CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 19059 depositata l’ 11 giugno 2026
Credito d’imposta – Compensazione – Spese di giudizio – Contributo unificato – Art. 369 c.p.c. – Legge n. 296 del 2006 – D.L. n. 97 del 2008 – Improcedibilità
Fatti di causa
1. La Direzione Provinciale di Brindisi dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della Se. Srl atto di recupero del credito d’imposta di cui all’art. 1, commi da 271 a 279, della legge n. 296 del 2006, concesso in favore delle imprese che avessero effettuato nuovi investimenti nelle cd. aree svantaggiate.
1.1 A fondamento della pretesa impositiva l’Ufficio contestava alla contribuente di aver indebitamente utilizzato tale credito nell’anno 2009 in compensazione con imposte diverse da quelle sui redditi, in violazione del disposto del comma 276, secondo periodo, del precitato articolo.
2. La prefata società reagiva proponendo ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi, la quale, riconosciuta la fondatezza delle ragioni da essa addotte, annullava l’atto impugnato.
3. La pronuncia veniva successivamente confermata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, che con sentenza n. 983/2024 del 12 marzo 2024 rigettava l’appello erariale.
3.1 I giudici regionali così argomentavano la decisione assunta:- “(…) con l’entrata in vigore dell’art. 2 del D.L. 97/2008 (e della conseguente distinzione da esso operata tra investimenti avviati prima e investimenti avviati dopo la sua entrata in vigore) è stata concessa la facoltà di fruire, già a decorrere dal 2008, del credito relativo agli investimenti effettuati prima dell’entrata in vigore del decreto”;
– “(t)ale articolo, introducendo un meccanismo di prenotazione preven(t)iva del credito di imposta, ha di fatto reso inutile la gradualità di utilizzo del credito prescritta dalla legge 296/2006”, in quanto “(…) la norma (…) non fa alcun distinguo in merito alle imposte su cui operare la compensazione, né in merito all’ente creditore, limitandosi a consentire l’utilizzo nell’esercizio in corso, ossia nel 2008, del credito di imposta concesso per gli investimenti già avviati prima dell’entrata in vigore del decreto”.
4. Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, mediante il quale, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1, commi da 271 a 279, della legge n. 296 del 2006 e dell’art. 2 del D.L. n. 97 del 2008, conv. dalla legge n. 129 del 2008.
4.1 Si censura l’impugnata decisione per aver erroneamente affermato che l’art. 2 del D.L. n. 97 del 2008 ha introdotto un’innovativa disciplina delle modalità di utilizzo del credito d’imposta di cui all’art. 1, commi da 271 a 279 della legge n. 296 del 2006, comportante il superamento del meccanismo di gradualità previsto dalla stessa legge e la possibilità di fruizione del detto credito già a partire dall’anno 2008, in caso di investimenti avviati prima dell’entrata in vigore del decreto.
5. La Se. Srl ha resistito con tempestivo controricorso con il quale ha eccepito, in via pregiudiziale, l’improcedibilità del ricorso avversario, perché depositato oltre il termine stabilito dal codice di rito; ha chiesto, in subordine, il rigetto dell’esperito gravame di legittimità; ha instato, altresì, per la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione e dei precedenti gradi di merito, da distrarre in favore del suo procuratore antistatario, nonché al risarcimento dei danni per lite temeraria.
6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
Ragioni della decisione
1. In accoglimento dell’eccezione pregiudiziale sollevata dalla controricorrente, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate.
1.1 Come, infatti, si ricava dall’esame diretto degli atti, il ricorso è stato notificato in data 11 ottobre 2024 e depositato il 7 novembre dello stesso anno, oltre il termine di venti giorni espressamente previsto a pena di improcedibilità dall’art. 369, primo comma, c.p.c.
1.2 Tanto trova conferma nell’attestazione rilasciata dalla Cancelleria, acquisita al fascicolo processuale.
2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione ex art. 93, primo comma, c.p.c. in favore del procuratore della Se. Srl, dichiaratosi antistatario.
2.1 In difetto di impugnazione incidentale, non può essere presa in considerazione la richiesta della società controricorrente di condanna della parte pubblica alla rifusione delle spese dei pregressi gradi di merito.
3. Non si ravvisano, infine, i presupposti per l’invocata condanna dell’Amministrazione Finanziaria al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., né a tal fine può attribuirsi rilievo all’eccepita decadenza della stessa dall’esercizio del potere di accertamento, trattandosi di questione estranea al thema decidendum dell’odierno processo di cassazione.
4. Nonostante l’esito del ricorso, non si fa luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), essendo l’Agenzia delle Entrate un ente pubblico ammesso ex lege alla prenotazione a debito del contributo unificato (cfr. Cass. n. 27301/2016, Cass. n. 28204/2024, Cass. n. 4752/2025).
P.Q.M.
Dichiara il ricorso improcedibile e condanna l’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, a rifondere alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi 4.500 Euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge, distraendole in favore dell’avv. F.V., antistatario.