CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18532 depositata l’ 8 giugno 2026
Contratto di lavoro a tempo determinato – Trasferimento – Termine decadenziale – Art. 360 c.p.c. – Art. 6 L. n. 604 del 1966 – Art. 32 L. n. 183 del 2010 – Rigetto
Fatti di causa
1. A.V. convenne in primo grado, dinanzi al Tribunale di Latina, la S.L. s.r.l., quale società incorporante la S. s.r.l. alle cui dipendenze aveva lavorato dal 1° agosto 2007 al 15 novembre 2011, impugnando il trasferimento presso la sede di Cuneo comunicatogli con telegramma del 28 ottobre 2010.
2. A seguito di estinzione del giudizio per mancata comparizione delle parti, il lavoratore incardinò un nuovo procedimento avente il medesimo oggetto, che venne, tuttavia, rigettato per intervenuta decadenza dall’impugnativa del trasferimento.
3. Interposto gravame dalla parte soccombente, la Corte d’appello confermò la sentenza di primo grado, condividendone la statuizione in punto di decadenza.
4. Avverso la sentenza della Corte d’appello, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La società ha resistito con controricorso.
5. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c..
Ragioni della decisione
1. La parte ha formulato i seguenti motivi di censura: <<motivi di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., falsa applicazione della legge da parte del giudice – termine di decadenza per l’impugnazione del licenziamento quinquennale – il ricorrente è soggetto al vecchio regime anteriforma legge n. 183 del 2010 e cioè l’art. 6 della l. n. 604 del 1966 – violazione dell’art. 11 delle preleggi r.d. 262 del 1942>>; <<motivi ancora di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. -falsa applicazione della legge da parte del giudice – applicazione delle leggi nel tempo>>.
2. Con entrambi i motivi la parte si duole del fatto che la sentenza impugnata abbia violato i principi sulla applicazione della legge nel tempo, laddove ha ritenuto operante la decadenza di cui all’art. 32, comma 3, lett. c) della l. n. 183 del 2010 per il trasferimento comunicato al lavoratore in data 28 ottobre 2010 e, dunque, prima della entrata in vigore della legge (24 novembre 2010) e prima del 31 dicembre 2011, termine al quale l’art. 2, comma 54, del d.l. n. 225 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 10 del 2011, ha differito l’applicabilità dei termini decadenziali.
3. I motivi, che in quanto intrinsecamente connessi possono essere trattati congiuntamente per ragioni di sintesi e di coerenza sistematica, sono infondati.
4. Il dato normativo di riferimento è, come detto, rappresentato dall’art. 32 della l. n. 183 del 2010 che al comma 3, lett. c), stabilisce che il meccanismo impugnatorio del novellato art. 6 della l. n. 604 del 1966 si applica anche al trasferimento ai sensi dell’articolo 2103 c.c., con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento.
5. È noto che, successivamente, l’art. 2, comma 54, del d.l. n. 225 del 2010, conv. con modif. in l. n. 10 del 2011, ha introdotto nell’art. 32 il comma 1 bis, che recita << All’articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all’articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011”>>.
6. Per effetto di tale norma l’estensione del regime decadenziale proprio dei licenziamenti alle altre ipotesi contemplate dall’art. 32 ai commi 3 e 4 è stata differita al 31 dicembre 2011.
7. Le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 4913/2016, hanno evidenziato che, con riferimento al contratto di lavoro a tempo determinato, tale differimento è stato introdotto per evitare che l’immediata decorrenza di un termine decadenziale, prima non previsto, potesse pregiudicare chi, intenzionato a contestare la cessazione del rapporto di lavoro o le altre tipologie di atti datoriali indicati nell’art. 32 cit., si potesse trovare ad incorrere inconsapevolmente nella decadenza.
8. Più di recente, questa Corte ha affermato che <<L’art. 32, comma 1-bis, della l. n. 183 del 2010, introdotto dal d.l. n. 225 del 2010, conv. con mod. dalla l. n. 10 del 2011, nel prevedere “in sede di prima applicazione” il differimento al 31 dicembre 2011 dell’entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, si applica a tutti i contratti ai quali tale regime risulta esteso e riguarda tutti gli ambiti di novità di cui al novellato art. 6 della l. n. 604 del 1966, sicché, con riguardo ai contratti a termine non solo in corso ma anche con termine scaduto e per i quali la decadenza sia maturata nell’intervallo di tempo tra il 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore del cd. “collegato lavoro”) e il 23 gennaio 2011 (scadenza del termine di sessanta giorni per l’entrata in vigore della novella introduttiva del termine decadenziale), si applica il differimento della decadenza mediante la rimessione in termini, rispondendo alla “ratio legis” di attenuare, in chiave costituzionalmente orientata, le conseguenze legate all’introduzione “ex novo” del suddetto e ristretto termine di decadenza>>(Cass. n. 12033/2021).
9. Benché, quindi, il legislatore nulla abbia espressamente previsto circa l’applicabilità della decadenza all’impugnativa del trasferimento del lavoratore intervenuto prima dell’entrata in vigore della legge, a differenza che per i contratti a termine per i quali il comma 4 dell’art. 32 cit. ha disposto l’applicabilità della nuova disciplina anche a quelli già conclusi, il sistema normativo nel suo complesso, quale risultante a seguito dell’introduzione del comma 1 bis volto a estendere il differimento a tutti gli ambiti di novità di cui al novellato art. 6 della l. n. 604 del 1966, ha condotto a una soluzione in termini affermativi della questione.
10. Il tema della determinazione dell’incidenza di una legge sopravvenuta che introduce ex novo un termine di decadenza in una situazione ancora pendente non è peraltro nuovo, essendo stato già affrontato da questa Corte, sia pure in altri ambiti (Cass. n. 15352 del 2015; e Cass. n. 29754 del 2019).
11. Conformemente ai principi generali dell’ordinamento in materia di termini, è stato in proposito affermato che se, senz’altro, la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore non può retroagire, facendo considerare maturato, in tutto o in parte, un termine con decorrenza da prima dell’entrata in vigore della legge che lo ha istituito, ciò non significa che una modifica normativa, che introduca un termine di decadenza prima non previsto, non sia applicabile anche alle situazioni soggettive in essere, purché la decorrenza del termine sia ancorata alla entrata in vigore della modifica legislativa stessa, in un’ottica di bilanciamento tra le due contrapposte esigenze, rappresentate, da un lato, da quella di garantire l’efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l’introduzione del termine decadenziale e, dall’altro, da quella di tutelare l’interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (ex multiis Cass. n. 13355 del 2014).
12. La realizzazione di tale bilanciamento è stata, in particolare, individuata con riferimento alla soluzione adottata dal legislatore con l’art. 252 disp. att. c.c., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale, attestante la normale applicabilità di nuovi più brevi termini di prescrizione e decadenza anche a fronte di diritti sorti anteriormente; quanto poi all’obiezione secondo cui, qui, non si sarebbe in presenza dell’introduzione di un più breve termine di decadenza, bensì dell’introduzione di un termine di decadenza prima non previsto, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che ciò non importa una vera e propria retroattività, ma soltanto l’assoggettamento di un diritto già acquisito ad un termine di decadenza per il suo esercizio (cfr. Cass. n. 2429/2016).
13. Così posta la questione, appare evidente come, nel caso di specie, non si ponga un problema di violazione dell’art. 11 delle preleggi, non incidendo l’art. 32 cit. sul fatto generatore, ossia sulla valutazione di legittimità del trasferimento in termini sostanziali, ma unicamente sul procedimento impugnatorio dello stesso, procedimento che peraltro nel caso di specie era ancora pendente (non risultando maturata la prescrizione quinquennale).
14. Alla luce di siffatta ricostruzione dei principi giuridici regolatori della materia, dell’iter normativo che, a brevissima distanza dall’introduzione del nuovo termine decadenziale, ha visto l’aggiunta di un comma recante un differimento di portata generale, oltre che della mancata previsione di una specifica disciplina della fase transitoria tra i due regimi normativi e, comunque, della non ravvisabilità di una voluntas legis di segno contrario (che è stata invece ritenuta ravvisabile nella specifica e distinta ipotesi della cessione aziendale, cfr. Cass. n. 6649/2020), va affermata la conformità a diritto della ritenuta applicabilità della decadenza al trasferimento impugnato da parte ricorrente.
15. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
16. La regolazione delle spese di giudizio di legittimità segue il criterio della soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
17. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.