Abstract

Il contributo analizza l’incidenza della tipizzazione collettiva sul perimetro della tutela reintegratoria nel sistema dei licenziamenti disciplinari regolato dal D.Lgs. n. 23/2015, alla luce della Corte costituzionale n. 129/2024 e della più recente Cass. 22 luglio 2026, n. 23817. L’analisi muove dalla distinzione tra la mera sproporzione del licenziamento, che resta nell’area della tutela indennitaria, e l’ipotesi in cui il CCNL individui una specifica e nominata inadempienza assoggettandola esclusivamente a sanzione conservativa. In tale seconda fattispecie, la tipizzazione collettiva incide, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 23/2015, sulla stessa idoneità del fatto a costituire fondamento del recesso, determinando l’equiparazione all’insussistenza del fatto materiale ai fini della reintegrazione.

La pronuncia della Cassazione è esaminata soprattutto sotto il profilo metodologico: prima della qualificazione dell’illegittimità del licenziamento in termini di sproporzione, il giudice deve individuare la disciplina collettiva applicabile, interpretare la clausola sanzionatoria e verificare la puntuale sussunzione del fatto concreto nella fattispecie disciplinare tipizzata. La certezza preventiva della sanzione non elimina, dunque, il controllo giudiziale, ma ne orienta l’oggetto, distinguendo la verifica della fattispecie conservativa dal successivo giudizio di proporzionalità. Il contributo evidenzia così come la tipizzazione collettiva operi non quale deroga negoziale al sistema legale dei rimedi, ma quale elemento di delimitazione della fattispecie rimediale, nel punto di equilibrio tra autonomia collettiva, certezza della sanzione e controllo giurisdizionale.

Parole chiave: licenziamento disciplinare; D.Lgs. n. 23/2015; tutela reintegratoria; tutela indennitaria; tipizzazione collettiva; CCNL; sanzione conservativa; sproporzione del licenziamento; insussistenza del fatto materiale; Corte costituzionale n. 129/2024; Cass. n. 23817/2026; autonomia collettiva; sussunzione giudiziale.

1. Introduzione: il nuovo modello rimediale nel D.Lgs. n. 23/2015 e la tensione con l’autonomia collettiva

Il D.Lgs. n. 23/2015 ha instaurato, per i rapporti di lavoro soggetti alla disciplina del contratto a tutele crescenti, un modello strutturalmente improntato alla generalizzazione della tutela indennitaria, relegando la reintegrazione a fattispecie tassativamente circoscritte, fatte salve ovviamente le ipotesi di nullità e di licenziamento discriminatorio. All’interno di questa rigida architettura legislativa, la giurisprudenza di legittimità e la Corte costituzionale si sono progressivamente trovate a misurarsi con una tensione di fondo: quella tra la tassatività delle soglie rimediali e l’insopprimibile esigenza di valorizzare il ruolo dell’autonomia collettiva nella predeterminazione degli standard disciplinari e nella graduazione delle sanzioni.

La pronuncia della Corte di Cassazione n. 23817 del 22 luglio 2026 si inserisce autorevolmente in questo solco, offrendo l’occasione per stabilizzare l’interpretazione adeguatrice fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 129/2024. Il problema interpretativo ed ermeneutico dirompente risiede nell’intersezione — apparentemente conflittuale — tra la previsione dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015, la quale esclude radicalmente ogni valutazione sulla sproporzione del licenziamento dall’ambito della tutela reintegratoria, e le clausole della contrattazione collettiva che predeterminano in via esclusiva il regime sanzionatorio conservativo per specifiche inadempienze. Nel giudizio di legittimità, tale intersezione si è ulteriormente intrecciata con la necessità di una ricostruzione dogmatica e processuale rigorosa, imponendo all’interprete di verificare non soltanto quale regime legale trovi applicazione, ma soprattutto con quali modalità il giudice debba accertare la corrispondenza tra la condotta addebitata al lavoratore e il tipo contrattuale collettivo.

2. Il quadro costituzionale: riallineamenti e assi di sviluppo

Il quadro risultante dagli interventi della Corte costituzionale del 2024 consente di individuare alcuni assi di progressivo riallineamento del sistema rimediale, che non si presenta come un blocco monolitico, ma come un insieme di principi che operano in ambiti specifici:

  • Corte cost. n. 128/2024: interviene incisivamente sul versante del giustificato motivo oggettivo, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, nella parte in cui non prevede la reintegrazione nell’ipotesi in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro a fondamento delle ragioni economiche o produttive.

  • Corte cost. n. 129/2024: si muove sul terreno disciplinare e valorizza, tra i parametri costituzionali evocati, il ruolo dell’autonomia collettiva riconducibile all’art. 39 Cost. La Consulta statuisce che quando il contratto collettivo individua specifiche e nominate inadempienze punibili esclusivamente con sanzione conservativa, tale previsione non costituisce una inammissibile deroga negoziale alla legge statale, bensì un elemento interno alla delimitazione della fattispecie rimediale legale.

  • Cass. n. 23817/2026: assume questi approdi e li declina sul piano operativo dell’accertamento giudiziale, imponendo al giudice di merito una verifica rigorosa della fattispecie collettiva, impedendo una sbrigativa qualificazione immediata della condotta in termini di mera sproporzione rimessa al libero apprezzamento equitativo.

La relazione tra questi passaggi non costituisce una successione procedurale necessaria, bensì un convergente riallineamento sistemico delle tutele, in cui la n. 128/2024 opera sul piano economico-oggettivo e la n. 129/2024 fonda la simmetria sul piano disciplinare-collettivo.

3. La tesi metodologica: la verifica della tipizzazione come passaggio preliminare

La pronuncia offre, in questa prospettiva, gli elementi per ricostruire una regola metodologica dell’accertamento. Il contributo specifico della sentenza n. 23817/2026, più che nell’elaborazione di una astratta e inedita regola rimediale, può essere individuato nella rigorosa concretizzazione del criterio costituzionale sul terreno dell’accertamento giudiziale.

Si propone, a tal proposito, una tesi metodologica che articola l’iter logico del giudice in tre momenti essenziali:

  1. L’individuazione della fonte e del regime: la ricostruzione del titolo di applicazione del contratto collettivo e la delimitazione del regime legislativo applicabile al rapporto controverso.

  2. L’interpretazione ermeneutica della clausola: la distinzione fondamentale tra le clausole generali ed elastiche, anche quando contenute nella contrattazione collettiva, operano sul terreno della proporzionalità della sanzione, mentre la specifica e nominata previsione di una sanzione esclusivamente conservativa incide, secondo l’interpretazione adeguatrice della Corte costituzionale, sulla stessa idoneità del fatto a fondare il recesso.

  3. La sussunzione rigorosa: la verifica della corrispondenza puntuale tra il fatto storico accertato in giudizio e il tipo di condotta preventivamente descritto dalla fonte collettiva.

È in questo passaggio che deve innestarsi la verifica del carattere effettivamente esclusivo della previsione conservativa: non basta che il CCNL menzioni una condotta tra quelle sanzionabili, ma occorre che la fattispecie sia configurata in modo da escludere l’espulsione, distinguendo le ipotesi di tipizzazione vincolante dalle mere esemplificazioni della graduazione disciplinare.

4. Il nodo dogmatico: integrazione della fattispecie e natura dell’equiparazione

Per comprendere la portata di questo modello occorre affrontare il principale nodo dogmatico dell’intero sistema: il rapporto tra la nozione legale di giusta causa ex art. 2119 c.c. e la funzione della contrattazione collettiva nella predeterminazione della gravità di specifiche condotte disciplinari. Se l’autonomia collettiva stabilisce che una determinata condotta debba essere sanzionata esclusivamente in via conservativa, come può tale previsione vincolare il giudice rispetto a una nozione legale che resta per sua natura inderogabile?

La risposta offerta dalla giurisprudenza costituzionale e recepita dalla Cassazione si muove lungo una direttrice che esclude l’idea di una deroga negoziale al rimedio legale, adottando invece il Modello dell’integrazione della fattispecie legale: la legge individua il fatto materiale come presupposto della tutela reintegratoria; l’autonomia collettiva, attraverso la tipizzazione, determina preventivamente se una determinata condotta possa essere considerata, nell’ambito del rapporto, un fatto idoneo a giustificare l’espulsione. Non vi è dunque una deroga alla legge, bensì un’interpretazione della disposizione legislativa che assume la tipizzazione collettiva come elemento interno alla delimitazione della fattispecie rimediale legale.

In questo quadro, per comodità ricostruttiva, può definirsi «insussistenza funzionale» — espressione qui utilizzata in senso esclusivamente euristico e non appartenente al lessico della Corte costituzionale — l’effetto rimediale dell’equiparazione disposta dalla Consulta: il fatto, pur presente sul piano fenomenico, è privato dalla pattuizione collettiva della sua idoneità espulsiva, risultando così giuridicamente inidoneo a fondare il licenziamento e venendo conseguentemente attratto nell’area della tutela reintegratoria attenuata.

5. Analisi del caso concreto: profili processuali, distinzione dei piani e nodi interpretativi

La sentenza n. 23817/2026 offre una lezione di rigore metodologico anche nella gestione dei profili processuali e nella distinzione delle questioni sottese alla controversia originaria, che vedeva al centro l’applicazione del CCNL Mobilità in un complesso contesto di successione negli appalti.

5.1. La delimitazione del thema decidendum processuale

Sotto il profilo strettamente processuale, la Suprema Corte si è misurata con la censura relativa all’utilizzabilità dei precedenti disciplinari invocati dal datore di lavoro. È fondamentale rimarcare che la declaratoria di inammissibilità pronunciata dai giudici di legittimità non poggia affatto sull’enunciazione di un nuovo principio dogmatico in materia di immutabilità della contestazione disciplinare, né istituisce rigidi automatismi legati all’autosufficienza. La decisione si fonda esclusivamente sul rilievo processuale per cui il motivo di ricorso non coglieva minimamente la specifica ratio decidendi adottata dalla Corte territoriale, la quale aveva fondato la propria decisione su un autonomo vizio formale della contestazione e del recesso. L’inammissibilità per difetto di attacco alla ratio si tiene dunque rigorosamente distinta da qualsiasi statuizione di merito circa l’intrinseca utilizzabilità dei precedenti disciplinari.

5.2. La separazione dei piani e l’oggetto del rinvio

Resta distinto il problema, già esaminato in sede di ricorso principale, relativo all’individuazione del regime legale applicabile. Tale censura è stata dichiarata inammissibile per mancata impugnazione della ratio decidendi fondata sull’interpretazione dell’accordo conciliativo del 29 marzo 2018. Il rinvio disposto dalla Suprema Corte concerne, specificamente, la verifica dell’eventuale riconducibilità dell’inadempimento accertato a una fattispecie disciplinare assoggettata dal CCNL Mobilità a sanzione esclusivamente conservativa.

La Corte di rinvio non è quindi chiamata a riaprire l’accertamento storico della condotta, ma a verificare la sua sussunzione, così come definitivamente accertata dalla sentenza impugnata, nella fattispecie disciplinare collettivamente tipizzata. Tale operazione impone di evitare pericolosi automatismi: la certezza della conseguenza normativa (la sanzione conservativa pattuita) non equivale mai a una certezza automatica della qualificazione del fatto. Se il contratto collettivo adotta formule ambigue, clausole esemplificative o prevede clausole residuali e concorsi tra sanzioni, l’interprete deve sciogliere tali nodi ermeneutici senza dare per scontato che la condotta concreta coincida automaticamente con l’ipotesi protetta dalla garanzia conservativa.

6. Considerazioni conclusive

In definitiva, la portata più significativa di Cass. n. 23817/2026 non consiste nell’aver ulteriormente ampliato, in via pretoria, l’area della tutela reintegratoria. La pronuncia applica, piuttosto, la regola già ricavata dalla Corte costituzionale n. 129/2024, secondo cui la specifica tipizzazione collettiva della condotta come illecito esclusivamente conservativo incide sulla stessa idoneità del fatto a costituire fondamento del recesso. Ne deriva una diversa sequenza dell’accertamento: il giudice non può giungere alla qualificazione rimediale attraverso il solo giudizio di proporzionalità, ma deve preliminarmente verificare quale sia la fattispecie disciplinare collettivamente applicabile e se il fatto accertato vi sia puntualmente sussumibile.

Solo quando tale verifica abbia esito negativo residua il terreno della sproporzione e, con esso, quello della tutela indennitaria. La tipizzazione collettiva opera così non come fonte autonoma del rimedio, né come deroga negoziale alla disciplina legislativa, ma come elemento di delimitazione della fattispecie legale secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015. È in questa trasformazione della tipizzazione da mero parametro della proporzionalità a criterio preliminare di qualificazione del fatto che può individuarsi il principale significato sistematico della pronuncia, garantendo l’equilibrio tra autonomia collettiva e controllo giurisdizionale.

Il significato sistematico di Cass. n. 23817/2026 non consiste nell’aver trasformato la sproporzione in una nuova autonoma ipotesi di reintegrazione, né nell’aver attribuito alla contrattazione collettiva un potere di modificazione del regime legale dei rimedi. La pronuncia applica, invece, la diversa regola ricavata da Corte cost. n. 129/2024: quando il contratto collettivo individua una specifica e nominata inadempienza assoggettandola esclusivamente a sanzione conservativa, il giudice deve verificare tale tipizzazione prima di esaurire la qualificazione dell’illegittimità nel giudizio di proporzionalità. Se la condotta accertata è riconducibile alla fattispecie conservativa, essa è equiparata, ai fini dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23/2015, all’insussistenza del fatto materiale; se invece la tipizzazione non ricorre o non è applicabile, resta il terreno della sproporzione e della tutela indennitaria. La novità di Cass. n. 23817/2026 è dunque soprattutto nell’ordine dell’accertamento: la qualificazione della fattispecie collettiva precede, logicamente, la scelta del rimedio.