AGENZIA delle DOGANE – Comunicato del 19 giugno 2026

Decreto MEF, 10 marzo 2026 – “Individuazione dei criteri per la determinazione e l’aggiornamento delle spese di custodia delle merci in temporanea custodia presso le strutture direttamente gestite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli” – Modalità di accesso all’istituto di temporanea custodia e di pagamento delle spese di custodia a favore dell’Agenzia

In attuazione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 marzo 2026, sono attive, a partire dal prossimo 22 giugno 2026, tutte le procedure tecnico-contabili, relative alla determinazione e alla riscossione delle spese di custodia per le merci introdotte nei magazzini di temporanea custodia, gestite direttamente dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

In base alle nuove disposizioni, il soggetto avente diritto — individuato nel titolare del regime o nel suo rappresentante — è tenuto a provvedere, contestualmente alla richiesta di custodia, al pagamento anticipato dell’importo corrispondente a una giacenza minima di dieci giorni, con l’avvertenza che non è ammesso alcun rimborso qualora il ritiro della merce avvenga prima della scadenza di tale termine

Nell’eventualità in cui la permanenza della merce si protragga oltre il decimo giorno, l’Ufficio procederà alla riscossione delle ulteriori somme dovute, calcolate sull’intero periodo di giacenza e detratta la quota già versata in via anticipata.

La riscossione avverrà direttamente presso gli uffici territoriali competenti, dove si potrà pagare in contanti o tramite carta di debito o credito, ottenendo contestualmente la relativa bolletta d’ufficio A/22 con il codice tributo dedicato.

Infine, è fondamentale ricordare che esiste un limite temporale massimo: se le merci non vengono ritirate entro tre mesi dalla data della loro registrazione ed introduzione nei magazzini di temporanea custodia, l’Ufficio attiverà le procedure previste dal Codice Doganale dell’Unione, per all’abbandono allo Stato della merce stessa.