CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 20532 depositata il 18 giugno 2026
TARI – Revocazione – Notifica – PEC – Errore di fatto e di diritto – Ricorso improcedibile – Contributo unificato – Inammissibilità
Fatti di causa
1. Con l’ordinanza n. 7650/2025 questa Corte ha integralmente accolto il ricorso principale del Comune di Roseto degli Abruzzi e rigettato il ricorso incidentale di Li.Lu. di Di.Lu. E An. Sas avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo n. 186/2022, depositata il 21/3/2022, relativa all’invito al pagamento e messa in mora 9/7/2019 della TARI anno 2018 per uno stabilimento balneare.
2. La contribuente ha proposto domanda di revocazione affidata a un motivo mentre l’ente pubblico, nonostante la notifica del 18/10/2025 all’indirizzo PEC (Omissis) è rimasto intimato.
3. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
4. Il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale M.V., ha depositato in data 20/4/2025 memoria, con cui ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
5. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Ragioni della decisione
1. La notifica alla parte intimata presso il difensore domiciliatario (avv. M.D.M. è regolare perché l’art. 330 c.p.c. – a tenore del quale l’impugnazione deve essere notificata, in mancanza di diversa indicazione contenuta nell’atto di notificazione della sentenza, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio – si applica anche alla revocazione per errore di fatto contro le decisioni della Corte di cassazione, rientrando questa tra i mezzi di impugnazione (Cass. 24334/2014 e Cass. 25349/2025).
2. Parte ricorrente chiede la revocazione per errore di fatto ex art. 395-bis c.p.c. dell’ordinanza perché il Collegio giudicante non si è avveduto “per abbaglio dei sensi” che il Comune di Roseto degli Abruzzi non aveva depositato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato essergli stata notificata il 7/5/2022.
Il difensore dell’ente locale si era limitato a inserire nel fascicolo una copia della sentenza, mancante della relata di notifica, in violazione della prescrizione dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., determinando le condizioni processuali per giustificare nella fase rescissoria una dichiarazione d’improcedibilita del ricorso.
La ricorrente precisa che lo stesso errore di fatto revocatorio è stato commesso con riferimento ad altri analoghi ricorsi dello stesso ente locale discussi nella stessa adunanza camerale e decisi nel merito, mentre due ulteriori ricorsi sono stati dichiarati improcedibili, con le ordinanze n. 21863/2025 e 21868/2025, all’esito del controllo pregiudiziale ex officio.
3. Il motivo è inammissibile.
3.1 L’impugnazione per revocazione delle sentenze, ordinanze o decreti della Corte di cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore da questa compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, il quale presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti l’una dalla decisione e l’altra dagli atti e documenti di causa.
L’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.:
a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti);
b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa;
c) deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa;
d) deve essere essenziale e decisivo;
e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte (cfr. Cass. S.U., n. 20013/2024).
Questa Corte ha ripetutamente chiarito che il combinato disposto degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l’errore di diritto (Cass. 359/2011 e Cass. 1555/2011), sostanziale o processuale, e l’errore di giudizio (Cass. 5326/2023).
Non è suscettibile di revocazione l’attività d’interpretazione (Cass. 29750/2022) o l’inesatto apprezzamento delle risultanze processuali (Cass. 5326/2023).
Secondo l’orientamento prevalente di questa Corte, a cui il collegio intende aderire, non integra un errore di fatto revocatorio l’eventuale omessa considerazione da parte della Corte di una questione processuale, quand’anche essa sia rilevabile d’ufficio.
L’omesso esame di una circostanza processuale non corrisponde alla falsa percezione, sostrato dell’errore revocatorio, perché, mentre quest’ultima comporta l’erronea supposizione, la prima resta un fatto che non si traduce in alcuna attività, cui la legge collega unicamente l’effetto dell’eventuale vizio motivazionale, o della violazione processuale, non ulteriormente rilevabili in relazione alle decisioni emesse dalla Cassazione (Cass. 7197/2026, con riferimento al mancato rilievo della tardiva proposizione di un ricorso; Cass. 11691/2023, con riferimento al mancato rilievo della nullità di una procura speciale e della carenza di legittimazione attiva; Cass. 14610/2021, con riferimento al mancato rilievo di un vizio di notifica del ricorso per cassazione e Cass. 25653/2016, con riferimento al mancato rilievo dell’omesso deposito del decreto impugnato).
La supposizione errata dell’esistenza o inesistenza del fatto deve essere espressa e non anche implicita, posto che in tale secondo caso sussisterebbe un vizio motivazionale (Cass. 17110/2010).
Il contrasto deve sussistere tra verità materiale e verità processuale come ricostruita dalla motivazione del provvedimento revocando perché diversamente, prescindendo dalla motivazione, non è più possibile distinguere fra falsa rappresentazione di un fatto, anche processuale, ed errata valutazione giuridica.
3.2 L’ordinanza impugnata dà atto, come questione processuale proposta, di quella attinente all’inammissibilità del ricorso per carente indicazione dell’oggetto del giudizio, del valore della controversia e della sintesi dei motivi dell’impugnazione nonché per la mancanza di qualsiasi riferimento al sottofascicolo ex art 369 c.p.c. e la rigetta evidenziando che l’art. 366 c.p.c. riporta un’indicazione tassativa degli elementi che devono essere contenuti nel ricorso a pena d’inammissibilità.
Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per revocazione è necessario che l’avvenuta implicita valutazione della procedibilità del ricorso sia stata pregiudicata non da un errore di diritto ma da un errore di fatto, rilevante quale errore percettivo per avere il giudice supposto esistente un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa o viceversa l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita.
Dall’assenza di riferimenti alla questione processuale oggetto del presente giudizio non si può trarre una conclusione sulla valutazione da parte del Collegio della presenza nel fascicolo della relata di notifica.
Nell’ordinanza impugnata non si rinvengono affermazioni da cui sia possibile inferire che il collegio decidente, a causa di un errore percettivo, abbia supposto l’esistenza di un fatto -l’avvenuto deposito di copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione- la cui verità risultava incontrastabilmente esclusa in base agli atti interni del giudizio di cassazione.
È ben ipotizzabile che il Collegio abbia ritenuto che non sussistessero ragioni ostative all’esame del merito del ricorso, omettendo di applicare il principio giurisprudenziale secondo cui la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un “fatto processuale” (la notificazione della sentenza) idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e, quale manifestazione di “autoresponsabilità” della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (Cass., sez. U., 21349 del 2022).
In altre parole, parte ricorrente fa riferimento non a un errore di fatto revocatorio ma a un errore processuale del Collegio giudicante, per non aver rilevato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso e non essersi uniformato al richiamato principio giurisprudenziale, applicato in altri coevi procedimenti inerenti a vicende analoghe, aventi come parte il medesimo ente pubblicato.
4. Non si provvede sulle spese di lite, essendo rimasta la parte resistente intimata.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.