Abstract

La legge 11 marzo 2026, n. 34 interviene sulla disciplina della sicurezza nel lavoro agile attraverso l’inserimento del comma 7-bis nell’art. 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e il contestuale raccordo con il regime sanzionatorio dell’art. 55, comma 5, lett. c). La novella non determina l’abrogazione dell’art. 22 della L. n. 81/2017, ma realizza una sovrapposizione normativa funzionalmente coordinata, collocando nel sistema prevenzionistico generale l’obbligo datoriale di informazione sui rischi connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione.

Il contributo analizza la natura dell’obbligo informativo, i suoi rapporti con gli ulteriori obblighi prevenzionistici, nonché la nuova rilevanza penale della relativa omissione, qualificabile come contravvenzione omissiva di mera condotta. Particolare attenzione è dedicata all’imputazione soggettiva nei confronti del datore di lavoro e del dirigente, alla delega di funzioni e al principio di effettività di cui all’art. 299 D.Lgs. n. 81/2008. L’analisi affronta inoltre il problema dell’eventuale inidoneità dell’informativa e i limiti entro i quali tale carenza possa assumere rilievo penale alla luce dei principi di legalità e tassatività.

Un’ulteriore parte del lavoro esamina la posizione di garanzia datoriale negli ambienti esterni ai locali aziendali, distinguendo la responsabilità per la contravvenzione dall’eventuale responsabilità per lesioni o omicidio colposo conseguenti a un infortunio. In tale prospettiva, vengono approfonditi i rapporti tra obbligo informativo, causalità omissiva, colpa e condotta abnorme del lavoratore. Da ultimo, il contributo considera i profili di offensività, proporzionalità ed extrema ratio connessi all’introduzione di una sanzione penale per la violazione di un obbligo documentale, evidenziando le principali questioni interpretative poste dalla novella e le conseguenze operative per la compliance prevenzionistica delle imprese.

Parole chiave: Lavoro agile; smart working; sicurezza sul lavoro; D.Lgs. n. 81/2008; Legge n. 34/2026; obbligo informativo; responsabilità penale; contravvenzione; posizione di garanzia; datore di lavoro; dirigente; delega di funzioni; art. 299 D.Lgs. n. 81/2008; causalità omissiva; condotta abnorme del lavoratore; principio di offensività; tassatività; compliance aziendale.

Sommario:

  1. Introduzione: Il superamento del paradigma della “deformalizzazione” e la rimodulazione degli obblighi prevenzionistici.

  2. L’architettura sistematica della Legge n. 34/2026: Il coordinamento tra le tre disposizioni rilevanti e il rapporto tra l’art. 22 L. n. 81/2017 e il nuovo art. 3, comma 7-bis.

  3. Il profilo sanzionatorio: Natura contravvenzionale, estensione della cornice edittale, elemento soggettivo e profili di definizione procedurale.

  4. L’imputazione soggettiva: Datore di lavoro, dirigenti, delega di funzioni e l’art. 299 tra qualifica formale ed esercizio effettivo dei poteri.

  5. L’oggetto dell’informativa ex art. 3, comma 7-bis: Contenuti normativamente richiesti, distinzione dalla formazione e il problema dell’inidoneità documentale.

  6. La posizione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nella specificità dello smart working.

  7. Posizione di garanzia, causalità omissiva e condotta del lavoratore alla luce della giurisprudenza di legittimità.

  8. Profili di compatibilità costituzionale: L’anticipazione della tutela penale, il principio di offensività e l’extrema ratio sanzionatoria.

  9. Conclusioni: Verso una gestione prevenzionistica strutturata e prudenziale della flessibilità organizzativa.

1. Introduzione: Il superamento del paradigma della “deformalizzazione” e la rimodulazione degli obblighi prevenzionistici

La regolamentazione del lavoro agile nel nostro ordinamento, inaugurata dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81, si è mossa sin dalle origini su un crinale interpretativo complesso: da un lato, la spinta verso la modernizzazione dei modelli organizzativi d’impresa attraverso la flessibilità temporale e spaziale; dall’altro, l’esigenza ineludibile di preservare la centralità della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per lungo tempo, la riflessione giuridica e la prassi applicativa attorno allo smart working sono state dominate da categorie descrittive come la “deformalizzazione” o l’idea di un’ipotetica “area franca” rispetto all’apparato prescrittivo del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81). Si valorizzava, in particolare, la natura autonoma della scelta del luogo di esecuzione della prestazione da parte del dipendente e l’alleggerimento dei poteri di vigilanza diretta da parte datoriale.

L’approvazione e l’entrata in vigore della Legge 11 marzo 2026, n. 34 (pubblicata in G.U. n. 68 del 23 marzo 2026 ed entrata in vigore il 7 aprile 2026) segnano una svolta dogmatica rilevante. Il legislatore non ha introdotto un obbligo ex nihilo, ma ha operato un profondo intervento di coordinamento sistemico, ricollocando l’obbligo informativo all’interno del D.Lgs. n. 81/2008 e integrandolo con un presidio sanzionatorio penale esplicito.

Questo saggio si propone di esaminare l’impatto della novella del 2026, analizzando la natura del precetto, i profili di imputazione soggettiva, i confini della posizione di garanzia e le questioni di legittimità costituzionale connesse all’introduzione di una sanzione contravvenzionale a fronte di un obbligo documentale.

2. L’architettura sistematica della Legge n. 34/2026: Il coordinamento tra le tre disposizioni rilevanti e il rapporto tra l’art. 22 L. n. 81/2017 e il nuovo art. 3, comma 7-bis

Il fulcro della riforma risiede nell’articolo 11 della Legge n. 34/2026, il quale inserisce il comma 7-bis all’articolo 3 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro. La disposizione stabilisce che, per lo svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile — in ragione della peculiarità di tale organizzazione e degli ambienti di lavoro esterni ai locali aziendali e non rientranti nella disponibilità giuridica del datore di lavoro —, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili è assicurato mediante la consegna di un’informativa scritta.

Per comprendere la portata dogmatica dell’intervento, occorre ricostruire il coordinamento tra le tre disposizioni rilevanti: l’art. 22 della L. n. 81/2017, il nuovo art. 3, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e l’art. 55, comma 5, lett. c), del medesimo decreto. Tale assetto può essere sintetizzato come segue:

Disposizione NormativaFunzione Sistematica
Art. 22 L. n. 81/2017Stabilisce l’obbligo datoriale di informativa annuale sui rischi generali e specifici del lavoro agile.
Art. 3, comma 7-bis, D.Lgs. n. 81/2008Ricolloca tale obbligo nel sistema prevenzionistico del Testo Unico e individua l’informativa quale modalità di assolvimento degli obblighi di sicurezza compatibili con il lavoro agile.
Art. 55, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008Assoggetta espressamente la violazione dell’obbligo informativo ex art. 3, comma 7-bis, alla cornice sanzionatoria prevista.

A livello dogmatico, si pone un interrogativo fondamentale sul rapporto tra l’art. 22 della L. n. 81/2017 e il nuovo art. 3, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 81/2008. Non si verifica una successione abrogativa tra le due disposizioni, bensì una sovrapposizione normativa funzionalmente coordinata: l’art. 22 L. 81/2017 continua a costituire la fonte speciale dell’obbligo informativo nell’ambito del lavoro agile, mentre l’art. 3, comma 7-bis, ne colloca il contenuto nel sistema prevenzionistico generale e l’art. 55, comma 5, lett. c), ne assicura il presidio sanzionatorio.

Dal punto di vista testuale, l’art. 55 sanziona l’obbligo informativo di cui all’articolo 3, comma 7-bis, saldandosi con il regime periodico preesistente. La disposizione non può essere intesa nel senso che la mera consegna dell’informativa assorba ogni obbligo prevenzionistico gravante sul datore di lavoro. Piuttosto, essa individua, per gli obblighi di sicurezza compatibili con la particolare modalità di esecuzione della prestazione e con l’assenza di disponibilità giuridica dell’ambiente di lavoro, una specifica modalità di adempimento incentrata sull’informazione del lavoratore e sulla sua cooperazione, senza pregiudizio per gli obblighi prevenzionistici aventi autonomo oggetto e struttura.

In questa direzione, la prima prassi amministrativa successiva alla novella, rappresentata dalla Nota INL n. 780 del 15 aprile 2026, ha fornito le prime indicazioni operative in ordine ai nuovi adempimenti e al relativo quadro sanzionatorio.

3. Il profilo sanzionatorio: Natura contravvenzionale, estensione della cornice edittale, elemento soggettivo e profili di definizione procedurale

L’innesto del comma 7-bis nell’art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008 si salda con la modifica dell’articolo 55, comma 5, lettera c), del medesimo decreto. La violazione dell’obbligo di consegna dell’informativa configura una contravvenzione penalmente rilevante.

Sotto il profilo edittale, la norma stabilisce che il contravventore è punito con la previsione alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o, in alternativa, dell’ammenda da euro 1.708,61 a euro 7.403,96 (importi indicati secondo gli aggiornamenti normativi vigenti). Si tratta di un’alternatività sanzionatoria e non di un cumulo. Sotto il profilo dogmatico e processuale, emergono quattro considerazioni essenziali:

  1. Elemento soggettivo: Trattandosi di contravvenzione, la fattispecie è punibile anche a titolo di colpa, ai sensi dell’art. 42 c.p.; ne consegue che un’omissione dovuta a negligenza, imprudenza o imperizia può integrare l’elemento soggettivo, purché sia accertabile in concreto la violazione del dovere di diligenza esigibile, escludendo qualsiasi forma di responsabilità oggettiva occulta.

  2. Ambito di applicazione soggettiva: Sebbene la disposizione sia contenuta nella legge annuale sulle piccole e medie imprese, l’art. 11 non subordina espressamente l’applicazione del nuovo obbligo a una soglia dimensionale dell’impresa; l’obbligo deve pertanto ritenersi riferibile, in linea di principio, a tutti i datori di lavoro rientranti nell’ambito applicativo della disciplina del lavoro agile.

  3. Il problema dell’offensività: La fattispecie incriminatrice configura una contravvenzione omissiva di mera condotta, caratterizzata da un’anticipazione della tutela penale rispetto all’evento lesivo, senza richiedere, quale elemento costitutivo del reato, la verificazione di un infortunio o l’accertamento di una concreta esposizione a pericolo.

  4. Profili procedurali e oblazione: La natura contravvenzionale della fattispecie, punita alternativamente con arresto o ammenda, rende astrattamente applicabile, ricorrendone i presupposti e gli ulteriori requisiti di legge, l’istituto dell’oblazione di cui all’art. 162-bis c.p., con conseguenze rilevanti sul piano della gestione processuale della violazione.

4. L’imputazione soggettiva: Datore di lavoro, dirigenti, delega di funzioni e l’art. 299 tra qualifica formale ed esercizio effettivo dei poteri

Un aspetto fondamentale nell’analisi della novella riguarda l’estensione dei soggetti passivi dell’incriminazione. L’articolo 55, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 esordisce individuando i destinatari della sanzione in “Il datore di lavoro e il dirigente”.

L’imputazione della responsabilità penale non si esaurisce dunque in capo al vertice aziendale formalmente investito della qualifica, ma si estende ai soggetti dotati di specifiche attribuzioni gestionali. In questa prospettiva assumono rilievo centrale:

  • La delega di funzioni (art. 16 D.Lgs. 81/2008): L’eventuale trasferimento dei poteri di gestione della sicurezza e di consegna dell’informativa a un soggetto che possieda i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate deve rispettare rigorosi requisiti di forma scritta, data certa, accettazione e attribuzione di autonomi poteri di spesa e decisionali, pena l’inefficacia della delega ai fini dell’esclusione della responsabilità del datore di lavoro vertice.

  • L’art. 299 tra qualifica formale ed esercizio effettivo dei poteri: L’art. 299 opera quale clausola di imputazione fondata sul principio di effettività, consentendo di individuare il soggetto gravato dagli obblighi prevenzionistici nella persona che eserciti in concreto i poteri giuridici propri delle figure del datore di lavoro, del dirigente o del preposto. Esso non determina, tuttavia, per il solo fatto dell’esercizio di poteri di fatto, l’automatica esclusione della responsabilità del titolare formale.

5. L’oggetto dell’informativa ex art. 3, comma 7-bis: Contenuti normativamente richiesti, distinzione dalla formazione e il problema dell’inidoneità documentale

Sul piano strutturale, occorre evitare confusioni dogmatiche tra istituti giuslavoristici e prevenzionistici distinti. Il nuovo comma 7-bis fa riferimento esclusivo alla consegna di un’informativa scritta, senza trasformare automaticamente tale adempimento in un’attività di formazione in senso tecnico, né comporta, per ciò solo, l’elaborazione di un autonomo DVR riferito all’immobile privato del lavoratore.

In un’ottica rigorosa, occorre distinguere tra:

  • Contenuto espressamente richiesto dalla disposizione: Individuazione dei rischi generali e specifici connessi alla particular modalità di esecuzione del rapporto, con particolare riguardo ai profili di sicurezza relativi all’utilizzo dei videoterminali (VDT).

  • Contenuti tecnicamente opportuni o consigliabili: Indicazioni di carattere ergonomico o di sicurezza elettrica, tenendo conto che patologie come la sindrome del tunnel carpale derivano da eziologie multifattoriali e non possono essere considerate l’esclusivo automatismo di un’informativa carente.

È altresì fondamentale chiarire che il diritto alla disconnessione non trova la sua fonte genetica nell’informativa ex art. 3, comma 7-bis, bensì nell’articolo 19 della Legge n. 81/2017, il quale richiede che l’accordo individuale individui i tempi di riposo e le misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurarla.

Il problema dell’inidoneità documentale

Si pone, in particolare, il problema se, accanto all’omissione materiale della consegna, possa assumere rilievo penale anche una consegna meramente apparente, realizzata mediante un documento radicalmente inidoneo a individuare i rischi generali e specifici richiesti dalla disposizione. La questione deve essere affrontata senza trasformare, per via interpretativa, requisiti di dettaglio non espressamente previsti dal legislatore in ulteriori elementi costitutivi della fattispecie penale.

6. La posizione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nella specificità dello smart working

L’articolo 22 della Legge n. 81/2017 già prevedeva la consegna dell’informativa scritta al lavoratore e al RLS. La novella del 2026 riproduce tale dimensione soggettiva nel nuovo art. 3, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, collocando l’obbligo nel sistema prevenzionistico e sanzionatorio del Testo Unico.

La presenza dell’RLS in questo circuito informativo solleva un interrogativo dogmatico peculiare circa la funzione del rappresentante in un contesto in cui l’ambiente di lavoro non rientra nella disponibilità giuridica dell’azienda. L’RLS conserva le proprie funzioni partecipative e consultive in materia di salute e sicurezza, che nel lavoro agile si esercitano senza trasformarsi in poteri di controllo sull’ambiente privato del lavoratore. La mancata consegna dell’informativa, tanto al lavoratore quanto all’RLS, appare pertanto riconducibile alla violazione dell’obbligo informativo sanzionato dall’art. 55, comma 5, lett. c), ferma la necessità di verificare, sul piano applicativo, la configurabilità e l’eventuale concorso delle singole violazioni.

7. Posizione di garanzia, causalità omissiva e condotta del lavoratore alla luce della giurisprudenza di legittimità

Il nodo più delicato della riforma si stringe attorno all’intersezione tra l’obbligo informativo e la responsabilità per eventi lesivi (artt. 589 e 590 c.p.) in caso di infortunio fuori dai locali aziendali. A tal proposito, occorre distinguere rigorosamente due piani sistemici:

  1. Responsabilità per la contravvenzione ex art. 55: L’evento infortunio non è un elemento costitutivo. La fattispecie si consuma con la sola omissione dell’informativa.

  2. Responsabilità per lesioni o omicidio colposo: L’infortunio è essenziale e richiede l’accertamento della violazione di una regola cautelare pertinente, della riconducibilità dell’evento alla condotta omissiva secondo il giudizio controfattuale e della concreta prevedibilità ed evitabilità dell’evento.

Il perimetro della posizione di garanzia e della condotta del lavoratore

La novella non elimina la posizione di garanzia, ma ne delimita la concreta area di esercizio attraverso il criterio della compatibilità degli obblighi prevenzionistici con la particolare modalità organizzativa e attraverso il richiamo alla cooperazione del lavoratore.

Il principio, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in materia antinfortunistica anche in fattispecie estranee al lavoro agile (cfr., da ultimo, Cass. pen., sez. IV, n. 6073/2026, che richiama i propri precedenti in tema di area di rischio e prassi lavorative scorrette, quali Cass. n. 7012/2023, n. 33976/2021 e n. 16397/2015), ribadisce che la condotta imprudente del prestatore rientrante nell’area di rischio propria della lavorazione non interrompe il nesso causale. Soltanto una condotta qualificabile come abnorme, in quanto idonea ad attivare un rischio eccentrico o esorbitante rispetto alla sfera di rischio governata dal garante, può assumere efficacia interruttiva del nesso di causalità.

Trasposto sul piano del lavoro agile, tale principio induce a ritenere che l’assenza di controllo fisico sul luogo di esecuzione non elimini, di per sé, la posizione di garanzia datoriale, ma incida sulle concrete modalità attraverso cui gli obblighi prevenzionistici possono essere adempiuti, imponendo di governare anche i rischi connessi alle modalità flessibili.

8. Profili di compatibilità costituzionale: L’anticipazione della tutela penale, il principio di offensività e l’extrema ratio sanzionatoria

L’introduzione di una sanzione penale di natura contravvenzionale (alternativamente arresto o ammenda) a fronte dell’omissione di un adempimento formale quale la consegna dell’informativa scritta solleva pregnanti interrogativi di ordine costituzionale:

  • La struttura della fattispecie: La mera condotta omissiva consente di escludere che la concreta esposizione a pericolo costituisca elemento costitutivo della fattispecie; ciò non esaurisce, tuttavia, il problema dogmatico della sua offensività, che deve essere distinta su due piani: quello dell’offensività in astratto, relativo alla legittimità della scelta legislativa di anticipare la tutela penale mediante un reato di mera condotta, e quello dell’offensività in concreto, relativo alla possibilità di escludere la rilevanza penale di condotte prive di qualsiasi attitudine lesiva o pericolosa rispetto al bene tutelato.

  • Il principio di offensività: Desunto dalla legalità penale e dal complessivo sistema costituzionale (artt. 25, comma 2, e 3 Cost.), il principio opera quale limite alla discrezionalità del legislatore, imponendo di interpretare la norma in modo da escludere sanzioni a fronte di condotte radicalmente inoffensive.

  • Il principio di extrema ratio: La discussione sulla legittimità costituzionale si sposta inevitabilmente sul terreno della ragionevolezza e della proporzionalità, interrogandosi sull’effettiva necessità di ricorrere alla sanzione penale detentiva per assicurare l’effettività di un obbligo documentale.

9. Conclusioni: Verso una gestione prevenzionistica strutturata e prudenziale della flessibilità organizzativa

L’analisi della Legge n. 34/2026 dimostra che il lavoro agile richiede oggi una gestione prevenzionistica maggiormente strutturata. La scelta di integrare espressamente nel D.Lgs. n. 81/2008 l’obbligo informativo già previsto dall’art. 22 L. n. 81/2017, assoggettandone espressamente la violazione alla cornice sanzionatoria prevista dall’art. 55, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 81/2008, segna una svolta profonda nella gestione della flessibilità d’impresa.

Se da un lato permangono interrogativi dogmatici sulla proporzionalità della sanzione penale a fronte di un adempimento documentale, dall’altro la novella impone ai datori di lavoro e ai dirigenti un immediato cambio di passo operativo. La compliance aziendale non può affidarsi a prassi informali, richiedendo al contrario una programmazione puntuale della consegna annuale, tracciabile e basata su un’effettiva attività informativa calibrata sui rischi specifici del videoterminale e dell’organizzazione agile.

La sfida interpretativa che attende la giurisprudenza e la dottrina consisterà nel bilanciare la rigorosa tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con il riconoscimento dei limiti strutturali della posizione di garanzia datoriale in ambienti sottratti alla disponibilità giuridica e al controllo diretto dell’impresa.