CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20133 depositata il 16 giugno 2026

Rapporto di lavoro subordinato – Differenze retributive – T.F.R – Prove orali – Regolarizzazione – Risultanze istruttorie – Trasferimento dell’attività tra le due società – Rigetto

Motivi di fatto

1. La società M. s.r.l. ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso della lavoratrice e riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle sue dipendenze dal 22.8.2011 al 4.4.2013, con condanna al pagamento di differenze retributive e T.F.R., oltre accessori.

2. La Corte territoriale, in particolare, pur condividendo l’esclusione, da parte del primo giudice, di qualsivoglia commistione tra l’attività dell’odierna ricorrente e quella riconducibile alla F.W.S. di E.A. & c. s.a.s., alle cui dipendenze la lavoratrice era stata dal 5.4.2013 al 31.10.2013 e dal 7.5.2014 al 31.10.2014, riteneva provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la M. s.r.l. dal 22.8.2011 al 4.4.2013, in assenza di alcuna regolarizzazione.

3. La M. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, a cui ha resistito la lavoratrice con controricorso; la F.W.S. di E.A. & c. s.a.s. si è costituita con controricorso contenente ricorso incidentale.

4. All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.

Ragioni della decisione

1. I motivi di ricorso proposti dalla M. s.r.l. possono essere così sintetizzati.

1.1. Con il primo motivo la stessa, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. ha censurato la sentenza d’appello per violazione dell’art. 115 c.p.c., denunciando un errore di percezione del contenuto delle prove orali, relativamente all’affermata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle proprie dipendenze anche per l’anno 2011.

1.2. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., la parte ha censurato la sentenza per travisamento del contenuto delle prove orali, questa volta in relazione alla affermata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dall’1.1.2012 al 4.4.2013.

2. Prendendo le mosse dal primo motivo di ricorso, con lo stesso la parte ha lamentato un errore di percezione del contenuto della prova orale, quanto al periodo dal 22.8.2011 al 31.12.2011, atteso che, pur avendo la Corte territoriale fondato l’accertamento del rapporto di lavoro sulle risultanze dell’istruttoria espletata, dal tenore delle dichiarazioni rese dai testi, il cui contenuto è stato trascritto in sentenza, emergerebbe come nessun testimone si sia riferito all’anno 2011.

2.1. Osserva il Collegio come il motivo non si confronta col tenore della sentenza della Corte partenopea, il cui accertamento circa l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare di C.E. alle dipendenze della M. s.r.l., per il periodo dal 22.8.2011 al 4.4.2013, si è basato sull’apprezzamento delle risultanze istruttorie, anche alla luce della scelta difensiva della società di recisa negazione della sussistenza di qualsivoglia rapporto lavorativo di tipo subordinato in tale periodo.

2.2. E invero, con accertamento in questa sede insindacabile, i giudici di merito hanno mostrato di inferire dall’originaria difesa della società di totale e assoluta negazione dell’esistenza di un rapporto lavorativo per tutto il periodo in questione, negazione rivelatasi inveritiera alla luce della prova orale, un elemento idoneo a far ritenere complessivamente inattendibile la tesi difensiva della società, per cui  una volta raggiunta la prova che in tale arco temporale il rapporto aveva avuto luogo la domanda è stata accolta nei termini formulati dalla parte ricorrente e dunque sin dal 22.8.2011, prescindendosi da un puntuale riscontro mese per mese.

2.3. Il motivo è in conclusione infondato.

3. Quanto al secondo motivo, con cui la parte si duole di un travisamento della prova per avere la sentenza gravata ritenuto provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dall’1.1.2012 al 4.4.2013 sulla base delle dichiarazioni tesimoniali, che sarebbero state valutate in maniera distorta, omettendo di considerare le allegazioni contenute in ricorso circa la il momento del trasferimento dell’attività tra le due società, osserva il Collegio come trattasi di doglianze che, nonostante il formale richiamo al vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, si risolvono a ben vedere nella critica della valutazione degli elementi probatori ed, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi elementi, nonché di un esame di altri elementi probatori, che si assume avrebbero condotto ad un diverso esito della decisione.  

Si è dunque in presenza di vizio non deducibile nella vigente declinazione dell’articolo 360, comma 1, n. 5 c.p.c., al quale resta estranea una verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti, la quale implichi un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito.  

L’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass.  S.U. 22.9.2014 nr 19881 ; Cass. S.U. 7.4.2014 nr. 8053).  

3.1. Il motivo è pertanto inammissibile.

4. Il ricorso principale dev’essere in conclusione respinto.

5. Venendo al ricorso incidentale proposto dalla F.W.S. di E.A. & c. s.as., lo stesso è affidato a due motivi che possono così sintetizzarsi.

5.1. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.,  la società si duole della violazione degli art. 91  e 92 c.p.c., censurando la sentenza nella parte in cui ha compensato le spese di lite nei suoi confronti, benché totalmente vittoriosa.

5.2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., si censura poi la sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, c.p.c., per carenza di motivazione in ordine alla disposta compensazione delle spese di lite.

6. Entrambi i motivi investono, sia pure sotto diverse angolazioni, la statuizione della Corte territoriale in punto di regolamentazione delle spese di lite, nei termini di compensazione delle stesse.

6.1. In linea generale, va rilevato come <<In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata – nemmeno in minima parte – al pagamento delle stesse; ne consegue che il sindacato della Corte di cassazione è limitato all’accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi) sia la relativa quantificazione, ove quest’ultima non ecceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti, che restano appannaggio del potere discrezionale del giudice di merito>> (cfr. Cass. n. 9860/2025, Rv. 674674 – 01).  

6.2. Ciò non si traduce ovviamente nella totale insindacabilità in sede di legittimità della pronuncia di compensazione, atteso che questa Corte, intervenendo sull’interpretazione dell’art. 92, comma 2 c.p.c., ha chiarito che siffatto sindacato è ammesso se diretto a evitare che «che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste … in una verifica “in negativo” in ragione della “elasticità” costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, “non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese” in favore della parte vittoriosa.» (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 21400 del 26/07/2021, Rv. 662213-01).

6.3. In particolare, nella motivazione della citata ordinanza si chiarisce che l’art. 92, comma 2, c.p.c. – nella formulazione ratione temporis applicabile e, cioè, quella successiva alla riforma del 2009 e oggetto di Corte Cost., sentenza 19 aprile 2018, n. 77 – «è norma elastica, che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito» e che la Corte di legittimità «è chiamata a stabilire che le ragioni poste a fondamento del provvedimento ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. siano “non illogiche” o “erronee”, e ciò, tra l’altro, pure in conformità con l’avvenuta “riduzione al minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla parte motiva della sentenza».

6.4. Ciò premesso, nel caso di specie, la parte ricorrente incidentale ha evidenziato che la compensazione sarebbe stata disposta in difetto delle condizioni richieste dall’art. 92, comma 2, c.p.c., che nel testo novellato dal D.L. n. 132/2014 testualmente dispone: <<Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero>>; né a diverse conclusioni condurrebbe, a dire della parte, l’analisi della norma nella versione mitigata dalla pronuncia additiva della Corte Costituzionale n. 77/2018, per cui accanto alle ipotesi codificate vanno aggiunte quelle in cui ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, di tenore analogo alle prime.

6.5. Così posta la questione, osserva allora il Collegio come la violazione normativa denunciata con il primo motivo del ricorso incidentale appare effettivamente sussistere, non ricorrendo, nel caso di specie, alcuna delle ipotesi codificate di compensazione (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza in corso di giudizio), né lo scarno richiamo, da parte della Corte partenopea, alla qualità delle parti e alla controvertibilità della questione è in sé idoneo a far ritenere integrate quelle gravi ed eccezionali ragioni di tenore analogo alle prime, in presenza delle quali a mente dell’intervento della Corte costituzionale è consentita la deroga alla regola di cui all’art. 91 c.p.c..

6.6. In ragione delle considerazioni che precedono, il primo motivo del ricorso incidentale va quindi accolto, con assorbimento del secondo.

7. In conclusione, il ricorso principale dev’essere respinto, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio nei confronti di C.E., come in dispositivo.  

8. Dev’essere invece accolto il ricorso incidentale e, decidendo nel merito, C.E. va condannata al pagamento in favore della F.W.S. di A.E. & c. s.a.s. delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo.

9. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, ove dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale;  

accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza con riferimento ai motivi accolti e, decidendo nel merito, condanna C.E. al pagamento in favore di F.W.S. di A.E. & c. s.a.s. al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, liquidate in euro 2.700,00 per il primo grado, di euro 2.000,00 per l’appello e di euro 1.600,00 per il giudizio di cassazione; condanna M. s.r.l. al pagamento, in favore di C.E., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, con attribuzione.  

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.