CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19616 depositata il 13 giugno 2026
Lavoro – Contributi e sanzioni – Gestione autonoma lavoratori agricoli – Prescrizione quinquennale – Avviso di addebito – Sospensione della prescrizione – Occultamento del debito – Rigetto
Fatti di causa
M.T. impugna sulla base di un unico motivo la sentenza n. 39/2021 della Corte d’appello di Trento che ha rigettato il gravame avverso la pronuncia del Tribunale della medesima sede che aveva respinto l’opposizione spiegata avverso avviso di addebito concernente contributi e sanzioni pretesi alla gestione autonoma lavoratori agricoli per il periodo 2014/2015, essendo stata ritenuta illegittima l’imputazione dei pagamenti effettuati anche all’anno 2009, con residuo debito.
Resiste INPS con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 15 aprile 2026, il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessanta giorni.
Ragioni della decisione
La sentenza è censurata per violazione e falsa applicazione dell’art.3, comma 9, della legge n. 335/1995 in tema di prescrizione delle contribuzioni obbligatorie e dell’art. 2941 n. 8 cod. civ. in materia di sospensione della prescrizione – Error in iudicando per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 del d.l. n. 463/1983, come convertito nella legge n. 638/1983, dell’art. 1, comma 2, della legge n. 88/1989, dell’art, 6, comma 3, del d.lgs. n. 124/2004 avente ad oggetto la natura e l’entità dei poteri ispettivi dell’Inps – Error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del d.P.R. n. 476/2001 sui controlli finalizzati all’accertamento della regolarità della posizione contributiva degli iscritti agli elenchi dei coltivatori diretti.
La Corte ha motivato come di seguito.
– Il pagamento dei contributi richiesti da INPS per l’anno 2009 è dovuto perché la prescrizione quinquennale decorre dall’1 gennaio 2015 giorno in cui il T. ha richiesto l’iscrizione all’INPS di Padova.
– Prima di allora, era iscritto all’INPS di Trento perché inserito nel nucleo familiare dalla madre come coadiutore nell’azienda di famiglia.
– Con missiva del 2 marzo 2015 il T. ha chiesto la cancellazione dell’azienda agricola a nome della madre, deceduta in data 18 gennaio 2012, e ha chiesto l’iscrizione presso l’INPS di Padova per il motivo che possiede e coltiva terrenti anche nella provincia di Padova.
– Quindi, fino al gennaio 2015 la posizione assicurativa previdenziale del T. non è stata correttamente denunciata né aggiornata in quanto l’interessato ha mantenuto la residenza in Trentino e ha omesso di dichiarare all’INPS l’esercizio quale imprenditore dell’azienda agricola, l’esatta estensione dei terreni posseduto e coltivati e la loro ubicazione nella provincia di Padova.
– Lo stato di fatto è emerso dopo la domanda di iscrizione all’INPS di Padova e l’accertamento effettuato dall’Istituto in esito al quale è risultato che la maggior parte dei fondi di cui è titolare il T. fin dal 1992 è nella zona di Padova ed è coltivata a frutteto con l’apporto di manodopera agricola, circostanze che hanno determinato l’iscrizione di T.M. e del suo nucleo familiare dal 1 gennaio 2009 presso la sede di Padova territorialmente competente.
– Sino al gennaio 2015 il T. non era quindi un contribuente noto all’INPS di Padova perché nota era solo la sua posizione previdenziale quale coadiutore della madre, che, essendo titolare della impresa familiare agricola, era l’unico soggetto obbligato ad effettuare comunicazioni e versamenti, anche per la quota di spettanza dei familiari collaboratori -Si tratta di una realtà di fatto nuova relativa ad un soggetto distinto ed autonomo che ha esercitato l’attività agricola con un’azienda sconosciuta all’INPS.
– Non sussistendo un rapporto assicurativo in atto e trattandosi di un’omessa iscrizione, si determina un’ipotesi di sospensione della prescrizione a causa di doloso occultamento del debito ex art. 2941 n. 8 cod. civ.
– Ne discende la legittimità del calcolo del periodo complessivo per cui sussiste il credito per contributi previdenziali evasi, 2009-2015, come determinato dall’ente.
Il ricorso è infondato.
Il motivo, al di là del richiamo a molteplici norme di legge, di fatto contesta che la Corte abbia ritenuto, sulla scorta dell’esame del materiale probatorio, che il termine di prescrizione quinquennale è stato sospeso per doloso occultamento del debito ex art. 2941 n. 8 cod. civ. da parte del ricorrente: M.T. non si duole dell’accertamento dei fatti di causa, che i giudici del merito hanno effettuato concordemente, ma lamenta che la Corte non abbia applicato correttamente la disciplina in tema di decorso del termine di prescrizione in caso di dolo del debitore.
Il Collegio, come il Tribunale, ha ancorato il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale al 1 gennaio 2015, giorno in cui (dato assunto come pacifico) l’interessato ha chiesto l’iscrizione all’INPS di Padova, ed ha argomentato sui motivi che hanno portato a concludere che in epoca pregressa il debitore avesse scientemente occultato la propria posizione all’Istituto.
La Corte ha esposto le ragioni fondanti la ritenuta esistenza di un comportamento doloso, che è stato affermato sulla scorta di un accertamento in fatto nel quale sono stati valorizzati plurimi elementi, valutati nei due gradi di giudizio e ritenuti convergenti: il fatto che prima del gennaio 2015 il ricorrente risultasse iscritto all’Inps di Trento come coadiutore familiare nell’impresa della madre, che operava in quella provincia; che non avesse denunziato né aggiornato la sua posizione assicurativa prima di quella data, omettendo di dichiarare all’Inps l’esercizio di attività quale imprenditore, i terreni posseduti e coltivati ubicati nella provincia di Padova; il fatto che la cancellazione dell’azienda agricola a nome della madre, deceduta il 18 gennaio 2012, fosse stata chiesta il 2 marzo 2015; il fatto che, a seguito della relazione tecnica fornita dallo stesso T. su richiesta dell’Inps di Padova a maggio 2015 (da cui risultava l’evoluzione della proprietà dello stesso) fosse emerso che “i requisiti soggettivi ed oggettivi per l’iscrizione quale imprenditore agricolo professionale sussistevano già da molti anni prima del 2015”.
La Corte ha, quindi, compiuto il doveroso accertamento in fatto, concludendo per la sussistenza di un comportamento doloso, comprovato persino da un documento che lo stesso ricorrente aveva fornito all’Inps in sede amministrativa e che è entrato ritualmente a far parte del compendio probatorio.
Per giurisprudenza uniforme di questa Corte, l’accertamento di un eventuale occultamento doloso del credito configura un giudizio rimesso al giudice di merito e, perciò, censurabile nei ristretti limiti tracciati in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod.proc.civ. (v. Cass., S.U. n. 5083/2014, Cass. n. 1330/2026 da ultimo), qui neppure ritualmente prospettati.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con condanna al pagamento delle spese di legittimità secondo soccombenza, come liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, laddove dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in € 2000,00 per compensi € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, laddove dovuto.