta cessione».

In tal senso, attraverso la disgiuntiva «o» presente nel comma 1 dell’art. 1264 c.c., il legislatore ha inteso indicare, ai fini dell’efficacia della cessione nei riguardi del debitore e della legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione, la sufficienza della notificazione al debitore ceduto, in alternativa alla sua accettazione.

9. Una volta intervenute la notificazione, nella specie mediante comunicazione via cassetto fiscale, e l’accettazione della cessione ex art. 1264 c.c., anche a mezzo del comportamento concludente della detrazione dell’importo dal debito contributivo del B.G., l’INPS non poteva successivamente eseguire pagamenti, rimborsi o consentire compensazioni in favore dei cedenti senza esporsi al rischio del mancato effetto liberatorio verso il cessionario.

Tale valutazione è assorbente.

10. Inconferente è il richiamo all’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, perché la compensazione mediante F24 effettuata dai cedenti sig.ri P., essendo successiva all’efficacia della cessione nei confronti dell’INPS, non era opponibile al cessionario B.: il debitore ceduto, a fronte di una cessione efficace ex art. 1264 c.c., non può infatti neutralizzarne gli effetti invocando operazioni compiute, o favorite, in favore del cedente.

Né rilevano, in senso contrario, asserite vicende interne di trasferimento contabile tra gestioni, che restano circostanze interne all’Ente e non trasferibili sul terzo.

11. Tali principi sono stati costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, anche di recente (cfr. Cass. n. 9656/2026), precisando che la natura consensuale del contratto di cessione del credito comporta che quest’ultimo si trasferisca dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell’accordo, mentre l’efficacia e la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione dal debitore, poiché alla semplice conoscenza della cessione da parte di quest’ultimo si ricollega l’unica conseguenza del mancato effetto liberatorio del pagamento fatto al cedente, conseguono alla notificazione o all’accettazione della cessione da parte del debitore ceduto.

12. Il ricorso va pertanto rigettato.

13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, liquidate in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15 % e accessori di legge;

ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.