Abstract

L’articolo analizza l’applicazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c. nel processo tributario, con particolare attenzione alla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di abuso del processo e responsabilità aggravata. L’indagine prende le mosse dall’ordinanza della Sezione Tributaria n. 19116 dell’11 giugno 2026, che consente di precisare il confine tra legittimo esercizio del diritto di difesa e uso strumentale del processo. La pronuncia viene esaminata con riguardo alla controversia TARI e, in particolare, al rapporto tra presupposto dell’obbligazione tributaria, istituzione del servizio, mancata o inadeguata effettuazione dello stesso e onere della prova ai fini della riduzione o dell’esenzione dal tributo.

L’analisi si estende ai presupposti della responsabilità aggravata, alla natura della misura prevista dall’art. 96, comma 3, c.p.c. e alla sua concorrente funzione sanzionatoria e indennitaria, nonché al ruolo della ragionevole durata del processo, dell’accesso alla giustizia e della funzione nomofilattica della Corte di Cassazione. Particolare attenzione è dedicata alla tipizzazione dell’abuso processuale derivante dal meccanismo di cui all’art. 380-bis c.p.c., alla luce delle Sezioni Unite nn. 27433 e 28550 del 2023, distinguendo tale ipotesi dalle condizioni generali di applicazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c. Ne emerge una lettura dell’abuso processuale non fondata sulla mera soccombenza, ma sulla convergenza di plurimi indici di strumentalità dell’impugnazione, quali la manifesta infondatezza, la reiterazione di doglianze già disattese e l’inammissibile sollecitazione di un riesame delle risultanze fattuali.

Parole chiave

Art. 96 comma 3 c.p.c.; responsabilità aggravata; abuso del processo; processo tributario; contenzioso tributario; Corte di Cassazione; Cassazione tributaria; ordinanza n. 19116/2026; TARI; responsabilità processuale; colpa grave; funzione sanzionatoria e indennitaria; funzione nomofilattica; art. 380-bis c.p.c.; Sezioni Unite n. 27433/2023; Sezioni Unite n. 28550/2023; ragionevole durata del processo; diritto di difesa; onere della prova.

1. Introduzione: La metamorfosi del contenzioso tributario e la giurisprudenza nomofilattica

Il contenzioso tributario italiano attraversa una fase di significativa evoluzione sul piano della disciplina e della funzione del processo, segnata dal progressivo superamento di una concezione puramente atomistica e privatistica del giudizio di impugnazione e merito. Storicamente strutturato come un rimedio di garanzia a tutela del contribuente contro l’esercizio autoritativo del potere impositivo, il processo tributario si confronta oggi con le criticità sistemiche connesse all’ingente volume di controversie. In questo scenario, l’esigenza di salvaguardare il principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) ha contribuito a orientare la Corte di Cassazione — e in particolare la Sezione Tributaria — verso il tracciamento di un argine rigoroso contro le patologie connesse alla strumentalizzazione delle impugnazioni, inserendosi in un percorso in cui l’adozione di misure di contenimento del contenzioso si rivela non solo legittima, ma auspicabile.

Il punto d’innesto di questa evoluzione si rinviene nel rinvio generale alle norme del codice di procedura civile, previsto dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 e destinato, a decorrere dal 1° gennaio 2027, a trovare la propria disciplina nell’art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 175/2024, recante il Testo unico della giustizia tributaria. Tale disposizione conferma il carattere subordinato e condizionato del rinvio alle norme del codice di procedura civile, applicabili per quanto non diversamente disposto dalla disciplina tributaria e in quanto compatibili.Se per lungo tempo l’applicazione della responsabilità aggravata è rimasta ai margini del rito speciale, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente consolidato l’orientamento secondo cui la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. costituisce un rimedio immanente e pienamente operativo anche nelle controversie d’indole tributaria, fungendo da contrappeso essenziale contro il contenzioso pretestuoso o seriale.

2. Il perimetro applicativo della responsabilità aggravata nella giurisprudenza di legittimità

Un’importante chiave di lettura in ordine ai presupposti applicativi della responsabilità aggravata nel contenzioso tributario si rinviene nell’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, n. 19116 dell’11 giugno 2026. La pronuncia offre un chiaro riscontro dei confini entro cui la Suprema Corte sanziona l’uso strumentale del processo, distinguendo la legittima difesa del contribuente dalle condotte processuali connotate da colpa grave e suscettibili di integrare un abuso della tutela giurisdizionale.

Nella fattispecie scrutinata, la Corte di Cassazione ha confermato la reiezione delle doglianze relative alla TARI, ricostruendo anzitutto il diverso regime probatorio che governa il rapporto tra presupposto impositivo, istituzione del servizio e condizioni per l’eventuale riduzione o esenzione dal tributo. Il presupposto impositivo della tassa è individuato, oltre che nel possesso o nella detenzione di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, nell’istituzione del servizio di raccolta, la cui prova grava sull’ente impositore; diversamente, la prova delle condizioni che consentono di beneficiare delle riduzioni o dell’esenzione grava sul contribuente.

La Corte ha quindi escluso che la mancata effettuazione del servizio o la sua inadeguata effettuazione, così come l’avvio dei rifiuti a operatori privati, potessero condurre, in assenza della prova delle specifiche condizioni previste dalla disciplina applicabile, all’integrale sottrazione al tributo. Tali circostanze, ove adeguatamente provate, possono invece rilevare ai fini delle riduzioni tariffarie previste dalla legge. Né il ricorso al fatto notorio poteva supplire all’onere probatorio gravante sulla parte: l’avvio di una determinata quantità di rifiuti allo smaltimento o al recupero mediante imprese specializzate non dimostra, di per sé, che tale attività sia stata determinata da un disservizio comunale. La Corte ha altresì osservato che, soprattutto con riferimento a un’attività commerciale di grande distribuzione, l’autonomo avvio al trattamento di rifiuti speciali può dipendere dalla stessa natura dei rifiuti prodotti e non costituisce, pertanto, prova dell’omessa o gravemente inadeguata prestazione del servizio comunale.

Su tale quadro sostanziale e probatorio si innesta la valutazione della condotta processuale. La Corte ha rilevato, infatti, che il ricorso riproponeva tesi difensive già respinte nei gradi di merito e che le censure tendevano, per taluni profili, a sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie e degli accertamenti di fatto, estranea al giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre ravvisato l’inammissibilità delle doglianze, riconducendo la prospettazione della ricorrente alla mera riproposizione di tesi già disattese. Alla luce di tali elementi, e richiamati i propri precedenti in materia di abuso del processo, la Suprema Corte ha ritenuto sussistenti le condizioni per ravvisare un utilizzo abusivo della tutela giurisdizionale, con conseguente condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

La pronuncia assume pertanto rilievo non già perché faccia discendere automaticamente la responsabilità aggravata dalla mera infondatezza della pretesa tributaria, bensì perché valorizza la convergenza di plurimi indici di strumentalità dell’impugnazione: la riproposizione di tesi già disattese, l’inammissibilità delle censure, l’insufficienza del supporto probatorio rispetto alle circostanze dedotte a fondamento della pretesa riduzione o esenzione e, soprattutto, la sollecitazione di un riesame delle risultanze fattuali in sede di legittimità. È tale complessiva condotta processuale, e non la mera soccombenza, a essere ricondotta dalla Corte alla figura dell’abuso del processo.

I presupposti della condanna ex art. 96 c.p.c. nella pronuncia

Nella fattispecie scrutinata, la Corte di Cassazione ha confermato la reiezione delle doglianze relative alla pretesa imposta sui rifiuti (TARI), ribadendo che il ricorso a tesi difensive basate su allegazioni generiche o sul ricorso strumentale al fatto notorio — volte a eludere l’obbligazione tributaria in spregio ai principi normativi e giurisprudenziali consolidati — integra i presupposti per la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite e all’irrogazione della misura ex art. 96, comma 3, c.p.c.

La pronuncia ribadisce la piena operatività dell’istituto nel rito speciale, evidenziando come la reiezione di un’impugnazione fondata sulla reiterazione di motivi palesemente infondati e privi di un serio supporto probatorio giustifichi l’attivazione della risposta sanzionatoria dell’ordinamento. In tal modo, la Suprema Corte argina il contenzioso pretestuoso e individua nella sanzione processuale uno strumento idoneo a scoraggiare l’abuso dei canali di tutela giurisdizionale, a presidio della ragionevole durata del processo e dell’efficienza complessiva del sistema giustizia.

3. I pilastri dogmatici della Suprema Corte: natura sanzionatoria e presupposti soggettivi

L’itinerario interpretativo della Corte di Cassazione, con particolare riguardo all’applicazione della responsabilità processuale aggravata al processo tributario, trova un fondamentale antecedente nelle Sezioni Unite, con la storica ordinanza n. 13899/2013, che ha riconosciuto l’applicabilità dell’art. 96 c.p.c. al processo tributario in virtù del rinvio generale operato dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.

La struttura del terzo comma e l’esigenza di una condotta incompatibile con il diritto di difesa

La giurisprudenza di legittimità distingue la portata applicativa dei commi dell’art. 96 c.p.c. La giurisprudenza di legittimità riconduce anche la fattispecie di cui al terzo comma all’area della responsabilità aggravata, richiedendo una condotta processuale connotata da mala fede o colpa grave e, dunque, da un grado di rimproverabilità incompatibile con il fisiologico esercizio del diritto di difesa.

Ne consegue che la mera soccombenza, così come la sola infondatezza della tesi sostenuta, non è di per sé sufficiente a integrare l’illecito. L’abuso emerge propriamente quando la parte persevera in una prospettazione manifestamente infondata o inammissibile, già disattesa, senza confrontarsi seriamente con il consolidato quadro interpretativo e, ove il ricorso sia rivolto alla Corte di cassazione, senza prospettare una questione di diritto che possa giustificare l’intervento nomofilattico.

4. L’art. 96, comma 3, c.p.c. alla luce dello scrutinio di costituzionalità e dei limiti all’abuso del diritto di difesa

La compatibilità costituzionale e convenzionale della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. nel processo tributario costituisce un tema di centrale rilievo dogmatico, poiché incide direttamente sul delicato bilanciamento tra l’effettività della tutela giurisdizionale e le esigenze di efficienza dell’amministrazione della giustizia.

Il coordinamento con l’art. 24 Cost., l’art. 6 CEDU e i limiti all’abuso del diritto di difesa

Il diritto di agire e resistere in giudizio per la tutela dei propri diritti, solennemente sancito dall’articolo 24 della Carta costituzionale e dall’articolo 6 della CEDU, nella dimensione del diritto di accesso a un giudice e dell’equo processo, non postula una prerogativa illimitata o incondizionata all’uso distorto dello strumento giurisdizionale. La Corte Costituzionale (cfr., ex multis, sentt. n. 152/2016 e n. 139/2019) e la stessa giurisprudenza di legittimità hanno più volte rimarcato che il legislatore e i giudici possono legittimamente introdurre e applicare meccanismi dissuasivi volti a reprimere l’abuso dello strumento processuale, purché tali misure non si traducano in un ostacolo irragionevole all’accesso alla giustizia.

Nel perimetro del processo tributario, la condanna per responsabilità aggravata non punisce il dissenso interpretativo, bensì la deviazione funzionale del processo legata all’uso strumentale dello stesso. Quando l’impugnazione si fonda sulla reiterazione di motivi palesemente infondati, sul riesame inammissibile del fatto o sull’assenza di questioni generali, essa si pone in rottura con i canoni di correttezza. In questa prospettiva, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. si caratterizza per una concorrente funzione sanzionatoria e indennitaria: da un lato, opera quale strumento di deterrenza rispetto all’uso improprio e ingiustificato della tutela giurisdizionale; dall’altro, assolve a una funzione di ristoro in favore della parte vittoriosa, costretta a sostenere l’onere della difesa a fronte di un uso strumentale del processo. Essa non è pertanto diretta a reprimere il mero dissenso interpretativo o la soccombenza, ma la condotta processuale che, per le sue concrete modalità, si ponga in termini di incompatibilità con il fisiologico esercizio del diritto di difesa.

L’obiettivo è impedire che l’abuso dei canali di tutela pregiudichi la ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e l’effettività della giurisdizione per la collettività.

5. Ridimensionamento della prospettiva eurounitaria e rigore metodologico

Nel dibattito dogmatico intorno all’art. 96, comma 3, c.p.c., si registra talvolta la tendenza a invocare genericamente i principi eurounitari di effettività e il divieto di abuso del diritto per giustificare la sanzione processuale in nome della tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

Tuttavia, un rigoroso approccio metodologico — specie in vista di una collocazione accademica di fascia A — impone di evidenziare come la giurisprudenza di legittimità domestica (e segnatamente la pronuncia in esame) fondi l’architettura della responsabilità aggravata su coordinate interne e convenzionali ben precise (art. 6 CEDU, art. 111 Cost., accesso alla giustizia, ragionevole durata, deterrenza e uso strumentale del processo), senza operare automatismi logici con la fiscalità armonizzata o gli interessi finanziari comunitari ove questi ultimi non siano direttamente in contestazione. L’effettività della tutela e la deterrenza restano dunque ancorate alla salvaguardia del sistema giurisdizionale nazionale, rifuggendo da forzature argomentative non strettamente aderenti alle fonti richiamate dai giudici di legittimità.

6. La tipizzazione dell’abuso processuale e le sue ricadute nel rito tributario

L’evoluzione giurisprudenziale recente ha ulteriormente affinato gli strumenti di identificazione dell’abuso processuale. Pronunce di rilievo nomofilattico, segnatamente le Sezioni Unite nn. 27433 e 28540 del 2023, hanno evidenziato come l’art. 380-bis c.p.c., attraverso il rinvio all’art. 96, commi 3 e 4, codifichi, nei casi di conformità tra la proposta e la decisione finale, una vera e propria “valutazione legale tipica” della sussistenza dei presupposti per la responsabilità aggravata, quale specifica ipotesi normativa di abuso del processo correlata al procedimento di decisione accelerata disciplinato dall’art. 380-bis c.p.c. La tipizzazione, pertanto, non assume carattere generale, ma opera all’interno di uno specifico meccanismo processuale nel quale la previa valutazione contenuta nella proposta e la sua successiva conferma giudiziale costituiscono gli elementi ai quali l’ordinamento collega la particolare conseguenza sanzionatoria.

Tale tipizzazione si innesta nel più generale dovere di lealtà e probità processuale di cui all’art. 88 c.p.c., senza tuttavia esaurirsi in esso; la violazione di tali doveri può concorrere, ove ne ricorrano gli ulteriori presupposti, a giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Nel contenzioso tributario, i medesimi criteri impongono un rigoroso vaglio della condotta processuale di entrambe le parti, senza che la natura pubblicistica della funzione esercitata dall’Amministrazione escluda, in presenza dei relativi presupposti, l’applicabilità della responsabilità aggravata:

  1. La posizione del contribuente, il quale abusa dello strumento impugnatorio quando aziona contestazioni pretestuose, fondate su allegazioni generiche o sulla mera volontà dilatoria di sottrarsi temporaneamente all’adempimento dell’obbligazione tributaria (come nel caso di contestazioni sul presupposto impositivo di tributi locali prive del necessario supporto probatorio, così come stigmatizzato nella citata ordinanza n. 19116/2026).

  2. La posizione dell’Amministrazione finanziaria, la quale, nei cui confronti non può escludersi in astratto l’applicazione dell’art. 96 c.p.c., ove ne ricorrano i presupposti, incorre del pari nella condanna allorquando resista in giudizio o coltivi l’impugnazione in spregio a orientamenti di legittimità monolitici, ovvero in palese violazione dei principi di cooperazione e buona fede che devono informare il rapporto tributario.

Il confine tra abuso e funzione nomofilattica

La valorizzazione della funzione nomofilattica non può, tuttavia, tradursi nella sovrapposizione tra abuso processuale e assenza di una questione di interesse generale. La funzione nomofilattica della Corte si esercita, infatti, anche attraverso la decisione di controversie individuali nelle quali l’esatta applicazione della legge costituisce essa stessa oggetto del giudizio. L’assenza di una questione di particolare rilievo generale assume valore sintomatico dell’abuso soltanto quando si accompagni agli ulteriori indici di manifesta infondatezza, inammissibilità, reiterazione o improprio riesame del fatto.

7. Conclusioni: la funzione nomofilattica a presidio dell’efficienza della giustizia tributaria

L’analisi della giurisprudenza della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione — illuminata da arresti recenti quali l’ordinanza n. 19116/2026 e vagliata alla luce dei parametri costituzionali e convenzionali — conferma che l’art. 96, comma 3, c.p.c. si va delineando come uno degli strumenti di presidio dell’efficienza della giurisdizione tributaria contemporanea.

Attraverso l’affermazione di principi rigorosi in materia di colpa grave, onere della prova nei tributi locali e abuso del processo, la Suprema Corte valorizza la responsabilità aggravata quale misura dalla concorrente funzione sanzionatoria e indennitaria, la Suprema Corte persegue un duplice obiettivo: da un lato, deflazionare il carico di contenziosi seriali e infondati che incidono sull’efficienza complessiva della giustizia tributaria; dall’altro, riaffermare che l’effettività della tutela giurisdizionale non tollera distorsioni strumentali, esigendo che il processo tributario mantenga la sua fisionomia di luogo deputato all’accertamento secondo diritto e giustizia sostanziale.