AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento n. 186865 del 22 giugno 2026
Disposizioni attuative del decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194 – Modalità e termini di comunicazione delle informazioni, registrazione dei soggetti tenuti, notifica da parte dei prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione e individuazione dell’Ufficio competente allo svolgimento dei controlli nei confronti dei gestori di cripto-attività individuati all’articolo 7 del decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194
Dispone:
1. Definizioni
1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:
a) Decreto legislativo: decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194;
b) DAC8: direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio del 17 ottobre 2023;
c) Regolamento di esecuzione: regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 della Commissione del 15 dicembre 2015 recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012 come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/2263 della Commissione del 12 novembre 2025;
d) CAO: gestori di cripto-attività individuati all’articolo 7 del decreto legislativo;
e) Utente di cripto-attività: la persona fisica o l’entità che è cliente di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ai fini dell’esecuzione di operazioni oggetto di comunicazione;
f) Registrazione unica: registrazione di cui all’articolo 15 del decreto legislativo, da parte dei CAO obbligati, regolata al successivo punto 4;
g) NIF: il numero di identificazione fiscale rilasciato da uno Stato membro o giurisdizione non-UE o elemento identificativo equivalente;
h) IIN: individual identification number, il numero identificativo individuale assegnato al CAO a seguito della registrazione unica;
i) Giurisdizione qualificata non-UE: giurisdizioni di cui all’articolo 6, comma 9, lettera b), del decreto legislativo;
j) Registro centrale sicuro: il registro dei CAO istituito dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 8 bis quinquies, comma 10, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 come modificata dalla DAC8;
k) COP: Centro Operativo di Pescara;
l) Servizi telematici dell’Agenzia delle entrate: strumenti software e servizi web offerti ed erogati in modalità autenticata.
1.2. Per quanto non definito nel presente provvedimento si applicano le definizioni recate all’articolo 6 del decreto legislativo.
2. Soggetti obbligati alla comunicazione
2.1. Sono soggetti obbligati alla comunicazione i prestatori di servizi per le criptoattività con obbligo di comunicazione individuati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo.
2.2. Sono esonerati dalla comunicazione all’Agenzia delle entrate i soggetti che, ricorrendo i requisiti di cui all’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo, abbiano trasmesso all’Agenzia delle entrate la notifica di cui al successivo punto 3.
3. Notifica relativa allo Stato membro o alla giurisdizione qualificata non-UE di comunicazione
3.1. Ogni anno i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in Italia ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo, che espletano gli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in conformità alle norme di un altro Stato membro o giurisdizione qualificata non-UE in base a criteri sostanzialmente simili a quelli di cui all’articolo 7 del decreto legislativo, notificano tale circostanza all’Agenzia delle entrate secondo le modalità di seguito indicate entro il termine per la presentazione della comunicazione.
3.2. Ai fini della notifica i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione si avvalgono delle funzionalità ad essi rese disponibili tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, fornendo i seguenti dati:
– denominazione;
– codice fiscale italiano, se presente;
– NIF negli Stati membri o nella giurisdizione qualificata non-UE di cui al punto precedente, se presente;
– indicazione dei requisiti previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo per la sussistenza dei requisiti degli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale in Italia;
– dichiarazione relativa all’assolvimento degli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale in un altro Stato membro o giurisdizione qualificata non-UE, da specificare, in base a un criterio sostanzialmente simile a quello in base al quale si è soggetti agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale in Italia.
3.3. I soggetti di cui al punto 3.1 che non siano già in possesso delle credenziali di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate procedono a richiederle online, come indicato al successivo punto 4.
4. Obblighi dei CAO
4.1. I CAO non residenti che non siano già in possesso delle credenziali di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate procedono a richiederle online, sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate, selezionando la richiesta per registrazione a DAC8 presente sul modulo Request Id disponibile nella sezione a libero accesso redatta in lingua inglese.
4.2. I CAO non residenti già in possesso delle credenziali di accesso ai servizi telematici devono integrare la richiesta di identificativo precedentemente effettuata inserendo la richiesta di registrazione a DAC8 sull’applicazione Update request presente nell’area riservata del sito istituzionale in inglese dell’Agenzia delle entrate.
4.3. Il COP comunica al richiedente, a mezzo posta elettronica, il codice identificativo per l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, la password di primo accesso e le prime 4 cifre del codice PIN, unitamente alle istruzioni, in lingua inglese, per accedere alle funzionalità che consentono di ottenere la seconda parte del PIN e completare il processo di registrazione.
4.4. Ai fini della comunicazione delle credenziali di cui al punto precedente, il COP è competente per tutti i soggetti non residenti nel territorio dello Stato.
4.5. I CAO, in possesso delle credenziali di cui ai punti precedenti, entro il termine di cui al successivo punto 6, effettuano la registrazione unica nell’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate, comunicando le seguenti informazioni:
a) nome e cognome o denominazione
b) indirizzo postale;
c) PEC o altro indirizzo elettronico;
d) eventuali siti web;
e) codice fiscale italiano, se presente, ed eventuali altri numeri di identificazione fiscale, se presenti;
f) Stati membri nei quali gli utenti oggetto di comunicazione sono considerati residenti ai sensi degli articoli da 9 a 12 del decreto legislativo;
g) eventuale giurisdizione qualificata non-UE di cui di cui all’articolo 7, commi 3, 4, 5, 6 e 8, del decreto legislativo.
4.6. Al temine della procedura di registrazione sarà assegnato al CAO un IIN, come definito al punto 1.1, lettera h).
4.7. L’Agenzia delle entrate comunica le informazioni di cui ai punti precedenti al Registro centrale sicuro.
4.8. Il CAO registrato presso l’Agenzia delle entrate procede alla modifica e all’aggiornamento delle informazioni di cui al precedente punto 4.5 accedendo all’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate.
4.9. Qualora vengano meno i presupposti per la sussistenza degli obblighi di comunicazione e adeguata verifica fiscale in Italia, il CAO registrato richiede il trasferimento presso un altro Stato membro accedendo all’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate. In caso di trasferimento, il CAO continua a essere identificato dall’IIN attribuito in sede di registrazione presso l’Agenzia delle entrate o dallo Stato membro di precedente registrazione.
4.10. Il CAO precedentemente registrato in un altro Stato membro che abbia effettuato il trasferimento della registrazione in Italia continua a essere identificato dall’IIN attribuito in sede di registrazione presso l’altro Stato membro e procede alla modifica e all’aggiornamento dei dati di registrazione, nonché alla cancellazione della registrazione, accedendo all’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate. Nel caso in cui il CAO sia privo delle credenziali di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate procede a richiederle in base a quanto indicato al precedente punto 4.1, anche ai fini delle comunicazioni di cui al successivo punto 5.
4.11. Il CAO richiede la cancellazione della registrazione nei seguenti casi:
a) non sono più presenti utenti oggetto di comunicazione nell’Unione europea;
b) non sono più soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera h), del decreto legislativo.
4.12. L’Agenzia delle entrate richiede la cancellazione dei CAO dal Registro centrale sicuro nei seguenti casi:
a) il CAO, avvalendosi della procedura di cui al punto 3, notifica di non avere più utenti oggetto di comunicazione nell’Unione;
b) in assenza di notifica di cui alla lettera precedente vi sono motivi per ritenere che il CAO abbia cessato la propria attività;
c) il CAO non soddisfa più i requisiti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera h), del decreto legislativo;
d) l’Agenzia ha revocato la registrazione in base a quanto previsto dal punto 6.6 del presente provvedimento.
4.13. Nell’ipotesi di revoca prevista al successivo punto 6.6, il CAO può chiedere al COP di essere nuovamente autorizzato a registrarsi a condizione che fornisca adeguate garanzie in merito all’ottemperanza agli obblighi di comunicazione, compresi eventuali obblighi di comunicazione residui non adempiuti. Il COP, effettuate le opportune verifiche, valuterà se concedere tale autorizzazione, informando il CAO della sua decisione.
5. Obbligo di comunicazione
5.1. I soggetti di cui al punto 2.1 comunicano, con le modalità e nei termini previsti rispettivamente nei successivi punti 6 e 7, le seguenti informazioni:
a) il codice fiscale, ove presente, del soggetto che effettua la comunicazione;
b) l’IIN, ove attribuito, del soggetto che effettua la comunicazione;
c) l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che effettua la comunicazione;
d) le informazioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo. Ai fini dell’individuazione di dette informazioni si applicano le ulteriori definizioni contenute nel decreto legislativo;
e) il codice fiscale italiano, ove presente, degli utenti oggetto di comunicazione cui si riferiscono le informazioni richiamate nella lettera d).
5.2. I soggetti di cui al punto precedente che non siano già in possesso delle credenziali di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate procedono a richiederle online, come indicato al punto 4.
6. Termini per la comunicazione
6.1. I soggetti di cui al punto 2.1 del presente provvedimento comunicano le informazioni di cui al precedente punto 5, relativamente al periodo oggetto di comunicazione, entro il 30 giugno dell’anno civile successivo all’anno cui si riferisce la comunicazione. Le comunicazioni effettuate dopo tale termine sono considerate tardive.
6.2. Le prime informazioni sono comunicate entro il 30 giugno 2027.
6.3. Entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui al punto 6.1, il soggetto obbligato, anche a seguito di una ricevuta di scarto, può effettuare un nuovo invio di tutte le posizioni da comunicare, secondo le modalità tecniche previste nell’allegato n. 2 al presente provvedimento.
6.4. La trasmissione tardiva di nuovi dati effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al punto 6.1 viene acquisita e inviata alle autorità fiscali degli Stati membri e delle giurisdizioni qualificate non-UE entro il termine per lo scambio di informazioni previsto al punto 9.1.
6.5. Le comunicazioni trasmesse oltre il termine di cui al punto 6.4 sono comunque acquisite. Dette comunicazioni sono oggetto di trasmissione alle autorità competenti degli Stati membri e delle giurisdizioni qualificate non-UE anche oltre il termine indicato al successivo punto 9.1.
6.6. I CAO provvedono a effettuare la comunicazione, anche infrannuale, prima della cancellazione dal Registro centrale sicuro disposta nei casi di cui al punto 4 del presente provvedimento.
6.7. Entro trenta giorni dal termine di cui al punto 6.1 il COP individua i CAO registrati in base al punto 4 del presente provvedimento che non hanno effettuato la prevista comunicazione e li invita a ottemperare agli obblighi di comunicazione entro il termine di sessanta giorni. Decorso il termine di cui al periodo precedente, il COP invia un secondo sollecito invitando a presentare la comunicazione entro trenta giorni. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dal secondo sollecito, il COP procede alla revoca della registrazione.
7. Modalità di comunicazione
7.1. I soggetti obbligati di cui al punto 2.1 trasmettono le informazioni di cui al punto 5 utilizzando, in ragione dei requisiti posseduti per l’abilitazione, i servizi telematici Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle entrate, direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
7.2. I file sono predisposti secondo il formato XML descritto nell’allegato n. 1 al presente provvedimento.
7.3. Ove, al fine di migliorare le modalità di compilazione e di trasmissione dei dati da parte dei soggetti obbligati, si renda necessario apportare tempestivamente delle modifiche o integrazioni agli allegati n. 1 o n. 2 al presente provvedimento, tali modifiche potranno essere adottate mediante pubblicazione della versione aggiornata nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
8. Ricevute
8.1. L’Agenzia delle entrate certifica l’avvenuta presentazione della comunicazione di cui al punto 5 mediante una ricevuta nella quale, a seguito di elaborazione di controllo, sono indicati:
a) esito positivo;
b) esito negativo – scarto.
8.2. Salvo cause di forza maggiore, la ricevuta di cui al punto precedente è resa disponibile entro cinque giorni lavorativi successivi a quello di protocollazione del file.
8.3. In caso di esito negativo – scarto, i soggetti obbligati di cui al punto 2.1 effettuano un nuovo invio di tutte le posizioni da comunicare. In caso di invio oltre il termine di cui al punto 6.1, trovano applicazione i punti 6.4 e 6.5.
9. Scambio di informazioni
9.1. Le informazioni indicate al punto 5 sono comunicate dall’Agenzia delle entrate alle altre Autorità competenti degli Stati membri e delle giurisdizioni di residenza degli utenti oggetto di comunicazione entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello al quale le comunicazioni si riferiscono.
9.2. Il primo scambio di informazioni è effettuato entro il 30 settembre 2027.
9.3. Lo scambio di informazioni è effettuato dall’Agenzia delle entrate nell’osservanza delle modalità pratiche adottate a norma dell’articolo 21 della direttiva 2011/16/UE del Consiglio come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, nonché delle intese tecniche stabilite con le giurisdizioni qualificate non-UE.
10. Individuazione dell’ufficio competente ai controlli sulle attività di registrazione
10.1. Il COP è individuato quale ufficio competente a svolgere le attività di controllo in relazione agli obblighi di registrazione e comunicazione da parte dei CAO, con particolare riferimento a:
a) l’emissione dei provvedimenti di cancellazione di cui al punto 4.12 e, nell’ipotesi di revoca prevista al punto 6.6, la successiva registrazione come indicato al punto 4.13;
b) la gestione del contenzioso nelle controversie relative agli atti emessi nello svolgimento delle attività di cui alla lettera a).
11. Trattamento dei dati personali
11.1. L’Agenzia delle entrate è titolare del trattamento dei dati personali contenuti nelle comunicazioni previste ai punti 3, 4 e 5 del presente provvedimento da parte dei soggetti obbligati. Tale trattamento viene effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, “Regolamento”) e al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. Il titolare si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., designato quale responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento.
11.2. Il suddetto trattamento avviene ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento, per l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico e l’esercizio dei pubblici poteri, nonché ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), in quanto finalizzato all’attuazione degli obblighi derivanti dalla DAC8 e dalla normativa nazionale di recepimento.
11.3. Il titolare adotta le adeguate misure tecniche e organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali. La trasmissione della comunicazione oggetto di questo provvedimento viene effettuata esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
11.4. Nel rispetto del principio di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento, l’Agenzia delle entrate conserva i dati personali oggetto del trattamento per il tempo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali e al conseguimento delle finalità individuate nei punti precedenti di questo provvedimento.
11.5. Per il trattamento in oggetto, è stata eseguita la valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento.
Motivazioni
Il decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194, ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio del 17 ottobre 2023 recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
La direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio ha introdotto, tra le altre cose, lo scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione. Inoltre, a livello internazionale il quadro per la comunicazione di informazioni in materia di criptoattività è stato definito dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) mediante l’adozione del documento “Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard”, sulla cui base è stato negoziato l’Accordo multilaterale tra autorità competenti sullo scambio di informazioni basato sul Crypto-Asset Reporting Framework, sottoscritto dall’Italia il 20 novembre 2024.
In particolare, l’articolo 7, comma 7, l’articolo 13, comma 1 e l’articolo 15 del decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194, recano disposizioni per la cui attuazione è necessaria l’adozione di un provvedimento da parte dell’Agenzia.
Il punto 1 riporta alcune definizioni utili all’applicazione del presente provvedimento.
Il punto 2 individua i soggetti obbligati alle comunicazioni nonché i soggetti esonerati.
Al punto 3 sono definite le modalità attraverso le quali i gestori di criptoattività potranno effettuare la notifica relativa allo Stato membro o alla giurisdizione qualificata non-UE presso il quale ottemperano agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica fiscale.
Al successivo punto 4 sono delineati gli obblighi dei gestori di criptoattività con particolare riferimento alla registrazione unica e alle successive modifiche, incluso il trasferimento in un altro Stato membro, e alle cancellazioni.
I punti 5 e 6 riguardano, rispettivamente, l’invio delle comunicazioni relative alle informazioni da scambiare e i relativi termini.
Al punto 7 sono indicate le modalità per l’effettuazione della comunicazione e il successivo punto 8 stabilisce le modalità di rilascio delle ricevute da parte dell’Agenzia delle entrate.
Il punto 9 riguarda lo scambio di informazioni che sarà effettuato dall’Agenzia delle entrate secondo le modalità stabilite dalle basi giuridiche applicabili.
Al punto 10 il COP è individuato quale ufficio competente ai controlli relativi agli obblighi di registrazione da parte dei CAO.
Il punto 11, infine, concerne le modalità di trattamento dei dati personali raccolti dall’Agenzia delle entrate per la finalità dello scambio di informazioni previsto dalla direttiva (UE) 2023/2223 del Consiglio e dall’Accordo multilaterale tra autorità competenti sullo scambio di informazioni basato sul Crypto-Asset Reporting Framework.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 43 del 2025 (articolo 2, comma 1).
Disciplina normativa di riferimento:
Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante “Attuazione della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE”;
Decreto del Direttore generale delle finanze del 29 maggio 2014, di “Recepimento della direttiva del Consiglio 2011/16/UE del 16 febbraio 2011, che designa l’ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento ai fini dell’attività di cooperazione amministrativa nel settore fiscale”;
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE;
Direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio del 17 ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2263 della Commissione del 12 novembre 2025;
Decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194, recante “Attuazione della direttiva 2023/2226/UE del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale”.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Allegati
(omissis)