CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19855 depositata il 15 giugno 2026

Rapporto di lavoro autonomo – Accertamento della natura subordinata – Principio di non contestazione – Oneri di allegazione e di prova – Rigetto

Fatti di causa

1.- G.B. aveva lavorato come medico presso il laboratorio di analisi gestito da B. spa dall’01/01/2004 al 20/03/2020, quando si era dimessa.

Deduceva che il rapporto di lavoro si era svolto secondo le modalità tipiche della subordinazione, ma che formalmente le sue prestazioni professionali erano state pagate a fronte di emissione di fattura con cadenza mensile.

Adìva il Tribunale di Roma per ottenere l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la società e la condanna di quest’ultima al pagamento delle conseguenti differenze retributive a titolo di ferie, 13^ mensilità e t.f.r., pari alla complessiva somma di euro 214.097,64 come da conteggi allegati al ricorso.

2.- Costituitosi il contraddittorio, senza espletare alcuna attività istruttoria, il Tribunale, sulla base della ritenuta non contestazione dei fatti dedotti dalla ricorrente, accoglieva integralmente la domanda, ritenendo sia che il dominus della società, durante lo svolgimento del rapporto, avesse esercitato un costante controllo sull’attività della B., le avesse mosso rimproveri e le avesse costantemente impartito istruzioni, sia che la B. fosse stata investita anche di un potere organizzativo e gerarchico nei confronti degli altri operatori.

3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello, senza espletare alcuna attività istruttoria, accoglieva il gravame interposto dalla società e per l’effetto rigettava la domanda della B.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:

a) contrariamente alla premessa del Tribunale, i fatti dedotti dalla lavoratrice sono stati specificamente contestati dalla società nelle sue difese, sicché non possono ritenersi pacifici;

b) l’onere della prova della subordinazione incombe su chi agisce;

c) l’attività professionale dedotta in giudizio può essere svolta sia con le modalità tipiche della subordinazione, sia in regime di autonomia;

d) nel caso in esame non sono emersi elementi tali da superare la regolamentazione contrattuale attuata dalle parti secondo le forme della collaborazione professionale remunerata dietro rilascio di fatture;

e) in tal senso depongono l’assenza degli indici rivelatori del potere di eterodirezione, posto che l’attività espletata era lasciata alla discrezione della lavoratrice e fatturata, quanto ai prelievi domiciliari, interamente a B. la quale non percepiva proventi su tali importi; mancava un orario predeterminato dal datore di lavoro e vincolante per il lavoratore; mancava il potere della società di organizzare le ferie del collaboratore o di esercitare il potere disciplinare nei suoi confronti; la modalità retributiva era quella mensile ma variabile e dietro presentazione di fattura; la collaboratrice aveva mantenuto l’iscrizione all’albo professionale;

f) le allegazioni contenute in ricorso sono generiche e deficitarie e a tali carenze non possono sopperire le chat prodotte come documenti;

g) comunque con le chat del 3 e del 20 marzo 2020, riportate in ricorso a sostegno dell’esistenza e dell’esercizio dei poteri direttivo e disciplinare da parte di P., dominus della società, non vengono impartiti ordini alla B., trattandosi di scambi chiarificatori privi di qualsiasi effetto astrattamente configurabile come potere disciplinare, in ogni caso collocati in epoca immediatamente precedente le dimissioni e sono poco significative rispetto all’intera durata del rapporto di lavoro protrattosi per oltre sedici anni;

h) l’espletamento delle prove testimoniali richieste non avrebbe potuto mutare il quadro probatorio, poiché vertono sui capitoli del ricorso e quindi risentono del difetto di allegazione ivi esistente;

i) non ha rilievo determinante la nomina della B. a direttore sanitario – nell’anno 2018 – peraltro non avallata dalla Regione Lazio, poiché tale incarico non è incompatibile con il lavoro autonomo, tenuto conto delle prestazioni di livello specialistico professionale tipiche dell’attività sanitaria (Cass. n. 21439/2011).

4.- Avverso tale sentenza B.G. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

5.- B. s.p.a. ha resistito con controricorso.

6.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.

7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.

Ragioni della decisione

1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 99, 163, 164, 414, nn. 2 e 3, 115, co. 1, e 416 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che la società avesse contestato i fatti allegati dalla B., laddove la contestazione riguardava la “valenza” di quei fatti, ossia se fossero o meno significativi della subordinazione, non il loro accadimento sul piano storico.

Lamenta quindi che i Giudici d’appello abbiano omesso di porre a base della propria decisione i fatti non contestati e, in particolar modo, il “pieno inserimento della ricorrente nell’azienda” (v. ricorso per cassazione, p. 13).

Aggiunge che, contrariamente all’assunto della Corte territoriale, il ricorso introduttivo conteneva tutte le necessarie allegazioni in fatto, risultante dai capitoli dal 3) al 10), sicché non poteva essere negata l’ammissione dei mezzi istruttori richiesti, ossia l’interrogatorio formale e la prova testimoniale.

Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.

Il principio di non contestazione opera in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una delle parti, negli atti processuali destinati a contenere le relative allegazioni, e non siano stati contestati dalla controparte.

La parte che deduca la violazione del principio di non contestazione è tenuta ad indicare specificamente in quale atto processuale e in che termini abbia allegato il fatto che assume non contestato (Cass. n. 31619/2018; Cass. n. 22055/2017) ed inoltre riportare se non tutto, almeno i passaggi salienti dell’atto processuale di controparte, per dimostrare che, appunto, quei fatti non erano stati contestati.

 Va infatti ribadito che, qualora il ricorrente per cassazione intenda denunziare la violazione del principio di non contestazione, ha lo specifico onere – ai fini dell’autosufficienza del motivo – di riportare per intero o comunque nei suoi passi più significativi e salienti il proprio atto processuale nel quale è contenuta la deduzione in fatto e l’atto processuale di controparte, dal quale desumere, appunto, la “non contestazione”, in modo da consentire a questa Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell’art. 115 c.p.c. (Cass. ord. n. 15058/2024; Cass. ord. n. 12840/2017; Cass. n. 16655/2016).

  Tali oneri non sono stati adempiuti.

Inoltre, la “non contestazione”, in quanto idonea ad escludere alcuni fatti dalla materia controversa e sottrarli quindi all’onere probatorio, deve avere carattere specifico, chiaro e non equivoco (Cass. n. 13972/2002; Cass. sez. un. n. 761/2002; Cass. n. 4556 del 2004).

Dal contenuto del ricorso introduttivo – riportato dalla ricorrente attraverso il “filtro” della sentenza di primo grado (v. ricorso per cassazione, p. 2 ss.) – si evince che i capitoli di prova erano volti a dimostrare unicamente le mansioni svolte di “medico addetto ai prelievi”, la quantità di ore espletate (dapprima 4-5 al giorno, poi divenute 11-12), il necessario ed ovvio coordinamento con l’attività di laboratorio di analisi svolta dalla società e l’inserimento della B. nella struttura aziendale, ma nulla sul potere direttivo, di controllo ed eventualmente disciplinare del datore di lavoro.

Nella motivazione del proprio convincimento la Corte d’appello ha comunque finito per utilizzare quei fatti dedotti dalla B. –  a prescindere dalla valenza della contestazione da parte della società (se inerente al loro accadimento storico, oppure alla loro rilevanza giuridica in termini di subordinazione) –  ritenendoli tuttavia insufficienti a descrivere un contesto lavorativo connotato da modalità idonee ad integrare la fattispecie del lavoro subordinato.

 Infine corretta e adeguatamente motivata è la considerazione dell’ultima vicenda, da cui scaturì la decisione della B. di recedere dal rapporto di lavoro, avendo la Corte territoriale evidenziato che quel comportamento datoriale, quand’anche integrante un “rimprovero”, era esclusivamente collocato al termine del rapporto e, quindi, inidoneo a sostenerne la qualificazione giuridica per l’intero periodo del suo svolgimento, durato circa sedici anni.

Ne deriva che il lamentato error in procedendo non sussiste.

2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 5), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2094 c.c. o, in subordine, 2 d.lgs. n. 81/2015, nonché l’omesso esame di fatti decisivi.

 In particolare addebita alla Corte territoriale di non aver considerato che, trattandosi di prestazioni rese da un medico, la subordinazione è “attenuata” e può non tradursi in ordini e direttive, sicché va desunta da altri indici come lo stabile inserimento nell’organizzazione altrui e, quindi, l’eteroorganizzazione della prestazione. Invoca al riguardo pronunzie di questa Corte (Cass. n. 3471/2003; Cass. n. 10242/2009; Cass. n. 14573/2012; Cass. n. 22634/2019).

Il motivo è inammissibile in relazione all’art. 2 d.lgs. n. 81/2015, poiché introduce una questione giuridica nuova, di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata, sicché sarebbe stato onere della ricorrente precisare l’atto processuale in cui quella questione fosse stata in ipotesi posta, riportarne almeno i passaggi salienti e lamentare, infine, l’omissione di pronunzia.

Tali oneri non sono stati adempiuti.

Peraltro, questa Corte ha affermato che l’art. 2 d.lgs. n. 81 cit. è “norma di disciplina” e non “norma di fattispecie”, ossia non introduce un tertium genus, ma presuppone pur sempre ferma la qualificazione giuridica del rapporto pur sempre in termini di lavoro autonomo, sebbene, in presenza di “elementi significativi”, ne disponga la sottoposizione al regime giuridico della subordinazione (Cass. n. 28772/2025; Cass. n. 1663/2020).  

Il motivo è altresì inammissibile in relazione al vizio di omesso esame di fatto decisivo e controverso, poiché la pluralità dei fatti, che si assumono “decisivi”, è di per sé incompatibile con la decisività, requisito per soddisfare il quale è necessario che uno soltanto sia il fatto di cui si censuri l’omesso l’esame.

Diversamente, ciascun fatto di per sé non può dirsi “decisivo”, perché richiede il concorso con altri fatti, ponendosi quindi al di fuori dei ristretti limiti del vizio delineato dall’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.  

Per il resto il motivo è infondato.

Questa Corte ha già affermato che ai fini della distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, l’elemento della subordinazione (ossia della sottoposizione al potere direttivo, di controllo e, di conseguenza, disciplinare del datore di lavoro) costituisce una modalità d’essere del rapporto, desumibile da un insieme di circostanze che devono essere complessivamente valutate da parte del giudice del merito e ciò in particolare nei rapporti di lavoro aventi natura professionale o intellettuale ed indipendentemente da una iniziale pattuizione scritta.

Nell’esercizio del potere di qualificazione giuridica del rapporto il giudice non può, pertanto, prescindere dal concreto riferimento alle modalità di espletamento e in particolare da elementi sussidiari, quali l’autonoma gestione del lavoro da parte del lavoratore, l’assoggettamento o meno a direttive, per quanto programmatiche, l’accettazione del rischio derivante dal mancato espletamento dell’attività lavorativa al fine di fruire di periodi di riposo (ex multis Cass. n. 19568/2013).

Nel caso in esame la Corte territoriale ha evidenziato una serie di profili fattuali e ne ha apprezzato la loro insufficienza ai fini della subordinazione: l’attività espletata era lasciata alla discrezione della lavoratrice e fatturata, quanto ai prelievi domiciliari, interamente alla società, che tuttavia non percepiva proventi su tali importi; mancava un orario predeterminato dalla datrice di lavoro e vincolante per la B.; mancava il potere della società di organizzare le ferie della collaboratrice o di esercitare il potere disciplinare nei suoi confronti; la modalità di pagamento del compenso era quella mensile ma risultata variabile negli importi e dietro presentazione di fattura.

Quanto al mantenimento dell’iscrizione all’albo professionale, la tesi dell’odierna ricorrente – secondo cui si tratterebbe di un profilo compatibile anche con il rapporto di lavoro subordinato – conferma il suo carattere “neutro”, come tale per definizione non significativo e, dunque, irrilevante di per sé ai fini della qualificazione giuridica del rapporto. Si tratta, dunque, di un aspetto che richiederebbe di essere integrato da ulteriori e necessari elementi, anche indiziari, nella specie accertati dalla Corte territoriale come idonei a qualificare il rapporto di lavoro in termini di autonomia e non di subordinazione.

Anche a voler accogliere una nozione di subordinazione c.d. attenuata, in considerazione della natura e del contenuto professionale della prestazione lavorativa svolta dalla B., la conclusione non muta.

In primo luogo va premesso e ribadito che, come questa Corte ha più volte precisato, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto, cioè l’individuazione del parametro normativo, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali al fine della verifica dell’integrazione del parametro normativo (Cass. n. 22634/2019, che richiama Cass., n. 5960/1999; Cass. n. 14664/2001; Cass. n. 8254/2002; Cass. n. 13448/2003; Cass. n. 9808/2011; Cass. n. 17009/2017).

Nel caso in esame, l’invocato stabile inserimento nell’organizzazione altrui assumerebbe rilevanza pur sempre ai fini dell’accertamento dell’etero organizzazione della prestazione lavorativa, quale parametro normativo anche della subordinazione c.d. attenuata.

Non è utile al riguardo il richiamo al precedente di questa Corte invocato dalla ricorrente (Cass. n. 22364/2019). In quel giudizio la sentenza d’appello venne confermata, poiché i Giudici di merito avevano valorizzato, in un’ottica complessiva, i seguenti elementi: la prestazione lavorativa era resa all’interno dello studio professionale di un avvocato e si traduceva anche in rapporti con i clienti dell’avvocato titolare dello studio; il collaboratore svolgeva un’attività che non poteva esercitare in proprio perché privo del titolo di avvocato e di cui invece il titolare dello studio assumeva necessariamente la paternità; il collaboratore riceveva dal titolare dello studio costantemente direttive, in particolare nelle riunioni serali quotidiane in cui venivano esaminate tutte le pratiche trattate e dettate indicazioni sull’attività da svolgere il giorno seguente; l’attività espletata nello studio legale era assolutamente prevalente rispetto all’ulteriore attività di arbitro sportivo svolta dal collaboratore; questi osservava un orario lavorativo imposto dalla stessa organizzazione dello studio professionale.

Dunque si trattava di un caso nel quale il complesso degli elementi fattuali accertati dai giudici di merito era totalmente diverso da quello scarno accertato nel presente giudizio, connotato altresì dalle insufficienti deduzioni ed allegazioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio.

Infine, va evidenziato che la fattispecie – di creazione giurisprudenziale – della subordinazione c.d. attenuata riguarda quei rapporti di lavoro, nei quali la c.d. attenuazione del vincolo di assoggettamento del lavoratore al datore di lavoro si impone in considerazione della creatività e della particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, oltre che della natura prettamente ed eminentemente intellettuale dell’attività stessa (Cass. n. 24078/2021).

Di tali ulteriori, ma necessari, profili manca qualunque deduzione nel ricorso di primo grado, nel quale i capitoli di prova, già supra esaminati, sono limitati a dimostrare  le mansioni svolte di “medico addetto ai prelievi”, la quantità di ore espletate (dapprima 4-5 al giorno, poi divenute 11-12), il necessario ed ovvio coordinamento con l’attività di laboratorio di analisi svolta dalla società e l’inserimento della B. nella struttura aziendale.

Dunque non vi è alcuna deduzione relativa al contenuto peculiarmente professionale ed intellettuale della prestazione lavorativa, né ai suoi caratteri di creatività e di necessaria autonomia.

 Anzi, il carattere standardizzato delle operazioni richieste per compiere prelievi ematici depone piuttosto per una subordinazione “non attenuata”, con tutti i necessari oneri di allegazione e, quindi, di prova tradizionalmente richiesti da questa Corte di legittimità per integrare la fattispecie di cui all’art. 2094 c.c.  

Infine, con riguardo alla nomina della B. a direttore sanitario – nell’anno 2018 – la Corte territoriale, con motivazione adeguata e conforme al parametro normativo sopra ricordato, ha accertato che tale incarico non era significativo perché compatibile anche con il lavoro autonomo, tenuto conto delle prestazioni di livello specialistico professionale tipiche dell’attività sanitaria.

 Peraltro, le funzioni proprie del direttore sanitario, nelle strutture pubbliche, sono tipiche di un rapporto d’opera intellettuale, avente natura prettamente autonoma (Cass. n. 12359/2021, che proprio per questa ragione, da un lato ha affermato che il trattamento economico del direttore sanitario delle aziende sanitarie è determinato sulla base dei parametri retributivi previsti dalla contrattazione collettiva per le posizioni apicali della dirigenza medica, da valutarsi al momento della stipula del contratto d’opera intellettuale, dall’altro ha però escluso la rilevanza dei successivi mutamenti in melius di detti parametri nel corso del rapporto, senza che questo sistema possa considerarsi irragionevole, tenuto conto della diversità delle posizioni professionali a confronto e della natura prettamente autonoma dell’incarico di direttore sanitario).

Inoltre, nelle strutture sanitarie private  il direttore sanitario assolve alla funzione di garantire nella struttura l’organizzazione tecnica e funzionale, l’osservanza delle norme igienico sanitarie e il possesso dei prescritti titoli professionali da parte del personale che vi opera (ex art. 4 della legge n. 412/1991: Cass. ord. n. 15421/2011; Cass. n. 10050/2005).

Quindi è un’attività di per sé “neutra” ai fini della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, sicché il convincimento espresso dalla Corte territoriale sul punto risulta conforme a diritto.

3.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.