INPS – Circolare 19 giugno 2026, n. 68

Convenzione tra l’INPS e l’INARCASSA per il trasferimento diretto, sulla base delle disposizioni di cui alla Legge 23 dicembre 2000, n. 388, delle somme corrispondenti ai contributi indebitamente versati, ai fini pensionistici, dai lavoratori autonomi a un Ente previdenziale diverso dal titolare della contribuzione. Istruzioni contabili

SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative per l’attuazione della convenzione in oggetto, con particolare riguardo alla corretta determinazione delle posizioni assicurative nominativamente individuate, dei periodi di legittima iscrivibilità presso la Gestione separata INPS, degli importi da trasferire all’INARCASSA e della relativa documentazione istruttoria.

INDICE

Premessa

  1. Soggetti interessati
  2. Somme oggetto del trasferimento diretto tra le Parti
  3. Adempimenti delle Parti

3.1 Trasferimento dall’INPS all’INARCASSA

3.2 Trasferimento dall’INARCASSA all’INPS

  1. Istruzioni contabili

Premessa

In data 7 maggio 2025 l’INPS e la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (INARCASSA) hanno sottoscritto la “Convenzione per il trasferimento diretto, sulla base delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, delle somme corrispondenti ai contributi indebitamente versati, ai fini pensionistici, dai lavoratori autonomi ad Ente previdenziale diverso dal titolare della contribuzione”, adottata con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 58 del 9 aprile 2025 (Allegato n. 1).

La convenzione regolamenta i rapporti tra l’INPS e l’INARCASSA (di seguito, congiuntamente, Parti) per il trasferimento della contribuzione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) versata in buona fede dal contribuente a una Gestione previdenziale diversa da quella legittimata a riceverla, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che: “Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l’ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all’ente titolare della contribuzione.”

La convenzione indica quali sono le somme oggetto di trasferimento e i periodi a cui esse afferiscono, gli obblighi delle Parti circa la sistemazione delle posizioni assicurative, le modalità operative di natura contabile per il trasferimento delle somme da un Ente previdenziale all’altro e le modalità di scambio dei dati, nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

La convenzione individua le figure di riferimento per la gestione della stessa e per le relative attività tecnico operative, nonché prevede la figura del Supervisore per il monitoraggio e il controllo dell’utilizzo dei dati da parte degli utenti incaricati.

La convenzione ha una durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, ossia fino al 7 maggio 2028, e può essere rinnovata, per una sola volta e per la stessa durata, su concorde volontà delle Parti, da manifestarsi mediante scambio di note tramite posta elettronica certificata (PEC).

Eventuali modifiche e/o integrazioni alla convenzione possono essere apportate mediante apposito atto adottato e sottoscritto nelle stesse forme previste per la medesima.

Tanto premesso, con la presente circolare si forniscono istruzioni per l’attuazione della convenzione in argomento, come previsto dall’articolo. 8, comma 3, della medesima convenzione.

  1. Soggetti interessati

L’INPS assicura, presso la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la tutela previdenziale obbligatoria ai lavoratori che svolgono attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali o attività non soggette al versamento contributivo agli Enti previdenziali di diritto privato (cfr. l’art. 18, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).

La legge 4 marzo 1958, n. 179, ha istituito l’INARCASSA, che, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ha assunto la forma di Ente associativo senza scopo di lucro che esplica attività di interesse pubblico, con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

L’INARCASSA, ai sensi dell’articolo 38 della Costituzione, provvede ai compiti di previdenza e assistenza a favore degli iscritti e degli ulteriori destinatari, come previsto dallo Statuto dell’Ente.

In particolare, l’articolo 7 dello Statuto di INARCASSA prevede l’obbligatorietà dell’iscrizione alla stessa per gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità ove ricorrano le seguenti condizioni: iscrizione all’Albo professionale, non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata e possesso di partita IVA. Conseguentemente, come disciplinato dall’articolo 18, comma 12, del decreto-legge n. 98/2011, rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, ossia nell’obbligo di contribuzione presso la Gestione separata INPS, coloro che, pur svolgendo attività professionale, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso l’Ente previdenziale di categoria (INARCASSA), per la contemporanea iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria, contestuale allo svolgimento della professione, a causa della quale l’Ente esclude l’obbligo di iscrizione e il conseguente versamento del contributo soggettivo relativo all’attività professionale.

  1. Somme oggetto del trasferimento diretto tra le Parti

Oggetto del trasferimento tra le Parti è la contribuzione per l’IVS, calcolata sull’imponibile determinato ai sensi dell’articolo 54 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, incassata e accreditata dalla Gestione separata INPS o dall’INARCASSA, versata in buona fede dal professionista a una Gestione previdenziale diversa da quella legittimata a riceverla per i periodi di imposta per i quali, entro il termine di legge di prescrizione dell’obbligo di versamento dei contributi previdenziali, è stato posto in essere un provvedimento di iscrizione o accertamento contributivo da parte della Gestione previdenziale di competenza, ed è stata formulata all’Ente, presso il quale è stata erroneamente versata la contribuzione, la richiesta di trasferimento della stessa da parte dell’Ente legittimato a riceverla.

Eventuali azioni di recupero o eventuali rimborsi restano a carico dell’Ente previdenziale cui la contribuzione spetta e a cui viene quindi trasferita.

Sono oggetto di trasferimento le somme erroneamente versate e riferite ai periodi a decorrere dal 1° gennaio 2001, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 116, comma 20, della legge n. 388/2000, e ai periodi anteriori al 1° gennaio 2001, ai sensi dell’articolo 1189 del codice civile. Il decorso del termine decennale non produce effetti ai fini della prescrizione (cfr. l’art. 2 della convenzione).

In entrambe le casistiche sopra menzionate il trasferimento avviene senza aggravio di interessi e senza applicazione di sanzioni.

Si ricorda che l’obbligo contributivo alla Gestione separata INPS decorre dal 1° aprile 1996 per i soggetti senza altra forma di previdenza obbligatoria e dal 30 giugno 1996 per i soggetti pensionati o con altra copertura previdenziale obbligatoria. Ne consegue, quindi, che sono oggetto di trasferimento solo i contributi riferiti ai periodi di imposta decorrenti dall’obbligo assicurativo sopra citato.

I contributi utilizzati per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, comprese le prestazioni supplementari, non possono essere oggetto di trasferimento e restano acquisite presso l’Ente che ha erogato la prestazione stessa.

Inoltre, non è oggetto di trasferimento diretto tra le Parti l’ulteriore contribuzione non pensionistica, destinata al finanziamento delle prestazioni assistenziali previste dal quadro normativo vigente.

Con riferimento ai professionisti che sono obbligati al versamento della contribuzione alla Gestione separata INPS, in ragione del contestuale assoggettamento anche a un’altra Gestione previdenziale, ma che svolgono attività attinenti alla professione di ingegnere o di architetto, non sono oggetto di trasferimento i contributi integrativi versati all’INARCASSA, che sono e restano dovuti a tale Ente.

  1. Adempimenti delle Parti

Le Parti si impegnano, in linea con i principi dettati dall’articolo 116, comma 20, della legge n. 388/2000, tempestivamente e senza aggravio di interessi, al trasferimento degli importi relativi ai contributi pensionistici indebitamente acquisiti, così come risultanti dalle istruttorie amministrative anche a seguito dell’attività di controllo delle dichiarazioni dei redditi liquidate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come pervenute dall’Agenzia delle Entrate, tranne per i contributi utilizzati per la liquidazione di trattamenti pensionistici, compresi quelli supplementari.

Le Parti scambiano le informazioni funzionali al trasferimento degli importi in via esclusivamente telematica, anche tramite PEC dedicata, con l’adozione di adeguate misure di sicurezza ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e nel rispetto delle prescrizioni – debitamente attualizzate alla luce della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali – indicate dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015, avente ad oggetto “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA” con i tracciati concordati e descritti nell’Allegato 1 della convenzione, della quale è parte integrante.

3.1 Trasferimento dall’INPS all’INARCASSA

In merito alla determinazione delle somme da trasferire dall’INPS all’INARCASSA, la Direzione centrale Tecnologia, informatica e innovazione metterà a disposizione delle Strutture territoriali dell’INPS un’apposita procedura informatica attraverso la quale le medesime Strutture, competenti in base alla residenza del professionista, effettueranno il trasferimento delle somme, indebitamente versate dal medesimo.

Allo stato attuale e, in merito alle posizioni per le quali sono presenti contributi indebitamente versati presso la Gestione separata INPS, l’INARCASSA ha fornito, alla Direzione centrale Entrate e alla Direzione centrale Tecnologia, informatica e innovazione dell’INPS, l’elenco dei soggetti per i quali sono state individuate le posizioni dei professionisti oggetto di trasferimento.

Tali posizioni sono acquisite direttamente dalla citata procedura informatica che, in automatico, verifica la sussistenza delle seguenti condizioni:

– che i periodi interessati rientrano all’interno del periodo dell’iscrizione all’albo, così come indicato nel file prodotto dall’INARCASSA;

– l’assenza di liquidazione di prestazioni pensionistiche, comprensive dei supplementi e di pensioni supplementari;

– l’assenza di anomalie presenti nella “Gestione separata Liberi Professionisti”. Nel caso di presenza di anomalie, la Struttura territorialmente competente deve provvedere tempestivamente alla relativa gestione delle stesse.

La Struttura territoriale trova, in automatico, la posizione da trasferire nella procedura “rimborsi” con motivazione “altra cassa”.

Nella prima fase, le posizioni sono trasferite alle Strutture territoriali centralmente, in automatico.

Il trasferimento delle somme dall’INPS all’INARCASSA avviene mediante accredito sul conto con codice IBAN IT67X 05696 03211 00006 0030X88, (cfr. l’art. 7, comma 2, della convenzione).

In caso di rimborso puntuale effettuato dalla Struttura territorialmente competente dell’INPS, la stessa deve precisare nelle causali dei bonifici il riferimento alla convenzione (CA 58/2025-L.388/2000) e i dati identificativi degli assicurati per i quali si effettua il trasferimento della contribuzione.

Per le richieste di trasferimento respinte l’INPS fornisce adeguata motivazione all’INARCASSA.

3.2 Trasferimento dall’INARCASSA all’INPS

Per i casi di contribuzione indebitamente versata presso l’INARCASSA, la Struttura territorialmente competente dell’Istituto deve creare la posizione in “Gestione separata Liberi Professionisti”, formando un “Poseidone Sede”, per ogni anno di imposta interessato dal trasferimento, e recepire le somme messe a disposizione dall’INARCASSA.

Le somme sono versate dall’INARCASSA con bonifico, mediante accredito sulle contabilità speciali di tesoreria provinciale intestate alle competenti Strutture territoriali dell’INPS, i cui codici IBAN sono pubblicati sul sito internet www.rgs.mef.gov.it, nella sezione “Strumenti di versamento in Tesoreria”. Al riguardo, in attesa degli adeguamenti gestionali, la Struttura territorialmente competente dell’INPS provvede a gestire tali somme attribuendo gli importi in corrispondenza delle corrette date di trasferimento comunicate dall’INARCASSA.

L’INARCASSA è tenuta a precisare nelle causali dei bonifici il riferimento alla convenzione (CA 58/2025–L.388/2000) e i dati identificativi degli assicurati per i quali si effettua il trasferimento della contribuzione.

Per le richieste di trasferimento respinte l’INARCASSA fornisce adeguata motivazione all’INPS. Nel caso in cui sia dovuta ancora una differenza contributiva per periodi non prescritti, la Struttura territorialmente competente dell’INPS deve inviare autonomamente una comunicazione di debito; se, invece, tale somma risulti prescritta deve essere inserito il flag di “prescrizione” nell’apposita procedura “professionisti”.

  1. Istruzioni contabili

Ai fini delle rilevazioni contabili, le somme da trasferire all’INARCASSA, in quanto contributi dovuti al predetto Ente, ma erroneamente versati all’INPS e già ripartiti dalla procedura gestionale della Gestione separata INPS sulle posizioni degli assicurati, sono imputate con le modalità in uso agli esistenti conti di onere PAR34000 e di debito GPA10259.

Eventuali riaccrediti di somme non andate a buon fine sono rilevati al conto GPA10031, assistito da partitario contabile e associato al codice bilancio 3231 – somme non riscosse dai beneficiari – rimborsi contributi GS – PAR.

Con riferimento all’accreditamento delle somme spettanti all’INPS, trattandosi di contributi di pertinenza della Gestione separata INPS, erroneamente versati all’INARCASSA, la rilevazione contabile prevede l’attribuzione della riscossione al conto di partitario amministrativo in uso PAR52010 per la successiva definitiva ripartizione a cura della procedura gestionale dei contributi riscossi alle entrate contributive.

Allegato

Convenzione per il trasferimento diretto, sulla base delle disposizioni di cui alla Legge 23 dicembre 2000, n. 388, delle somme corrispondenti ai contributi indebitamente versati, ai fini pensionistici, dai lavoratori autonomi ad ente previdenziale diverso dal titolare della contribuzione

ART.1

(Oggetto della convenzione)

  1. La presente convenzione disciplina il trasferimento della contribuzione per Invalidità Vecchiaia e Superstiti (IVS), calcolata su un imponibile determinato ai sensi dell’articolo 54 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, versata in buona fede da un libero professionista, o da un lavoratore autonomo, ad una gestione previdenziale diversa da quella legittimata a riceverla.
  2. Le somme oggetto di trasferimento sono riferite ai contributi di cui al comma 1, versati per le annualità per le quali, entro il termine di legge di prescrizione dell’obbligo di versamento dei contributi previdenziali, è stato posto in essere un provvedimento di iscrizione e/o di accertamento contributivo da parte della gestione previdenziale legittimata a riceverli, ed è stata formulata all’Ente, presso il quale è stata erroneamente versata la contribuzione, la richiesta di trasferimento della stessa da parte dell’Ente legittimato a riceverla.
  3. Le somme utilizzate per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, anche supplementari, non sono oggetto di trasferimento e rimangono acquisite all’Ente erogante la prestazione stessa.

ART. 2

(Periodo del trasferimento)

  1. Costituiscono oggetto di trasferimento diretto i contributi erroneamente versati:
  2. a) riferiti ai periodi a decorrere dal 1° gennaio 2001, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 116, comma 20, della legge n. 388/2000;
  3. b) riferiti a periodi anteriori al 1° gennaio 2001, ai sensi dell’articolo 1189 c.c.
  4. In virtù del quadro normativo richiamato, che impone all’Ente che ha ricevuto l’errato pagamento di provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all’Ente titolare della contribuzione, in entrambe le ipotesi suddette, il trasferimento avviene senza interessi e senza applicazione di sanzioni. Il decorso del termine decennale non produce effetti ai fini della prescrizione.

ART.3

(Contribuzione non pensionistica)

  1. L’ulteriore contribuzione non pensionistica, destinata al finanziamento delle prestazioni assistenziali previste dal quadro normativo vigente, non è oggetto del trasferimento diretto tra gli Enti previdenziali disciplinato dalla presente convenzione.
  2. Per i professionisti che sono iscritti alla Gestione Separata Inps in ragione del contestuale assoggettamento anche ad altra Gestione previdenziale, ma che svolgono attività attinenti alla professione dell’ingegnere o dell’architetto, non sono oggetto di trasferimento i contributi integrativi versati a Inarcassa.

ART.4

(Accertamento delle posizioni assicurative)

  1. INPS e Inarcassa, ciascuno per la parte di competenza, si impegnano alla sistemazione delle posizioni assicurative provvedendo alla rideterminazione del contributo previdenziale dovuto ed alla contestuale costituzione della posizione assicurativa.

ART.5

(Differenze contributive)

  1. Eventuali differenze relative alla contribuzione di cui all’articolo 1 della presente convenzione saranno oggetto di richiesta o di rimborso a cura dell’INPS e di Inarcassa nei confronti del lavoratore autonomo, in base alle rispettive competenze e secondo la misura delle aliquote previste dalla legge.

ART.6

(Contribuzione non versata agli Enti previdenziali)

  1. Ogni e qualsiasi importo dovuto all’INPS o a Inarcassa, in relazione al trasferimento oggetto della presente convenzione, costituisce un credito ad esigibilità limitata ai contributi effettivamente percepiti dai due Enti previdenziali da parte dei lavoratori autonomi iscritti, rimanendo ogni e qualsiasi azione di recupero a carico dell’Ente cui la contribuzione spetta.

ART. 7

(Trasferimento della contribuzione pensionistica)

  1. Le Parti si impegnano a trasferire tempestivamente, in linea con i principi dettati dall’articolo 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, senza aggravio di interessi, gli importi relativi ai contributi pensionistici indebitamente acquisiti, così come risultanti dalle istanze presentate dall’ente previdenziale o dai lavoratori autonomi e dalle successive istruttorie amministrative, ivi compresa l’attività di controllo delle dichiarazioni dei redditi liquidate ai sensi dell’articolo 36bis del d.P.R. n. 600/1973 pervenute dall’Agenzia delle entrate, con la sola eccezione dei contributi per i quali sono stati già liquidati trattamenti pensionistici, anche supplementari.
  2. Il trasferimento delle somme tra i due Enti avverrà sulla base delle seguenti modalità operative concordate fra le Parti:

– dall’INPS a Inarcassa mediante accredito sul conto codice IBAN IT67X 05696 03211 00006 0030X88;

– da Inarcassa all’INPS mediante accredito sulle contabilità speciali di tesoreria provinciale intestate alle competenti sedi territoriali, i cui codici IBAN sono pubblicati sul sito internet www.rgs.mef.gov.it, nella sezione strumenti di versamento in Tesoreria.

  1. L’INPS e Inarcassa si impegnano, altresì, a precisare nelle causali dei bonifici i dati degli assicurati per i quali si effettua il trasferimento della contribuzione.

ART. 8

(Modalità di scambio dei dati e procedure interne)

  1. Le informazioni funzionali a dare attuazione alla presente convenzione saranno scambiate in via esclusivamente telematica, anche a mezzo di indirizzo di posta elettronica certificata dedicata e comunque, in ogni caso, con l’adozione di adeguate misure di sicurezza ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento UE, nel rispetto delle prescrizioni – debitamente attualizzate alla luce della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali – indicate dal Garante per la protezione dei dati personali con Provvedimento n. 393/2015 avente ad oggetto “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA..
  2. I tracciati dei dati scambiati tra le Parti sono descritti nell’Allegato tecnico alla presente convenzione, di cui costituisce parte integrante (All.1).
  3. INPS e Inarcassa si impegnano ad impartire, con apposita circolare, le istruzioni idonee per l’attuazione della presente convenzione, con particolare riguardo alla corretta determinazione delle posizioni assicurative nominativamente individuate, dei periodi di legittima iscrivibilità, della determinazione degli importi da trasferire nonché della relativa documentazione istruttoria (modulistica, flussi procedurali, ecc.).

ART. 9

(Disposizioni in materia di protezione dei dati personali)

  1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari autonomi del trattamento dei dati personali, anche appartenenti alle categorie di cui all’articolo 9 del Regolamento UE, oggetto della presente Convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
  2. Le Parti assicurano l’utilizzo del servizio esclusivamente nell’ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.
  3. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.
  4. L’accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o Persone autorizzate al trattamento dei dati (articoli 29 e 4 n. 10 del Regolamento UE, articolo 2-quaterdecies del Codice) ferma restando la responsabilità derivante dall’uso illegittimo delle informazioni. In conformità a ciò, ciascun Titolare provvederà, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, operano sotto la sua diretta autorità in qualità di persone autorizzate.
  5. Le Parti, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l’esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.
  6. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all’altra violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che, nei termini prescritti, i Titolari del trattamento possano effettuare la dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente all’Interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE.

Art.10

(Misure di sicurezza)

  1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un’adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell’articolo 32 del citato Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

Art. 11

(Figure di riferimento per l’attuazione della convenzione)

  1. I referenti designati dalle Parti per la gestione della Convenzione e per le attività tecnico operative correlate all’attuazione della Convenzione medesima sono:

per INARCASSA:

dott.ssa Erica Mancini (email e.mancini@inarcassa.it) tel. 0685274445, Direzione Attività Istituzionali – Ufficio Pianificazione, Attuazione Normativa e Sviluppo Competenze

per INPS:

dott. Massimo Formichella (email: massimo.formichella@inps.it), responsabile dell’area manageriale “Relazioni e sinergie con enti pubblici nazionali e internazionali” della DC Organizzazione, per la gestione della convenzione;

ing. Gaspare Ferraro (email: gaspare.ferraro@inps.it), responsabile dell’area manageriale ”Entrate” della DC Tecnologia, informatica e Innovazione, per le attività tecnico operative.

  1. Gli Enti coinvolti individuano, altresì, un Supervisore, preposto al monitoraggio e controllo dell’utilizzo dei dati da parte degli utenti incaricati. Rientra nei compiti del Supervisore comunicare al fornitore dei dati eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi non conformi ai fini istituzionali.

ART. 12

(Comunicazioni)

  1. Le comunicazioni ai sensi della presente convenzione, salvo ove non sia altrimenti previsto, sono effettuate per iscritto e trasmesse tramite scambio di note a mezzo PEC agli indirizzi di seguito indicati:

INARCASSA:

protocollo@pec.inarcassa.org;

INPS:

Dc.entrate@postacert.inps.gov.it; dc.organizzazione@postacert.inps.gov.it;

ART. 13

(Costi)

  1. I costi sostenuti per l’attuazione della presente Convenzione sono a carico dei due Enti, ciascuno per la parte di propria competenza.

ART. 14

(Durata e modifiche della Convenzione)

  1. La presente convenzione ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata, per una sola volta e per la stessa durata, su concorde volontà delle Parti, da manifestarsi mediante scambio di note a mezzo PEC.
  2. Le modifiche e/o integrazioni saranno apportate mediante apposito atto adottato nelle stesse forme previste per la presente Convenzione e sottoscritto dalle Parti.

ART. 15

(Foro competente)

  1. Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente Accordo, che non venisse risolta bonariamente fra le Parti, sarà deferita in via esclusiva al Foro di Roma.