CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19064 depositata l’ 11 giugno 2026

Infortunio sul lavoro – Responsabilità del datore – Prestazioni assicurative – Domanda di regresso – Nesso causale – Eventi concausali – Principio di equivalenza delle condizioni – Condotta colpose – Accertamento della sussistenza del fatto – Obbligazione solidale – Accoglimento

Fatti di causa

1. La Corte d’appello di L’Aquila, in parziale accoglimento del gravame proposto da M.G. avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di regresso proposta nei suoi confronti da INAIL ex artt. 10 e 11 DPR 1124/65 condannandolo al pagamento della somma erogata dall’istituto per prestazioni assicurative in favore degli eredi di T.I.A., deceduto per infortunio sul lavoro occorso il 7/10/2010, ha ridotto in Euro 174.299,03 -pari ad un terzo di quanto determinato in primo grado- l’importo dovuto dal datore di lavoro assicurante, ricorrendo eventi concausali.

1.1 – La Corte territoriale, superata l’eccezione di incompetenza territoriale insuscettibile -ove accolta- di rimessione della causa al primo giudice, ha ritenuto infondati i rilievi dell’appellante sull’acritico recepimento della pronuncia irrevocabile di condanna resa in sede penale per omicidio colposo del datore avente efficacia di giudicato nel giudizio civile, ai sensi dell’art. 651 c.p.p., sull’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e sull’affermazione che l’imputato lo ha commesso, per non avere in particolare il giudice di primo grado considerato, ferma la materialità fenomenica del fatto quale nucleo oggettivo del reato, la ricorrenza di una situazione di rischio elettivo del lavoratore (autore di una condotta altamente imprudente nell’aver disinnescato la marcia del trattore agricolo che conduceva, per portarlo in avanti, a motore spento su un terreno in pendenza perdendone il controllo e venendo sbalzato a terra così riportando un grave trauma encefalico), e per non aver considerato che il decesso del lavoratore era avvenuto per sopravvenuta insufficienza respiratoria acuta ingravescente insorta presso il Centro di Riabilitazione di Vasto (dove era stato trasferito dopo le sue dimissioni dall’ospedale civile di Pescara per progressivi segni di miglioramento dal trauma conseguente alla caduta dal trattore, con risveglio dal coma e recupero di funzionalità motoria).

 La Corte d’appello ha rilevato che il decesso non era avvenuto quale conseguenza immediata delle lesioni ma erano intervenute altre concause che, tuttavia, non avevano interrotto il nesso causale originario: quanto al rischio elettivo, l’imprudenza del lavoratore non era invocabile dal datore in presenza di norme di prevenzione infortuni che tutelano anche condotte connotate da disattenzione e negligenza a fronte di inosservanza di regole di sicurezza di cui è garante primario il datore che organizza il lavoro dei dipendenti e che, nel caso specifico, era proprietario del mezzo agricolo ribaltato sul quale mancavano dispositivi di sicurezza; quanto alle condotte dei sanitari la contrazione del batterio in ambiente nosocomiale era prevedibile ed andava esclusa la responsabilità dei sanitari dell’ospedale, non presentando il ricoverato, all’atto delle dimissioni, sintomatologia clinica tale da allarmare i medici e risultando, presso il Centro di riabilitazione, un’improvvisa e rapida insufficienza cardiorespiratoria che aveva condotto a morte il paziente.

1.2 – Inoltre, il giudice penale d’appello aveva ritenuto sussistente il nesso causale tra la condotta del M. e l’evento contestatogli, dal momento che il decesso doveva essere in primo luogo ricondotto all’infortunio sul lavoro e risultando, di seguito, delle cause sopravvenute non idonee da sole a provocare l’evento morte; restava quindi inalterata la regola della condictio sine qua non che, ai sensi dell’art. 41 c.p., consentiva di ragionare nel senso che se non vi fosse stato l’incidente il lavoratore non avrebbe riportato lesioni, non sarebbe stato ricoverato in terapia intensiva, e non avrebbe contratto il batterio, che alla fine ha determinato il decesso.

1.3 – Quanto alla misura della responsabilità del datore in riferimento alle eventuali concorrenti responsabilità del personale sanitario, la Corte territoriale ha tenuto conto di una consulenza tecnica svolta in un parallelo giudizio civile pendente innanzi al medesimo ufficio giudiziario, instaurato dalla vedova del lavoratore verso le due strutture sanitarie in cui il coniuge era stato in continuità ricoverato, ed erano emerse condotte censurabili in entrambi gli ambienti, nosocomiale e riabilitativo, nel non aver effettuato uno scrupoloso monitoraggio laboratoristico e radiografico del paziente, nella prima struttura, e nell’aver sottovalutato i segni clinici manifestati dal degente, nella seconda struttura; insomma l’infortunio subìto dal T. era naturalisticamente configurabile come primum movens del decesso, come ineliminabile antecedente causale necessario ma non sufficiente a determinare l’evento morte, e per il principio di equivalenza delle cause andavano considerate di pari valenza tutte le cause idonee a produrre l’evento, seppur consistenti in una condotta colposa di altri soggetti, salvo che una sola di esse sia stata idonea a produrre l’evento, cosa che non ricorreva nel caso di specie.

Risultavano, pertanto, più fattori causali, ciascuno come autonomo segmento causale che aveva provocato un aggravamento delle conseguenze pregiudizievoli, sicché corrispondeva ad equità l’attribuzione a ciascuna delle tre cause (infortunio sul lavoro e condotte mediche nelle due strutture sanitarie di ricovero, l’una succedutasi all’altra) di una pari quota di incidenza dell’evento, nella misura di un terzo.

Concludeva la sentenza qui impugnata nel senso che andava affermata la responsabilità concorrente (ciascuno per un terzo) di M.G., ai sensi dell’art. 651 c.p.c., e dei sanitari dell’ASL Pescara e del Centro Riabilitazione di Vasto, in relazione al decesso del T.

Pertanto l’INAIL aveva diritto a vedersi corrispondere dal M. un terzo delle somme che complessivamente INAIL aveva versato in favore del lavoratore infortunato, e con condanna, in riforma parziale della sentenza impugnata, a pagare la somma indicata in epigrafe, pari ad un terzo della somma originariamente corrisposta agli eredi del lavoratore assicurato, ossia un terzo di € 522.894,09.

2. Ricorre per cassazione l’INAIL con un unico motivo, illustrato da successive memorie, a cui M. resiste con controricorso.

3. La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 14 gennaio 2026.

Ragioni della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Istituto ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 1292, 1294, 2055 del c.c.

Richiamate le proprie conclusioni rese in appello sulla considerazione che l’eventuale responsabilità di altri soggetti nell’evento infortunistico de quo non esclude affatto la concorrente e solidale responsabilità -per l’intero- del datore di lavoro resistente sig. M., ritiene l’Istituto che se è accertato che le condotte dei sanitari non sono fatti autonomi e scindibili sotto il profilo causale, bensì sono segmenti di un’unica catena, culminata in un danno unitariamente apprezzabile, ciò avrebbe dovuto comportare una condanna, in solido con gli altri responsabili, al rimborso integrale dell’importo erogato dall’INAIL, atteso che per l’art. 2055 c.c. è sufficiente la consumazione di un fatto unico dannoso.

Lamenta il ricorrente istituto che, nonostante la disposizione dell’art. 651 c.p.p. riconduca al solo M. la responsabilità del fatto illecito, la Corte d’appello aveva in realtà scisso la causa unica ritenuta dal primo giudice come responsabilità esclusiva, ed aveva Riabilitazione di Vasto, che tuttavia erano soggetti rimasti estranei al giudizio; in appello, poi, la Corte di merito, avvalendosi della CTU in un giudizio civile, proseguito a trattazione congiunta innanzi allo stesso ufficio giudiziario, fra gli stretti familiari della vittima e le strutture sanitarie, aveva equamente ripartito il credito risarcitorio, in tal modo negando ad INAIL di ricevere un rimborso per l’intero dal datore di lavoro, dimenticando che si tratterebbe di una concausa di decesso.

A fronte di un evento dannoso unitario la Corte d’appello aveva operato una ripartizione dell’obbligazione, per cui ciascuno risponde dei danni provocati dal fatto illecito compiuto, nonostante la sussistenza di un’obbligazione solidale che imponeva la condanna al rimborso integrale.

Osserva, ancora, che tutti sarebbero solidalmente corresponsabili del medesimo illecito, la graduazione delle colpe potrebbe costituire una ripartizione interna fra i coobbligati, a fronte di una solidarietà delle condotte colpose che hanno concausato il decesso; nessuna delle condotte dei responsabili del fatto illecito costituiva causa unica e sufficiente della morte del M., essendo tutte dei segmenti di un’unica catena causale.

L’INAIL aveva sempre chiesto la condanna integrale del datore di lavoro, unico soggetto convenuto in giudizio, evidenziando che l’eventuale responsabilità di altri soggetti nell’evento infortunistico non esclude affatto la concorrente e solidale responsabilità per l’intero del datore di lavoro M., e le eventuali azioni che potrebbero essere attivate tra i responsabili in solido dell’evento per la ripartizione e graduazione delle rispettive condotte colpose non possono interessare l’Istituto.

In conclusione, la responsabilità concorrente del personale sanitario non comporta l’esclusione della responsabilità solidale del M. a rimborsare all’INAIL l’intero costo dell’infortunio.

2. Nel controricorso la parte privata eccepisce l’inammissibilità del ricorso espressivo di una critica generica della sentenza con profili confusi e inestricabilmente combinati; inoltre, la Corte aveva fondato la decisione su più ragioni autonome ciascuna idonea a sorreggere la decisione e l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile il ricorso; ed ancora, non sono prospettabili per la prima volta questioni non trattate nel merito, motivi nuovi e diversi. Insiste anche per l’infondatezza del ricorso: il lavoratore è deceduto non per conseguenza immediata di lesioni ma per altre concause (insufficienza respiratoria collasso polmonare in ambito nosocomiale) accertate in un altro giudizio civile in trattazione congiunta con questa causa.

Rileva che nei giudizi civili l’INAIL non era stata parte ed i CTU avevano affermato che il decesso è avvenuto per condotte negligenti dei sanitari, escludendo profilo di colpa del M.

Vi sono stati più fattori causali ed è legittimo che M. debba corrispondere a titolo di regresso a INAIL solo nella misura di un terzo della somma versata ai congiunti del lavoratore deceduto, escludendo la solidarietà per un evento morte causato da altre condotte.

3. Il ricorso è fondato.

4. In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola dell’art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto causale tra l’evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, potendosi escludere l’esistenza nel nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l’intervento di un fattore estraneo all’attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l’infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni (cfr. Cass. sez. Lav., sent. n.27952/2018); il nesso eziologico si ritiene pertanto interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l’evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (Cass. ord. 38123/2021).

4.1 – È stato anche precisato che qualora l’evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l’evento, essendo quest’ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l’esclusiva efficienza causale di una di esse (Cass. sez. 3, ord. n. 18753/2017).

La riconducibilità dell’evento a tutte le cause esprime, da un lato, la concorsualità dei fattori causativi e, dall’altro, la unitarietà dell’evento dannoso la cui imputabilità, ai fini della incidenza del grado ed intensità di ciascuna di esse nella produzione dell’evento, richiede un accertamento fattuale, tecnico e cronologico idoneo a distinguere l’apporto causale differenziato ed individualizzato nella produzione dell’unico danno.  

5. Si aggiunga che, a fronte di un giudicato penale di condanna che ha efficacia vincolante nel giudizio civile risarcitorio ai sensi dell’art. 651 c.p.p., in ordine all’accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso, non è precluso al giudice civile un autonomo accertamento, con pienezza di cognizione, del concorrente apporto causale alla produzione del danno da parte di terzi rimasti estranei al processo penale (cfr. ord. n. 2426/2024); la condanna penale emessa a carico di un autore della condotta colposa (il cd. primum movens) non determina alcun vincolo, nell’ambito del successivo giudizio civile risarcitorio, in ordine all’accertamento del concorrente apporto causale di altri e alla conseguente ripartizione percentuale delle rispettive responsabilità. Invero, è stato osservato (Cass. ord. n. 19484/2025) che quando il danneggiato da condotte illecite ascrivibili a più soggetti esercita l’azione di risarcimento dei danni cumulativamente nei confronti di tutti, postulandone la responsabilità solidale ai sensi dell’art. 2055 c.c., il giudicato, in mancanza di una espressa domanda sul punto, non si estende anche all’accertamento della concausazione collettiva dell’evento.  

6. Nel caso in esame viene in evidenza allora che, da un lato, il giudicato penale non si estende alla concausazione collettiva dell’evento, non risultando accertate in quella sede di giudizio le condotte dei sanitari di entrambe le strutture che avevano preso in carico il paziente traumatizzato e in successiva riabilitazione, dall’altro se l’evento dannoso è riconducibile a tutte le cause originarie e sopravvenute, e non esclusive, occorre che la verifica della imputazione e graduazione di colpe sia compiuta nella plena cognitio dei corresponsabili per determinare l’entità e intensità della efficienza causale di ciascuna condotta sull’evento e per distinguere, in parallela percentuale, una ripartizione di quote risarcitorie corrispondenti.

Agevole è evincere che nel giudizio civile di regresso promosso da INAIL non soltanto non v’è stata chiamata in causa di altri eventuali concorrenti causali (la parte chiamata in giudizio per il risarcimento del danno può chiamare in causa in via preventiva altro corresponsabile al fine di esercitare il regresso contro di questo per il caso di esito positivo dell’azione intrapresa dal danneggiato, cfr. Cass. ord. 7332/2025), ma neppure è emerso un accertamento definitivo di corresponsabilità civile nel senso fatto proprio dalla impugnata sentenza (la Corte aquilana riporta che non era all’epoca passata in giudicato la sentenza civile del Tribunale di Vasto nel giudizio promosso dalla vedova del lavoratore, nel corso del quale era stata svolta la CTU utilizzata per ripartire equamente l’attribuzione della quota di incidenza dell’evento fra datore e due strutture sanitarie).  

7. In sintesi, nell’azione di regresso di INAIL il giudicato penale sul nucleo centrale del fatto materiale integrante il reato, coinvolgente la sussistenza del fatto, la sua illiceità penale, e l’affermazione che l’imputato lo ha commesso, non si estende all’accertamento della concausazione collettiva dell’evento; l’accertamento sulla graduazione di colpa e riparto di responsabilità fra le condotte concorrenti o susseguenti causative dell’evento, e sulla misura della entità risarcitoria, attiene ad un diverso giudizio di responsabilità per fatto illecito al quale INAIL non ha partecipato (nel processo civile di Vasto), e parimenti in questo processo di regresso non v’è stata chiamata in causa delle strutture sanitarie (sarebbe stato interesse del convenuto chiedere la partecipazione delle strutture sanitarie per dividerne le responsabilità); quest’ultima è una diversa domanda, non di regresso (spiegata da INAIL verso il datore per la copertura assicurativa) ma di responsabilità per fatto illecito (con chiamata solidale del datore verso altri concorrenti causali -1299 c.c.), ed originano dalla tutela di due obbligazioni diverse: un conto è l’azione di regresso dell’assicuratore verso l’assicurante per il recupero delle somme già pagate all’assicurato, altra è l’azione di responsabilità che il danneggiato promuove verso gli autori di condotte lesive di cui, accertata la concausalità e determinato il danno risarcibile, tutti sono solidalmente responsabili, salvo poi l’azione di regresso del debitore solidale che ha pagato l’intero debito per il recupero, verso gli altri condebitori, della parte di ciascuno di essi.  

8. Le strutture sanitarie, rimaste estranee a questo giudizio di merito, sono state coinvolte in una affermazione di “responsabilità concorrente (ciascuna per un terzo)” ed in un riparto di attribuzione in “pari quota di incidenza sull’evento” all’interno di una azione di regresso ex art. 11 dpr 1124/65 che non le ha viste partecipi: una volta affermata la concausalità ben poteva essere applicata la regola della solidarietà, per la quale se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno; ma tale solidarietà è stata scissa dalla Corte di merito.

Resta ferma, come nell’adempimento di obbligazioni solidali, la regola di cui all’art. 2055 c.c. per la quale colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Ed è uno sviluppo successivo di domanda che richiede u pieno contraddittorio.

9. L’impugnata sentenza, che non si è attenuta ai menzionati principi, va di conseguenza cassata con rinvio per nuovo esame, unitamente alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di L’Aquila in diversa composizione.