CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 19116 depositata l’ 11 giugno 2026
Cartella esattoriale – Tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani – Riduzioni della tassa – Aree soggette a tassazione – Onere probatorio – Rigetto
Fatti di causa
Il 30/10/2015 l’allora E.S. Spa, poi incorporata in E.S.R. Spa, divenuta successivamente Agenzia delle Entrate-Riscossione, per conto del Comune di Napoli notificò alla società ricorrente una cartella esattoriale di pagamento relativa alla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2015 in relazione a un ipermercato sito in via (…).
La società propose ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che, nel contraddittorio con il Comune e la concessionaria e con sentenza 11832/13/2016, prendendo atto delle sentenze di merito che avevano rigettato i ricorsi della contribuente per gli anni d’imposta dal 2010 al 2014, respinse il ricorso.
Su appello della società contribuente, e con la sentenza 8899/18 indicata in epigrafe, la Commissione Tributaria Regionale della Campania respinse il gravame.
Secondo il giudice d’appello:
– la tassa ha fonte nella legge essendo irrilevante che l’interessato provveda per proprio conto allo smaltimento dei rifiuti, atteso il servizio di raccolta svolto dall’ente locale;
– nell’anno in questione non vi era diritto a riduzioni della tassa;
– la questione affrontata dalle Corti territoriali in relazione agli anni precedenti era da confermare non risultando modifiche nell’operatività del servizio prestata dal Comune;
– lo smaltimento in proprio dei rifiuti non esonera dal pagamento della tassa;
– la liquidazione della tassa consegue a una denuncia presentata dalla ricorrente nel 2010 corredata da planimetrie cui seguì un sopralluogo tecnico da parte dell’ente locale, che quantificò le aree soggette a tassazione (autorimesse, uffici, ipermercato e depositi);
– il Comune aveva già provveduto a escludere quelle aree che, per natura o per destinazione continuativa e stabile, non sono idonee a produrre rifiuti (scaffali, scale, ascensori, celle frigorifere, locali tecnici, aree di manovra nel parcheggio e destinate alla produzione di rifiuti speciali autosmaltiti) rimanendo assoggettate le aree realmente calpestabili dei locali;
– rimanevano valide le argomentazioni svolte mediante le sentenze della stessa Commissione Regionale in relazione agli anni 2010-2012 che avevano respinto analoghi ricorsi;
– non rilevava il problema dei rifiuti speciali assimilati agli urbani sino all’emanazione del decreto del Ministero dell’Ambiente che doveva attuare le norme del D.Lgs. 152/06.
Ricorre per cassazione la società contribuente sulla base di due motivi, integrati da successiva memoria.
Resiste il Comune con controricorso.
L’Agenzia delle Entrate, pur notificata del ricorso il 23/4/2019, è rimasta intimata.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente si duole della violazione dell’art. 62 del D.Lgs. 507/1993, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
Lamenta che la natura di tassa, anziché d’imposta, determinerebbe la sua debenza solamente in relazione al servizio reso, sicché ove il servizio non sia reso, la contribuente sarebbe costretta a pagare due volte per lo stesso servizio.
Sostiene d’avere provato documentalmente che il Comune di Napoli non effettua il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, tanto da essere stata costretta a stipulare un contratto con società terza.
Evidenzia come la possibilità oggettiva di fruire del servizio sia condizione necessaria per l’imposizione.
Lamenta che non sarebbe corretta l’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, non avendo il Comune adottato apposito regolamento con previsione dei limiti quantitativi e qualitativi d’assimilazione.
1. Il motivo è inammissibile e comunque infondato.
1.1 Lo stesso sollecita, infatti, una rivalutazione delle fonti probatorie al fine di verificare se la Corte di merito abbia errato nel valutare la fornitura del servizio da parte del Comune, giudizio di fatto estraneo alla fase di legittimità.
Viene in sostanza censurato un profilo motivazionale in ordine alla ripartizione dell’onere probatorio, ciò che sarebbe al più da ascrivere al vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., involvendo la nullità della sentenza.
La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura infatti soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass. S.U., n. 20867/2020; Cass. n. 26769/2018; Cass. n. 13395/2018; Cass. n. 15107/2013).
1.2 Va ricordato che, secondo il dato normativo e l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, presupposto impositivo della tassa sui rifiuti è – oltre al possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani – l’istituzione del servizio di raccolta dei rifiuti, il cui onere probatorio grava sull’ente impositore (v., tra le tante, Cass. n. 37757 del 2022 o n. 12035 del 2015); invece, ai sensi dell’art. 1, commi 656 e 657, della L. n. 147 del 2013, la mancata effettuazione del servizio o la sua effettuazione inadeguata non escludono la debenza del tributo, ma danno diritto a delle riduzioni tariffarie, sicché grava sul contribuente il relativo onere probatorio, in virtù del principio secondo cui è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, mentre grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l’esenzione costituendo questa un’eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (v. tra le tante, Cass. Sez. 5 Sent. 5775 del 24/2/2023, Sez. 5, n. 22130 del 22/09/2017, Rv. 645621 01; cfr. Sez. 5, n. 17334 del 19/08/2020, Rv. 658774 – 01, Cass. Sent. 3265 del 5/2/2019).
1.3 Dalla narrativa del ricorso (pag. 4) emerge come la ricorrente abbia sostenuto, sin dal primo grado di giudizio, che il Comune di Napoli non svolge il servizio di raccolta rifiuti e la prova è nella notorietà del fatto che “da oltre un decennio (quindi dal 2008 ndr), nella città di Napoli, esistono gravi disservizi inerenti allo smaltimento dell’immondizia”.
Del pari, a pagg. 8 e ss. del ricorso, la società argomenta sul fatto che non sia sufficiente l’istituzione del servizio dovendo la tassa essere correlata alla sua fruibilità effettiva.
1.4 Ne deriva che la ripetuta affermazione secondo cui il Comune di Napoli “non svolge” il servizio non significa che il servizio non sia stato istituito, ciò che va quindi ritenuto non contestato, ma che la contestazione investe la regolarità e l’efficacia della prestazione.
1.5 Alla stregua di tali argomentazioni, non può ritenersi errata la decisione della Corte di merito posto che la ricorrente, ove afferma d’avere provato, attraverso documentazione attinente all’avviamento dei rifiuti al privato smaltimento/recupero, che il Comune non svolge attività di raccolta, introduce un vizio logico (non sequitur) o comunque una petizione di principio, dando per provato ciò che si ha l’onere di provare.
Il fatto d’avere avviato una certa quantità di rifiuti speciali allo smaltimento o recupero attraverso imprese specializzate non dimostra che a ciò sia stata costretta da disservizi comunali la cui prova cerca di affidare al notorio.
Va inoltre osservato come le attività commerciali, quali in particolare quella in oggetto, producono ordinariamente anche rifiuti speciali (ad es. imballaggi terziari) che non potrebbero comunque essere assimilati agli urbani e pertanto da avviarsi autonomamente allo smaltimento/recupero.
A maggior ragione deve ritenersi pertanto che l’avviamento di rifiuti all’autonomo trattamento non sia sufficiente a provare che il servizio di raccolta comunale non sia svolto o lo sia in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari, ciò che peraltro potrebbe condurre al diritto alla riduzione della tariffa e non all’esenzione (vv. la giurisprudenza già richiamata al punto 1.2).
1.6 Deve quindi ritenersi che le censure proposte siano prive di specificità inquadrando nell’ambito dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. la mera riproposizione di tesi difensive già reiette nei gradi di merito, ciò che conferma l’inammissibilità del motivo.
2. Con il secondo motivo la ricorrente censura l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
Sostiene che nella sua motivazione la Corte di merito abbia di fatto sostenuto che, nonostante l’emanazione del D.Lgs. 152/06, in assenza dei regolamenti attuativi deve applicarsi il c.d. decreto Ronchi (D.Lgs. 22/97 art. 57).
Ciò sarebbe contraddittorio in quanto tale disposizione inquadra i rifiuti derivati dallo svolgimento delle attività commerciali quali rifiuti speciali ex lege e, pertanto, non assimilabili agli urbani in assenza di un provvedimento d’assimilazione. Ribadisce che la documentazione presentata, che colpevolmente la Corte di merito non avrebbe esaminato, dimostrerebbe la mancata effettuazione del servizio da parte dell’ente locale e l’obbligo del conferimento in proprio e a proprie spese a ditte terze autorizzate.
2.1 Anche questo motivo è inammissibile.
2.2 Lo stesso inquadra infatti la sua censura nella fattispecie come era delineata nell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., prima delle modifiche intervenute con l’art. 2 del D.Lgs. 40/06 e soprattutto, con riferimento alla specifica disposizione, con l’art. 54, comma 1, lett. b), del D.L. 83/12 conv. nella legge 134/12.
La riforma ha inteso escludere dal sindacato della Suprema Corte ogni valutazione inerente all’asserita insufficienza della motivazione.
La novella del 2012 introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. (Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629831 – 01).
2.3 Nel caso specifico, alcun fatto storico appare individuato nel senso suindicato salva la ripetuta affermazione del mancato svolgimento del servizio di raccolta, per la quale va richiamato quanto già indicato con riferimento al primo motivo di ricorso.
2.4 Né può ipotizzarsi il potere di riqualificazione di questa Corte in ordine alla censura motivazionale, oggi ascrivibile all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c. solo nei limitati casi di motivazione assente o apparente (Sez. 1 – , Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020 (Rv. 658088 – 01), atteso che l’operazione postula comunque la necessità che la censura sia posta in termini di nullità della sentenza per omessa pronuncia, ciò che non è nel caso specifico (Cass. Sez. 2, 07/05/2018, n. 10862, Rv. 648018-01).
Va inoltre respinta la richiesta di rimettere la questione alle Sezioni Unite di questa Corte atteso che non è chiarito il contrasto giurisprudenziale che dovrebbe condurre a procedere ai sensi dell’art. 374 c.p.c.
3. L’inammissibilità dei motivi porta alla reiezione del ricorso con condanna della ricorrente alla rifusione, a favore del Comune controricorrente, delle spese della fase di legittimità.
4. La stessa configura altresì l’ipotesi d’abuso del processo che giustifica la condanna ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c. (Cass. Sez. U., 19/03/2025, n. 7299, Rv. 674011 – 02, Cass. Sez. U., 27/09/2023, n. 27433, Rv. 668909 – 01).
4.1 Come anche recentemente ritenuto da questa Corte (vv. ord. 15483 del 21/5/2026), sono ravvisabili i presupposti per la condanna prevista dall’art. 96, terzo comma, c.p.c., ove il ricorso sia stato imperniato su motivi palesemente infondati, talvolta frutto di una defatigante reiterazione di ragioni di doglianza già ampiamente reiette dalle corti di merito, e manifestamente inammissibili, talvolta ancorati ad un auspicato riesame degli accertamenti di fatto già compiuti in sede di merito, senza porre alcun tema o questione di rilevanza generale o nomofilattica, tale da giustificare il ricorso al giudice di legittimità.
4.2 È stato osservato, a questo proposito, che, essendo la giurisdizione una risorsa non illimitata, tanto è vero che non solo sono legittime misure di contenimento del contenzioso civile, ma anche auspicabili (cfr. Corte Cost. n. 77/18), la condanna disciplinata dall’art. 96, terzo comma, c.p.c., ha natura sanzionatoria dell’abuso del processo, perpetrato dalla parte soccombente, non disgiunta da una funzione indennitaria, in favore della parte vittoriosa.
Essa, infatti, partecipa di una concorrente finalità, sanzionatoria ed indennitaria, costituendo, per un verso, un rimedio avente scopo di deterrenza contro il ricorso improprio ed ingiustificato alla tutela giurisdizionale -quando si ponga in termini di incompatibilità con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla giustizia (cfr. art. 6 CEDU) e, dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie- e, per altro verso, una misura di ristoro della controparte, in favore della quale la condanna è emanata, per essere stata costretta a difendersi al cospetto di un uso strumentale del processo (cfr. Corte Cost. n. 152/16 e, nello stesso senso, Corte Cost. n. 139 del 2019).
4.3 Nella fattispecie qui riguardata, ricorrono le condizioni per ravvisare -in virtù delle ragioni precedentemente menzionate- un utilizzo abusivo della tutela giurisdizionale (cfr., in ordine all’abuso del processo ed ai casi in cui è configurabile, Cass. n. 19285/16, Cass. n. 29812/19, Cass. n. 38528/21, Cass. n. 14548/22, Cass. n. 34429/24, Cass. n. 10356/25 e Cass. n. 2354/26), con la conseguenza che la ricorrente deve essere condannata al pagamento della somma indicata in dispositivo, reputata congrua in relazione alla natura, all’oggetto ed al valore della causa ed alla condotta processuale da essa tenuta.
Non deve invece adottarsi pronuncia ai sensi dell’art. 96, comma quarto, c.p.c. atteso che il ricorso è stato proposto prima della sua entrata in vigore: il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che le sue disposizioni, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, e della somma di Euro 5.500,00, ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.