CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19416 depositata il 12 giugno 2026

Lavoro – Operai agricoli – Trattamento sostitutivo della retribuzione – Sospensione dell’attività – Art. 8 della Legge n. 457 del 1972 – Stasi stagionale – Cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori – Integrazione salariale – Rigetto

Fatti di causa

1. La Corte di appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda della Cooperativa indicata in epigrafe volta ad accertare il diritto al trattamento sostitutivo della retribuzione ex art. 8 della legge n. 457 del 1972 a favore degli operai agricoli, in relazione al periodo riportato in atti.  

2. La Cooperativa, a giustificazione della domanda, aveva richiamato, come causa di sospensione dell’attività, il periodo di «stasi stagionale», connesso alla stagione invernale e all’abbassamento delle temperature.

3. A fondamento del decisum, la Corte di merito ha richiamato la normativa di riferimento e osservato come la stessa individuasse, quali possibili cause di sospensione temporanea del lavoro, le «intemperie stagionali» e, in via generale,  «altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori».  

3.1. Nel caso concreto, ha giudicato insussistenti le condizioni per beneficiare del trattamento sostitutivo.

La cooperativa si occupava, in via prevalente, di attività di manutenzione del verde pubblico e privato; la causale invocata («breve stasi stagionale») non era riferibile al sopraggiungere della stagione invernale e all’abbassamento delle temperature, situazione comunque non dimostrata e, in ogni caso, inidonea ad integrare la condizione di legge.  

4. Avverso la decisione ricorre per cassazione la Cooperativa Sociale I. con due motivi, illustrati da memoria.

 L’Inps resiste con controricorso e deposita memoria.  

5. In sede di adunanza camerale, il collegio ha riservato il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

Ragioni della decisione

6. Con un  primo, articolato  motivo, parte ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. –  la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge n. 457 del 1972 e dell’art. 6 della legge n. 92 del 1979 nonché dell’art. 2135 c.c.

Denuncia inoltre – ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.- violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.

6.1. Complessivamente le censure imputano alla decisione impugnata una non corretta interpretazione della normativa di riferimento.

6.2. Avrebbe errato la Corte di appello nel ritenere che la causale della «stasi stagionale» non sia riferibile a imprese dedite ad attività di manutenzione del verde pubblico ma esclusivamente ad imprese «con terreni», addette cioè alla diretta coltivazione degli stessi.

6.3. L’esegesi offerta dai giudici di merito -che muove dalle indicazioni fornite dall’Inps, con circolare amministrativa-  finirebbe per espungere la «stasi stagionale» dal novero delle cause di legittima integrazione salariale, in violazione del dettato normativo.

Viceversa, la «stasi stagionale» identifica solo un temporaneo arresto dell’attività di impresa dovuto alle condizioni climatiche tipiche della stagione invernale.

7. Con il secondo motivo è dedotta – ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 416, comma 3, c.p.c., degli artt. 2727 e 2729 c.c. , degli artt. 24 e 111 Cost.  nonché -ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. – violazione dell’art. 132, comma 2, c.p.c. e dell’art. 118 disp.att. c.p.c.

7.1. Il secondo gruppo di censure investe la statuizione secondo cui la cooperativa non avrebbe dimostrato la sussistenza di una valida ragione di sospensione dell’attività di impresa.

8. I due motivi si prestano ad una trattazione congiunta e vanno, nel loro complesso, disattesi.

9. In primo luogo, va decisamente esclusa una situazione di «anomalia motivazionale» che, solo, de iure condito, può rilevare in questa sede. La sentenza d’appello, in base a quanto riportato nello storico di lite, enuncia in termini chiari e sufficienti il percorso argomentativo che sorregge il decisum e non presenta anomalie radicali che denotino una qualche violazione dell’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., S.U., n. 8053 del 2014).  

9.1. Può discutersi invece di correttezza e condivisibilità del percorso motivazionale che attiene ad un piano diverso dall’obbligo di motivazione imposto dalle disposizioni riportate nelle rubriche di entrambi i motivi.

10. In particolare, viene in rilievo l’art. 8 della legge n. 457 del 1972 (titolo II – Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli).

La norma, nella parte che interessa, stabilisce che: «Agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, è dovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della retribuzione di cui all’art. 3. Detto trattamento è corrisposto per la durata massima di novanta giorni nell’anno […]».

10.1. Il successivo comma 3 chiarisce poi che, a detti fini, sono considerati «operai agricoli» i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a tempo indeterminato che «svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda».

10.2. La platea dei destinatari è stata successivamente estesa anche agli impiegati e quadri per effetto dell’art. 14, comma 2, della legge n. 223 del 1991, fino al D.Lgs. 148 del 2015, di complessivo  riordino degli ammortizzatori sociali.

10.3. Nei limiti di quanto devoluto al Collegio, può convenirsi con parte ricorrente nel ritenere che la sospensione disciplinata dall’art. 8 cit. richiede due condizioni: – quanto ai  beneficiari, che si tratti di lavoratori agricoli, a tempo indeterminato, con una certa anzianità presso la medesima azienda;  – quanto alle causali legittimanti, che l’attività sia stata sospesa per «intemperie stagionali» od «altre cause non imputabili» alle parti del rapporto di lavoro.  

10.4. Ebbene, a prescindere dai singoli passaggi argomentativi, il fulcro decisionale centrale della sentenza impugnata risiede nella statuizione di insussistenza di una legittima causa di sospensione, in ragione del fatto che «l’abbassamento delle temperature», connesso alla stagione invernale, non è riconducibile alle ipotesi normativamente stabilite.

11. La decisione è corretta.

11.1. Il Legislatore, nella formulazione della disposizione in esame, ha fatto riferimento ad una ipotesi tassativa ovvero quella delle «intemperie stagionali». Viene, dunque, codificata, quale causa di sospensione dell’attività lavorativa, una situazione climatica eccezionale, non identificabile con quella che, ordinariamente, caratterizza le diverse stagioni dell’anno.

12. Con tecnica comune ad altre fattispecie giuridiche, il Legislatore ha poi previsto, accanto all’ipotesi nominata, una clausola generale («altre cause non imputabili» al datore di lavoro o al lavoratore) che include ipotesi non predeterminate secondo un rigido e tassativo catalogo ma riconducibili alla stessa ratio giustificativa di quella tipica: le «altre cause» di sospensione dell’attività devono esprimere, al pari di quella tipizzata, situazioni eccezionali che, solo, possono giustificare l’intervento previdenziale.  

12.1. Da tale premessa, discende allora che, dal novero delle ipotesi legittimanti la sospensione ex art. 8 della legge n. 457 del 1972, è esclusa la generica situazione di «abbassamento delle temperature in periodo invernale», configurando  la stessa un evento del tutto ordinario, anche in relazione all’attività di «sistemazione degli spazi verdi».  

13. Il decisum non è efficacemente contrastato neppure con il secondo motivo di ricorso.

13.1. Genericamente prospettata la violazione del principio di non contestazione, la deduzione secondo cui la Corte non avrebbe ammesso la prova in ordine alla circostanza capitolata dalla cooperativa si arresta ad un rilievo di non decisività.  

13.2. La sospensione dell’attività (oggetto di prova) è circostanza pacifica in causa; ciò che rimane indimostrata è la sussistenza di una valida causa di integrazione salariale, diversa dal mero abbassamento delle temperature.

14. Segue il rigetto del ricorso. La novità della questione giustifica, tuttavia, l’integrale compensazione delle spese di lite.

Sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,  dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte  della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.