CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18522 depositata l’ 8 giugno 2026
Lavoro – Malattia professionale – Causa decesso – Risarcimento danno – Prova della nocività dell’ambiente di lavoro – Allegazioni sulle concrete mansioni svolte dal lavoratore – Frequenza temporale – Consistenza quantitativa – Contributo unificato – Rigetto
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Bologna ha respinto l’appello degli eredi di I.R., confermando la sentenza di primo grado che aveva rigettato la loro domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno da malattia professionale (mesotelioma) contratta dal loro familiare nel periodo di lavoro alle dipendenze di R.F.I. spa e che ne aveva causato il decesso.
La Corte territoriale ha ritenuto mancati le allegazioni sulle concrete mansioni svolte dal lavoratore, nella loro “frequenza temporale e consistenza quantitativa”, ed assente la prova della nocività dell’ambiente di lavoro.
2. Avverso la sentenza gli eredi del sig. R. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
R.F.I. spa ha resistito con controricorso.
3. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2729, 1176, 1218, 2087 c.c. e degli artt. 40 e 41 c.p., per avere la Corte d’appello errato nell’escludere che gli elementi di prova raccolti fossero idonei a comprovare il nesso causale tra l’esposizione nociva e l’evento letale verificatosi.
2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello deciso non in base alle prove raccolte ed emergenti dal verbale del 30.9.2020, tra cui la deposizione del teste D.N., bensì facendo propria la sintesi delle prove come esposta nella comparsa di costituzione della società nel giudizio di secondo grado.
3. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., vizio di motivazione per essersi la decisione d’appello basata su elementi processuali inesistenti agli atti di causa in quanto ricavati dalla memoria di costituzione di R.F.I.
4. I motivi di ricorso, che si esaminano congiuntamente per la stretta connessione, sono inammissibili per alcuni aspetti e infondati per altri.
4.1. I motivi sono inammissibili, anzitutto, perché non si confrontano con la compiuta ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha ritenuto mancanti le necessarie allegazioni sul contenuto concreto delle mansioni svolte dal lavoratore, anche nei riferimenti temporali e quantitativi delle stesse.
Ciò in adesione ai principi ripetutamente affermati da questa Corte, secondo cui è onere di chi agisce per il risarcimento del danno da infortunio o malattia professionale allegare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione (Cass. n. 9817 del 2008), vale a dire l’inadempimento datoriale e le conseguenze che ne sono derivate (v. Cass. n. 2021 del 2025).
4.2. I motivi sono inammissibili anche perché, nonostante sia dedotta la violazione di plurime disposizioni di legge, sostanziale e processuale, investono, di fatto, la selezione e la valutazione del materiale probatorio, che non è suscettibile di revisione in questa sede di legittimità, tanto più in una controversia in cui opera la disciplina cd. della doppia conforme, di cui all’art. 348 ter c.p.c., di seguito art. 360, comma 4 c.p.c.
4.3. Non ricorre la violazione degli artt. 2697 e 2087 c.c.
In base all’indirizzo costante di questa Corte, il lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute è onerato di provare, oltre all’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’una e l’altra (Cass. 8 ottobre 2018, n. 24742; Cass. 19 ottobre 2018, n. 26495; Cass. 6 novembre 2019, n. 28516; Cass. n. 2021 del 2025).
La Corte d’appello non ha violato le citate regole di distribuzione dell’onere probatorio ma ha ritenuto, a monte, che difettassero le necessarie allegazioni in fatto.
La decisione d’appello si è, per il resto, attenuta ai principi di diritto regolanti la materia e al criterio causale proprio del giudizio civile, ispirato alla regola “del più probabile che non” (Cass. 3 gennaio 2017, n. 47; Cass. 27 settembre 2018, n. 23197).
4.4. Neppure vi è spazio per ravvisare la violazione dell’art. 2727 c.c.
Questa Corte ha affermato che spetta al giudice del merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti certi da porre a fondamento del relativo processo logico, apprezzarne la rilevanza, l’attendibilità e la concludenza al fine di saggiarne l’attitudine, anche solo parziale o potenziale, a consentire inferenze logiche (cfr. Cass. n. 10847 del 2007; Cass. n. 24028 del 2009; Cass. n. 21961 del 2010).
Con la conseguenza di escludere che chi ricorre in cassazione possa limitarsi a dedurre che il singolo elemento indiziante sia stato male apprezzato dal giudice o che sia privo di per sé solo di valenza inferenziale o che comunque la valutazione complessiva avrebbe dovuto condurre ad un esito interpretativo diverso da quello raggiunto nei gradi inferiori (v., per tutte, Cass. n. 29781 del 2017), spettando al giudice del merito l’apprezzamento circa l’idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell’íd quod plerumque accidit (v. Cass. n. 16831 del 2003; Cass. n. 26022 del 2011; Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 6838 del 2023).
Nel caso di specie, la censura di violazione dell’art. 2727 c.c. si esaurisce nella prospettazione di una diversa ricostruzione in fatto e di un’inferenza probabilistica diversa da quella seguita dai giudici di merito (v. Cass. n. 9054 del 2022), nel tentativo, inammissibile, di conseguire una rivalutazione dei fatti storici già esaminati dal giudice di merito (Cass., S.U., n. 34476 del 2019).
4.5. Non può dirsi integrata la violazione dell’art. 115 c.p.c., che presuppone, come più volte precisato da questa Corte (cfr. Cass., S.U. n. 20867 del 2020; Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), il mancato rispetto delle regole di formazione della prova ed è rinvenibile nelle ipotesi in cui il giudice utilizzi prove non acquisite in atti là dove, nel caso di specie, la sentenza d’appello si è basata sulle prove raccolte limitandosi a riportare “la sintesi delle prove testimoniali” come eseguita nella memoria di costituzione della società, la cui correttezza e fedeltà è stata esplicitamente verificata e affermata.
4.6. Sull’art. 112 c.p.c., questa Corte ha precisato che il vizio di omessa pronuncia, causativo della nullità della sentenza, ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa una pronuncia di accoglimento o di rigetto.
Non è invece configurabile la violazione dell’art. 112 c.p.c. ove il giudice di merito non abbia considerato i fatti secondari dedotti dalla parte, non concernenti, cioè, alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo della fattispecie costitutiva del diritto fatto valere; in tal caso, potrebbe ritenersi integrato il diverso vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. nella misura in cui il giudice abbia omesso di considerare fatti rilevanti e decisivi ai fini della ricostruzione della quaestio facti in funzione dell’esatta qualificazione e sussunzione in iure della fattispecie (v. Cass. n. 17698 del 2011; n. 7653 del 2012; 22799 del 2017; n. 28308 del 2017; n. 459 del 2021).
Non può invocarsi la violazione dell’art. 112 c.p.c. per denunciare, come fa la parte ricorrente, che la decisione d’appello non sarebbe fondata sulle prove in atti.
5. Le considerazioni svolte conducono al rigetto del ricorso.
6. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
7. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Dispone che, in caso di diffusione del provvedimento, in qualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di I.R.