CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19478 depositata il 12 giugno 2026

Lavoro – Avviso di addebito notificato dall’INPS – Contributi dovuti – Gestione separata – Decorrenza del termine di prescrizione – Dichiarazione dei redditi – Regime dei minimi – Accoglimento

Fatti di causa

1.- F.N. ha impugnato davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere un avviso di addebito notificato dall’INPS per l’importo di euro 2.890,15 per contributi dovuti alla Gestione separata anno 2009, cui era stato iscritto di ufficio.

Il Tribunale ha accolto il ricorso, dichiarando prescritti i contributi richiesti dall’INPS.

2.- La Corte di appello di Napoli, premesso che la prescrizione decorre dalla data di scadenza del termine per il versamento dei contributi, ha rigettato il gravame proposto dall’INPS avverso la suddetta sentenza, ritenendo decorso il termine di prescrizione quinquennale, in quanto il termine di scadenza del versamento dei contributi dovuti alla gestione separata per l’anno 2009 era il 16 giugno 2010, per cui l’avviso bonario notificato al professionista in data 30 giugno 2015 è intervenuto successivamente alla maturazione della prescrizione.

La Corte di appello ha ritenuto che la decorrenza del termine di prescrizione debba computarsi dalla data di scadenza del versamento dei contributi, senza che incida in alcun modo la presentazione della dichiarazione dei redditi.  

Ha, inoltre, ritenuto non applicabile al caso concreto il differimento del termine di versamento dei contributi per l’anno 2009, disposto con d.P.C.M. 10 giugno 2010, in quanto il professionista non era soggetto agli studi di settore, beneficiando del c.d. regime dei minimi.

Infine, non ha ritenuto applicabile la causa di sospensione di cui all’art. 2941, n. 8 c.c. per il caso di dolo del contribuente dovuto alla omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi.

3.- Per la cassazione della sentenza ricorre l’INPS formulando un’unica censura.

4.- F.N. resiste con controricorso.

5.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.

Ragioni della decisione

1.- L’INPS deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., in relazione all’art. 2, commi 26-31 legge n. 335/1995, all’art. 18 del d. lgs. n. 241/1997, all’art. 17 del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 e del d.P.C.M. del 10 giugno 2010 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto non applicabile il differimento della scadenza del versamento dei contributi al 6 luglio 2010.

2.- La censura è fondata.

Per quanto riguarda la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata possono essere enucleati i seguenti principi:

a) in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi;

b) assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite (Cass. n. 10273/2021 e successivamente Cass. n. 24584/2024);

c) in senso opposto non è corretto affermare che il termine di prescrizione decorra dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass. n. 27950/2018 e conf. Cass. n. 19403/2019);

d) in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (Cass. n. 37529/2021 e, in senso conf., Cass. n. 28594/2024).

3.- Sul punto dell’applicabilità alla fattispecie in esame della proroga del termine del versamento dei contributi, che costituisce oggetto del presente giudizio, il d.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, emanato ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997, art. 18, ha previsto, per quanto qui rileva, che “i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (…) entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui al d.l. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze”, debbano effettuare í versamenti “entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione” (lett. a) e “dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo” (lett. b).  

4.- Deve essere data continuità al costante orientamento di questa Corte secondo cui il differimento del termine di pagamento concerne tutti i “contribuenti (…) che esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione (…)” (così Cass. n. 17970/2022, nello stesso senso, tra le più recenti, Cass. n. 6400/2025, Cass. n. 28729/2024).  

5.- Ai d.P.C.M., secondo l’orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa quando hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v., fra le altre, Cass. n. 73/2014), come nell’ipotesi in esame (il d.P.C.M. 10 giugno 2010 è stato infatti emanato in attuazione della delega di cui al d.lgs. n. 241 del 1997, art. 12, comma 5).

6.- Alla luce di tali principi non può essere condivisa la pronuncia della Corte di appello che, in maniera conforme al giudice di primo grado, ha dichiarato prescritto il credito contributivo vantato dall’INPS a seguito dell’iscrizione di ufficio per l’anno 2009 alla Gestione separata dell’Avv. N., per non essere a lui applicabile il differimento al 6 luglio 2010 della scadenza del termine per effettuare il versamento dei contributi.

7.- Non può essere condivisa l’argomentazione del controricorrente secondo cui il d.P.C.M. non avrebbe prorogato il termine di scadenza del pagamento, ma avrebbe solo consentito il versamento tardivo dei contributi senza applicazione di maggiorazioni, in quanto l’art. 12, comma nono, del d.lgs. n. 241 del 1997 delega all’atto regolamentare la facoltà di modificare i termini dei versamenti e, in attuazione di tale delega, il d.P.C.M. 10 giugno 2010 prevede che “i contribuenti … effettuano i versamenti entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione”.  

8.- Dovendo, allora, nella fattispecie in esame, essere individuata quale data di decorrenza quella del 6 luglio 2010, la notifica dell’avviso bonario avvenuta il 30 giugno 2015 ha utilmente interrotto la prescrizione quinquennale.

9.- In definitiva, il ricorso deve essere accolto, per le ragioni sopra illustrate e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che nel procedere ad un nuovo esame dovrà attenersi ai principi sopra riportati.

10.- Spetterà al giudice del rinvio l’applicazione alla presente fattispecie della sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 23 febbraio 2022, (ndr Corte costituzionale n. 104 del 22 aprile 2022) che, oltre a dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come interpretato dall’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in legge n. 111 del 2011, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dello stesso art. 18, comma 12, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

11.- Si demanda, altresì, al giudice del rinvio la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.